CA
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentario • 1
- 1. Condominio, l'amministratore può farti staccare la luce e il citofono se sei moroso, ecco tutti i casi: nuova sentenzaRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 12 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5301 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 2668/2023 vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avvocato Giovanna Curatoli c.f. in virtù giusta procura in CodiceFiscale_2 calce all'atto di appello, presso il cui studio in Ercolano (NA), alla via Panoramica n. 310 bis elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore dott. nonché il medesimo Controparte_2 CP_2
in proprio c.f. e c.f.
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_3 C.F._4
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Brancaccio c.f.
[...] C.F._5
, in virtù di procura alle liti su foglio separato, presso il cui studio in Napoli, alla via
[...]
Chiatamone n. 6 elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATI
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3633/2023 pubblicata in data
4 aprile 2023, in materia di diritti reali – possesso trascrizioni: rapporti condominiali.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 30 maggio 2023 ed iscritto a ruolo il 6 giugno 2023
[...] ha impugnato la sentenza n. 3633/2023, pubblicata in data 4 aprile Parte_1
2023, con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda da lui proposta nei confronti di in proprio e quale amministratore del di Controparte_2 Controparte_1 [...]
in e di volta a sentirli dichiarare responsabili CP_1 CP_1 Controparte_3
dell'illegittimo comportamento da loro osservato e per l'effetto condannare al risarcimento dei danni sofferti, oltre alle spese del giudizio.
1.1. L'appello, affidato ad un unico motivo, ha concluso perché, in parziale riforma della statuizione gravata e del precetto notificato il successivo 2 maggio 2023, la Corte distrettuale dichiari cessata la materia del contendere sul rapporto processuale intercorso tra attore e convenuto e dunque operi un diverso governo delle spese e competenze di lite, condannando il in persona dell'amministratore pro tempore CP_1 CP_2
e costui in proprio a sopportarle in via definitiva.
[...]
2. In data 7 novembre 2023 si sono costituiti in giudizio il Controparte_1
e il suo amministratore dott. anche in proprio
[...] CP_1 Controparte_2
opinando la patente infondatezza dell'appello tale da poter essere decisa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in ogni caso da rigettare con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. In pari data si è costituito in giudizio per ribadire e fare proprie le difese Controparte_3
del e del dott. CP_1 CP_2
4. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Verificata la completezza degli atti e la consultabilità del fascicolo telematico di primo grado all'udienza del 22 ottobre 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
5.1. Con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2020 ha Parte_1
evocato in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, il Controparte_1
in il suo amministratore dott. e il portiere dello stabile
[...] CP_1 Controparte_2
per essere da tutti risarcito dei danni sofferti a causa dei fatti illeciti loro Controparte_3
ascritti. Ha premesso di svolgere da parecchi anni parte della sua attività professionale nello
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda stabile in un appartamento – identificato dall'intero 24 – di cui si è indicato comproprietario posto all'ultimo piano del sito in Portici (NA), alla , Controparte_4 Controparte_1
costruito in aderenza al diverso fabbricato originariamente riconducibile a , CP_5
, e individuato come al medesimo CP_2 CP_6 CP_7 Controparte_1
civico della prefata strada cittadina. L'attore ha dichiarato d'avere ricevuto una lettera datata 4 maggio 2020, con la quale il dott. amministratore del Controparte_2
Condominio, gli ha comunicato che a causa del protrarsi, da ormai sei mesi, della morosità del a partire dal giorno 5 maggio 2020 avrebbe sospeso una serie di Controparte_4 servizi suscettibili di godimento separato, i quali sarebbero stati attivati nuovamente dopo il saldo di quanto dovuto dal moroso o in caso di sottoscrizione di un accordo transattivo sulle modalità di rientro dal debito in questione. Ha quindi precisato che da allora è stata sospesa l'erogazione dei servizi, come preannunciato dalla missiva, attuata, tra le altre cose, con il distacco dell'illuminazione del tratto finale dell'androne, dell'impianto citofonico, della distribuzione della posta ordinaria. Ha protestato l'aggravio della situazione per il comportamento osservato dal portiere il quale, eseguendo le direttive a Controparte_3
lui impartire dall'amministratore, non ha consentito l'utilizzo dell'impianto del citofono ai clienti dello studio professionale dell'istante.
