Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE
- Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA Giudice
- Giudice3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4797 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2024,
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 1), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Finizzi,
come da mandato in atti;
E
,rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Petito, Controparte_1 (c.f.: C.F. 2
come da mandato in atti;
-RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 19 febbraio 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta,
entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 13.11.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 10.10.2007 in Galatina (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati due figli e, cioè, Per 1 il 24.6.2005, non ancora economicamente autosufficiente, e Persona 2 il 14.1.2011; che la casa familiare era di proprietà del CP 1 di essersi separati consensualmente, secondo gli accordi tra loro intercorsi e omologati con decreto del Tribunale di Lecce in data 21.10.2021; di avere sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che il CP 1 non aveva adempiuto agli obblighi dei trasferimenti immobiliari assunti in sede di separazione per le ragioni indicate in atti;
che entrambe le parti rinunciavano al riconoscimento delle somme dovute a titolo
- affidare il figlio Persona 3 ad entrambi i genitori;
- stabilire la permanenza di entrambi i figli presso la madre, sig.ra Parte 1 alla quale viene assegnata la casa familiare in Copertino alla via fosse Ardeatine;
CP
- Dichiarare il sig. tenuto a corrispondere la somma mensile di €.150,00 a titolo di mantenimento per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
inoltre contribuirà al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche da concordarsi anticipatamente. Le parti espressamente richiamano e si impegnano a rispettare le disposizioni del protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce per le spese straordinarie;
- Ad integrazione di quanto dovuto a titolo di mantenimento dei figli, onde equilibrare il maggior onere sopportato dalla madre sig.ra Parte 1 ed al fine di garantire la futura stabilità economica ed esistenziale dei figli e definire le rimanenti questioni economiche, essendo funzionale agli accordi di divorzio, dichiarare il trasferimento, in parti tra loro uguali, da parte del sig. Controparte 1 ai figli Per_1 e Persona 3 della nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto, della casa in Porto Cesareo via Torre Lapillo pt. Snc, in catasto a foglio 16 particella 4614 cat. A/3 cl. 4, vani 5,5, rend. €.
355,06 e dell'annesso giardino pertinenziale in catasto al foglio 16 particella 4738, seminativo cl. 3^ mq. 577, r.d.,38,
r.a. € 1,64, l'immobile nel suo complesso confina con via Torre Lapillo, proprietà Pt_2 e strada comunale, salvo altri; nonchè quella della casa in Copertino alla via Fosse Ardeatine pt. E p. 1 in catasto al foglio 43 particella 3401 sub 1 cat.
A/7 cl.1 vani 7 rend. 469,98 con annessa autorimessa alla via Sardegna p.t. in catasto al fgl. 43 partc.lla 3401 sub 2 cat. C/6, cl. 3, mq. 31, rend. €. 76,85, l'immobile nel suo complesso confine con via Sardegna, via Fosse Ardeatine, [...]
Pt 3 e Persona 4 salvo altri.".
Con istanza congiunta depositata in data 10.1.2025 le parti hanno dichiarato di voler rinunciare agli accordi relativi al trasferimento immobiliare in favore dei figli.
Per l'udienza del 18.2.2025, infine, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno aggiornato, nei seguenti termini, le condizioni tra loro concordate, con atto sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi difensori e depositato in data 16.2.2025, e la causa è stata riservata per la decisione:
1) I coniugi ricorrenti vivranno separati e ciascuno per proprio conto e si autorizzano reciprocamente all'espatrio, anche con il minore.
2) Il figlio minore IO sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e vivrà prevalentemente con la madre in Copertino nella casa familiare.
3) Il padre avrà facoltà di avere con sé il figlio tutti i mercoledì dalle ore 16,30 n alle ore 20,00, inoltre, a settimane alterne, dalle ore 17,00 del venerdì alle ore
21,00 della domenica;
altresì avrà diritto di tenere con sé il figlio per un periodo di venti giorni compreso fra il 15 giugno ed il 15 settembre e nel periodo natalizio per tre giorni alternativamente dal 24 al 27 dicembre o dal 31
dicembre al 2 gennaio, con la precisazione che il ragazzo starà con la madre,
in ogni caso, per il pranzo di Natale dalle 12,00 alle 16,00. Infine il padre potrà tenere il figlio con sé, ad anni alterni, per tre giorni, comprendenti un anno il giorno di Pasqua ed un anno il lunedì dell'Angelo, compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali del minore e quelle lavorative dei genitori;
4) Il sig. LI verserà la somma mensile di €.175,00 a titolo di mantenimento per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
inoltre contribuirà al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche da concordarsi anticipatamente. Le parti espressamente richiamano e si impegnano a rispettare le disposizioni del protocollo vigente presso il
Tribunale di Lecce per le spese straordinarie;
5) Al fine di garantire la stabilità economica ed esistenziale dei figli e definire una volta per tutte le rimanenti questioni economiche tra i coniugi, ad integrazione di quanto dovuto a titolo di mantenimento dei figli, onde equilibrare il maggior onere sopportato dalla madre sig.ra NO AN,
essendo funzionale agli accordi di divorzio, dichiarare che OR LI
dovrà trasferire, entro diciotto mesi dalla dichiarazione di divorzio, ai figli
PO e IO LI, in parti tra loro uguali, la nuda proprietà,
riservandosi l'usufrutto, della casa in Porto Cesareo via Torre Lapillo pt. Snc,
in catasto a foglio 16 particella 4614 cat. A/3 cl. 4, vani 5,5, rend. €. 355,06 e dell'annesso giardino pertinenziale in catasto al foglio 16 particella 4738,
seminativo cl. 3^ mq. 577, r.d.,38, r.a. € 1,64, l'immobile nel suo complesso confina con via Torre Lapillo, proprietà Vaniglia e strada comunale, salvo altri;
nonchè quella della casa in Copertino alla via Fosse Ardeatine pt. E p. 1
in catasto al foglio 43 particella 3401 sub 1 cat. A/7 cl.1 vani 7 rend. 469,98
con annessa autorimessa alla via Sardegna p.t. in catasto al fgl. 43 partc.lla
3401 sub 2 cat. C/6, cl. 3, mq. 31, rend. €. 76,85, l'immobile nel suo complesso confine con via Sardegna, via Fosse Ardeatine, OL RO e
ZZ GI TO, salvo altri;
Tali trasferimenti in favore dei figli i coniugi riconoscono essere elemento funzionale ed indispensabile ai della risoluzione della crisi coniugale.
6) Ciascuna parte dichiara di non aver diritto ad assegno di mantenimento o alimenti a titolo personale ed in ogni caso vi rinuncia.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era stata omologata la separazione consensuale ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con i figli, le condizioni indicate in ricorso non risultano contrarie ai criteri di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte 1 e [...]
CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Galatina (LE) il 10.10.2007 tra Parte 1 e Controparte 1 trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 18
Parte II serie A anno 2007, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore