CASS
Sentenza 10 marzo 1987
Sentenza 10 marzo 1987
Massime • 1
L'Obbligo di astenersi dal deporre se il fatto è coperto da segreto di stato, previsto dall'art. 352 cod. proc. pen., è diretto a tutelare il teste, che sarebbe suscettibile di essere incriminato sotto il profilo della reticenza; tale previsione non è applicabile nei confronti di chi sia interrogato come imputato, avendo questi anche il diritto di rifiutarsi di rispondere.*
Commentario • 1
- 1. Estradizione e principio di specialità (Cass. 11971/08)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/1987, n. 5752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5752 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1987 |
Testo completo
2 5 5/7
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 10.3.1987 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 410
Presidente Dott. FACCINI GIUSEPPE
1. Dott. DI MAURO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
DE VINCENTIIS Edeo 2. " N. 37300/86
3. PISANTI FORTUNATO CORTE SUPREMA DICASSAZIONE "
UFFICIO COPIE
4. TERESI RENATO כל
Rilasciata copia legate
SI ha pronunciato la seguente per diritti € 37,18 allsig
SENTENZA il 15 NU 2006
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da PAZIENZA Francesco, nato a Monteparano il 17 marzo 1946;
US IE, nato a [...] il [...];
EL PP, nato a [...] il 18 marzo 1929
avverso la sentenza della 1 Corte d'Assise d'Appello di
Roma del 14 marzo 1986
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.G.Di Mauro
Mod. 82 A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv. dello Stato Paolo Di
Tarsia di ON per la Presidenza del Consiglio dei Mini- 1
stri ed il Ministero della Difesa il quale ha concluso chie
---+-
dendo il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al rimborso di spese e onorari.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Claudio Aponte
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udit i difensor i Avv. ti Nino Marazzita del Foro di Roma e Scipione Del Vecchio del Foro di La Spe
zia per CE PA;
LU IN e Fran co CO per IE US AT PI per
.......
PP ON
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE PA, IE ME e PP Bel-
monte furono tratti, insieme con altri, al giudizio della 5 Corte d'Assise di Roma per rispondere, fra 3
altro, dei seguenti reati (qui riportati con le lettere dell'originaria rubrica e limitatamente ai suddetti imputati che hanno proposto ricorso):
PA: c) del delitto di cui agli artt. 110, 314 C.p.,
commesSO in Roma sino al luglio 1981, per avere, in concorso con IE ME, ND D'LI e Va-
lentino SP avendo, questi ultimi tre,
- lai disponibilità di gestione di aerei della Società di navigazione aerea C.A.I. (Compagnia Aeronautica Ita-
liana), posti a disposizione del Servizio per le In-
formazioni e la Sicurezza Militare (S.I.S.M.I.) per ile obiettive esigenze di servizio distratto gli
-
aerei stessi a profitto proprio, di esso PA, cui gli altri consentivano -g,con lui, ad un numero
imprecisato di altre persone tra cui tali Maurizio
ZO, ID GR, SE ST e DO.
IC LD, pregiudicato, ricercato, poi decedu to per omicidio
- di effettuare un numero assai ele-
vato di voli, non inferiore comunque a centocinquan-
ta, per destinazioni nazionali ed internazionali (Fran
cia, Spagna, Grecia, Germania, Svizzera, Libano, Sta
ti arabi, numerose località italiane).
d) del delitto di cui agli artt. 110, 314 C.p., COM-
messo in Roma sino all'ottobre 1981, per essersi ap-
propriata, in concorso con il ME, la somma di - 4
novantacinque milioni, o maggiore, di cui quest'ulti mo aveva la disponibilità in relazione alla sua qua-
lità di direttore dell'ufficio controllo e sicurezz a del S.I.S.M.I. e che era stata stanziata al fine di acquistare da CE NT documenti riservati relativi alla gestione del Banco di Roma.
e) del delitto di cui agli artt.110, 378 C.p., commes so in Roma sino al luglio 1981, per avere
- in con corso con il ME, il D'LI e l'NG
aiutato. DoIC LD, contro il quale era stato
EM mandato di cattura dall'autorità giudiziaria
Idi Palermo, ad eludere le ricerche dell'autorità,
consentendogli di espatriare a bordo di aerei a dispo sizione del S.I.S.M.I. e fornendo al medesimo assi-
stenza per i suoi movimenti all'estero mediante faci litazioni presso l'ufficio di frontiera dell'aeropor to internazionale di Fiumicino.
f) del delitto di cui agli artt. 110, 324 C.p., commes
so in Roma sino al luglio 1981, per avere preso
- in concorso соп il ME, il D'LI, l'NG
il ON e il defunto direttore del S.I.S.M.I.
AN - un interesse privato negli atti dell'am ministrazione svolgendo indagini di natura riserva-
ta sulle attività di LL CA, а tale scopo uti lizzando materiale tecnico di proprietà del Servizio, - 5 -
in relazione ai di lui rapporti con autorità libiche,
ed in generale svolgendo attività conoscitiva e d'in formazione non nell'interesse dell'Ente di apparte-
nenza..
ME e ON: g) (Contestazione effettuata ne:
l'udienza del 12 giugno 1985) del delitto di cui agli artt.61 nn.ri 2 e 9. C.p. + 10 e 12 legge 14 ottobre
1974 n.497, 2 e 3 legge 18 aprile 1975 n.110, commes so il 13 gennaio 1981 in zona imprecisata, sulla trat ta ferroviaria Taranto-Ancona-Bologna, per avere a igendo in concorso tra loro e con persone non identi-
ficate, con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla loro qualità di funzionari del-
L'ufficio di controllo e sicurezza del S. I.S.M.I.
illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico:
un mitra MAB con numero di matricola abraso (e pertan
:to arma clandestina) e due caricatori, di cui uno da quaranta colpi vuoto e. 1'altro carico di venti car-
tucce; un fucile automatico da caccia cal.12 con can-
na segata e numero di matricola abraso (e pertanto arma clandestina) contenente nel serbatoio quattro....
cartucce; sei cartucce cal.12 in involucro separato;
Cotto contenitori costituiti da lattine per conserve alimentari, contenenti quantità variabili da sei a sette chilogrammi di sostanza esplosiva del tipo ge-. 6
latinato e polverulento, già innescati con capsule i detonanti in alluminio del tipo n.8 nonchè con micce a lenta combustione.
i) del delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 314 C. p.,
commesso in Roma sino al giugno 1981, per essersi ap.
propriata in concorso fra loro e con il defunto ge
-
la somma di circa un miliardo nerale AN - e.........
¡duecento milioni di lire, e comunque non inferiore ad un miliardo di lire, di cui avevano la disponibi-..
lità per ragione del rispettivo loro ufficio di diri genti del Servizio per le informazioni e la sicurez-
za militare.
Alla formulazione delle suddette imputazioni si era
giunti a conclusione di indagini, eseguite per l'ac-
certamento di reati commessi nell'ambito di fatti di degenerazione e di deviazione verificatisi nell'atti vità del suddetto Servizio, del quale facevano parte,
in posti direttivi: il generale AN, direttore:
del Servizio dal gennaio 1978 all'agosto 1981; il ge nerale ME, che ricopriva l'incarico di capo del l'ufficio controllo e sicurezza, cioè un incarico non operativo ma di vigilanza sulla regolarità delle at-
itività del Servizio;
il colonnello ON;
e, in
posizione non ufficiale, CE PA.
Costui, secondo l'accusa, era entrato in dimestichez
.... 7
za con il AN, dal quale aveva ottenuto grati tudine e fiducia per averlo aiutato, riuscendo ad evitare che la notizia fosse pubblicata, in occasio ne di un certo traffico di pietre preziose nel quale era coinvolto. Dal AN, già in stato di debi litazione psicofisica conseguente alla malattia che all'epoca dei fatti lo affliggeva e che di lì a poco lo avrebbe portato alla morte, veniva definito
"collaboratore esterno" e veniva presentato come "uo mo di sua assoluta fiducia" e come suo "braccio de-
stro"; da lui aveva ottenuto un vero e proprio salva condotto che gli consentiva di avere sempre libero accesso negli uffici, di trattare personalmente an-
che gli affari più riservati, di conoscere tutte le .
persone che agivano in seno al Servizio, di avere
_contatti con personalità della vita politica, ammini strativa, economica, editoriale e finanziaria italia-
na. Infine, era divenuto il fulcro di una "struttura parallela deviata", denominata "Superesse" o.. "Super-
sismi , costituita in seno al S.I.S.M.I. per volontà
° con la connivenza o per accondiscendenza del Santo
vito, con degrado e alterazione delle funzioni del
Servizio, istituito per assolvere "tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e dell'integrità dello Sta - 8 -
to da ogni pericolo, minaccia o aggressione" (art.4
co.1° legge 24 ottobre 1977 n.801). Il direttorio di tale "struttura parallela" era formato, secondo
Imemorie trasmesse dal PA all'autorità giudizia ria, dallo stesso. PA, dal AN,..dal Musu-
meci, dal D'LI e dal direttore finanziario del
SI Di UR.
Nello svolgimento delle attività consentitegli dal
AN, il PA non solo aveva avuto modo di conoscere i nomi dei funzionari del SI, i l siste-
ma amministrativo di finanziamento e l'articolazione delle strutture, ma aveva assunto una posizione pre minente, sicchè proponeva ipotesi organizzative, sug-
geriva i contatti con le fonti d'informazione e le modalità di svolgimento di "operazioni speciali",...
giungendo al punto di muovere censure allo stesso di-
rettore del Servizio. Gli agenti, reclutati in Ita-
lia e all'estero, nelle più disparate fasce sociali,
facevano capo quasi esclusivamente a lui;
solo pochi al gen. ME.
Con sentenza del 29 luglio 1985 la Corte d'Assise:
Dichiarò il PA colpevole del reato continuato di peculato (capo.c), precisata l'imputazione nella numero dei voli "non inferiore.parte concernente il comunque a 150 passaggi" in "per un totale di ore...... 9
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di volo superiore alle 34" e con l'inserimento della
Locuzione "in esecuzione del medesimo disegno crimino
50. Art.81 cpv. C.p.%;B del reato continuato di pecu lato (capo d),precisata l'imputazione con la data
nel primo semestre del 1981" anzichè, come contesta
to, "sino all'ottobre 1981"; del reato di favoreggia.
mento personale (capo e); del reato di interesse pri vato in atti d'ufficio in relazione all'episodio con cernente LL CA (capo f). Dichiarò il ME
ed il ON colpevoli dei reati di illegali deten zione e porto in luogo pubblico aggravati di armi da
guerra e di armi clandestine (lett.g) e del reato di peculato (capo i). Ritenuta la continuazione fra i reati di cui ai capi c-d-e-f per PA e g-i per gli altri due, condannaò il PA alla pena di quat di reclusione e un milione di li tro anni e sei mesi
:
re di multa;
il ME, anche per il reato di pecu-
lato (c) poi caduto in appello, a quella di cinque anni di reclusione e due milioni di lire di multa;
il ON a quella di quattro anni di reclusione e 1.500.000 lire di multa;
tutti inoltre all'interdi zione perpetua dai pubblici uffici ed al risarcimen to dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favo re delle parti civili: Presidenza del Consiglio dei
Ministri in relazione a tutti i delitti per cui era - 10
stata pronunciata condanna, escluso per il PA
il capo Ministero della Difesa, in persona del
Ministro pro tempore, in relazione ai reati di cui ai capi c) e d) per PA, i) per gli altri due.
Avverso la sentenza proposero appello i tre imputa-
iti; non il P.M. per i reati che formano oggetto dei ricorsi.
Con sentenza del 14 marzo 1986 la 1 Corte d'Assise
d'Appello di Roma, per quanto qui interessa: assolse i l PA per insufficienza di prove dal reato di peculato di cui al capo d); confermò nel resto la
sentenza impugnata, determinando le pene: in tre an-
ni due mesi di reclusione e 900.000 lire di multa di cui condonati due mesi di reclusione е centomila lire di multa, per PA (reati di cui ai capi c-e-f); in tre anni, undici mesi e quindici giorni di
[reclusione e 1.200.000 lire di multa per ME
(reati di cui ai capi g-i); in tre anni, cinque mesi,
quindici giorni di reclusione e un milione di multa limitato il peculato di cui al capo i) a lire
-1); 310.000.000 per ON (reati di cui ai capi g
-
confermò la condanna al risarcimento dei danni nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e del Ministero della Difesa.
Avverso la decisione hanno proposto ricorso i tre 11
imputati chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
PA: 1°) Nullità del giudizio di primo e secon-
do grado per mancata costituzione del rapporto proces suale: dovendo essere considerata, la carcerazione all'estero, un impedimento legittimo e assoluto;
non potendo considerarsi, la precedente latitanza, espres sione di una volontà diretta a sottrarsi specificamen.
te al provvedimento di cattura;
essendo in corso la procedura d'estradizione, per cui i giudici di merito avrebbero dovuto attenderne l'esito. Difetto di moti vazione sul punto, per avere omesso la Corte di esami nare in sentenza la suddetta eccezione di nullità,
dopo essersi riservata in tal senso con l'ordinanza del 24 febbraio 1986. Erroneità della notifica del de creto di citazione per il dibattimento di secondo grado, perchè eseguita ai sensi dell'ar .1 7 bis C.p.p.,
incompatibile con quella prevista ex art. 173 C.p.p.
2°) "Mancanza e contraddittorietà di motivazione non-
chè deformazione del fatto ed erronea applicazione di norme penali in relazione ad ogni capo d'imputazio ne per il quale è stata affermata la responsabilità
o per il quale si è avuta assolutazione con formula dubitativa", cioè per i reati di cui ai capi c-d-e-f
(episodio CA). 12 -
3°) Diniego delle attenuanti generiche, opposto sulla
¡base di una sola considerazione, concernente un gene rico comportamento, già censurato sotto il profilo penale, e senza tener conto di altri elementi favore voli all'imputato.
ME 1°) Violazione degli artt. 524 nn.ri 1 e 3 ' 474 nn ri 3 e 4, 475 n.3 C.p.p., per illogicità, con traddittorietà e difetto di motivazione.
Illogicità: Nella sentenza di primo grado si afferma va che la cosiddetta "operazione terrore sui treni".
era stata determinata dal duplice scopo di depista-_
re le indagini sulla strage di Bologna e di produr .
re allarme sociale. La sentenza impugnata ha ritenu to invece che il rinvenimento della valigia, avvenų.
ito il 13 gennaio 1981-alla stazione di Bologna sul treno Taranto-Milano, sia stato frutto di una messin scena posta in essere dal ricorrente per frodare al
S.I.S.M. I i 310 milioni che, secondo le sue mendaci asserzioni, sarebbero stati destinati a compensare la fonte delle notizie circa gli attentati programma ti dai terroristi in quel periodo di tempo. Non avreb be, però, considerato la Corte che il ME, per la natura stessa delle attività svolte dai servizi;
segreti e per le relative necessità di finanziamen-
.
_ to, poteva disporre, mediante semplice richiesta al 13
-
competente ufficio e senza esporsi a rischio alcuno,
di somme di denaro per le quali la giustificazione interna era sempre assai sommaria e insuscettibile di verificazione. Inoltre, secondo la decisione impu gnata, il ME avrebbe avvertito, di tutto ciò
che egli stava simulatamente compiendo, il capo del-
l'ufficio generale AN e il generale Notarnico
la, senza considerare che da costoro il ME
avrebbe potuto essere agevolmente controllato e sma scherato..
Contraddittorietà : L'asserzione della Corte
- che il ME avrebbe potuto disporre agevolmente di somme di denaro fornendo sommarie giustificazioni cir са il loro impiego -
- non sarebbe compatibile, per le ragioni spiegate, con la condanna per il peculato di settecento milioni.
Difetto di motivazione in ordine all'imputazione di peculato dei settecento milioni. La Corte, lungi dal dimostrare la partecipazione dell'imputato a fatti eventualmente illeciti posti in essere dal ON,
si sarebbe limitata ad affermarne il concorso con quest'ultimo, omettendo di valutare fatti e comporta menti che, presi in considerazione e logicamente in-
terpretati, l'avrebbero certamente portata a conclu-
isioni diverse. 14
-
1°) Violazione degli artt.524 nn.ri 1 e 3, 474 nn.ri e 4, 475 n.3 C.p.p. in relazione agli artt. 314 C.p.
e 24 della Costituzione, per erronea applicazione del la legge processuale penale. E' stata affermata la sussistenza del delitto di peculato pur avendo l'in -
.putato spiegato di avere corrisposto i trecento mi-
lioni, attraverso il Sanapo, alla fonte informativa e di avere utilizzato i settecento milioni per opera razioni di controspionaggio, senza potere specifica-
re quest'ultima spesa se non dopo essere stato solle
Avato dall'obbligo di mantenere il segreto. La senten za impugnata non avrebbe creduto, per le ragioni già
dette, alla spiegazione data quanto alla prima somma quanto all'altra, avrebbe ritenuto trattarsi di e,
-un espediente difensivo affermando erroneamente: a)
1 che l'obbligo del segreto grava soltanto sui testi-. moni e non anche sugli imputati;
b) che, anche a vo-
ler sostenere l'obbligo del segreto esteso agli im-
putati, tale obbligo cade automaticamente tutte le ... volte in cui esso si pone in contrasto con il dirit.
to di difesa.