5.2. In data 15 settembre 2020 si sono costituiti il convenuto e il suo CP_1
amministratore anche in proprio affermando essere cessata la materia del contendere ancor prima della notifica della citazione, della quale hanno comunque sostenuto l'infondatezza, concludendo perché l'attore sia condannato al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e sopporti le spese processuali.
5.3. Il 23 settembre 2020 si è costituito anche che, dopo aver giustificato il Controparte_3
proprio operato con le direttive impartitegli dal datore di lavoro, ha chiesto che sia dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva con la sua estromissione dal giudizio e in ogni caso che ogni domanda in suo confronto sia respinta, con favorevole statuizione di spese e danni da lite temeraria liquidati d'ufficio in via equitativa.
5.4. Concessi i termini dell'art. 183, VI comma, c.p.c. e disattese, con ordinanza dell'8 ottobre
2021, le richieste istruttorie, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo la causa è stata posta in decisione dopo note difensive e discussione orale.
6. Con la sentenza n. 3633/2023, pubblicata in data 4 aprile 2023 e notificata in pari data il
Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda del che ha condannato alle spese Parte_1
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di lite in favore del e del dott. in € 3.000,00 e in favore di CP_1 CP_2 CP_3
in € 2.500,00, sempre oltre accessori di legge.
[...]
6.1. Il primo giudice ha riferito la spiegazione che l'amministratore del ha dato CP_1 del comportamento di sospensione di alcuni servizi condominiali, tra cui l'illuminazione del tratto finale dell'androne, dell'impianto citofonico, della distribuzione della posta e della Contr pulizia delle scale del fabbricato : l'elevata morosità del per CP_1 Parte_1
un importo di € 30.541,98, e di avere applicato l'art. 63, III comma, disp. att. c.c.. Ha poi considerato che l'amministratore ha anche riattivato i servizi condominiali dopo meno di 48 ore dalla sospensione, al punto che i convenuti hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, in mancanza di espressa rinuncia alla domanda dell'attore, ha escluso di poter pronunciare la cessazione della materia del contendere, nonostante l'adesione a tale tipo di statuizione nelle memorie depositate in data 27 marzo 2023, aggiungendo che l'azione di risarcimento del danno per equivalente, unita alla circostanza che il ripristino dei servizi condominiali dai convenuti non ha eliminato la lite, implichi la necessità di accedere al merito.
6.2. Tanto premesso, ha respinto la domanda di non avendo costui fornito Parte_1
alcuna prova dei danni conseguiti alla breve interruzione dei servizi condominiali ed alla denunciata condotta denigratoria dei convenuti, solo genericamente espressa nell'atto di citazione.
Il primo giudice ha anche escluso che simile lacuna probatoria sia ovviabile dalle istanze istruttorie articolate nella memoria depositata in data 21 aprile 2021, rigettate dall'ordinanza dell'8 ottobre 2021 per le motivazioni ivi scritte e condivise, cui ha aggiunto l'osservazione dell'indicazione in quella sede per la prima volta di circostanze di fatto mai allegate prima.
6.3. L'attore è stato dunque condannato alle spese processuali verso gli avversari vittoriosi.
7. L'appello proposto da è tempestivo in quanto la citazione Parte_1
che lo contiene è stata notificata il 30 maggio 2023 a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 4 aprile 2023 ma non notificata a fine di decorrenza del termine breve dell'art. 325 c.p.c., bensì unitamente al precetto di pagamento delle spese in essa riconosciute a carico del soccombente attore. Consta dunque rispettato il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. di cui va fatta applicazione.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
8. Il Collegio ha rilevato la revoca del mandato professionale dall'appellante al suo legale
Avvocato Giovanna Curatoli che ne ha curato il deposito il 12 giugno 2025. Da allora, ancorché siano trascorsi diversi mesi, non essendo stato designato altro difensore, esiste la conservazione del suo jus postulandi in base a quanto stabilisce l'art. 85 c.p.c., a mente del quale la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti delle controparti processuali fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Questa apparente ultrattività ha, invero, una migliore spiegazione nel principio di diritto in virtù del quale il rilascio della procura alle liti va distinta dal contratto di patrocinio. Evocata la classica distinzione tra mandato con
(art. 1704 c.c.) e senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), la procura alle liti, quale negozio unilaterale attributivo del potere di rappresentanza in giudizio, trova la propria collocazione all'interno delle norme del codice di rito dedicate ai difensori (art. 83 c.p.c.), laddove il contratto di patrocinio, inteso come ipotesi speciale di contratto di mandato sussumibile nello schema delineato dagli articoli 1703 («Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra») e seguenti del codice civile, dal quale si differenzia per la particolare natura dell'attività del cui svolgimento è incaricato il mandatario, che è appunto la prestazione d'opera professionale svolta da un Avvocato.
