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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2900/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220024282442000 TARES 2012
- INTIMAZIONE n. 07120259000459118000 TARES 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22465/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259000459118000, notificata in data 21.01.2025, relativamente a tributi locali (tassa rifiuti solidi urbani e quota provinciale rifiuti indifferenziati) anno 2012, eccependo, tra l'altro, la mancata e/o irregolare notifica degli atti presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Il ricorso è stato ritualmente notificato alla parte resistente, come da documentazione in atti. Tuttavia, il
Comune di Castellammare di Stabia, sebbene validamente citato, non si è costituito in giudizio, né ha depositato documentazione difensiva.
La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In via preliminare, deve rilevarsi che la parte resistente, pur essendo stata regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Tale circostanza assume rilievo decisivo nel presente giudizio, in quanto nel processo tributario incombe sull'Ente impositore l'onere di dimostrare la legittimità della pretesa tributaria azionata.
In particolare, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, laddove se ne contesti la legittimità, grava sull'Amministrazione finanziaria e/o sull'Ente creditore l'onere di provare la regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ruoli), posti a fondamento dell'atto di riscossione impugnato.
Nel caso di specie, a fronte della specifica eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla mancata notifica degli atti prodromici, la parte resistente non ha fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio.
La totale assenza di produzione documentale da parte dell'Ente resistente impedisce a questo Collegio di verificare:
- l'esistenza degli atti presupposti;
- la loro regolare notifica;
- il rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla normativa in materia di riscossione. Tale carenza probatoria comporta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, poiché emessa in difetto di prova della conoscenza legale degli atti presupposti da parte della contribuente. Ne consegue che l'atto impugnato deve essere annullato, restando assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dalla ricorrente, ivi compresa quella relativa all'intervenuta prescrizione del credito. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite di euro
552, oltre rimborso contributo unificato ed oneri di legge se dovuti;
importo da assegnare al procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2900/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220024282442000 TARES 2012
- INTIMAZIONE n. 07120259000459118000 TARES 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22465/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259000459118000, notificata in data 21.01.2025, relativamente a tributi locali (tassa rifiuti solidi urbani e quota provinciale rifiuti indifferenziati) anno 2012, eccependo, tra l'altro, la mancata e/o irregolare notifica degli atti presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Il ricorso è stato ritualmente notificato alla parte resistente, come da documentazione in atti. Tuttavia, il
Comune di Castellammare di Stabia, sebbene validamente citato, non si è costituito in giudizio, né ha depositato documentazione difensiva.
La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In via preliminare, deve rilevarsi che la parte resistente, pur essendo stata regolarmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Tale circostanza assume rilievo decisivo nel presente giudizio, in quanto nel processo tributario incombe sull'Ente impositore l'onere di dimostrare la legittimità della pretesa tributaria azionata.
In particolare, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, laddove se ne contesti la legittimità, grava sull'Amministrazione finanziaria e/o sull'Ente creditore l'onere di provare la regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ruoli), posti a fondamento dell'atto di riscossione impugnato.
Nel caso di specie, a fronte della specifica eccezione sollevata dalla ricorrente in ordine alla mancata notifica degli atti prodromici, la parte resistente non ha fornito alcuna prova documentale idonea a dimostrare l'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio.
La totale assenza di produzione documentale da parte dell'Ente resistente impedisce a questo Collegio di verificare:
- l'esistenza degli atti presupposti;
- la loro regolare notifica;
- il rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla normativa in materia di riscossione. Tale carenza probatoria comporta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, poiché emessa in difetto di prova della conoscenza legale degli atti presupposti da parte della contribuente. Ne consegue che l'atto impugnato deve essere annullato, restando assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dalla ricorrente, ivi compresa quella relativa all'intervenuta prescrizione del credito. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite di euro
552, oltre rimborso contributo unificato ed oneri di legge se dovuti;
importo da assegnare al procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.