ON: 1°) Violazione dell'art. 475 n.3 in relazio ne all'art. 524 .nn.ri 1 e 3 C.p.p. per illogicità
e contraddittorietà della motivazione, dovute alle ragioni già addotte dal ME, e. per difetto di 15 -
motivazione in ordine alla valutazione di elementi decisivi dedotti nei motivi d'appello, come: la man-
cata conoscenza degli esecutori materiali del reato
(ignota essendo la provenienza delle armi, ignoto
1'acquirente dei biglietti aerei, ignoto il giovane che avrebbe collocato la valigia in uno scompartimen to del treno alla stazione di Taranto, ignoti gli ac-
quirenti dei giornali francesi e tedeschi rinvenuti..
nellanella valigia contenente le armi, ignota la persona che nelle Marche avrebbe acquistato la valigia, igno ta la persona che avrebbe acquistato le otto lattine di conserve alimentari e le avrebbe fornite come con
tenitori dell'esplosivo); la doppia versione data dal Sanapo e le contraddittorietà delle due versioni;
la deposizione del maresciallo Ceci sulla dipendenza del Sanapo dal SI come fonte d'informazione, rego larmente iscritta nei libri paga del Servizio. 2°)
Violazione degli artt. 62 bis e 133 C.p. in relazione all'art. 524 n.1 C.p.p. in ordine al diniego delle at-
tenuanti generiche. La Corte avrebbe negato il bene-
ficio sul rilievo che il ricorrente avrebbe tradito,
per motivi di lucro, il proprio passato e la fiducia di chi lo aveva chiamato ad operare nell'ambito dei servizi segreti;
ma erroneamente, considerato il principio che, in un reato plurioffensivo quale deve 16
ritenersi il peculato, non può essere preso in consi derazione il motivo di lucro, in quanto il precetto dell'art. 314 del C.p. ha per bene giuridico sia la
Pubblica Amministrazione che il patrimonio",
MOTIVI DELLA DECISIONE
PA FR.co
1- Con il primo motivo di ricorso questo imputato dedu-
ce difetto di motivazione in ordine all'eccezione di nullità formulata con i motivi d'appello e dipenden-
te da mancata costituzione del rapporto processuale nel giudizio di primo grado..
La censura è fondata ma irrilevante.
_ Risura dagli atti che nell'udienza del 24 febbraio
1986 il difensore del PA chiese che fosse di-
chiarata la nullità e della sentenza di primo grado e del decreto di citazione per quella udienza, noti- ficato ai sensi dell'art. 173 C.p.p., deducendo che 1 1' 'imputato. non aveva potuto presentarsi perchè legit timamente impedito da detenzione all'estero. La Cor te, con ordinanza dello stesso giorno rilevato che- era stata eccepita una duplice nullità, del giudizio di primo grado per mancata costituzione del rapporto processuale e del decreto di citazione a causa della notifica eseguita ai sensi dell'art.173 C.p.p.
viò alla sentenza la decisione sulla prima, rigettò - 17
la seconda.
E ben vero che poi, con la sentenza, non si occupò
affatto della questione - donde la fondatezza della censura - ma occorre aggiungere: in primo luogo, che la stessa Corte, motivando sulla notifica del decre.
to di citazione per il giudizio di secondo grado, S
occupò anche della costituzione del rapporto proces-
suale relativamente al giudizio di primo grado;
in secondo luogo che, in ogni caso, la censura di nulli tà per difetto di motivazione sul punto,. è superata e rimane assorbita dalle eccezioni medesime, che in questa sede vengono riproposte relativamente al giu-
dizio di secondo grado e delle quali questa Corte
deve comunque occuparsi, riguardando, entrambe le ec cezioni, la citazione e la mancata comparizione del
PA e riflettendo dunque, ai sensi dell'art.185
co.1° n. 3 e co.2° C.p.p., una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del pro-
cedimento.
Risulta dagli atti, segnatamente dai due fonogrammi in atti, n.4215/85 del 24 dicembre 1985 diretto dal
Ministero di Grazia e Giustizia al Ministero degli Affari Esteri e n. .382/86 del 29 gennaio 1986 diretto dallo stesso Ministero di Grazia e Giustizia alla Pro
cura Generale presso la Corte d'Appello di Roma e al - 18
Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Roma:
che la Corte Distrettuale degli U.S.A. per il distretto meridionale di New York, con ordinanza dell'11 set-
tembre 1985
- al momento della nota, ancora soggetta
- dichiarò l'estradabilità in Italia.ad impugnazione del PA in relazione al mandato di cattura, che.
qui non interessa, emess0 il 25 febbraio 1985 dal giu dice istruttore del Tribunale di Milano per i delitti di bancarotta fraudolenta ed-altro; che, ancora alla.
epoca del secondo fonogramma, le competenti autorità
americane non avevano deciso circa altre domande di estradizione dello stesso PA avanzate dal Mini-
stero di Grazia e Giustizia, una delle quali in base agli ordini di cattura nn.ri 17270/83 e 8256/83 emes si dalla Procura della Repubblica di Roma rispettiva mente il 18 ottobre 1984 e il 1 dicembre 1984 in di pendenza dei quali era intervenuta la sentenza, non definitiva perchè gravata d'appello, emessa il 29
luglio 1985 dalla Corte d'Assise di Roma.
In relazione a quest'ultima situazione processuale,
la sola che qui interessa, si deduce per il PA:
che la detenzione all'estero dev'essere considerata.
un impedimento legittimo e assoluto;
che la preceden te latitanza non può essere indicativa di una volon tà diretta a sottrarsi specificamente al provvedimen 19
-
to di cattura;
che, comunque, essendo in corso la pro cedura d'estrazione, i giudici di merito avrebbero dovuto attendere l'esito favorevole, sfavorevole o parzialmente favorevole al prevenuto;
che l'accetta-
zione dell'estradizione non avrebbe potuto avere e-
sito immediato e tale da permettere al PA di presenziare al dibattimento, considerato che in altro eti procedimento di estrazione l'imputato era stato estra
dato dopo molti mesi dalla prestazione del consenso;
che, comunque, anche nel giudizio di secondo grado,
la notifica del decreto di citazione era stata esegui ita ai sensi dell'art.177 bis C.p.p. incompatibile con quella prevista ex art. 173 C.p.p.
Orbene, la Corte d'Assise d'Appello, esaminando, nella
ricordata ordinanza del 24 febbraio 1986, le due ec-...
cezioni, a sostegno della decisione di rigetto di es se e della dichiarazione di contumacia del PA,
considerò: che, essendo l'assenza del prevenuto, de-
tenuto all'estero e latitante, riconducibile all'ori ginario comportamento volontario dell'imputato, co- stui non poteva essere considerato legittimamente im-
pedito secondo la prevsiione del primo comma dell'art.
497 C.p.p.; che la presunzione della volontà dell'im putato detenuto di presenziare al dibattimento era venuta meno, anche se era in corso il procedimento 20
-
di estradizione, trattandosi di latitante che non aveva manifestato la volontà di partecipare al di-
battimento; che era priva di rilevanza processuale la notifica eseguita anche ai sensi dell'art.177 bis
.C.p.p., spiegando. i. suoi effetti, ai fini della vali da costituzione del rapporto processuale, quella ri-...
tualmente eseguita ai sensi dell'art.173 C.p.p.
La decisione è corretta.
Il rilievo del ricorrente si rifà chiaramente ad una opinione giurisprudenziale (da ultimo, Sez.VI 8 giu gne 1982, Locatelli) formatasi a seguito della sen tenza n.212 del 27 giugno/9 luglio 1974 con la quale..
la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità co stituzionale del primo comma dell'art. 497 C.p.p. nel-
la parte in cui non prevede come legittimo impedimen to della comparizione all'udienza la detenzione allo estero. Ma vi è da osservare che la questione esami-
per vero in termi
- nata dalla Corte Costituzionale
ni estremamente succinti e limitata ai casi in cui
'non sia ammissibile l'estradizione o questa non sia
✓ stata tempestivamente richiesta o accordata" con-
cerne, come hanno rilevato i giudici di merito, il caso generico dell'imputato detenuto all'estero e della mancata comparizione dovuta all'impedimento costituito appunto dalla detenzione, mentre nel caso - 21
in esame si trattava di situazione diversa, di imputa
[to cioè rifugiatosi all'estero perchè colpito da ordi ne di cattura emesso dall'autorità giudiziaria italia na e per il quale era stata già inoltrata richiesta di estradizione. In questo caso lo stato di detenzio ine all'estero non può essere considerato in sè e per.
sè, quindi come obiettivo legittimo impedimento a comparire. Esso. invero è permeato da una precedente condizione, nella quale l'imputato è venuto a trovar si per volontaria determinazione, quello della lati-
tanza.
L'immanenza di tale stato ha già ritenuto questa
Corte (Sez.II 21 dicembre 1973, De Novellis) fa sì.
che esso spieghi i suoi effetti per tutto il tempo durante il quale il mandato 0 l'ordine sono eseguibi.
li, a nulla rilevando la successiva impossibilità in.
cui il latitante sia venuto a trovarsi, di far cessa. re, anche volendolo, tale stato, poichè a questo fi-
ne rilevano soltanto la volontaria iniziale sottra-
zione del catturando alle ricerche della polizia quindi mediante la scelta volontaria di uno stato al quale sono connesse le cons gu nze giuridiche e gli svantaggi processuali propri della condizione di latitante e il tempestivo formale consenso alla estradizione. Invero, qualora l'imptato sia fuggito - 22
all'estero per sottrarsi all'ordine o al mandato di.
cattura, la sopravvenuta conoscenza, da parte della autorità giudiziaria procedente, del luogo in cui si trova l'imputato all'estero o il suo arresto da parte dello Stato in cui si è rifugiato, a causa di un'istanza o di un processo d'estradizione (anche per i fatti che hanno dato luogo al provvedimento sulla libertà personale), non valgono ad escludere la la..
titanza poichè lo Stato italiano è privo di poteri -
immediati e diretti di coercizione personale e d'ini ziativa processuale nei confronti del cittadino nel
10 Stato di rifugio e poichè la latitanza viene a
_cessare solo quando, all'esito della procedura d'e-
stradizione, anche per effetto del consenso del la-
titante all'estradizione stessa, costui sia consegna to all'autorità italiana.
Dall'impossibilità di procedere in casi del genere conseguirebbe, quale risultato sicuramente non volum to e non consentito dalla legge, un rinvio "sine die"...
del procedimento, con eventuali conseguenze negative
(prescrizione); senza dire dell'ipotizzabile dispa-
rità di trattamento tra detenuto nel territorio dello Stato e detenuto all'estero, potendosi configurare solo nei confronti del primo la procedura di accom pagnamento coattivo di cui all'art. 429 C.p.p. 23 -
Ne ha rilievo il principio di specialità, cui la di-
fesa si è richiamata nella discussione orale.
Un tale principio, enunciato nel secondo comma dello
art.661 C.p.p., fa divieto di giudicare l'estradato per fatto diverso, anteriore all'estradizione; non
è applicabile quando per tale fatto diverso e anterio re sia in corso altra procedura di estradizione.
Merita dunque consenso la decisione impughata: per ave fre considerato il PA ancora latitante all'epo ca del giudizio di secondo grado, in pendenza di una
richiesta d'estradizione per la quale lo stato estero inon aveva ancora dato alcuna comunicazione alle com-
(petenti autorità italiang;
per avere proceduto a giu dizio contumaciale, ritenendo l'assenza dell'imputato non dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo. impedimento, sotto il duplice profilo: che l'assenza. era sempre riconducibile all'originario com portamento volontario dell'imputato per sottrarsi al la cattura e che lo stesso, pur essendo in grado, vo lendolo, di assicurarsi la possibilità di comparire e di far cessare lo stato di latitanza, non aveva ma nifestato, neppure attraverso il formale consenso al l'estradizione, la volontà di presenziare al dibatti mento;
per avere ritenuto ritualmente notificato il decreto di citazione ai sensi dell'art.173 C.p.p. - 24
Su quest'ultimo punto occorre aggiungere qualche pre.
cisazione, resa necessaria dalla motivazione dell'or dinanza contumaciale della Corte di merito secondo la quale la notifica eseguita anche ai sensi dello art.177 bis C.p.p. sarebbe priva di rilevanza proces suale, spiegando i suoi effetti, ai fini della vali-
da costituzione del rapporto processuale, quella ri-.
tualmente eseguita ai sensi dell'art. 173 C.p.p.
- e dalla doglianza dell'imputato, secondo la quale la no tifica ai sensi dell'art.177 bis C.p.p. sarebbe incom patibile con quella prevista dall'art.173 stesso codi ce.
Intanto non sussiste alcuna incompatibilità, perchè
si è in presenza di atti aventi natura, scopi e ca ratteristiche diverse - che agiscono su piani diver-
si. Quello previsto dall'art. 177 bis C.p.p. non è,
hello schema legislativo, una forma autonoma di noti ficazione, dato che l'elemento peculiare di tale at-
-
to è costituito dall'avviso inviato all'imputato, av.
:
viso che non rientra nel procedimento di notificazione:
perchè ad esso è completamente estranea l'attività
dell'ufficiale giudiziario;
perchè non è dovuto allo.
imputato latitante che si trovi detenuto all'estero e per il quale sia in corso la procedura d'estradizio ne, dato che egli conosce già l'esistenza del proce-. 25
dimento a suo carico;
perchè infine tutta la normati va in esame non è applicabile nei casi in cui sia ob bligatoria l'emissione del mandato di cattura (art. 177bis ult.co. C.p.p.).
Trattasi in sostanza di una mera comunicazione dello.
inizio o dell'esistenza di un procedimento penale,
equivalente, per l'imputato all'estero di cui si co-
nosca la dimora, alla comunicazione giudiziaria pre-
vista dall'art.304 C.p.p., con la differenza
- a ta icere d'altre, qui non interessanti - che all'avviso verbale o scritto fatto all'imputato in Italia è SO-
stituito l'avviso, necessariamente. scritto, all'impu tato all'estero, con l'invito a dichiarare o eleggere.
domicilio per la notificazione degli atti.
E' evidente che alla comunicazione di cui all'art. 177
bis C.p.pl deve seguire, ai fini del giudizio, la for ma di notifica legislativamente prevista per la si-
.tuazione concreta: nel caso in esame quella dell'art. 173 C.p.p. prevista per il latitante.
Ne discende la compatibilità tra i due atti eseguiti nei confronti dell'imputato PA e l'irrilevan- nel caso concreto, di quello previsto dall'art.177 za,
bis, non necessario e non previsto per il latitante detenuto all'estero, qual'era il PA sotto il priflo processuale nel momento in cui fu raggiunto 26
-
dalla comunicazione ex art.177 bis e dalla notifica-
zione di cui all'art.173 C.p.p.
2. La prima, delle imputazioni cui si riferiscono le censure di "mancanza e contraddittorietà di motiva-
zione, deformazione del fatto ed erronea applicazion ne di norme penali " è quella indicata al capo c) del la rubrica, riguardante il peculato per distrazione degli aerei della Compagnia Aeronautica Italiana
che, per esigenze di servizio, potevano essere uti-
lizzati dal S.I.S.M.I.
ND l'accusa, il PA, talora accompagnato da persone che con lui agivano o a lui amiche, si sarebbe servito in più occasioni dei suddetti aerei per spostamenti connessi alle c.d. "operazioni parti icolari" e ad altri affari, tutti estranei all'atti-
ività d'istituto, o per diporto;
avrebbe dunque com-
messo il reato, secondo la precisazione risultante dal dispositivo della sentenza di primo grado, con-
fermata sul punto in appello, con più azioni esecuti ve del medesimo disegno criminoso, sino al luglio
1981, per un totale di ore di volo superiore alle 34.
Si deduce al riguardo l'erroneità della sentenza impugnata per avere affermato: a) Che, trattandosi di reato continuato e non già di reato unico, per es sere avvenuta l'utilizzazione degli aerei in più vo - 27
li, ai fini dell'affermazione di responsabilità non
è necessaria la prova che tutte le 34 ore di volo si siano svolte al di fuori delle finalità d'istituto,
Sarebbe sufficiente che ciò sia avvenuto anche per un solo viaggio, perchè ciò determina la consumazione del reato, così come per la conferma del ritenuto vin colo della continuazione sarebbe sufficiente che an-..
che una sola volta si sia ripetuta tale illecita uti lizzazione;
b) Che, in ordine a tale indebita utiliz zazione, sussistono elementi indiziari univoci.
La stessa sentenza poi sarebbe caduta in contraddizio ne assolvendo il ME sul rilievo che egli non avev margini per sindacare le decisioni del diretto-.
re del S.I.S.M.I.
La prima delle affermazioni contiene indubbiamente un errore di diritto, che la difesa pone giustamente.
in rilievo.
_ Il nostro diritto positivo configura il reato conti-
nuato come un'unità solo a determinati fini della pena, della prescrizione, della competenza territoria le, della dichiarazione di abitualità e professiona- lità nel reato. Ad ogni altro fine lo considera inve.
ce come una pluralità di reati così ai fini della competenza per materia, delle cause che escludono °
estinguono il reato;
segnatamente ai fini dell'accer. 28 -
tamento dei vari reati, dato che l'istituto della continuazione lascia integra l'autonomia e la strut-.
Itura di ciascun reato..
Ciò posto, tuttavia, non può rimproverarsi ai gudici
Adi merito di avere omesso di individuare quali e quanti viaggi siano da considerarsi privi di autoriz-
zazione del gen.AN.
Al riguardo si rinviene nelle due sentenze di merito adeguata motivazione. Sono stati infatti richiamati per un verso gli accertamenti risultanti dal rappor-
to del reparto operativo dei carabinieri di Roma.del.
10 dicembre 1983, nel quale venne riferito che l'im-
putato aveva utilizzato aerei CAI dal 22 ottobre
1980 al 27 aprile 1981 per un totale di 34 ore e 39.
minuti di volo, e per altro verso la dichiarazione del gen.AN, il quale, interrogato sul fatto,
negò di avere mai dato autorizzazione di volo in fa.
vore del PA. E l'autorizzazione all'uso degli aerei CAI rientrava nelle esclusive attribuzioni del generale AN, direttore del SI o, in sua assenza, del D'LI, il quale era tenuto a seguire le direttive del primo, cui doveva riferire. Il Coll
D'LI svolgeva al riguardo compiti meramente ese-
cutivi. Da qui l'assenza di contraddizione con l'as
soluzione del ME, nei cui confronti la Corte 29 -
di merito ha correttamente negato il concorso, non ritenendo sufficiente a tal fine, considerata l'orga nizzazione che presiedeva alle autorizzazioni per i voli sopra delineata, la sua qualifica di capo del-.