Ebbene, la distinzione e la non automatica sovrapponibilità dell'una e dell'altro (negozio unilaterale la procura;
negozio bilaterale il contratto di patrocinio), palese laddove ad esempio l'espletamento dell'incarico professionale non approdi affatto al giudizio, ma si esaurisca stragiudizialmente o in sede di mediazione, si rivela proprio in caso di scisma tra contratto di patrocinio e attività processuale che implica il rilascio della procura. Ove il difensore, previa necessaria procura, intraprenda l'attività processuale, trova applicazione il principio di diritto per cui «La procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato», corollario che la sorte del contratto di patrocinio non si ripercuote automaticamente sullo jus postulandi di cui è espressione la disposizione del codice di rito attinente alla fattispecie (in argomento, Cassazione civile, Sez. Un., 28 ottobre 1995, n. 11303;
Cassazione civile, 11.04.2020, n. 5410; Cassazione civile, 28.07.2010, n. 17649 e più recentemente Cassazione civile, 19.05.2025, n. 13250 in cui è acutamente osservato che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda determina chi conferisce la procura ma sono attribuiti al procuratore che la parte si limita a designare).
Va quindi dato corso alla decisione del merito.
9. Con l'unico motivo d'impugnazione, dopo aver Parte_1
letteralmente trascritto i capi della sentenza impugnati e averne protestato l'illegittimità per asserita violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato ex art. 112 c.p.c., ha stigmatizzato la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la sua adesione alle conclusioni avversarie di cessazione della materia del contendere. Ha contestato la fondatezza della decisione presa in primo grado, eccentrica dalle concordi richieste dalle parti già in lite ma poi addivenute alla conclusione che per la riattivazione dei servizi condominiali non sarebbe più esistente alcuna ragione di contrasto né di aspettativa sul bene della vita controverso.
9.1. Il motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale, dopo una corretta illustrazione degli atti del processo e delle difese delle parti, avendo letto della conclusiva richiesta dell'attore di concludere il giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non penalizzante per le spese, ha ritenuto che l'adesione postuma a tale prospettazione, scritta nelle comparse difensive dei convenuti dal in quanto prospettata per la prima volta nella memoria Parte_1
difensiva depositata il 27 marzo 2023, non corredata da una espressa rinuncia alla domanda di risarcimento dei danni per equivalente per i pregiudizi a suo dire procurati dagli avversari con la sospensione dei servizi condominiali e con la diffamazione per una contestata sua morosità, non sia utile.
La ragione della fine dei contrasti, ossia il ripristino dei servizi condominiali da parte degli allora convenuti, è stata – infatti - da costoro dichiarata avvenuta ancora prima dell'istaurazione del rapporto processuale con la notifica della citazione e allegata immediatamente come risposta alla pretesa risarcitoria, anche per perorarne l'assoluta infondatezza. Si tratta di allegazione contro cui il medesimo attore è ripetutamente insorto nel corso delle memorie istruttorie.
La diversa conclusione dell'attore, assai postuma agli argomenti difensivi scritti in comparsa e per una ragione evidentemente estranea alla soddisfazione – eventualmente aliunde – della pretesa sostanziale, è del tutto indipendente dalla riattivazione dei servizi condominiali se è vero, come non vi è motivo di non ritenere, che questa ha preceduto la
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda stessa instaurazione del rapporto processuale. Del resto, l'esecuzione in forma specifica del ripristino dell'illuminazione, della possibilità d'usare il citofono e di ricevere la posta non ha costituito oggetto d'alcuna domanda giudiziale con la citazione (né con la prima memoria
183 VI comma c.p.c.) diretta a ottenere il ristoro economico del danno. Neanche sono stati evidenziate le ragioni per una statuizione officiosa di cessata materia che può essere pronunciata ogni volta emerga dagli atti il completo componimento della lite, la qual cosa avviene ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione portata in giudizio, dunque per una sopravvenienza verificatasi nel suo svolgimento, tale da eliminare totalmente il contrasto tra loro e far venir meno la necessità di una decisione, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale
(Cassazione civile, sez. III, 23.02.2021, n. 4855).
Ben ha quindi ragionato il Tribunale nell'escludere l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e di volere, perché si attesti un disinteresse a coltivare nel merito il giudizio, la rinuncia ad esso. È invero annoverabile tra le ragioni della rinuncia l'ipotesi di un sopravvenuto difetto di interesse all'azione (in argomento, Cassazione civile, 25.07.2022, n. 23188).
La decisione si è conformata al principio per cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (Cassazione civile, sez. VI, 19.02.2020, n. 4167), stigmatizzando come invece proprio tale rinuncia sarebbe stata possibile e necessaria per far rilevare il disinteresse attuale alla pronuncia sul merito (in argomento anche Cassazione civile, sez. II, 23.07.2019, n. 19845).
Ne consegue l'infondatezza dell'appello che in ogni caso non avrebbe conseguenze sulla statuizione sulle spese che il Tribunale avrebbe dovuto comunque pronunciare, sebbene in termini di soccombenza soltanto virtuale dell'attore.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione con esso impugnata.
10. Le spese in favore delle parti appellate costituite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando il D.M. 147 del 13 agosto 2022 vigente al tempo della
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda decisione ma graduandone la misura rispetto al parametro dello scaglione di riferimento in ragione della questione agitata in rito, nonché della limitata attività resa necessaria dalla riproposizione delle medesime questioni su cui le parti hanno già ampiamente discusso nel precedente grado e, non ultima, dalla modalità di trattazione per cui alla definizione si è pervenuti senza necessità di appendici scritte.
11. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale Parte_1
di Napoli n. 3633/2023, pubblicata in data 4 aprile 2023;
− condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di in proprio e quale amministratore del Controparte_2 Controparte_1
di e di in € 1.500,00 cadauno oltre indennizzo
[...] CP_1 Controparte_3
forfettario, IVA e CPA come per legge;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 2668/2023 vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avvocato Giovanna Curatoli c.f. in virtù giusta procura in CodiceFiscale_2 calce all'atto di appello, presso il cui studio in Ercolano (NA), alla via Panoramica n. 310 bis elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore dott. nonché il medesimo Controparte_2 CP_2
in proprio c.f. e c.f.
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_3 C.F._4
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Brancaccio c.f.
[...] C.F._5
, in virtù di procura alle liti su foglio separato, presso il cui studio in Napoli, alla via
[...]
Chiatamone n. 6 elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATI
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3633/2023 pubblicata in data
4 aprile 2023, in materia di diritti reali – possesso trascrizioni: rapporti condominiali.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
- 1 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 30 maggio 2023 ed iscritto a ruolo il 6 giugno 2023
[...] ha impugnato la sentenza n. 3633/2023, pubblicata in data 4 aprile Parte_1
2023, con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda da lui proposta nei confronti di in proprio e quale amministratore del di Controparte_2 Controparte_1 [...]
in e di volta a sentirli dichiarare responsabili CP_1 CP_1 Controparte_3
dell'illegittimo comportamento da loro osservato e per l'effetto condannare al risarcimento dei danni sofferti, oltre alle spese del giudizio.
1.1. L'appello, affidato ad un unico motivo, ha concluso perché, in parziale riforma della statuizione gravata e del precetto notificato il successivo 2 maggio 2023, la Corte distrettuale dichiari cessata la materia del contendere sul rapporto processuale intercorso tra attore e convenuto e dunque operi un diverso governo delle spese e competenze di lite, condannando il in persona dell'amministratore pro tempore CP_1 CP_2
e costui in proprio a sopportarle in via definitiva.
[...]
