Sentenza 21 giugno 2007
Massime • 1
Il divieto di concedere la sanzione sostitutiva dell'espulsione ai cittadini extracomunitari condannati per uno dei delitti previsti dall'art. 407 cod.proc.pen. non richiede che le aggravanti indicate dalla predetta disposizione abbiano espletato i loro effetti sulla pena in concreto irrogata, ma soltanto che la condanna sia intervenuta per la fattispecie aggravata. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente era stata rigettata la richiesta di espulsione di un cittadino extracomunitario condannato per spaccio di stupefacenti aggravato ex art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, pur se quest'ultima aggravante era stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2007, n. 25156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25156 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 21/06/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 2560
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 009588/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IR GR, N. IL 28/06/1976;
avverso ORDINANZA del 24/01/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
rilevato che il Procuratore Generale chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Bolzano rigettava l'opposizione presentata da IR GO avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva respinto la richiesta di espulsione. Affermava che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, prevedeva il divieto di espulsione per coloro che erano stati condannati per uno dei delitti ricompresi nell'art. 407 c.p.p., e IR risultava condannato per spaccio di stupefacenti aggravato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. Era del tutto irrilevante che in sede di condanna fossero state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, in quanto l'aggravante non era stata esclusa. Avverso la decisione presentava ricorso per il condannato deducendo erronea applicazione di legge poiché la preclusione, prevista dal citato art. 16 nonies, era stata superata dal fatto che in sentenza era stato operato un bilanciamento tra l'aggravante ostativa e le attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza di queste ultime, con la conseguenza che l'aggravante non era stata in concreto applicata.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Il D.Lgs. n.286 del 1998, art. 16 nonies, esclude la possibilità di concedere la sanzione sostitutiva dell'espulsione ai cittadini extracomunitari condannati per uno dei delitti previsti dall'art. 407 c.p.p., e quindi non richiede, per l'operatività del divieto, che l'aggravante abbia espletato i suoi effetti sulla pena in concreto irrogata, ma solo che la condanna sia intervenuta per fattispecie vietata. Ne consegue che, in analogia con altre situazioni, quali ad esempio la concedibilità dell'indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006, ogni qual volta il legislatore non richieda esplicitamente l'applicazione dell'aggravante ad effetto speciale, la condanna intervenuta per fattispecie contestata, costituisce impedimento alla concessione del beneficio e della misura alternativa (sez. 1^ 22 settembre 2006 n. 34040, RV. 235190). Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2007