1'ufficio controllo e sicurezza del SI.
3. Il giudice d'appello, riformando la sentenza di pri mo grado, ha assolto il PA con formula dubita-
tiva dal reato di peculato di cui al capo d), concer nente l'appropriazione della somma di novantacinque.
milioni di lire stanziata dal SI per l'acquisto da CE NT di documenti riservati relativi :
alla gestione del Banco di Roma.
Al riguardo si deduce soltanto, e testualmente, che la ricostruzione "operata in sentenza doveva imporre.
'assoluzione del PA con formula ampiamente liberatoria in difetto di un contrasto probatorio so stanziale".
Il motivo è assolutamente generico. La mera enuncia-
zione della censura, come formulata, non consente in-
fatti di individuare con precisione le ragioni della critica, che peraltro, al di là del facile rilievo.di inammissibilità, si presenta infondata, avendo la Cor
te esposto le ragioni del dubbio con motivazione im-
mune da errori.
CE NT aveva informato ID GR di 30
essere in possesso di vari documenti riguardanti la gestione del Banco di Roma, che avrebbero potuto coin volgere lo stesso Banco di Roma, il banchiere Guido
Calvi e la Società Generale. Immobiliare. Il GR a-
veva riferito la confidenza al PA, il quale,
dopo essersi riservato di parlarne al AN, co-
municò al NT che la documentazione interessava al direttore del SI e che in cambio di essa sareb.
be stata versata la somma di cento milioni di lire.
I documenti furono consegnati al PA e alcuni giorni dopo il GR versò al NT cinque milio ni di lire, con la promessa che il resto della somma convenuta gli sarebbe stata versata in seguito. Ta-
le versamento non fu mai effettuato. Da qui l'imputa zione a carico del PA, che si ricevette i do-
cumenti, pagò l'acconto e, secondo l'accusa, tratten ne per sè i il resto della somma.
Orbene la Corte ha considerato per un verso che il
PA, durante le trattative e sino alla conclu-
sione dell'affare, nel corrispondere il modesto ac-
conto e nel promettere il versamento della ben più
consistente somma, parlò sempre a nome del SI%3
ha tenuto conto per altro verso: che l'acconto fu 1111
modesto, sicchè potè essere stato pagato personal-
mente dal PA - il quale si interessava anche 31
-
di traffici e di affari che esulavano dalla sua colla borazione con il SI allo scopo di trattenre per.
-
sè i documenti e farne arma di ricatto%3B che la somma..
suddetta fu pagata con assegno., modalità di pagamen-
to mai seguita dal SI;
che nessuna traccia di ac
quisto dei documenti fu rinvenuta presso il SI,
come risulta dal rapporto dei carabinieri del 20 di-
cembre 1983, sicchè manca la prova certa dell'eroga zione ad opera del SI, peraltro non interessato.
all'acquisizione dei documenti medesimi.
Tale apprezzamento, da parte dei giudici di merito,
degli elementi a carico e a discarico dell'imputato gli uni e gli altri dotati di eguale efficacia lo-
gica e persuasiva, quindi tali da ingenerare nel giu-
dice uno stato di obiettiva, insuperabile perplessi-
tà è sufficiente a dare ragione della formula di assoluzione adottata. 4. Domenico LD, sospettato di traffico di stupe-
facenti, era stato colpito, nel 1979, da mandato di cattura del giudice istruttore del tribunale di Paler
mo, che indagava sull'omicidio di PP Di Cristi
na. Egli era riuscito a sottrarsi all'esecuzione del.
provvedimento ed aveva continuato a svolgere le sue attività affaristiche, in Italia e all'estero fra l'altro muovendosi a bordo di aerei a disposizione - 32
del SI e superando agevol en e i controlli in oc-
casione del transito attraverso gli uffici di frontie ra degli aeroporti di Roma in quanto poteva contare.
su amicizie di persone che "contavano", come il vice questore CE Pompò e CE PA. Que-
st'ultimo, il 23 marzo 1981, era rientrato a Roma con
il volo SR 612 delle ore 19,35 insieme con tale Nel- 10o RZ e, come al solito, all'ufficio di fron tiera di Fiumicino, aveva goduto delle consuete faci litazioni, ma il RZ altri non era che Dome-
nico LD, il quale, per i suoi spostamenti allo estero, faceva uso di un passaporto falsificato in-
testato a quel nome.
Con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di favoreggiamento personale di cui al capo
E) della rubrica, si deduce dal PA difetto di motivazione. La sentenza impugnata non avrebbe ade-
guatamente motivato nè sull'elemento oggettivo, cioè
sul tipo di aiuto fornito dal LD, nè sull'ele mento psicologico, dato che gli argomenti addotti non fornirebbero alcuna certezza probatoria,
Il motivo è infondato.
Lo stesso PA non ha contestato di essere sta-
to accompagnato dal LD in viaggi all'estero,
compiuti con aerei CAI come risulta dalle dichiara- 33 -
zioni dell'NG, del D'Amato, del Sallustio,
funzionario della Compagnia Aeronautica Italiana, e
del Lalle. Se a ciò si aggiunge che egli aveva la possibilità, per i suoi collegamenti con il SI e
per- le sue prestazioni in favore dei servizi segreti,
di superare agevolmente e senza controlli le barrie re doganali e segnatamente che nel viaggio del 23
marzo 1981, compiuto con il LD sotto il falso nome di RZ, gli furono prestate le consuete.
facilitazioni all'ufficio di frontiera di Fiumicino,
non si vede come possa censurarsi la sentenza impu-
gnata per avere ritenuto sussistente 1'elemento og-
gettivo del reato.
L'aiuto cui si riferisce l'art.378 C.p. consiste in qualsiasi comportamento commissivo del soggetto che abbia la potenzialità di deviare in modo apprezzabi¬
le le ricerche dell'autorità giudiziaria. Orbene,
considerato che il transito di frontiera importa la identificazione dei viaggiatori e quindi l'arresto di colui che, essendo colpito da provvedimento re-
strittivo della libertà personale, sia segnalato ai posti di frontiera, non v'è dubbio che il falso pas-
saporto, la presenza del PA all'ufficio di fron tiera e le agevolazioni di cui costui godeva facendo ne partecipe il compagno di viaggio, consentivano al - 34
ricercato di sfuggire a qualsiasi controllo e di sot trarsi, con l'aiuto appunto dell'imputato, alle ri-
cerche che lo riguardavano.
Proprio da queste circostanze il giudice d'appello ha tratto il convincimento della consapevolezza e della volontarietà dell'aiuto prestato al LD.
L'annotazione, sul blok-notes Ascofin del PA,
dei due nomi, LD e RZ - donde la sicura.
.conoscenza da parte del primo del falso nominativo usato dal ricercato
- l'uso del passaporto falso da parte del LD nel viaggio aereo sicuramente com piuto insieme con l'imputato, i rapporti d'affari e i vincoli di amicizia che legavano i due, sono ele- menti di univoco e convergente significato di una sicura conoscenza da parte del ricorrente della si-
tuazione nella quale l'altro versava.
5. L'episodio da cui è scaturita l'imputazione di inte resse privato in atti d'ufficio di cui al capo f)
-della rubrica è il seguente.
Nel settembre ottobre 1978 una delegazione di uomini d'affari americani guidata da LL CA, fratello dell'allora presidente degli Stati Uniti, si era re-
cata a Tripoli su invito del Col. Gheddafi, sostando a Roma per alcuni giorni. Nel giugno del 1980 i re-
pubblicani americani, per il tramite di Michael 35 1
Ledeen, chiesero al SI di aiutarli a scoprire le attività di LL CA in Libia. Il SI (quello
"ufficiale") rifiutò, ma il gen. AN, nel set-
tembre dello stesso anno, girò l'incarico al Pazien
za..
Costui, con la collaborazione di ID GR, die-
de mandato a PP RI di prendere contatto con l'avvocato Michele Papa, esponente siciliano di un gruppo pro-Gheddafi che aveva avuto rapporti con la delegazione statunitense. L'incontro con1'AVV.
Papa avvenne a Catania presso l'hotel Excelsior e le
conversazioni furono registrate. Le notizie raccolte
...furono trasmesse al gen.. LE AI ed al Ledeen
ed utilizzate scandalisticamente in una manovra con-
tro il presidente CA tendente a favorire la cam
pagna elettorale dell'aspirante repubblicano alla
presidenza, RO AN.
Per quanto è dato comprendere dai pochi cenni conte-
nuti al riguardo in ricorso, viene denunziato il di-
fetto di motivazione intrinseca dipendente dal non avere la Corte considerato: la mancama di prova cir...
ca l'appartenenza al SI dell'apparecchio utilizza.
to dal RI per registrare il colloquio;
la man.
canza di qualifica del PA, che, semmai, in tut.
ta l'operazione sarebbe stato semplicemente portato- 36 re di un interesse proprio ed avrebbe agito di sua iniziativa, senza implicazione alcuna del SI;
1 la
contraddittorietà fra l'affermazione di responsabili tà del PA e l'assoluzione dei coimputati.
La censura è del tutto destituita di fondamento, so-
prattuto perchè ignora la motivazione della sentenza impugnata, che sul punto non è soltanto logica e ade guata ma anche estesa agli elementi prospettati dal ricorrente. La Corte infatti ha considerato che la operazione - effettivamente attuata dal PA al fine di conseguire vantaggi personali, di fatto con seguiti va pur sempre ricondotta nell'ambito del
SI per le parziali ammissioni del AN e del ME, a conoscenza dell'attività svolta in proposito dall'imputato; per le significative circo stanze che l'apparecchio. utilizzato dal RI per registrare il suo colloquio con l'Avv.Papa fu forni
-to dal SI .e che furono i tecnici del Servizio ad eliminare i rumori di fondo della registrazione, co-
me risulta dalla deposizione di ID GR, che fece sempre da tramite tra il PA e il Settine
ri; perchè il successo dell'operazione fu commentato dal PA negli uffici del SI alla presenza di NG e ME che assentirono.
Nè sussiste la contraddittorietà lamentata, posto. 37
che, secondo l'apprezzamento delle risultanze proces suali compiuto dai giudici di merito, gli elementi emersi a carico del ME e, ancora più, del Bel
monte sono talmente equivoci da doversi escludere qualunque concorso dei due nell'operazione.
Il motivo che si riferisce al diniego delle attenuan ti generiche è infondato sotto entrambi i profili prospettati, così riassumibili: erroneo accreditamen ito di "un generico comportamento già censurato sot-
[to il profilo penale", quello cioè per cui il Pazien
za, secondo la Corte, "più che porsi al servizio di un ufficio delicato quale quello diretto dal gen. San
tovito, di esso si servi per il perseguimento dei
.sui personali fini"; omessa considerazione di elemen ti favorevoli all'imputato, quali l'incensuratezza,
l'età, le condizioni che hanno favorita e determina-
' il ruo to i comportamenti eventualmente censurabili lo certamente non adeguato assegnatogli all'interno di un complesso meccanismo istituzionale.-
Non può ravvisarsi, nella motivazione della sentenza impugnata, motivo di censura.
Il fatto che una modalità dell'azione delittuosa OV- vero un particolare atteggiamento dell'imputato co-
stituisca aspetto giuridicamente rilevante del reato, come tale oggetto di specifica contestazione accusa- 38
toria nel caso in esame un aspetto del comportamen to che ha determinato le varie imputazioni di pecula
:
- non im 'to e di interesse privato in atti d'ufficio pedisce che il giudice possa fare riferimento al mede simo elemento ai fini del diniego delle attenuanti generiche, Ciò costituisce anzi una puntuale appli-
_ cazione dell'art. 133 C.p., il quale richiama proprio,
fra l'altro, la gravità del fatto desumibile anche dalla natura e dal fine dell'azione, i quali ben pos sono risultare inseriti nella configurazione del rea to medesimo.
è questo il secondo Nè il ricorrente può dolersi 1
-
profilo della censura - del fatto che la Corte, ai fini delle invocate attenuanti, non abbia tenuto con to degli elementi elencati in ricorso. In primo luo-
go perchè tali elementi non furono sottoposti al giu dice d'appello, essendosi l'appellante limitato nei motivi di gravame a chiedere soltanto, e testualmen nte: ...massima incidenza delle attenuanti generiche
(CE PA è sostanzialmente incensurato)
sul minimo edittale della pena". In secondo luogo perchè il giudice d'appello, se ha il dovere di spię
gare le ragioni per le quali ritiene di non concede:
- re il beneficio, non è del pari obbligato - anche nel caso di specifica indicazione di elementi pro- - 39
-
Įspettati a tale scopo a prendere in esame uno per uno siffatti elementi quando risulti che egli, in
una visione più ampia e assorbente di tutte le par-
ticolarità del caso, abbia tenuto presenti le argo-
İmentazioni difensive ma abbia ritenuto di dare la prevalenza a considerazioni di opposto significato e di preponderante rilievo. Ciò che ha fatto sicura mente la Corte di merito, privilegiando, rispetto al la condizione di incesuratezza, la sola prospettata in sede d'appello, l'abuso da parte del PA del la qualifica e degli incarichi, tale da rappresenta -...
e, nel convincimento dei giudici di merito, uno dei fattori determinanti delle deviazioni del SI.
ME IE e ON PP
i ricorsi di questi due imputati in ordine al reato di cui al capo g) della rubrica contengono analoghe censure, come analoghe sono le posizioni processuali,
sicchè possono essere esaminati congiuntamente.
I fatti, in sintesi, sono i seguenti.
11 13 gennaio 1981 le forze dell'ordine, precedente mente poste in stato di allerta, ispezionarono nella stazione di Bologna il treno espresso 514 Taranto-
Milano, ivi giunto alle ore 9,26. Il controllo portò
al rinvenimento e al sequestro di una valigia, collo cata in un vagone di seconda classe, contenente: un 40 7
mitra MAB, avente numero di matricola abraso e calcip rifatto artigianalmente, con due caricatori di cui
.uno con venti cartucce cal.9 lungo;
un fucile auto-
matico da caccia cal.12, con canna segata e numero di matricola e marca limati, caricato con quattro cartucce, nonchè, in separato involucro,. altre sei cartucce del medesimo tipo%3B otto lattine per generi alimentari, contenenti ciascuna sei-sette etti di so stanze esplosive innescate con capsule detonanti in
alluminio e micce a lenta combustione;
due passamon tagna di lana di colore bleu;
due paia di guanti di gomma di tipo casalingo;
una coperta di lana "double face"%; una copia del quotidiano France Soir del 10
gennaio 1981 e una copia del quotidiano "Le Figaro
magazine" del 10/11 gennaio 1981; una copia del quo tidiano "Franckfurter Allegemeine" e una copia del quo tidiano "Die Zeit", entrambi con supplemento settima nale, del 9 gennaio;
due biglietti aerei Alitalia,
il primo intestato a IT MA valido per il volo Milano-Monaco delle ore venti del 13 gennaio,
il secondo intestato a LE EL valido per il volo Milano-Parigi delle ore 18,15 del 13 gennaio,
Centrambi rilasciati il giorno precedente dall'agen-
zia "Morfini" di Bari.
I giudici di merito, di primo e di secondo grado, nel
.. - 41 W
loro insindacabile apprezzamento quanto alla rico-
struzione dei fatti ed alla valutazione delle risul tanze processuali, hanno ritenuto per certo che fur
-no i due imputati d'intesa fra loro, con il concor so della "struttura parallela" e di persone non iden
- a simulare la preparazione di un attenta to, tificate.
organizzando il trasporto della valigia e la messin-..
scena del rinvenimento di essa. Non concordano inve-
ice sul movente, e da tale discordanza trae motivo la
Icensura di illogicità della motivazione formulata con il primo motivo dai due ricorrenti.
Il rilievo non è privo di significato...
L'individuazione della causale del delitto nei pro-
cessi indiziari, qual'è il presente in ordine al rea to di illegali detenzione e porto in luogo pubblico
¡di armi, è particolarmente utile ed a volte necessa-.
ria poichè assume una rilevanza specifica ai fini..
della coordinazione logica e della valutazione delle risultanze processuali e può risultare determinante...
nella formazione del convincimento del giudice in quan to imprime, alle altre risultanze, il suggello di una ragionevole spinta al crimine.
Orbene, i giudici di primo grado non hanno ritenuto credibile che l'azione criminosa costituisse un mezzo per attingere ai fondi del S.I.S.M. I., sul rilevo 42
che gli imputati, atteso il sistema amministrativo-
finanziario del Servizio, avrebbero avuto la possibi lità di procurarsi fondi senza risortere ad un così
pericoloso espediente. Non hanno ritenuto credibile che scopo dell'operazione fosse quello di attirare credito al vertice di comando del S.I.S.M.I., consi-
derati: il contrasto tra S.I.S.D.E e S.I.S.M.I., il progetto di unificazione dei Servizi, la lotta di gruppi di potere dei due organismi per il sopravven-
to dell'uno sull'altro, gli elogi, per le indagini espletate, pubblicamente rivolti ai dirigenti del
S.I.S.D.E. dai magistrati che si occupavano della
strage di Bologna. In tal caso infatti, si osserva,
gli ispiratori del complotto avrebbero dato prova di assoluta miopia. Hanno invece individuato la cau-
sale dell'operazione in quei risultati che "la logi
.ca stessa delle cose" porta a ritenere come "effetti voluti!: l'allarme sociale e la deviazione delle in dagini di polizia giudiziaria e della magistratura sulla strage di Bologna..
I giudici d'appello dal canto loro sostenendo il
-
non potere stabilire, in presenza di mere supposizio ni e in mancanza di una prova certa, se vi fu anche lo scopo di deviare le indagini, in un più ampio
I disegno di eversione dell' ordine democratico han 43 :
no ritenuto provato, in modo certo, lo scopo di lu- .
cro, avendo il SI erogato per tale operazione, tra mite il ME e il ON, la somma di trecento milioni di lire a titolo di compenso alla "fonte",
somma di cui si appropriarono gli imputati non esi-
stendo alcun informatore cui essa si dovesse versare.
Non hanno escluso anche l'altra causale, affermando
\testualmente: "Gli stessi magistrati di Bologna chie sero la collaborazione dei servizi segreti e gli elogi, da essi rivolti al solo S.I.S.D.E.., a causa :
dei risentimenti conseguentemente insorti ai vertici
|del S.I.S.M.I., determinarono la commissione del rea to già esaminato di rivelazione di segreti d'ufficio,
iche potrebbe essere alla base dell'artificiosa ope-
razione della valigia sul treno: motivi cioè attinen-
ti al prestigio del Servizio potrebbero avere concor so a determinare 1' operazione stessa".
L'evidente discordanza sulla natura della causale
è irrilevante. Eventuali vizi di illogicità o di con.
traddittorietà di motivazione non possono rinvenirsi in tale discordanza tra le due sentenze, dato che la motivazione di ciascuna di esse deve rispondere in sè a criteri logici. E la sentenza impugnata, in sè
considerata, appare sorretta da logiche e persuasive argomentazioni, attesa la compatibilità tra le due 44
-
causali, una delle quali, quella del lucro, inerisce strettamente all'altra per le esigenze stesse della operazione, cioè per la necessità che avevano gli im putati di sostenere, con la tesi dell'esistenza del l'informatore, quella del relativo. compenso;
il tut.
to nell'ambito dell'operazione indicata nelle due sentenze come "operazione terrore sui treni".
-Su tale vicenda, sottostante all'imputazione di cui si discute, si soffermano entrambi i ricorrenti: il
ME per rilevare il difetto di motivazione sul ritenuto concorso, il ON segnalando un difetto di motivazione intrinseca per non avere la Corte te nuto conto di elementi di decisivo rilievo;
entrambi,
Ima in particolare il secondo, ripercorrendo le varie fasi della vicenda e fornendo una diversa valutazio- ne delle risultanze processuali rispetto a quella.com piuta dai giudici di merito.
. Ma la sentenza impugnata sfugge alle due censure:
per la compiutezza dell'esame, esteso a tutti gli elementi acquisiti in processo e influenti per il giudizio;
per l'aderenza alle risultanze processuali;
per le logiche argomentazioni che sorreggono la de cisione, anche in relazione al concorso del ME..
Il comportamento preprocessuale (falsa indicazione del Monna, quale informatore, negli atti del S.I.S.M.I.) 45 1
e processuale del ON, che su circostanze fon-
damentali è ricorso alla menzogna, costretto poi,
di fronte alle precise contestazioni su fatti eviden ti, a mutare versione;
le modalità di confezionamen to della valigia, fra l'altro con l'inclusione nel la stessa persino dei biglietti aerei che avrebbero dovuto servire agli attentatori per dileguarsi dopo.
l'attentato%3B il brevissimo intervallo temporale tra l'evolversi della situazione e le notizie trasmesse dal ON (quasi in cronaca diretta, osserva acuta mente la sentenza di primo grado); la presenza dello imputato (che in un primo tempo negò di essersi MOS
so da Roma) in prossimità dei luoghi nei quali fu coordinata ed ebbe inizio l'operazione; la precisio ne dei particolari riferiti dal preteso informatore,
precisione che mise in sospetto il col.Scaffidi ed altri autorevoli testi il mancato arresto dei pre-
sunti corrieri, dal quale si è dedotto che la vali-
gia viaggiò da sola;
il fallimento del ruolo attribui to nella vicenda dal ON al Sanapo e il clamoro so mutamento di versione da parte di quest'ultimo ;-
l'inesistenza di un informatore e 1'asserito pagame n.
to, secondo il ON, della somma di trecento mi-
lioni di lire;
sono, questi, elementi che, nell'apprez zamento insindacabile dei fatti compiuto dai giudici 46
- di merito con lucida e adeguata motivazione, costitui scono elementi indiziari ma gravi, univoci e concor-
danti a carico del ON, cui fanno da suggello la seconda e definitiva versione del teste Sanapo
e la confidenza a quest'ultimo fatta dal ON,
e da lui riferita, secondo la quale l'operazione del la valigia fu "un'operazione nostra, fatta dal S.I.SL.M.1"
La Corte non si è sottratta neppure alla dimostra-
zione del concorso del ME, ponendo al riguardo in evidenza: il viaggio, congiuntamente effettuato dal ME e dal ON a Brindisi 1'8 gennaio
1981, pochi giorni prima del rinvenimento della vali gia le contraddittorie indicazioni, circa la "fonte",
fornite dal ME al Notarnicola;
il contrasto tra ME e Di UR circa le somme erogate allo ufficio del primo;
i rapporti di dipendenza gerarchi ca e psicologica tra il ON e il ME;
l'as rito ma inesistente esborso da parte del ME
della somma di trecento milioni di lire dedotto dal
-primo e confermato dal secondo ma categoricamente smentito dal Sanapo con la frase pronunziata in se-
de di confronto ("ma a chi li avremmo dovuti conse-
gnare i soldi se non c'era nessun confidente?"); le.
:
allusioni al ME rivolte dal ON al Sana-
po. - 47
In tale contesto, la logica della motivazione non viene inficiata dalla circostanza che il ME e conseguentemente, il ON avessero la possibilità
di ottenere lo stanziamento dei trecento milioni sen za essere costretti a fornire giustificazioni;
soprat tutto perchè i due imputati, nel prelevare la somma
dai fondi del S.I.S.M.I. non potevano prevedere la..
necessità di mascherare tale prelevamento avendo in mente di giustificarlo proprio con la necessità di remunerare 1'informatore.
L'appropriazione della somma suddetta forma oggetto dell'imputazione di cui al capo i) della rubrica e,
indirettamente, di quella al capo g), dato che, se- __
condo gli imputati, i trecento milioni sarebbero ser.
viti per compensare l'informatore. - il Monna attraver so il maresciallo Sanapo - mentre secondo i giudici..
di merito se li sarebbero appropriati gli imputati in concorso tra loro. e con il generale AN
L'imputazione trae origine da un episodio venuto alla luce, nel corso dell'istruttoria, attraerso la depo-
sizione del col.Di UR. Costui dichiarò che il "grup-
po PA", nel periodo di tempo che va dall'otto-
bre 1980 al maggio 1981, aveva prelevato dalle casse.
"riservate" del Servizio una somma complessivamente aggirantesi su un miliardo e duecento milioni di lire, 48
di cui un miliardo circa riscosso dal ME ed il resto dal AN;
precisò che, a seguito di vari
ordini di pagamento emessi dal AN, egli aveva versato all'ufficio controllo e sicurezza del gen. Mu sumeci la complessiva somma suindicata per il finan-,
ziamento di attività le quali, essendo individuate
:con il medesimo termine "operazione Z" negli accenna ti ordini di pagamento, dovevano consistere in una unica operazione a carattere continuativo.
11 ME dal canto suo, nell'interrogatorio del
16 luglio 1985, affermò che della somma di un miliar
do di lire, trecento milioni, più qualche altro milio
.ne erano stati utilizzati per le informative sulla strage di Bologna e sul percorso della valigia men-
tre il residuo, cioè settecento milioni, erano servvi ti per finanziare operazioni di controspionaggio e per creare e potenziare una rete d'informazione.
Da tale distinzione di ordine contabile è scaturito un diverso giudizio di responsabilità nei confronti dei due prevenuti.
Una volta accertato che il rinvenimento della vali gia fu il risultato di una messinscena e che l'infor matore, addotto a sostegno della correttezza della operazione, era in realtà inesistente, entrambi gli imputati sono stati ritenuti responsabili del pecu- 49
-
310 milioni (ai trecento milioni,asseritamen
versati all'informatore,re, vanno aggiunti i circa die
milioni versati prima), Una prova ulteriore di re sponsabilità è stata tratta dalla deposizione del Di
UR, il quale ha riferito di non avere mai corri-..
sposto, in unica soluzione, la somma di trecento mi lioni di lire e di avere pagato al massimo, come som ma più elevata in unica soluzione, quella di 170-180
milioni. Se gli imputati, osserva la Corte di merito,
avessero effettivamente corrisposto alla fonte confi
Tenziale, come asseriscono, la somma di trecento mi lioni, avrebbero chiesto al Di UR il relativo uni
[co finanziamento. L'appropriazione dell'intera Som-
ma avvenne dunque attraverso più ordinativi di paga-
mento.
Del peculato di settecento milioni stato invece ri-
tenuto responsabile soltanto il ME, direttore dell'ufficio, sul rilievo che manca la prova di un coinvolgimento del ON, prova che non può farsi discendere dalla sola qualità di stretto collaborato re del ME.
Orbene, sul peculato dei settecento milioni verte la.
ultima censura formulata dal ME.
Costui ha dichiarato di avere impiegato la somma per finalità istituzionali e di essere pronto a riferire - 50
-
sull'uso che ne è stato fatto, purchè sollevato dal.
vincolo del segreto di Stato. Ma il giudice del gra vame ha ritenuto trattarsi di un semplice espediente difensivo, rilevando che il vincolo del segreto di
Stato non può essere esteso anche all'imputato e che anche ad ammettere ciò tale vincolo è destinato a cadere, se posto in relazione al diritto di difesa.
-Si deduce al riguardo dal ricorrente: a) Che l'art. 352 C.p.p. si riferisce tanto ai testimoni quanto agli imputati (vi si rinviene l'espressione "non deb
. bono essere interrogati" che il legislatore non usa
a proposito dei testimoni). L'interesse dello Stato
all'osservanza del segreto non sarebbe in relazione alla qualità del soggetto che deve rendere la dichia
- razione bensì alla natura della notizia che ne sareb be divulgata. Da qui la conseguenza che anche gli imputati non possono essere interrogati, quando sono pubblici ufficiali, su quanto costituisce oggetto di segreti di Stato. b) Che il diritto di difesa, se non
può essere compreso dal dovere di mantenere il silen zio sul segreto di Stato, deve tuttavia essere, coor dinato con tale esigenza, sicchè la legge consente che si possa essere sciolti dall'obbligo del segreto.
La Corte non ritiene l'assunto meritevole di consen-
SQ. - 51
Nell'interpretazione della norma in esame non sono
certo trascurabili gli argomenti, di natura lettera-
le e sistematica addotti dalla Corte di merito per escludere che la disposizione sul vincolo del segre to di Stato possa essere applicata all'imputato: la collocazione della disposizione dell'art.352 C.p.p.
nel capo VII titolo 11° libro II del codice, relati vo ai testimoni, laddove agli imputati sono destina- te norme aventi diversa collocazione;
la dizione usa
ta dalla rubrica dello stesso articolo, nella quale si parla del dovere di astenersi dal testimoniare e
del divieto di esame, determinati dal segreto di sta-
to l'improcedibilità dell'azione penale in ordine al delitto di falsa testimonianza, sancita dal secon do comma dello stesso articolo nel caso in cui sia stato opposto il segreto di Stato e il Presidente
del Consiglio dei Ministri, interpellato, lo abbia confermato.
Nè può assumere rilievo l'unico elemento in contrario,
anch'esso di ordine letterale e sistematico, addotto dalla difesa, che cioè nel testo dell'articolo si rin venga l'espressione "non debbono essere interrogati"
psoto che nella rubrica dello stesso articolo pro-
prio riferito al potere del giudęce si parla di "di vieto di esame". 52
Del resto, analoga disposizione, e con riferimento
al solo testimone, si rinviene nell'art. 249 C.p.c.
e nell'art.339 del cod.pen. militare di pace.
Ciò che rileva invece per il Collegio, ai fini della esclusione dell'applicazione all'imputato, che sia pubblico ufficiale, della disposizione in esame è
la "ratio" della disposizione medesima, lo scopo cui
essa tende chiaramente.
Scopo dell'art. 352 C.p.p. è la tutela del teste che,
interrogato su fatti rispetto ai quali abbia obbligo di astenersi in quanto coperti dal segreto di Stato,
è suscettibile di essere incriminato per il delitto
! di falsa testimonianza sotto il profilo della reti- cenza. In tal senso infatti, nel presupposto della necessità di tutelare il segreto, è prevista la pos sibilità di interpello del Presidente del Consiglio
dei Ministri e, nel caso di conferma della fonda-
tezza della dichiarzione, la declaratoria di impro-
cedibilità dell'azione penale per l'anzidetto moti-
vo.
Tale previsione non è applicabile nei confronti di
colui che sia interrogato formalmente e sostanzial-
mente in qualità d'imputato, avendo questi ampia li bertà di articolare la propria difesa, anche rifiu- tandosi di rispondere, senza per ciò incorrere nel - 53
d'incriminazione alcuna ai sensi dell'art.372
essendogli solo vietato di commettere il de-
fitto di calunnia..
l'imputato, assumendo un tale atteggiamento e avvalendosi del potere di eccepire il segreto di Sta
alle richieste del giudice, determina un contra sto tra il diritto di difesa e l'esigenza di tutela.
di tale segreto.
La difesa, in ogni stato e grado del procedimento,
sancita dalla Costituzione (art.24) come diritto in in alviolabile che, in quanto tale, non può essere cun modo e in alcuna circostanza limitato, non solo_
sotto il profilo processuale formale ma neppure sot to quello sostanziale. Di conseguenza l'imputato ha il diritto di rendere tutte le dichiarazioni idonee a provare la propria innocenza dovendosi in tale di.....
rezione ritenere compressi eventuali doveri, quali quello eventualmente derivante dall'esistenza del isegreto di Stato.
Nè esiste contrasto, sotto il profilo enunciato, tra i principi di cui agli artt.24 della Costituzione
e 54 della stessa. Costituzione o 261 C.P., essendo espressamente prevista la non punibilità di chi ab bia eventualmente posto in essere una condotta ille-
cita nell'esercizio di un diritto.. 54
Con il secondo ed ultimo motivo di ricorso, formula to per il ON sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, si censura il dinie go delle attenuanti generiche, chieste in sede d'ap-
pello sulla base di numerosi elementi (la vita anteat ta dell'imputato, il suo passato di ufficiale, le sue
.
.condizioni di vita familiare e individuale, la sua condotta ispirata all'esecuzione di ordini imparti-
tigli dal direttore del Servizio. gen. AN e dal suo superiore diretto gen. ME, sulla cui legit:
timità non poteva nutrire dubbi) e negate sul rilie :
vo che, tradendo la fiducia in lui riposta da coloro
- che lo avevano chiamato ad operare nell'ambito dei servizi segreti e tradendo persino se stesso e il
suo passato, non avrebbe esitato per fini di lucro ad attuare il criminoso progetto.
Una tale motivazione, si sostiene, non costituisce valida giustificazione al diniego poichè, sia che si voglia seguire il criterio normativo fissato dallo art.133 C.p. sia che si voglia fare riferimento a circostanze concrete, resta fermo "il principio che, in un reato plurioffensivo quale deve ritenersi il peculato, non può essere preso in considerazione il motivo di lucro, in quanto il precetto dell'art.314
C.p. ha per bene giuridico sia la Pubblica Amministra 55
zione che il Patrimonio".
L'argomentazione non è pertinente. i
Il delitto di peculato ha certamente natura pluriof-
fensiva. Oggetto giuridico di esso infatti è il du-
plice interesse della Pubblica Amministrazione alla probità ed alla correttezza dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio ed alla tu-
tela dei mezzi patrimonial ad essa necessari per il
perseguimento dei suoi scopi. Non si comprende tutta via il significato della relazione posta dal ricor rente tra il bene giuridico tutelato dalla norma dell'art.314 C.p. e lo scopo di lucro addotto per il diniego del beneficio..
Se s'intende obiettare che il conseguimento del lu-
cro, cioè l'appropriazione della somma, costituisce.
già il fatto materiale del reato di peculato, è age-
vole rilevare che un elemento insito nella natura...
del reato ben può essere preso in considerazione ai fini del diniego delle attenuanti generiche, quando la sua rilevanza sia talmente eccezionale da giustifi care il fatto che esso sia preso in considerazione in due sedi e momenti diversi. Tanto più nel caso in. esame in cui il fine di lucro non è in sè considerato ma posto in relazione con una circostanza che carat terizza ancora più negativamente tale fine, cioè lo 56
abuso della fiducia nell'imputato riposta da chi lo aveva chiamato ad operare nell'ambito dei servizi
_ segreti.
Infine, la sentenza impugnata non merita censura per
. non aver fatto parola di altri elementi favorevoli
al ricorrente prospettati con i motivi d'appello.
Il giudice dell'impugnazione ha dimostrato, motivan- do il diniego, di averli valutati e di avere confe rito maggiore e decisiva rilevanza, in una valutazio ne globale, alla ragione esposta, come quella di pre valente importanza. : Tutti i ricorsi, per le ragioni esposte, vanno dun-
que rigettati, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 537 e 549 C.p.p.
Rigetta i ricorsi proposti da CE PA,
IE ME e PP ON avverso la sen- tenza della 1 Corte d'Assise d'Appello di Roma del
14 marzo 1986.e condanna i ricorrenti in solido al
⚫ pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento della somma di lire 300.000 alla Cassa
delle ammende.
Condanna gli stessi ricorrenti alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri - 57
e Ministro della Difesa, che liquida complessivamen-
te in lire 1.830.000, comprensive di onorario.
Così deciso in Roma il 10 marzo 1987
IL PRESIDENTE
Ecc.Dott. FACCINI GIUSEPPE
jui H
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. DI MAURO GIUSEPPE
Amaurs
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Dott Umbert Giordano
Depositato in Cancelleria.
Oggi - 8 MAB. 1987 I DIRETTORE DI CANCERLERIA
Dott Umberto Giordano
Now
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 10.3.1987 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 410
Presidente Dott. FACCINI GIUSEPPE
1. Dott. DI MAURO GIUSEPPE Consigliere REGISTRO GENERALE
DE VINCENTIIS Edeo 2. " N. 37300/86
3. PISANTI FORTUNATO CORTE SUPREMA DICASSAZIONE "
UFFICIO COPIE
4. TERESI RENATO כל
Rilasciata copia legate
SI ha pronunciato la seguente per diritti € 37,18 allsig
SENTENZA il 15 NU 2006
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da PAZIENZA Francesco, nato a Monteparano il 17 marzo 1946;
US IE, nato a [...] il [...];
EL PP, nato a [...] il 18 marzo 1929
avverso la sentenza della 1 Corte d'Assise d'Appello di
Roma del 14 marzo 1986
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.G.Di Mauro
Mod. 82 A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv. dello Stato Paolo Di
Tarsia di ON per la Presidenza del Consiglio dei Mini- 1
stri ed il Ministero della Difesa il quale ha concluso chie
---+-
dendo il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al rimborso di spese e onorari.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Claudio Aponte
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udit i difensor i Avv. ti Nino Marazzita del Foro di Roma e Scipione Del Vecchio del Foro di La Spe
zia per CE PA;
LU IN e Fran co CO per IE US AT PI per
.......
PP ON
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE PA, IE ME e PP Bel-
monte furono tratti, insieme con altri, al giudizio della 5 Corte d'Assise di Roma per rispondere, fra 3
altro, dei seguenti reati (qui riportati con le lettere dell'originaria rubrica e limitatamente ai suddetti imputati che hanno proposto ricorso):
PA: c) del delitto di cui agli artt. 110, 314 C.p.,
commesSO in Roma sino al luglio 1981, per avere, in concorso con IE ME, ND D'LI e Va-
lentino SP avendo, questi ultimi tre,
- lai disponibilità di gestione di aerei della Società di navigazione aerea C.A.I. (Compagnia Aeronautica Ita-
liana), posti a disposizione del Servizio per le In-
formazioni e la Sicurezza Militare (S.I.S.M.I.) per ile obiettive esigenze di servizio distratto gli
-
aerei stessi a profitto proprio, di esso PA, cui gli altri consentivano -g,con lui, ad un numero
imprecisato di altre persone tra cui tali Maurizio
ZO, ID GR, SE ST e DO.
IC LD, pregiudicato, ricercato, poi decedu to per omicidio
- di effettuare un numero assai ele-
vato di voli, non inferiore comunque a centocinquan-
ta, per destinazioni nazionali ed internazionali (Fran
cia, Spagna, Grecia, Germania, Svizzera, Libano, Sta
ti arabi, numerose località italiane).
d) del delitto di cui agli artt. 110, 314 C.p., COM-
messo in Roma sino all'ottobre 1981, per essersi ap-
propriata, in concorso con il ME, la somma di - 4
novantacinque milioni, o maggiore, di cui quest'ulti mo aveva la disponibilità in relazione alla sua qua-
lità di direttore dell'ufficio controllo e sicurezz a del S.I.S.M.I. e che era stata stanziata al fine di acquistare da CE NT documenti riservati relativi alla gestione del Banco di Roma.
e) del delitto di cui agli artt.110, 378 C.p., commes so in Roma sino al luglio 1981, per avere
- in con corso con il ME, il D'LI e l'NG
aiutato. DoIC LD, contro il quale era stato
EM mandato di cattura dall'autorità giudiziaria
Idi Palermo, ad eludere le ricerche dell'autorità,
consentendogli di espatriare a bordo di aerei a dispo sizione del S.I.S.M.I. e fornendo al medesimo assi-
stenza per i suoi movimenti all'estero mediante faci litazioni presso l'ufficio di frontiera dell'aeropor to internazionale di Fiumicino.
f) del delitto di cui agli artt. 110, 324 C.p., commes
so in Roma sino al luglio 1981, per avere preso
- in concorso соп il ME, il D'LI, l'NG
il ON e il defunto direttore del S.I.S.M.I.
AN - un interesse privato negli atti dell'am ministrazione svolgendo indagini di natura riserva-
ta sulle attività di LL CA, а tale scopo uti lizzando materiale tecnico di proprietà del Servizio, - 5 -
in relazione ai di lui rapporti con autorità libiche,
ed in generale svolgendo attività conoscitiva e d'in formazione non nell'interesse dell'Ente di apparte-
nenza..
ME e ON: g) (Contestazione effettuata ne:
l'udienza del 12 giugno 1985) del delitto di cui agli artt.61 nn.ri 2 e 9. C.p. + 10 e 12 legge 14 ottobre
1974 n.497, 2 e 3 legge 18 aprile 1975 n.110, commes so il 13 gennaio 1981 in zona imprecisata, sulla trat ta ferroviaria Taranto-Ancona-Bologna, per avere a igendo in concorso tra loro e con persone non identi-
ficate, con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla loro qualità di funzionari del-
L'ufficio di controllo e sicurezza del S. I.S.M.I.
illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico:
un mitra MAB con numero di matricola abraso (e pertan
:to arma clandestina) e due caricatori, di cui uno da quaranta colpi vuoto e. 1'altro carico di venti car-
tucce; un fucile automatico da caccia cal.12 con can-
na segata e numero di matricola abraso (e pertanto arma clandestina) contenente nel serbatoio quattro....
cartucce; sei cartucce cal.12 in involucro separato;
Cotto contenitori costituiti da lattine per conserve alimentari, contenenti quantità variabili da sei a sette chilogrammi di sostanza esplosiva del tipo ge-. 6
latinato e polverulento, già innescati con capsule i detonanti in alluminio del tipo n.8 nonchè con micce a lenta combustione.
i) del delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 314 C. p.,
commesso in Roma sino al giugno 1981, per essersi ap.
propriata in concorso fra loro e con il defunto ge
-
la somma di circa un miliardo nerale AN - e.........
¡duecento milioni di lire, e comunque non inferiore ad un miliardo di lire, di cui avevano la disponibi-..
lità per ragione del rispettivo loro ufficio di diri genti del Servizio per le informazioni e la sicurez-
za militare.
Alla formulazione delle suddette imputazioni si era
giunti a conclusione di indagini, eseguite per l'ac-
certamento di reati commessi nell'ambito di fatti di degenerazione e di deviazione verificatisi nell'atti vità del suddetto Servizio, del quale facevano parte,
in posti direttivi: il generale AN, direttore:
del Servizio dal gennaio 1978 all'agosto 1981; il ge nerale ME, che ricopriva l'incarico di capo del l'ufficio controllo e sicurezza, cioè un incarico non operativo ma di vigilanza sulla regolarità delle at-
itività del Servizio;
il colonnello ON;
e, in
posizione non ufficiale, CE PA.
Costui, secondo l'accusa, era entrato in dimestichez
.... 7
za con il AN, dal quale aveva ottenuto grati tudine e fiducia per averlo aiutato, riuscendo ad evitare che la notizia fosse pubblicata, in occasio ne di un certo traffico di pietre preziose nel quale era coinvolto. Dal AN, già in stato di debi litazione psicofisica conseguente alla malattia che all'epoca dei fatti lo affliggeva e che di lì a poco lo avrebbe portato alla morte, veniva definito
"collaboratore esterno" e veniva presentato come "uo mo di sua assoluta fiducia" e come suo "braccio de-
stro"; da lui aveva ottenuto un vero e proprio salva condotto che gli consentiva di avere sempre libero accesso negli uffici, di trattare personalmente an-
che gli affari più riservati, di conoscere tutte le .
persone che agivano in seno al Servizio, di avere
_contatti con personalità della vita politica, ammini strativa, economica, editoriale e finanziaria italia-
na. Infine, era divenuto il fulcro di una "struttura parallela deviata", denominata "Superesse" o.. "Super-
sismi , costituita in seno al S.I.S.M.I. per volontà
° con la connivenza o per accondiscendenza del Santo
vito, con degrado e alterazione delle funzioni del
Servizio, istituito per assolvere "tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e dell'integrità dello Sta - 8 -
to da ogni pericolo, minaccia o aggressione" (art.4
co.1° legge 24 ottobre 1977 n.801). Il direttorio di tale "struttura parallela" era formato, secondo
Imemorie trasmesse dal PA all'autorità giudizia ria, dallo stesso. PA, dal AN,..dal Musu-
meci, dal D'LI e dal direttore finanziario del
SI Di UR.
Nello svolgimento delle attività consentitegli dal
AN, il PA non solo aveva avuto modo di conoscere i nomi dei funzionari del SI, i l siste-
ma amministrativo di finanziamento e l'articolazione delle strutture, ma aveva assunto una posizione pre minente, sicchè proponeva ipotesi organizzative, sug-
geriva i contatti con le fonti d'informazione e le modalità di svolgimento di "operazioni speciali",...
giungendo al punto di muovere censure allo stesso di-
rettore del Servizio. Gli agenti, reclutati in Ita-
lia e all'estero, nelle più disparate fasce sociali,
facevano capo quasi esclusivamente a lui;
solo pochi al gen. ME.
Con sentenza del 29 luglio 1985 la Corte d'Assise:
Dichiarò il PA colpevole del reato continuato di peculato (capo.c), precisata l'imputazione nella numero dei voli "non inferiore.parte concernente il comunque a 150 passaggi" in "per un totale di ore...... 9
|
di volo superiore alle 34" e con l'inserimento della
Locuzione "in esecuzione del medesimo disegno crimino
50. Art.81 cpv. C.p.%;B del reato continuato di pecu lato (capo d),precisata l'imputazione con la data
nel primo semestre del 1981" anzichè, come contesta
to, "sino all'ottobre 1981"; del reato di favoreggia.
mento personale (capo e); del reato di interesse pri vato in atti d'ufficio in relazione all'episodio con cernente LL CA (capo f). Dichiarò il ME
ed il ON colpevoli dei reati di illegali deten zione e porto in luogo pubblico aggravati di armi da
guerra e di armi clandestine (lett.g) e del reato di peculato (capo i). Ritenuta la continuazione fra i reati di cui ai capi c-d-e-f per PA e g-i per gli altri due, condannaò il PA alla pena di quat di reclusione e un milione di li tro anni e sei mesi
:
re di multa;
il ME, anche per il reato di pecu-
lato (c) poi caduto in appello, a quella di cinque anni di reclusione e due milioni di lire di multa;
il ON a quella di quattro anni di reclusione e 1.500.000 lire di multa;
tutti inoltre all'interdi zione perpetua dai pubblici uffici ed al risarcimen to dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favo re delle parti civili: Presidenza del Consiglio dei
Ministri in relazione a tutti i delitti per cui era - 10
stata pronunciata condanna, escluso per il PA
il capo Ministero della Difesa, in persona del
Ministro pro tempore, in relazione ai reati di cui ai capi c) e d) per PA, i) per gli altri due.
Avverso la sentenza proposero appello i tre imputa-
iti; non il P.M. per i reati che formano oggetto dei ricorsi.
Con sentenza del 14 marzo 1986 la 1 Corte d'Assise
d'Appello di Roma, per quanto qui interessa: assolse i l PA per insufficienza di prove dal reato di peculato di cui al capo d); confermò nel resto la
sentenza impugnata, determinando le pene: in tre an-
ni due mesi di reclusione e 900.000 lire di multa di cui condonati due mesi di reclusione е centomila lire di multa, per PA (reati di cui ai capi c-e-f); in tre anni, undici mesi e quindici giorni di
[reclusione e 1.200.000 lire di multa per ME
(reati di cui ai capi g-i); in tre anni, cinque mesi,
quindici giorni di reclusione e un milione di multa limitato il peculato di cui al capo i) a lire
-1); 310.000.000 per ON (reati di cui ai capi g
-
confermò la condanna al risarcimento dei danni nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e del Ministero della Difesa.
Avverso la decisione hanno proposto ricorso i tre 11
imputati chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.
PA: 1°) Nullità del giudizio di primo e secon-
do grado per mancata costituzione del rapporto proces suale: dovendo essere considerata, la carcerazione all'estero, un impedimento legittimo e assoluto;
non potendo considerarsi, la precedente latitanza, espres sione di una volontà diretta a sottrarsi specificamen.
te al provvedimento di cattura;
essendo in corso la procedura d'estradizione, per cui i giudici di merito avrebbero dovuto attenderne l'esito. Difetto di moti vazione sul punto, per avere omesso la Corte di esami nare in sentenza la suddetta eccezione di nullità,
dopo essersi riservata in tal senso con l'ordinanza del 24 febbraio 1986. Erroneità della notifica del de creto di citazione per il dibattimento di secondo grado, perchè eseguita ai sensi dell'ar .1 7 bis C.p.p.,
incompatibile con quella prevista ex art. 173 C.p.p.
2°) "Mancanza e contraddittorietà di motivazione non-
chè deformazione del fatto ed erronea applicazione di norme penali in relazione ad ogni capo d'imputazio ne per il quale è stata affermata la responsabilità
o per il quale si è avuta assolutazione con formula dubitativa", cioè per i reati di cui ai capi c-d-e-f
(episodio CA). 12 -
3°) Diniego delle attenuanti generiche, opposto sulla
¡base di una sola considerazione, concernente un gene rico comportamento, già censurato sotto il profilo penale, e senza tener conto di altri elementi favore voli all'imputato.
ME 1°) Violazione degli artt. 524 nn.ri 1 e 3 ' 474 nn ri 3 e 4, 475 n.3 C.p.p., per illogicità, con traddittorietà e difetto di motivazione.
Illogicità: Nella sentenza di primo grado si afferma va che la cosiddetta "operazione terrore sui treni".
era stata determinata dal duplice scopo di depista-_
re le indagini sulla strage di Bologna e di produr .
re allarme sociale. La sentenza impugnata ha ritenu to invece che il rinvenimento della valigia, avvenų.
ito il 13 gennaio 1981-alla stazione di Bologna sul treno Taranto-Milano, sia stato frutto di una messin scena posta in essere dal ricorrente per frodare al
S.I.S.M. I i 310 milioni che, secondo le sue mendaci asserzioni, sarebbero stati destinati a compensare la fonte delle notizie circa gli attentati programma ti dai terroristi in quel periodo di tempo. Non avreb be, però, considerato la Corte che il ME, per la natura stessa delle attività svolte dai servizi;
segreti e per le relative necessità di finanziamen-
.
_ to, poteva disporre, mediante semplice richiesta al 13
-
competente ufficio e senza esporsi a rischio alcuno,
di somme di denaro per le quali la giustificazione interna era sempre assai sommaria e insuscettibile di verificazione. Inoltre, secondo la decisione impu gnata, il ME avrebbe avvertito, di tutto ciò
che egli stava simulatamente compiendo, il capo del-
l'ufficio generale AN e il generale Notarnico
la, senza considerare che da costoro il ME
avrebbe potuto essere agevolmente controllato e sma scherato..
Contraddittorietà : L'asserzione della Corte
- che il ME avrebbe potuto disporre agevolmente di somme di denaro fornendo sommarie giustificazioni cir са il loro impiego -
- non sarebbe compatibile, per le ragioni spiegate, con la condanna per il peculato di settecento milioni.
Difetto di motivazione in ordine all'imputazione di peculato dei settecento milioni. La Corte, lungi dal dimostrare la partecipazione dell'imputato a fatti eventualmente illeciti posti in essere dal ON,
si sarebbe limitata ad affermarne il concorso con quest'ultimo, omettendo di valutare fatti e comporta menti che, presi in considerazione e logicamente in-
terpretati, l'avrebbero certamente portata a conclu-
isioni diverse. 14
-
1°) Violazione degli artt.524 nn.ri 1 e 3, 474 nn.ri e 4, 475 n.3 C.p.p. in relazione agli artt. 314 C.p.
e 24 della Costituzione, per erronea applicazione del la legge processuale penale. E' stata affermata la sussistenza del delitto di peculato pur avendo l'in -
.putato spiegato di avere corrisposto i trecento mi-
lioni, attraverso il Sanapo, alla fonte informativa e di avere utilizzato i settecento milioni per opera razioni di controspionaggio, senza potere specifica-
re quest'ultima spesa se non dopo essere stato solle
Avato dall'obbligo di mantenere il segreto. La senten za impugnata non avrebbe creduto, per le ragioni già
dette, alla spiegazione data quanto alla prima somma quanto all'altra, avrebbe ritenuto trattarsi di e,
-un espediente difensivo affermando erroneamente: a)
1 che l'obbligo del segreto grava soltanto sui testi-. moni e non anche sugli imputati;
b) che, anche a vo-
ler sostenere l'obbligo del segreto esteso agli im-
putati, tale obbligo cade automaticamente tutte le ... volte in cui esso si pone in contrasto con il dirit.
to di difesa.
ON: 1°) Violazione dell'art. 475 n.3 in relazio ne all'art. 524 .nn.ri 1 e 3 C.p.p. per illogicità
e contraddittorietà della motivazione, dovute alle ragioni già addotte dal ME, e. per difetto di 15 -
motivazione in ordine alla valutazione di elementi decisivi dedotti nei motivi d'appello, come: la man-
cata conoscenza degli esecutori materiali del reato
(ignota essendo la provenienza delle armi, ignoto
1'acquirente dei biglietti aerei, ignoto il giovane che avrebbe collocato la valigia in uno scompartimen to del treno alla stazione di Taranto, ignoti gli ac-
quirenti dei giornali francesi e tedeschi rinvenuti..
nellanella valigia contenente le armi, ignota la persona che nelle Marche avrebbe acquistato la valigia, igno ta la persona che avrebbe acquistato le otto lattine di conserve alimentari e le avrebbe fornite come con
tenitori dell'esplosivo); la doppia versione data dal Sanapo e le contraddittorietà delle due versioni;
la deposizione del maresciallo Ceci sulla dipendenza del Sanapo dal SI come fonte d'informazione, rego larmente iscritta nei libri paga del Servizio. 2°)
Violazione degli artt. 62 bis e 133 C.p. in relazione all'art. 524 n.1 C.p.p. in ordine al diniego delle at-
tenuanti generiche. La Corte avrebbe negato il bene-
ficio sul rilievo che il ricorrente avrebbe tradito,
per motivi di lucro, il proprio passato e la fiducia di chi lo aveva chiamato ad operare nell'ambito dei servizi segreti;
ma erroneamente, considerato il principio che, in un reato plurioffensivo quale deve 16
ritenersi il peculato, non può essere preso in consi derazione il motivo di lucro, in quanto il precetto dell'art. 314 del C.p. ha per bene giuridico sia la
Pubblica Amministrazione che il patrimonio",
MOTIVI DELLA DECISIONE
PA FR.co
1- Con il primo motivo di ricorso questo imputato dedu-
ce difetto di motivazione in ordine all'eccezione di nullità formulata con i motivi d'appello e dipenden-
te da mancata costituzione del rapporto processuale nel giudizio di primo grado..
La censura è fondata ma irrilevante.
_ Risura dagli atti che nell'udienza del 24 febbraio
1986 il difensore del PA chiese che fosse di-
chiarata la nullità e della sentenza di primo grado e del decreto di citazione per quella udienza, noti- ficato ai sensi dell'art. 173 C.p.p., deducendo che 1 1' 'imputato. non aveva potuto presentarsi perchè legit timamente impedito da detenzione all'estero. La Cor te, con ordinanza dello stesso giorno rilevato che- era stata eccepita una duplice nullità, del giudizio di primo grado per mancata costituzione del rapporto processuale e del decreto di citazione a causa della notifica eseguita ai sensi dell'art.173 C.p.p.
viò alla sentenza la decisione sulla prima, rigettò - 17
la seconda.
E ben vero che poi, con la sentenza, non si occupò
affatto della questione - donde la fondatezza della censura - ma occorre aggiungere: in primo luogo, che la stessa Corte, motivando sulla notifica del decre.
to di citazione per il giudizio di secondo grado, S
occupò anche della costituzione del rapporto proces-
suale relativamente al giudizio di primo grado;
in secondo luogo che, in ogni caso, la censura di nulli tà per difetto di motivazione sul punto,. è superata e rimane assorbita dalle eccezioni medesime, che in questa sede vengono riproposte relativamente al giu-
dizio di secondo grado e delle quali questa Corte
deve comunque occuparsi, riguardando, entrambe le ec cezioni, la citazione e la mancata comparizione del
PA e riflettendo dunque, ai sensi dell'art.185
co.1° n. 3 e co.2° C.p.p., una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del pro-
cedimento.
Risulta dagli atti, segnatamente dai due fonogrammi in atti, n.4215/85 del 24 dicembre 1985 diretto dal
Ministero di Grazia e Giustizia al Ministero degli Affari Esteri e n. .382/86 del 29 gennaio 1986 diretto dallo stesso Ministero di Grazia e Giustizia alla Pro
cura Generale presso la Corte d'Appello di Roma e al - 18
Presidente della Corte d'Assise d'Appello di Roma:
che la Corte Distrettuale degli U.S.A. per il distretto meridionale di New York, con ordinanza dell'11 set-
tembre 1985
- al momento della nota, ancora soggetta
- dichiarò l'estradabilità in Italia.ad impugnazione del PA in relazione al mandato di cattura, che.
qui non interessa, emess0 il 25 febbraio 1985 dal giu dice istruttore del Tribunale di Milano per i delitti di bancarotta fraudolenta ed-altro; che, ancora alla.
epoca del secondo fonogramma, le competenti autorità
americane non avevano deciso circa altre domande di estradizione dello stesso PA avanzate dal Mini-
stero di Grazia e Giustizia, una delle quali in base agli ordini di cattura nn.ri 17270/83 e 8256/83 emes si dalla Procura della Repubblica di Roma rispettiva mente il 18 ottobre 1984 e il 1 dicembre 1984 in di pendenza dei quali era intervenuta la sentenza, non definitiva perchè gravata d'appello, emessa il 29
luglio 1985 dalla Corte d'Assise di Roma.
In relazione a quest'ultima situazione processuale,
la sola che qui interessa, si deduce per il PA:
che la detenzione all'estero dev'essere considerata.
un impedimento legittimo e assoluto;
che la preceden te latitanza non può essere indicativa di una volon tà diretta a sottrarsi specificamente al provvedimen 19
-
to di cattura;
che, comunque, essendo in corso la pro cedura d'estrazione, i giudici di merito avrebbero dovuto attendere l'esito favorevole, sfavorevole o parzialmente favorevole al prevenuto;
che l'accetta-
zione dell'estradizione non avrebbe potuto avere e-
sito immediato e tale da permettere al PA di presenziare al dibattimento, considerato che in altro eti procedimento di estrazione l'imputato era stato estra
dato dopo molti mesi dalla prestazione del consenso;
che, comunque, anche nel giudizio di secondo grado,
la notifica del decreto di citazione era stata esegui ita ai sensi dell'art.177 bis C.p.p. incompatibile con quella prevista ex art. 173 C.p.p.
Orbene, la Corte d'Assise d'Appello, esaminando, nella
ricordata ordinanza del 24 febbraio 1986, le due ec-...
cezioni, a sostegno della decisione di rigetto di es se e della dichiarazione di contumacia del PA,
considerò: che, essendo l'assenza del prevenuto, de-
tenuto all'estero e latitante, riconducibile all'ori ginario comportamento volontario dell'imputato, co- stui non poteva essere considerato legittimamente im-
pedito secondo la prevsiione del primo comma dell'art.
497 C.p.p.; che la presunzione della volontà dell'im putato detenuto di presenziare al dibattimento era venuta meno, anche se era in corso il procedimento 20
-
di estradizione, trattandosi di latitante che non aveva manifestato la volontà di partecipare al di-
battimento; che era priva di rilevanza processuale la notifica eseguita anche ai sensi dell'art.177 bis
.C.p.p., spiegando. i. suoi effetti, ai fini della vali da costituzione del rapporto processuale, quella ri-...
tualmente eseguita ai sensi dell'art.173 C.p.p.
La decisione è corretta.
Il rilievo del ricorrente si rifà chiaramente ad una opinione giurisprudenziale (da ultimo, Sez.VI 8 giu gne 1982, Locatelli) formatasi a seguito della sen tenza n.212 del 27 giugno/9 luglio 1974 con la quale..
la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità co stituzionale del primo comma dell'art. 497 C.p.p. nel-
la parte in cui non prevede come legittimo impedimen to della comparizione all'udienza la detenzione allo estero. Ma vi è da osservare che la questione esami-
per vero in termi
- nata dalla Corte Costituzionale
ni estremamente succinti e limitata ai casi in cui
'non sia ammissibile l'estradizione o questa non sia
✓ stata tempestivamente richiesta o accordata" con-
cerne, come hanno rilevato i giudici di merito, il caso generico dell'imputato detenuto all'estero e della mancata comparizione dovuta all'impedimento costituito appunto dalla detenzione, mentre nel caso - 21
in esame si trattava di situazione diversa, di imputa
[to cioè rifugiatosi all'estero perchè colpito da ordi ne di cattura emesso dall'autorità giudiziaria italia na e per il quale era stata già inoltrata richiesta di estradizione. In questo caso lo stato di detenzio ine all'estero non può essere considerato in sè e per.
sè, quindi come obiettivo legittimo impedimento a comparire. Esso. invero è permeato da una precedente condizione, nella quale l'imputato è venuto a trovar si per volontaria determinazione, quello della lati-
tanza.
L'immanenza di tale stato ha già ritenuto questa
Corte (Sez.II 21 dicembre 1973, De Novellis) fa sì.
che esso spieghi i suoi effetti per tutto il tempo durante il quale il mandato 0 l'ordine sono eseguibi.
li, a nulla rilevando la successiva impossibilità in.
cui il latitante sia venuto a trovarsi, di far cessa. re, anche volendolo, tale stato, poichè a questo fi-
ne rilevano soltanto la volontaria iniziale sottra-
zione del catturando alle ricerche della polizia quindi mediante la scelta volontaria di uno stato al quale sono connesse le cons gu nze giuridiche e gli svantaggi processuali propri della condizione di latitante e il tempestivo formale consenso alla estradizione. Invero, qualora l'imptato sia fuggito - 22
all'estero per sottrarsi all'ordine o al mandato di.
cattura, la sopravvenuta conoscenza, da parte della autorità giudiziaria procedente, del luogo in cui si trova l'imputato all'estero o il suo arresto da parte dello Stato in cui si è rifugiato, a causa di un'istanza o di un processo d'estradizione (anche per i fatti che hanno dato luogo al provvedimento sulla libertà personale), non valgono ad escludere la la..
titanza poichè lo Stato italiano è privo di poteri -
immediati e diretti di coercizione personale e d'ini ziativa processuale nei confronti del cittadino nel
10 Stato di rifugio e poichè la latitanza viene a
_cessare solo quando, all'esito della procedura d'e-
stradizione, anche per effetto del consenso del la-
titante all'estradizione stessa, costui sia consegna to all'autorità italiana.
Dall'impossibilità di procedere in casi del genere conseguirebbe, quale risultato sicuramente non volum to e non consentito dalla legge, un rinvio "sine die"...
del procedimento, con eventuali conseguenze negative
(prescrizione); senza dire dell'ipotizzabile dispa-
rità di trattamento tra detenuto nel territorio dello Stato e detenuto all'estero, potendosi configurare solo nei confronti del primo la procedura di accom pagnamento coattivo di cui all'art. 429 C.p.p. 23 -
Ne ha rilievo il principio di specialità, cui la di-
fesa si è richiamata nella discussione orale.
Un tale principio, enunciato nel secondo comma dello
art.661 C.p.p., fa divieto di giudicare l'estradato per fatto diverso, anteriore all'estradizione; non
è applicabile quando per tale fatto diverso e anterio re sia in corso altra procedura di estradizione.
Merita dunque consenso la decisione impughata: per ave fre considerato il PA ancora latitante all'epo ca del giudizio di secondo grado, in pendenza di una
richiesta d'estradizione per la quale lo stato estero inon aveva ancora dato alcuna comunicazione alle com-
(petenti autorità italiang;
per avere proceduto a giu dizio contumaciale, ritenendo l'assenza dell'imputato non dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo. impedimento, sotto il duplice profilo: che l'assenza. era sempre riconducibile all'originario com portamento volontario dell'imputato per sottrarsi al la cattura e che lo stesso, pur essendo in grado, vo lendolo, di assicurarsi la possibilità di comparire e di far cessare lo stato di latitanza, non aveva ma nifestato, neppure attraverso il formale consenso al l'estradizione, la volontà di presenziare al dibatti mento;
per avere ritenuto ritualmente notificato il decreto di citazione ai sensi dell'art.173 C.p.p. - 24
Su quest'ultimo punto occorre aggiungere qualche pre.
cisazione, resa necessaria dalla motivazione dell'or dinanza contumaciale della Corte di merito secondo la quale la notifica eseguita anche ai sensi dello art.177 bis C.p.p. sarebbe priva di rilevanza proces suale, spiegando i suoi effetti, ai fini della vali-
da costituzione del rapporto processuale, quella ri-.
tualmente eseguita ai sensi dell'art. 173 C.p.p.
- e dalla doglianza dell'imputato, secondo la quale la no tifica ai sensi dell'art.177 bis C.p.p. sarebbe incom patibile con quella prevista dall'art.173 stesso codi ce.
Intanto non sussiste alcuna incompatibilità, perchè
si è in presenza di atti aventi natura, scopi e ca ratteristiche diverse - che agiscono su piani diver-
si. Quello previsto dall'art. 177 bis C.p.p. non è,
hello schema legislativo, una forma autonoma di noti ficazione, dato che l'elemento peculiare di tale at-
-
to è costituito dall'avviso inviato all'imputato, av.
:
viso che non rientra nel procedimento di notificazione:
perchè ad esso è completamente estranea l'attività
dell'ufficiale giudiziario;
perchè non è dovuto allo.
imputato latitante che si trovi detenuto all'estero e per il quale sia in corso la procedura d'estradizio ne, dato che egli conosce già l'esistenza del proce-. 25
dimento a suo carico;
perchè infine tutta la normati va in esame non è applicabile nei casi in cui sia ob bligatoria l'emissione del mandato di cattura (art. 177bis ult.co. C.p.p.).
Trattasi in sostanza di una mera comunicazione dello.
inizio o dell'esistenza di un procedimento penale,
equivalente, per l'imputato all'estero di cui si co-
nosca la dimora, alla comunicazione giudiziaria pre-
vista dall'art.304 C.p.p., con la differenza
- a ta icere d'altre, qui non interessanti - che all'avviso verbale o scritto fatto all'imputato in Italia è SO-
stituito l'avviso, necessariamente. scritto, all'impu tato all'estero, con l'invito a dichiarare o eleggere.
domicilio per la notificazione degli atti.
E' evidente che alla comunicazione di cui all'art. 177
bis C.p.pl deve seguire, ai fini del giudizio, la for ma di notifica legislativamente prevista per la si-
.tuazione concreta: nel caso in esame quella dell'art. 173 C.p.p. prevista per il latitante.
Ne discende la compatibilità tra i due atti eseguiti nei confronti dell'imputato PA e l'irrilevan- nel caso concreto, di quello previsto dall'art.177 za,
bis, non necessario e non previsto per il latitante detenuto all'estero, qual'era il PA sotto il priflo processuale nel momento in cui fu raggiunto 26
-
dalla comunicazione ex art.177 bis e dalla notifica-
zione di cui all'art.173 C.p.p.
2. La prima, delle imputazioni cui si riferiscono le censure di "mancanza e contraddittorietà di motiva-
zione, deformazione del fatto ed erronea applicazion ne di norme penali " è quella indicata al capo c) del la rubrica, riguardante il peculato per distrazione degli aerei della Compagnia Aeronautica Italiana
che, per esigenze di servizio, potevano essere uti-
lizzati dal S.I.S.M.I.
ND l'accusa, il PA, talora accompagnato da persone che con lui agivano o a lui amiche, si sarebbe servito in più occasioni dei suddetti aerei per spostamenti connessi alle c.d. "operazioni parti icolari" e ad altri affari, tutti estranei all'atti-
ività d'istituto, o per diporto;
avrebbe dunque com-
messo il reato, secondo la precisazione risultante dal dispositivo della sentenza di primo grado, con-
fermata sul punto in appello, con più azioni esecuti ve del medesimo disegno criminoso, sino al luglio
1981, per un totale di ore di volo superiore alle 34.
Si deduce al riguardo l'erroneità della sentenza impugnata per avere affermato: a) Che, trattandosi di reato continuato e non già di reato unico, per es sere avvenuta l'utilizzazione degli aerei in più vo - 27
li, ai fini dell'affermazione di responsabilità non
è necessaria la prova che tutte le 34 ore di volo si siano svolte al di fuori delle finalità d'istituto,
Sarebbe sufficiente che ciò sia avvenuto anche per un solo viaggio, perchè ciò determina la consumazione del reato, così come per la conferma del ritenuto vin colo della continuazione sarebbe sufficiente che an-..
che una sola volta si sia ripetuta tale illecita uti lizzazione;
b) Che, in ordine a tale indebita utiliz zazione, sussistono elementi indiziari univoci.
La stessa sentenza poi sarebbe caduta in contraddizio ne assolvendo il ME sul rilievo che egli non avev margini per sindacare le decisioni del diretto-.
re del S.I.S.M.I.
La prima delle affermazioni contiene indubbiamente un errore di diritto, che la difesa pone giustamente.
in rilievo.
_ Il nostro diritto positivo configura il reato conti-
nuato come un'unità solo a determinati fini della pena, della prescrizione, della competenza territoria le, della dichiarazione di abitualità e professiona- lità nel reato. Ad ogni altro fine lo considera inve.
ce come una pluralità di reati così ai fini della competenza per materia, delle cause che escludono °
estinguono il reato;
segnatamente ai fini dell'accer. 28 -
tamento dei vari reati, dato che l'istituto della continuazione lascia integra l'autonomia e la strut-.
Itura di ciascun reato..
Ciò posto, tuttavia, non può rimproverarsi ai gudici
Adi merito di avere omesso di individuare quali e quanti viaggi siano da considerarsi privi di autoriz-
zazione del gen.AN.
Al riguardo si rinviene nelle due sentenze di merito adeguata motivazione. Sono stati infatti richiamati per un verso gli accertamenti risultanti dal rappor-
to del reparto operativo dei carabinieri di Roma.del.
10 dicembre 1983, nel quale venne riferito che l'im-
putato aveva utilizzato aerei CAI dal 22 ottobre
1980 al 27 aprile 1981 per un totale di 34 ore e 39.
minuti di volo, e per altro verso la dichiarazione del gen.AN, il quale, interrogato sul fatto,
negò di avere mai dato autorizzazione di volo in fa.
vore del PA. E l'autorizzazione all'uso degli aerei CAI rientrava nelle esclusive attribuzioni del generale AN, direttore del SI o, in sua assenza, del D'LI, il quale era tenuto a seguire le direttive del primo, cui doveva riferire. Il Coll
D'LI svolgeva al riguardo compiti meramente ese-
cutivi. Da qui l'assenza di contraddizione con l'as
soluzione del ME, nei cui confronti la Corte 29 -
di merito ha correttamente negato il concorso, non ritenendo sufficiente a tal fine, considerata l'orga nizzazione che presiedeva alle autorizzazioni per i voli sopra delineata, la sua qualifica di capo del-.