2. In data 7 novembre 2023 si sono costituiti in giudizio il Controparte_1
e il suo amministratore dott. anche in proprio
[...] CP_1 Controparte_2
opinando la patente infondatezza dell'appello tale da poter essere decisa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in ogni caso da rigettare con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. In pari data si è costituito in giudizio per ribadire e fare proprie le difese Controparte_3
del e del dott. CP_1 CP_2
4. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Verificata la completezza degli atti e la consultabilità del fascicolo telematico di primo grado all'udienza del 22 ottobre 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
5.1. Con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2020 ha Parte_1
evocato in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, il Controparte_1
in il suo amministratore dott. e il portiere dello stabile
[...] CP_1 Controparte_2
per essere da tutti risarcito dei danni sofferti a causa dei fatti illeciti loro Controparte_3
ascritti. Ha premesso di svolgere da parecchi anni parte della sua attività professionale nello
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda stabile in un appartamento – identificato dall'intero 24 – di cui si è indicato comproprietario posto all'ultimo piano del sito in Portici (NA), alla , Controparte_4 Controparte_1
costruito in aderenza al diverso fabbricato originariamente riconducibile a , CP_5
, e individuato come al medesimo CP_2 CP_6 CP_7 Controparte_1
civico della prefata strada cittadina. L'attore ha dichiarato d'avere ricevuto una lettera datata 4 maggio 2020, con la quale il dott. amministratore del Controparte_2
Condominio, gli ha comunicato che a causa del protrarsi, da ormai sei mesi, della morosità del a partire dal giorno 5 maggio 2020 avrebbe sospeso una serie di Controparte_4 servizi suscettibili di godimento separato, i quali sarebbero stati attivati nuovamente dopo il saldo di quanto dovuto dal moroso o in caso di sottoscrizione di un accordo transattivo sulle modalità di rientro dal debito in questione. Ha quindi precisato che da allora è stata sospesa l'erogazione dei servizi, come preannunciato dalla missiva, attuata, tra le altre cose, con il distacco dell'illuminazione del tratto finale dell'androne, dell'impianto citofonico, della distribuzione della posta ordinaria. Ha protestato l'aggravio della situazione per il comportamento osservato dal portiere il quale, eseguendo le direttive a Controparte_3
lui impartire dall'amministratore, non ha consentito l'utilizzo dell'impianto del citofono ai clienti dello studio professionale dell'istante.
5.2. In data 15 settembre 2020 si sono costituiti il convenuto e il suo CP_1
amministratore anche in proprio affermando essere cessata la materia del contendere ancor prima della notifica della citazione, della quale hanno comunque sostenuto l'infondatezza, concludendo perché l'attore sia condannato al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e sopporti le spese processuali.
5.3. Il 23 settembre 2020 si è costituito anche che, dopo aver giustificato il Controparte_3
proprio operato con le direttive impartitegli dal datore di lavoro, ha chiesto che sia dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva con la sua estromissione dal giudizio e in ogni caso che ogni domanda in suo confronto sia respinta, con favorevole statuizione di spese e danni da lite temeraria liquidati d'ufficio in via equitativa.
5.4. Concessi i termini dell'art. 183, VI comma, c.p.c. e disattese, con ordinanza dell'8 ottobre
2021, le richieste istruttorie, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo la causa è stata posta in decisione dopo note difensive e discussione orale.
6. Con la sentenza n. 3633/2023, pubblicata in data 4 aprile 2023 e notificata in pari data il
Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda del che ha condannato alle spese Parte_1
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di lite in favore del e del dott. in € 3.000,00 e in favore di CP_1 CP_2 CP_3
in € 2.500,00, sempre oltre accessori di legge.
[...]
6.1. Il primo giudice ha riferito la spiegazione che l'amministratore del ha dato CP_1 del comportamento di sospensione di alcuni servizi condominiali, tra cui l'illuminazione del tratto finale dell'androne, dell'impianto citofonico, della distribuzione della posta e della Contr pulizia delle scale del fabbricato : l'elevata morosità del per CP_1 Parte_1
un importo di € 30.541,98, e di avere applicato l'art. 63, III comma, disp. att. c.c.. Ha poi considerato che l'amministratore ha anche riattivato i servizi condominiali dopo meno di 48 ore dalla sospensione, al punto che i convenuti hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, in mancanza di espressa rinuncia alla domanda dell'attore, ha escluso di poter pronunciare la cessazione della materia del contendere, nonostante l'adesione a tale tipo di statuizione nelle memorie depositate in data 27 marzo 2023, aggiungendo che l'azione di risarcimento del danno per equivalente, unita alla circostanza che il ripristino dei servizi condominiali dai convenuti non ha eliminato la lite, implichi la necessità di accedere al merito.
