Sentenza 25 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari, la valutazione ai fini della concessione del beneficio ex art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la possibilità per l'indagato di restare fuori di casa per considerevoli periodi della giornata avrebbe vanificato, di fatto, ogni possibilità di sottoporlo ai necessari controlli a fini cautelari).
Commentario • 1
- 1. Lavoro e arresti domiciliari (Cass. 8276/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2008, n. 12337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12337 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 25/02/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 533
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 36779/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE EN, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale distrettuale di Catanzaro che, in sede di appello il 19 luglio 2007, ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza, in data 6 giugno 2007, di rigetto della richiesta di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, per vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla dedotta prova dell'indigenza dell'imputato. Il ricorrente "con stupore misto a sconforto" sostiene, senza peraltro indicarle nel presente atto, che vi era nel processo una copiosa documentazione idonea a suffragare la condizione di indigenza.
Il ricorso è palesemente infondato e ne va dichiarata l'inammissibilità.
Il giudice di appello, rilevato che nei motivi di gravame sono state pedissequamente ripetute le argomentazioni che avevano consentito la reiezione della domanda da parte del primo giudice, ha puntualmente osservato:
a) che difetta la prova di una situazione di assoluta indigenza;
b) che la chiesta autorizzazione è incompatibile con la pessima biografia penale del ricorrente dalla quale emerge la reiterazione di gravi delitti in una con una recente evasione: circostanze tutte che escludono in radice l'allontanamento sistematico dal domicilio ove solo risulta realizzabile l'efficace controllo delle forze di Polizia.
È del tutto evidente, dal testo del provvedimento impugnato, al di là delle lamentele del difensore, che il diniego dell'autorizzazione ha nella vicenda due precisi e diversi fondamenti: la mancanza di prova dello stato di indigenza;
l'incompatibilità dell'attenuazione della misura rispetto alla personalità ed alla storia di vita del Presta, in relazione alle finalità di controllo sociale della misura adottata.
Non è infatti chi non veda che, quand'anche, contro ogni ragionevole lettura delle prove valutate dai giudici della libertà, si potesse ritenere provata in atti "l'indigenza" giustificativa dell'attenuazione del regime degli arresti domiciliari, rimarrebbe pur sempre l'ostacolo insuperabile di un contenimento (inammissibile) della misura che verrebbe di fatto svuotata della sua funzione tipica.
Nel ricorso peraltro nulla si argomenta sul secondo caposaldo della decisione di rigetto, che concerne appunto il giudizio di incompatibilità della chiesta attenuazione della misura rispetto alle esigenze di tutela della collettività.
Infatti non solo la valutazione in ordine alla concessione del beneficio ex art. 284 c.p.p., comma 3 deve essere improntata a particolare rigore, proprio come dimostrato dalla qualificazione, nella norma, dei presupposti autorizzativi in termini di "indispensabilità" e di "assolutezza", ma va anche ribadito che il relativo apprezzamento non può prescindere dalla considerazione della compatibilità dell'attività lavorativa proposta, rispetto alle esigenze cautelari poste alla base della misura stessa (Cass. Penale sez. 6, 32574, Pres. De Roberto, est. Conti, imputato Politane), la quale costituisce pur sempre una forma di custodia cautelare (art. 284 c.p.p., comma 5). In buona sostanza, ai predetti requisiti di "indispensabilità ed assolutezza" va accoppiata la considerazione della specifica e "concreta compatibilità" di tale attività con le esigenze cautelari, e ciò all'effetto: 1) di impedire che l'attività lavorativa, che si chiede di poter svolgere, comporti l'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari e spostamenti continui, con orari di lavoro difficilmente controllabili (Cass., Sez. 1, 1 dicembre 2006, Cerchi);
2) oppure, implicando la possibilità per il prevenuto di restare fuori di casa per considerevoli periodi della giornata, vanifichi, in fatto ogni possibilità di sottoporre la persona ai controlli necessari a fini cautelari (Sez. 4, 15 marzo 2005, Haris), nella specie assolutamente necessari - come argomentato dal Provvedimento impugnato - considerata la varietà e il numero delle condotte illecite realizzate dal Presta.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente la pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2008