1'ufficio controllo e sicurezza del SI.
3. Il giudice d'appello, riformando la sentenza di pri mo grado, ha assolto il PA con formula dubita-
tiva dal reato di peculato di cui al capo d), concer nente l'appropriazione della somma di novantacinque.
milioni di lire stanziata dal SI per l'acquisto da CE NT di documenti riservati relativi :
alla gestione del Banco di Roma.
Al riguardo si deduce soltanto, e testualmente, che la ricostruzione "operata in sentenza doveva imporre.
'assoluzione del PA con formula ampiamente liberatoria in difetto di un contrasto probatorio so stanziale".
Il motivo è assolutamente generico. La mera enuncia-
zione della censura, come formulata, non consente in-
fatti di individuare con precisione le ragioni della critica, che peraltro, al di là del facile rilievo.di inammissibilità, si presenta infondata, avendo la Cor
te esposto le ragioni del dubbio con motivazione im-
mune da errori.
CE NT aveva informato ID GR di 30
essere in possesso di vari documenti riguardanti la gestione del Banco di Roma, che avrebbero potuto coin volgere lo stesso Banco di Roma, il banchiere Guido
Calvi e la Società Generale. Immobiliare. Il GR a-
veva riferito la confidenza al PA, il quale,
dopo essersi riservato di parlarne al AN, co-
municò al NT che la documentazione interessava al direttore del SI e che in cambio di essa sareb.
be stata versata la somma di cento milioni di lire.
I documenti furono consegnati al PA e alcuni giorni dopo il GR versò al NT cinque milio ni di lire, con la promessa che il resto della somma convenuta gli sarebbe stata versata in seguito. Ta-
le versamento non fu mai effettuato. Da qui l'imputa zione a carico del PA, che si ricevette i do-
cumenti, pagò l'acconto e, secondo l'accusa, tratten ne per sè i il resto della somma.
Orbene la Corte ha considerato per un verso che il
PA, durante le trattative e sino alla conclu-
sione dell'affare, nel corrispondere il modesto ac-
conto e nel promettere il versamento della ben più
consistente somma, parlò sempre a nome del SI%3
ha tenuto conto per altro verso: che l'acconto fu 1111
modesto, sicchè potè essere stato pagato personal-
mente dal PA - il quale si interessava anche 31
-
di traffici e di affari che esulavano dalla sua colla borazione con il SI allo scopo di trattenre per.
-
sè i documenti e farne arma di ricatto%3B che la somma..
suddetta fu pagata con assegno., modalità di pagamen-
to mai seguita dal SI;
che nessuna traccia di ac
quisto dei documenti fu rinvenuta presso il SI,
come risulta dal rapporto dei carabinieri del 20 di-
cembre 1983, sicchè manca la prova certa dell'eroga zione ad opera del SI, peraltro non interessato.
all'acquisizione dei documenti medesimi.
Tale apprezzamento, da parte dei giudici di merito,
degli elementi a carico e a discarico dell'imputato gli uni e gli altri dotati di eguale efficacia lo-
gica e persuasiva, quindi tali da ingenerare nel giu-
dice uno stato di obiettiva, insuperabile perplessi-
tà è sufficiente a dare ragione della formula di assoluzione adottata. 4. Domenico LD, sospettato di traffico di stupe-
facenti, era stato colpito, nel 1979, da mandato di cattura del giudice istruttore del tribunale di Paler
mo, che indagava sull'omicidio di PP Di Cristi
na. Egli era riuscito a sottrarsi all'esecuzione del.
provvedimento ed aveva continuato a svolgere le sue attività affaristiche, in Italia e all'estero fra l'altro muovendosi a bordo di aerei a disposizione - 32
del SI e superando agevol en e i controlli in oc-
casione del transito attraverso gli uffici di frontie ra degli aeroporti di Roma in quanto poteva contare.
su amicizie di persone che "contavano", come il vice questore CE Pompò e CE PA. Que-
st'ultimo, il 23 marzo 1981, era rientrato a Roma con
il volo SR 612 delle ore 19,35 insieme con tale Nel- 10o RZ e, come al solito, all'ufficio di fron tiera di Fiumicino, aveva goduto delle consuete faci litazioni, ma il RZ altri non era che Dome-
nico LD, il quale, per i suoi spostamenti allo estero, faceva uso di un passaporto falsificato in-
testato a quel nome.
Con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di favoreggiamento personale di cui al capo
E) della rubrica, si deduce dal PA difetto di motivazione. La sentenza impugnata non avrebbe ade-
guatamente motivato nè sull'elemento oggettivo, cioè
sul tipo di aiuto fornito dal LD, nè sull'ele mento psicologico, dato che gli argomenti addotti non fornirebbero alcuna certezza probatoria,
Il motivo è infondato.
Lo stesso PA non ha contestato di essere sta-
to accompagnato dal LD in viaggi all'estero,
compiuti con aerei CAI come risulta dalle dichiara- 33 -
zioni dell'NG, del D'Amato, del Sallustio,
funzionario della Compagnia Aeronautica Italiana, e
del Lalle. Se a ciò si aggiunge che egli aveva la possibilità, per i suoi collegamenti con il SI e
per- le sue prestazioni in favore dei servizi segreti,
di superare agevolmente e senza controlli le barrie re doganali e segnatamente che nel viaggio del 23
marzo 1981, compiuto con il LD sotto il falso nome di RZ, gli furono prestate le consuete.
facilitazioni all'ufficio di frontiera di Fiumicino,
non si vede come possa censurarsi la sentenza impu-
gnata per avere ritenuto sussistente 1'elemento og-
gettivo del reato.
L'aiuto cui si riferisce l'art.378 C.p. consiste in qualsiasi comportamento commissivo del soggetto che abbia la potenzialità di deviare in modo apprezzabi¬
le le ricerche dell'autorità giudiziaria. Orbene,
considerato che il transito di frontiera importa la identificazione dei viaggiatori e quindi l'arresto di colui che, essendo colpito da provvedimento re-
strittivo della libertà personale, sia segnalato ai posti di frontiera, non v'è dubbio che il falso pas-
saporto, la presenza del PA all'ufficio di fron tiera e le agevolazioni di cui costui godeva facendo ne partecipe il compagno di viaggio, consentivano al - 34
ricercato di sfuggire a qualsiasi controllo e di sot trarsi, con l'aiuto appunto dell'imputato, alle ri-
cerche che lo riguardavano.
Proprio da queste circostanze il giudice d'appello ha tratto il convincimento della consapevolezza e della volontarietà dell'aiuto prestato al LD.
L'annotazione, sul blok-notes Ascofin del PA,
dei due nomi, LD e RZ - donde la sicura.
.conoscenza da parte del primo del falso nominativo usato dal ricercato
- l'uso del passaporto falso da parte del LD nel viaggio aereo sicuramente com piuto insieme con l'imputato, i rapporti d'affari e i vincoli di amicizia che legavano i due, sono ele- menti di univoco e convergente significato di una sicura conoscenza da parte del ricorrente della si-
tuazione nella quale l'altro versava.
5. L'episodio da cui è scaturita l'imputazione di inte resse privato in atti d'ufficio di cui al capo f)
-della rubrica è il seguente.
Nel settembre ottobre 1978 una delegazione di uomini d'affari americani guidata da LL CA, fratello dell'allora presidente degli Stati Uniti, si era re-
cata a Tripoli su invito del Col. Gheddafi, sostando a Roma per alcuni giorni. Nel giugno del 1980 i re-
pubblicani americani, per il tramite di Michael 35 1
Ledeen, chiesero al SI di aiutarli a scoprire le attività di LL CA in Libia. Il SI (quello
"ufficiale") rifiutò, ma il gen. AN, nel set-
tembre dello stesso anno, girò l'incarico al Pazien
za..
Costui, con la collaborazione di ID GR, die-
de mandato a PP RI di prendere contatto con l'avvocato Michele Papa, esponente siciliano di un gruppo pro-Gheddafi che aveva avuto rapporti con la delegazione statunitense. L'incontro con1'AVV.
Papa avvenne a Catania presso l'hotel Excelsior e le
conversazioni furono registrate. Le notizie raccolte
...furono trasmesse al gen.. LE AI ed al Ledeen
ed utilizzate scandalisticamente in una manovra con-
tro il presidente CA tendente a favorire la cam
pagna elettorale dell'aspirante repubblicano alla
presidenza, RO AN.
Per quanto è dato comprendere dai pochi cenni conte-
nuti al riguardo in ricorso, viene denunziato il di-
fetto di motivazione intrinseca dipendente dal non avere la Corte considerato: la mancama di prova cir...
ca l'appartenenza al SI dell'apparecchio utilizza.
to dal RI per registrare il colloquio;
la man.
canza di qualifica del PA, che, semmai, in tut.
ta l'operazione sarebbe stato semplicemente portato- 36 re di un interesse proprio ed avrebbe agito di sua iniziativa, senza implicazione alcuna del SI;
1 la
contraddittorietà fra l'affermazione di responsabili tà del PA e l'assoluzione dei coimputati.
La censura è del tutto destituita di fondamento, so-
prattuto perchè ignora la motivazione della sentenza impugnata, che sul punto non è soltanto logica e ade guata ma anche estesa agli elementi prospettati dal ricorrente. La Corte infatti ha considerato che la operazione - effettivamente attuata dal PA al fine di conseguire vantaggi personali, di fatto con seguiti va pur sempre ricondotta nell'ambito del
SI per le parziali ammissioni del AN e del ME, a conoscenza dell'attività svolta in proposito dall'imputato; per le significative circo stanze che l'apparecchio. utilizzato dal RI per registrare il suo colloquio con l'Avv.Papa fu forni
-to dal SI .e che furono i tecnici del Servizio ad eliminare i rumori di fondo della registrazione, co-
me risulta dalla deposizione di ID GR, che fece sempre da tramite tra il PA e il Settine
ri; perchè il successo dell'operazione fu commentato dal PA negli uffici del SI alla presenza di NG e ME che assentirono.
Nè sussiste la contraddittorietà lamentata, posto. 37
che, secondo l'apprezzamento delle risultanze proces suali compiuto dai giudici di merito, gli elementi emersi a carico del ME e, ancora più, del Bel
monte sono talmente equivoci da doversi escludere qualunque concorso dei due nell'operazione.
Il motivo che si riferisce al diniego delle attenuan ti generiche è infondato sotto entrambi i profili prospettati, così riassumibili: erroneo accreditamen ito di "un generico comportamento già censurato sot-
[to il profilo penale", quello cioè per cui il Pazien
za, secondo la Corte, "più che porsi al servizio di un ufficio delicato quale quello diretto dal gen. San
tovito, di esso si servi per il perseguimento dei
.sui personali fini"; omessa considerazione di elemen ti favorevoli all'imputato, quali l'incensuratezza,
l'età, le condizioni che hanno favorita e determina-
' il ruo to i comportamenti eventualmente censurabili lo certamente non adeguato assegnatogli all'interno di un complesso meccanismo istituzionale.-
Non può ravvisarsi, nella motivazione della sentenza impugnata, motivo di censura.
Il fatto che una modalità dell'azione delittuosa OV- vero un particolare atteggiamento dell'imputato co-
stituisca aspetto giuridicamente rilevante del reato, come tale oggetto di specifica contestazione accusa- 38
toria nel caso in esame un aspetto del comportamen to che ha determinato le varie imputazioni di pecula
:
- non im 'to e di interesse privato in atti d'ufficio pedisce che il giudice possa fare riferimento al mede simo elemento ai fini del diniego delle attenuanti generiche, Ciò costituisce anzi una puntuale appli-
_ cazione dell'art. 133 C.p., il quale richiama proprio,
fra l'altro, la gravità del fatto desumibile anche dalla natura e dal fine dell'azione, i quali ben pos sono risultare inseriti nella configurazione del rea to medesimo.
è questo il secondo Nè il ricorrente può dolersi 1
-
profilo della censura - del fatto che la Corte, ai fini delle invocate attenuanti, non abbia tenuto con to degli elementi elencati in ricorso. In primo luo-
go perchè tali elementi non furono sottoposti al giu dice d'appello, essendosi l'appellante limitato nei motivi di gravame a chiedere soltanto, e testualmen nte: ...massima incidenza delle attenuanti generiche
(CE PA è sostanzialmente incensurato)
sul minimo edittale della pena". In secondo luogo perchè il giudice d'appello, se ha il dovere di spię
gare le ragioni per le quali ritiene di non concede:
- re il beneficio, non è del pari obbligato - anche nel caso di specifica indicazione di elementi pro- - 39
-
Įspettati a tale scopo a prendere in esame uno per uno siffatti elementi quando risulti che egli, in
una visione più ampia e assorbente di tutte le par-
ticolarità del caso, abbia tenuto presenti le argo-
İmentazioni difensive ma abbia ritenuto di dare la prevalenza a considerazioni di opposto significato e di preponderante rilievo. Ciò che ha fatto sicura mente la Corte di merito, privilegiando, rispetto al la condizione di incesuratezza, la sola prospettata in sede d'appello, l'abuso da parte del PA del la qualifica e degli incarichi, tale da rappresenta -...
e, nel convincimento dei giudici di merito, uno dei fattori determinanti delle deviazioni del SI.
ME IE e ON PP
i ricorsi di questi due imputati in ordine al reato di cui al capo g) della rubrica contengono analoghe censure, come analoghe sono le posizioni processuali,
sicchè possono essere esaminati congiuntamente.
I fatti, in sintesi, sono i seguenti.
11 13 gennaio 1981 le forze dell'ordine, precedente mente poste in stato di allerta, ispezionarono nella stazione di Bologna il treno espresso 514 Taranto-
Milano, ivi giunto alle ore 9,26. Il controllo portò
al rinvenimento e al sequestro di una valigia, collo cata in un vagone di seconda classe, contenente: un 40 7
mitra MAB, avente numero di matricola abraso e calcip rifatto artigianalmente, con due caricatori di cui
.uno con venti cartucce cal.9 lungo;
un fucile auto-
matico da caccia cal.12, con canna segata e numero di matricola e marca limati, caricato con quattro cartucce, nonchè, in separato involucro,. altre sei cartucce del medesimo tipo%3B otto lattine per generi alimentari, contenenti ciascuna sei-sette etti di so stanze esplosive innescate con capsule detonanti in
alluminio e micce a lenta combustione;
due passamon tagna di lana di colore bleu;
due paia di guanti di gomma di tipo casalingo;
una coperta di lana "double face"%; una copia del quotidiano France Soir del 10
gennaio 1981 e una copia del quotidiano "Le Figaro
magazine" del 10/11 gennaio 1981; una copia del quo tidiano "Franckfurter Allegemeine" e una copia del quo tidiano "Die Zeit", entrambi con supplemento settima nale, del 9 gennaio;
due biglietti aerei Alitalia,
il primo intestato a IT MA valido per il volo Milano-Monaco delle ore venti del 13 gennaio,
il secondo intestato a LE EL valido per il volo Milano-Parigi delle ore 18,15 del 13 gennaio,
Centrambi rilasciati il giorno precedente dall'agen-
zia "Morfini" di Bari.
I giudici di merito, di primo e di secondo grado, nel
.. - 41 W
loro insindacabile apprezzamento quanto alla rico-
struzione dei fatti ed alla valutazione delle risul tanze processuali, hanno ritenuto per certo che fur
-no i due imputati d'intesa fra loro, con il concor so della "struttura parallela" e di persone non iden
- a simulare la preparazione di un attenta to, tificate.
organizzando il trasporto della valigia e la messin-..
scena del rinvenimento di essa. Non concordano inve-
ice sul movente, e da tale discordanza trae motivo la
Icensura di illogicità della motivazione formulata con il primo motivo dai due ricorrenti.
Il rilievo non è privo di significato...
L'individuazione della causale del delitto nei pro-
cessi indiziari, qual'è il presente in ordine al rea to di illegali detenzione e porto in luogo pubblico
¡di armi, è particolarmente utile ed a volte necessa-.
ria poichè assume una rilevanza specifica ai fini..
della coordinazione logica e della valutazione delle risultanze processuali e può risultare determinante...
nella formazione del convincimento del giudice in quan to imprime, alle altre risultanze, il suggello di una ragionevole spinta al crimine.
Orbene, i giudici di primo grado non hanno ritenuto credibile che l'azione criminosa costituisse un mezzo per attingere ai fondi del S.I.S.M. I., sul rilevo 42
che gli imputati, atteso il sistema amministrativo-
finanziario del Servizio, avrebbero avuto la possibi lità di procurarsi fondi senza risortere ad un così
pericoloso espediente. Non hanno ritenuto credibile che scopo dell'operazione fosse quello di attirare credito al vertice di comando del S.I.S.M.I., consi-
derati: il contrasto tra S.I.S.D.E e S.I.S.M.I., il progetto di unificazione dei Servizi, la lotta di gruppi di potere dei due organismi per il sopravven-
to dell'uno sull'altro, gli elogi, per le indagini espletate, pubblicamente rivolti ai dirigenti del
S.I.S.D.E. dai magistrati che si occupavano della
strage di Bologna. In tal caso infatti, si osserva,
gli ispiratori del complotto avrebbero dato prova di assoluta miopia. Hanno invece individuato la cau-
sale dell'operazione in quei risultati che "la logi
.ca stessa delle cose" porta a ritenere come "effetti voluti!: l'allarme sociale e la deviazione delle in dagini di polizia giudiziaria e della magistratura sulla strage di Bologna..
I giudici d'appello dal canto loro sostenendo il
-
non potere stabilire, in presenza di mere supposizio ni e in mancanza di una prova certa, se vi fu anche lo scopo di deviare le indagini, in un più ampio
I disegno di eversione dell' ordine democratico han 43 :
no ritenuto provato, in modo certo, lo scopo di lu- .
cro, avendo il SI erogato per tale operazione, tra mite il ME e il ON, la somma di trecento milioni di lire a titolo di compenso alla "fonte",
somma di cui si appropriarono gli imputati non esi-
stendo alcun informatore cui essa si dovesse versare.