6.2. Tanto premesso, ha respinto la domanda di non avendo costui fornito Parte_1
alcuna prova dei danni conseguiti alla breve interruzione dei servizi condominiali ed alla denunciata condotta denigratoria dei convenuti, solo genericamente espressa nell'atto di citazione.
Il primo giudice ha anche escluso che simile lacuna probatoria sia ovviabile dalle istanze istruttorie articolate nella memoria depositata in data 21 aprile 2021, rigettate dall'ordinanza dell'8 ottobre 2021 per le motivazioni ivi scritte e condivise, cui ha aggiunto l'osservazione dell'indicazione in quella sede per la prima volta di circostanze di fatto mai allegate prima.
6.3. L'attore è stato dunque condannato alle spese processuali verso gli avversari vittoriosi.
7. L'appello proposto da è tempestivo in quanto la citazione Parte_1
che lo contiene è stata notificata il 30 maggio 2023 a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 4 aprile 2023 ma non notificata a fine di decorrenza del termine breve dell'art. 325 c.p.c., bensì unitamente al precetto di pagamento delle spese in essa riconosciute a carico del soccombente attore. Consta dunque rispettato il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. di cui va fatta applicazione.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
8. Il Collegio ha rilevato la revoca del mandato professionale dall'appellante al suo legale
Avvocato Giovanna Curatoli che ne ha curato il deposito il 12 giugno 2025. Da allora, ancorché siano trascorsi diversi mesi, non essendo stato designato altro difensore, esiste la conservazione del suo jus postulandi in base a quanto stabilisce l'art. 85 c.p.c., a mente del quale la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti delle controparti processuali fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore. Questa apparente ultrattività ha, invero, una migliore spiegazione nel principio di diritto in virtù del quale il rilascio della procura alle liti va distinta dal contratto di patrocinio. Evocata la classica distinzione tra mandato con
(art. 1704 c.c.) e senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), la procura alle liti, quale negozio unilaterale attributivo del potere di rappresentanza in giudizio, trova la propria collocazione all'interno delle norme del codice di rito dedicate ai difensori (art. 83 c.p.c.), laddove il contratto di patrocinio, inteso come ipotesi speciale di contratto di mandato sussumibile nello schema delineato dagli articoli 1703 («Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra») e seguenti del codice civile, dal quale si differenzia per la particolare natura dell'attività del cui svolgimento è incaricato il mandatario, che è appunto la prestazione d'opera professionale svolta da un Avvocato.
Ebbene, la distinzione e la non automatica sovrapponibilità dell'una e dell'altro (negozio unilaterale la procura;
negozio bilaterale il contratto di patrocinio), palese laddove ad esempio l'espletamento dell'incarico professionale non approdi affatto al giudizio, ma si esaurisca stragiudizialmente o in sede di mediazione, si rivela proprio in caso di scisma tra contratto di patrocinio e attività processuale che implica il rilascio della procura. Ove il difensore, previa necessaria procura, intraprenda l'attività processuale, trova applicazione il principio di diritto per cui «La procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato», corollario che la sorte del contratto di patrocinio non si ripercuote automaticamente sullo jus postulandi di cui è espressione la disposizione del codice di rito attinente alla fattispecie (in argomento, Cassazione civile, Sez. Un., 28 ottobre 1995, n. 11303;
Cassazione civile, 11.04.2020, n. 5410; Cassazione civile, 28.07.2010, n. 17649 e più recentemente Cassazione civile, 19.05.2025, n. 13250 in cui è acutamente osservato che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda determina chi conferisce la procura ma sono attribuiti al procuratore che la parte si limita a designare).
Va quindi dato corso alla decisione del merito.
9. Con l'unico motivo d'impugnazione, dopo aver Parte_1
letteralmente trascritto i capi della sentenza impugnati e averne protestato l'illegittimità per asserita violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato ex art. 112 c.p.c., ha stigmatizzato la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e la sua adesione alle conclusioni avversarie di cessazione della materia del contendere. Ha contestato la fondatezza della decisione presa in primo grado, eccentrica dalle concordi richieste dalle parti già in lite ma poi addivenute alla conclusione che per la riattivazione dei servizi condominiali non sarebbe più esistente alcuna ragione di contrasto né di aspettativa sul bene della vita controverso.
9.1. Il motivo è privo di fondamento.
Il Tribunale, dopo una corretta illustrazione degli atti del processo e delle difese delle parti, avendo letto della conclusiva richiesta dell'attore di concludere il giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non penalizzante per le spese, ha ritenuto che l'adesione postuma a tale prospettazione, scritta nelle comparse difensive dei convenuti dal in quanto prospettata per la prima volta nella memoria Parte_1
difensiva depositata il 27 marzo 2023, non corredata da una espressa rinuncia alla domanda di risarcimento dei danni per equivalente per i pregiudizi a suo dire procurati dagli avversari con la sospensione dei servizi condominiali e con la diffamazione per una contestata sua morosità, non sia utile.
La ragione della fine dei contrasti, ossia il ripristino dei servizi condominiali da parte degli allora convenuti, è stata – infatti - da costoro dichiarata avvenuta ancora prima dell'istaurazione del rapporto processuale con la notifica della citazione e allegata immediatamente come risposta alla pretesa risarcitoria, anche per perorarne l'assoluta infondatezza. Si tratta di allegazione contro cui il medesimo attore è ripetutamente insorto nel corso delle memorie istruttorie.
La diversa conclusione dell'attore, assai postuma agli argomenti difensivi scritti in comparsa e per una ragione evidentemente estranea alla soddisfazione – eventualmente aliunde – della pretesa sostanziale, è del tutto indipendente dalla riattivazione dei servizi condominiali se è vero, come non vi è motivo di non ritenere, che questa ha preceduto la
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda stessa instaurazione del rapporto processuale. Del resto, l'esecuzione in forma specifica del ripristino dell'illuminazione, della possibilità d'usare il citofono e di ricevere la posta non ha costituito oggetto d'alcuna domanda giudiziale con la citazione (né con la prima memoria
183 VI comma c.p.c.) diretta a ottenere il ristoro economico del danno. Neanche sono stati evidenziate le ragioni per una statuizione officiosa di cessata materia che può essere pronunciata ogni volta emerga dagli atti il completo componimento della lite, la qual cosa avviene ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione portata in giudizio, dunque per una sopravvenienza verificatasi nel suo svolgimento, tale da eliminare totalmente il contrasto tra loro e far venir meno la necessità di una decisione, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale
(Cassazione civile, sez. III, 23.02.2021, n. 4855).
Ben ha quindi ragionato il Tribunale nell'escludere l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e di volere, perché si attesti un disinteresse a coltivare nel merito il giudizio, la rinuncia ad esso. È invero annoverabile tra le ragioni della rinuncia l'ipotesi di un sopravvenuto difetto di interesse all'azione (in argomento, Cassazione civile, 25.07.2022, n. 23188).
La decisione si è conformata al principio per cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (Cassazione civile, sez. VI, 19.02.2020, n. 4167), stigmatizzando come invece proprio tale rinuncia sarebbe stata possibile e necessaria per far rilevare il disinteresse attuale alla pronuncia sul merito (in argomento anche Cassazione civile, sez. II, 23.07.2019, n. 19845).
Ne consegue l'infondatezza dell'appello che in ogni caso non avrebbe conseguenze sulla statuizione sulle spese che il Tribunale avrebbe dovuto comunque pronunciare, sebbene in termini di soccombenza soltanto virtuale dell'attore.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione con esso impugnata.
10. Le spese in favore delle parti appellate costituite del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando il D.M. 147 del 13 agosto 2022 vigente al tempo della
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda decisione ma graduandone la misura rispetto al parametro dello scaglione di riferimento in ragione della questione agitata in rito, nonché della limitata attività resa necessaria dalla riproposizione delle medesime questioni su cui le parti hanno già ampiamente discusso nel precedente grado e, non ultima, dalla modalità di trattazione per cui alla definizione si è pervenuti senza necessità di appendici scritte.
11. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale Parte_1
di Napoli n. 3633/2023, pubblicata in data 4 aprile 2023;
− condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di in proprio e quale amministratore del Controparte_2 Controparte_1
di e di in € 1.500,00 cadauno oltre indennizzo
[...] CP_1 Controparte_3
forfettario, IVA e CPA come per legge;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
- 8 -