Non hanno escluso anche l'altra causale, affermando
\testualmente: "Gli stessi magistrati di Bologna chie sero la collaborazione dei servizi segreti e gli elogi, da essi rivolti al solo S.I.S.D.E.., a causa :
dei risentimenti conseguentemente insorti ai vertici
|del S.I.S.M.I., determinarono la commissione del rea to già esaminato di rivelazione di segreti d'ufficio,
iche potrebbe essere alla base dell'artificiosa ope-
razione della valigia sul treno: motivi cioè attinen-
ti al prestigio del Servizio potrebbero avere concor so a determinare 1' operazione stessa".
L'evidente discordanza sulla natura della causale
è irrilevante. Eventuali vizi di illogicità o di con.
traddittorietà di motivazione non possono rinvenirsi in tale discordanza tra le due sentenze, dato che la motivazione di ciascuna di esse deve rispondere in sè a criteri logici. E la sentenza impugnata, in sè
considerata, appare sorretta da logiche e persuasive argomentazioni, attesa la compatibilità tra le due 44
-
causali, una delle quali, quella del lucro, inerisce strettamente all'altra per le esigenze stesse della operazione, cioè per la necessità che avevano gli im putati di sostenere, con la tesi dell'esistenza del l'informatore, quella del relativo. compenso;
il tut.
to nell'ambito dell'operazione indicata nelle due sentenze come "operazione terrore sui treni".
-Su tale vicenda, sottostante all'imputazione di cui si discute, si soffermano entrambi i ricorrenti: il
ME per rilevare il difetto di motivazione sul ritenuto concorso, il ON segnalando un difetto di motivazione intrinseca per non avere la Corte te nuto conto di elementi di decisivo rilievo;
entrambi,
Ima in particolare il secondo, ripercorrendo le varie fasi della vicenda e fornendo una diversa valutazio- ne delle risultanze processuali rispetto a quella.com piuta dai giudici di merito.
. Ma la sentenza impugnata sfugge alle due censure:
per la compiutezza dell'esame, esteso a tutti gli elementi acquisiti in processo e influenti per il giudizio;
per l'aderenza alle risultanze processuali;
per le logiche argomentazioni che sorreggono la de cisione, anche in relazione al concorso del ME..
Il comportamento preprocessuale (falsa indicazione del Monna, quale informatore, negli atti del S.I.S.M.I.) 45 1
e processuale del ON, che su circostanze fon-
damentali è ricorso alla menzogna, costretto poi,
di fronte alle precise contestazioni su fatti eviden ti, a mutare versione;
le modalità di confezionamen to della valigia, fra l'altro con l'inclusione nel la stessa persino dei biglietti aerei che avrebbero dovuto servire agli attentatori per dileguarsi dopo.
l'attentato%3B il brevissimo intervallo temporale tra l'evolversi della situazione e le notizie trasmesse dal ON (quasi in cronaca diretta, osserva acuta mente la sentenza di primo grado); la presenza dello imputato (che in un primo tempo negò di essersi MOS
so da Roma) in prossimità dei luoghi nei quali fu coordinata ed ebbe inizio l'operazione; la precisio ne dei particolari riferiti dal preteso informatore,
precisione che mise in sospetto il col.Scaffidi ed altri autorevoli testi il mancato arresto dei pre-
sunti corrieri, dal quale si è dedotto che la vali-
gia viaggiò da sola;
il fallimento del ruolo attribui to nella vicenda dal ON al Sanapo e il clamoro so mutamento di versione da parte di quest'ultimo ;-
l'inesistenza di un informatore e 1'asserito pagame n.
to, secondo il ON, della somma di trecento mi-
lioni di lire;
sono, questi, elementi che, nell'apprez zamento insindacabile dei fatti compiuto dai giudici 46
- di merito con lucida e adeguata motivazione, costitui scono elementi indiziari ma gravi, univoci e concor-
danti a carico del ON, cui fanno da suggello la seconda e definitiva versione del teste Sanapo
e la confidenza a quest'ultimo fatta dal ON,
e da lui riferita, secondo la quale l'operazione del la valigia fu "un'operazione nostra, fatta dal S.I.SL.M.1"
La Corte non si è sottratta neppure alla dimostra-
zione del concorso del ME, ponendo al riguardo in evidenza: il viaggio, congiuntamente effettuato dal ME e dal ON a Brindisi 1'8 gennaio
1981, pochi giorni prima del rinvenimento della vali gia le contraddittorie indicazioni, circa la "fonte",
fornite dal ME al Notarnicola;
il contrasto tra ME e Di UR circa le somme erogate allo ufficio del primo;
i rapporti di dipendenza gerarchi ca e psicologica tra il ON e il ME;
l'as rito ma inesistente esborso da parte del ME
della somma di trecento milioni di lire dedotto dal
-primo e confermato dal secondo ma categoricamente smentito dal Sanapo con la frase pronunziata in se-
de di confronto ("ma a chi li avremmo dovuti conse-
gnare i soldi se non c'era nessun confidente?"); le.
:
allusioni al ME rivolte dal ON al Sana-
po. - 47
In tale contesto, la logica della motivazione non viene inficiata dalla circostanza che il ME e conseguentemente, il ON avessero la possibilità
di ottenere lo stanziamento dei trecento milioni sen za essere costretti a fornire giustificazioni;
soprat tutto perchè i due imputati, nel prelevare la somma
dai fondi del S.I.S.M.I. non potevano prevedere la..
necessità di mascherare tale prelevamento avendo in mente di giustificarlo proprio con la necessità di remunerare 1'informatore.
L'appropriazione della somma suddetta forma oggetto dell'imputazione di cui al capo i) della rubrica e,
indirettamente, di quella al capo g), dato che, se- __
condo gli imputati, i trecento milioni sarebbero ser.
viti per compensare l'informatore. - il Monna attraver so il maresciallo Sanapo - mentre secondo i giudici..
di merito se li sarebbero appropriati gli imputati in concorso tra loro. e con il generale AN
L'imputazione trae origine da un episodio venuto alla luce, nel corso dell'istruttoria, attraerso la depo-
sizione del col.Di UR. Costui dichiarò che il "grup-
po PA", nel periodo di tempo che va dall'otto-
bre 1980 al maggio 1981, aveva prelevato dalle casse.
"riservate" del Servizio una somma complessivamente aggirantesi su un miliardo e duecento milioni di lire, 48
di cui un miliardo circa riscosso dal ME ed il resto dal AN;
precisò che, a seguito di vari
ordini di pagamento emessi dal AN, egli aveva versato all'ufficio controllo e sicurezza del gen. Mu sumeci la complessiva somma suindicata per il finan-,
ziamento di attività le quali, essendo individuate
:con il medesimo termine "operazione Z" negli accenna ti ordini di pagamento, dovevano consistere in una unica operazione a carattere continuativo.
11 ME dal canto suo, nell'interrogatorio del
16 luglio 1985, affermò che della somma di un miliar
do di lire, trecento milioni, più qualche altro milio
.ne erano stati utilizzati per le informative sulla strage di Bologna e sul percorso della valigia men-
tre il residuo, cioè settecento milioni, erano servvi ti per finanziare operazioni di controspionaggio e per creare e potenziare una rete d'informazione.
Da tale distinzione di ordine contabile è scaturito un diverso giudizio di responsabilità nei confronti dei due prevenuti.
Una volta accertato che il rinvenimento della vali gia fu il risultato di una messinscena e che l'infor matore, addotto a sostegno della correttezza della operazione, era in realtà inesistente, entrambi gli imputati sono stati ritenuti responsabili del pecu- 49
-
310 milioni (ai trecento milioni,asseritamen
versati all'informatore,re, vanno aggiunti i circa die
milioni versati prima), Una prova ulteriore di re sponsabilità è stata tratta dalla deposizione del Di
UR, il quale ha riferito di non avere mai corri-..
sposto, in unica soluzione, la somma di trecento mi lioni di lire e di avere pagato al massimo, come som ma più elevata in unica soluzione, quella di 170-180
milioni. Se gli imputati, osserva la Corte di merito,
avessero effettivamente corrisposto alla fonte confi
Tenziale, come asseriscono, la somma di trecento mi lioni, avrebbero chiesto al Di UR il relativo uni
[co finanziamento. L'appropriazione dell'intera Som-
ma avvenne dunque attraverso più ordinativi di paga-
mento.
Del peculato di settecento milioni stato invece ri-
tenuto responsabile soltanto il ME, direttore dell'ufficio, sul rilievo che manca la prova di un coinvolgimento del ON, prova che non può farsi discendere dalla sola qualità di stretto collaborato re del ME.
Orbene, sul peculato dei settecento milioni verte la.
ultima censura formulata dal ME.
Costui ha dichiarato di avere impiegato la somma per finalità istituzionali e di essere pronto a riferire - 50
-
sull'uso che ne è stato fatto, purchè sollevato dal.
vincolo del segreto di Stato. Ma il giudice del gra vame ha ritenuto trattarsi di un semplice espediente difensivo, rilevando che il vincolo del segreto di
Stato non può essere esteso anche all'imputato e che anche ad ammettere ciò tale vincolo è destinato a cadere, se posto in relazione al diritto di difesa.
-Si deduce al riguardo dal ricorrente: a) Che l'art. 352 C.p.p. si riferisce tanto ai testimoni quanto agli imputati (vi si rinviene l'espressione "non deb
. bono essere interrogati" che il legislatore non usa
a proposito dei testimoni). L'interesse dello Stato
all'osservanza del segreto non sarebbe in relazione alla qualità del soggetto che deve rendere la dichia
- razione bensì alla natura della notizia che ne sareb be divulgata. Da qui la conseguenza che anche gli imputati non possono essere interrogati, quando sono pubblici ufficiali, su quanto costituisce oggetto di segreti di Stato. b) Che il diritto di difesa, se non
può essere compreso dal dovere di mantenere il silen zio sul segreto di Stato, deve tuttavia essere, coor dinato con tale esigenza, sicchè la legge consente che si possa essere sciolti dall'obbligo del segreto.
La Corte non ritiene l'assunto meritevole di consen-
SQ. - 51
Nell'interpretazione della norma in esame non sono
certo trascurabili gli argomenti, di natura lettera-
le e sistematica addotti dalla Corte di merito per escludere che la disposizione sul vincolo del segre to di Stato possa essere applicata all'imputato: la collocazione della disposizione dell'art.352 C.p.p.
nel capo VII titolo 11° libro II del codice, relati vo ai testimoni, laddove agli imputati sono destina- te norme aventi diversa collocazione;
la dizione usa
ta dalla rubrica dello stesso articolo, nella quale si parla del dovere di astenersi dal testimoniare e
del divieto di esame, determinati dal segreto di sta-
to l'improcedibilità dell'azione penale in ordine al delitto di falsa testimonianza, sancita dal secon do comma dello stesso articolo nel caso in cui sia stato opposto il segreto di Stato e il Presidente
del Consiglio dei Ministri, interpellato, lo abbia confermato.
Nè può assumere rilievo l'unico elemento in contrario,
anch'esso di ordine letterale e sistematico, addotto dalla difesa, che cioè nel testo dell'articolo si rin venga l'espressione "non debbono essere interrogati"
psoto che nella rubrica dello stesso articolo pro-
prio riferito al potere del giudęce si parla di "di vieto di esame". 52
Del resto, analoga disposizione, e con riferimento
al solo testimone, si rinviene nell'art. 249 C.p.c.
e nell'art.339 del cod.pen. militare di pace.
Ciò che rileva invece per il Collegio, ai fini della esclusione dell'applicazione all'imputato, che sia pubblico ufficiale, della disposizione in esame è
la "ratio" della disposizione medesima, lo scopo cui
essa tende chiaramente.
Scopo dell'art. 352 C.p.p. è la tutela del teste che,
interrogato su fatti rispetto ai quali abbia obbligo di astenersi in quanto coperti dal segreto di Stato,
è suscettibile di essere incriminato per il delitto
! di falsa testimonianza sotto il profilo della reti- cenza. In tal senso infatti, nel presupposto della necessità di tutelare il segreto, è prevista la pos sibilità di interpello del Presidente del Consiglio
dei Ministri e, nel caso di conferma della fonda-
tezza della dichiarzione, la declaratoria di impro-
cedibilità dell'azione penale per l'anzidetto moti-
vo.
Tale previsione non è applicabile nei confronti di
colui che sia interrogato formalmente e sostanzial-
mente in qualità d'imputato, avendo questi ampia li bertà di articolare la propria difesa, anche rifiu- tandosi di rispondere, senza per ciò incorrere nel - 53
d'incriminazione alcuna ai sensi dell'art.372
essendogli solo vietato di commettere il de-
fitto di calunnia..
l'imputato, assumendo un tale atteggiamento e avvalendosi del potere di eccepire il segreto di Sta
alle richieste del giudice, determina un contra sto tra il diritto di difesa e l'esigenza di tutela.
di tale segreto.
La difesa, in ogni stato e grado del procedimento,
sancita dalla Costituzione (art.24) come diritto in in alviolabile che, in quanto tale, non può essere cun modo e in alcuna circostanza limitato, non solo_
sotto il profilo processuale formale ma neppure sot to quello sostanziale. Di conseguenza l'imputato ha il diritto di rendere tutte le dichiarazioni idonee a provare la propria innocenza dovendosi in tale di.....
rezione ritenere compressi eventuali doveri, quali quello eventualmente derivante dall'esistenza del isegreto di Stato.
Nè esiste contrasto, sotto il profilo enunciato, tra i principi di cui agli artt.24 della Costituzione
e 54 della stessa. Costituzione o 261 C.P., essendo espressamente prevista la non punibilità di chi ab bia eventualmente posto in essere una condotta ille-
cita nell'esercizio di un diritto.. 54
Con il secondo ed ultimo motivo di ricorso, formula to per il ON sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale, si censura il dinie go delle attenuanti generiche, chieste in sede d'ap-
pello sulla base di numerosi elementi (la vita anteat ta dell'imputato, il suo passato di ufficiale, le sue
.
.condizioni di vita familiare e individuale, la sua condotta ispirata all'esecuzione di ordini imparti-
tigli dal direttore del Servizio. gen. AN e dal suo superiore diretto gen. ME, sulla cui legit:
timità non poteva nutrire dubbi) e negate sul rilie :
vo che, tradendo la fiducia in lui riposta da coloro
- che lo avevano chiamato ad operare nell'ambito dei servizi segreti e tradendo persino se stesso e il
suo passato, non avrebbe esitato per fini di lucro ad attuare il criminoso progetto.
Una tale motivazione, si sostiene, non costituisce valida giustificazione al diniego poichè, sia che si voglia seguire il criterio normativo fissato dallo art.133 C.p. sia che si voglia fare riferimento a circostanze concrete, resta fermo "il principio che, in un reato plurioffensivo quale deve ritenersi il peculato, non può essere preso in considerazione il motivo di lucro, in quanto il precetto dell'art.314
C.p. ha per bene giuridico sia la Pubblica Amministra 55
zione che il Patrimonio".
L'argomentazione non è pertinente. i
Il delitto di peculato ha certamente natura pluriof-
fensiva. Oggetto giuridico di esso infatti è il du-
plice interesse della Pubblica Amministrazione alla probità ed alla correttezza dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio ed alla tu-
tela dei mezzi patrimonial ad essa necessari per il
perseguimento dei suoi scopi. Non si comprende tutta via il significato della relazione posta dal ricor rente tra il bene giuridico tutelato dalla norma dell'art.314 C.p. e lo scopo di lucro addotto per il diniego del beneficio..
Se s'intende obiettare che il conseguimento del lu-
cro, cioè l'appropriazione della somma, costituisce.
già il fatto materiale del reato di peculato, è age-
vole rilevare che un elemento insito nella natura...
del reato ben può essere preso in considerazione ai fini del diniego delle attenuanti generiche, quando la sua rilevanza sia talmente eccezionale da giustifi care il fatto che esso sia preso in considerazione in due sedi e momenti diversi. Tanto più nel caso in. esame in cui il fine di lucro non è in sè considerato ma posto in relazione con una circostanza che carat terizza ancora più negativamente tale fine, cioè lo 56
abuso della fiducia nell'imputato riposta da chi lo aveva chiamato ad operare nell'ambito dei servizi
_ segreti.
Infine, la sentenza impugnata non merita censura per
. non aver fatto parola di altri elementi favorevoli
al ricorrente prospettati con i motivi d'appello.
Il giudice dell'impugnazione ha dimostrato, motivan- do il diniego, di averli valutati e di avere confe rito maggiore e decisiva rilevanza, in una valutazio ne globale, alla ragione esposta, come quella di pre valente importanza. : Tutti i ricorsi, per le ragioni esposte, vanno dun-
que rigettati, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 537 e 549 C.p.p.
Rigetta i ricorsi proposti da CE PA,
IE ME e PP ON avverso la sen- tenza della 1 Corte d'Assise d'Appello di Roma del
14 marzo 1986.e condanna i ricorrenti in solido al
⚫ pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento della somma di lire 300.000 alla Cassa
delle ammende.
Condanna gli stessi ricorrenti alla rifusione delle spese di questo grado del giudizio in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri - 57
e Ministro della Difesa, che liquida complessivamen-
te in lire 1.830.000, comprensive di onorario.
Così deciso in Roma il 10 marzo 1987
IL PRESIDENTE
Ecc.Dott. FACCINI GIUSEPPE
jui H
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. DI MAURO GIUSEPPE
Amaurs
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Dott Umbert Giordano
Depositato in Cancelleria.
Oggi - 8 MAB. 1987 I DIRETTORE DI CANCERLERIA
Dott Umberto Giordano
Now