Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4280 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
AULA "B" 042 80 703 IN NOME DEL POPOLO ITA MANG R. G. N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIE 3345/2001 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli I l.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dot . Vincenzo Mi Leo Presidente Dot . Alberto Spanċ Cons. Rel. Cron. 9828 Rep Consigliere Dott. Fabrizio Mian Canevari Ud. 16 ot Dott. SC Astonis Xaicrang Consigliere tobre 200. Gug ucci Consigliere Doct Corrado he pronunciato la seguente: SE N TEN ZA sul ricorso proposto da: EL LE SC, e'ectivamente domiciliato in S. Maria Cap a Velece (CE), vio De Simone n. 41, presso L'avv. Raffaele occhiaro che 10 rappresenta e difenoa giuata delega in att 1 ricorrente contro e_ Livareate domic' liata in Roma via G. sociela 3M Italia S.p.A., Bolloni n. 88, presso l'avv. Prof. Antonio Pileggi che lo rappresenta e diferde giusta delega in atti;
- contzoricorren 4048 л a v e v a n o i s p i r a t o l a d e c i s a v e v e r o t e r i o n e d i p a P r i m o g r a i n - d o . n o n h e T v a t e d a l l ' a p p e a t t i a l l e r a g i l l a r l e a p p a r i v a n e n o n i n o t i O s s e r v a v a a n z i t u t t o i C o l l e g i o d i m e r i t o c h e l e d o g l i a n z e s o i l - a d e c i s i o n e v e n i v a c o s i m o t i v a l a . L t e p p r a i s 2 0 a r i a C a p u a V e t e r e . 0 d a l T r i M b u n a l e d i 3 i g e t t a t o c o r e n l e r z a r s ȧ s o m e , 0 0 0 2 / 7 1 2 n d a t a 2 1 g e r i n a i o 5 i 1 n t e r p o n e v a a p p o i l o ? I g r a e l l a e l a v a V D t e s i t o v e e n i v a a d i t o r e s p i n g e v a l a d o m a n d a . . . r a z n e t n e s n o C 0 6 / 9 8 i n d a t a 1 7 6 2 1 s e t t e m b r e 1 9 9 8 1 C i u d i c e r e 1 9 9 5 . b i d l e g i t . 1 . i m i t à d e l l i c e n z i a m e n t o a i u i i n t i m a t o i n d a t a 5 d i c e m I s o c i e t à 3 M I t a l i a S . p . A . , a l f i n e d i o t t e n e r e j a d e c l a x a - o r i a _ v a _ E V O - i n g i u d i z i o r e t o r e d i C a s e r t a l a d a t r i c e d i d i r a P n z i a i o n c o r s o i n d a t a 2 8 n o v e m b r e 1 9 9 5 , D e l l a V a l l e F r a n c e s c o c o n v e C V O L G I M E N T O D E L P R O C E S S O S o r d i t e p e r r i g e t t o d e l r i c o r s o;
p . t - t e c O г i u i d o R a i m o n d i , h a c o n c l u s o p e r l ' i n a m m i s s i b i l i t à G e h c d i t o i l P . M . u e l a r e n e G e r o t a r u c o r P o l u t i t s o S l e d o n o s r e p n i P i l e g g i p e r l a s o c i e t à r e s i s t e n t e;
d a t i g l i a v v o c a t i R a f f a e l e C o c c h i a r o p e r u i c o r r e n t e e A n t o n i o r 6 o t o b r e 2 0 0 2 d a l P e l a t o r e C o n s . D o t t . A l b e r t o S p a n ò ; 1 S V C _ T a d i t a l a r e l a z i o n e d e l l a c a U S A e l l a p u b b l i c a u d i e n z a d e l a n V e t o r e n e l p r o c e d i m e n t o 3 6 / 9 9 K . G . 7 a u p a C a i r a M l i c a n a 1 5 f e b b r a i o 2 0 0 0 , r o s a d a l T r i b u n a l e d i . S b v v e r s o e n t e n z a a a S L . a s i c e d , 0 0 0 2 / 7 1 1 g e n n a i o 2 0 0 0 e p u b - 1 ¡ l 2 fatti ravvisato la Teg L imita del licenziamento in quanto "; 1 comportamento del lavoratore, impegnatosi ir alcune attività lavo- rative presso un Club private nei period: di assenza per malattia, era da ritenersi in contrasto con i doveri di lealtà e correttezza percné ado tato in viciazione delie prescrizion: mediche 2, А determinare Ca riacutizzazione quindi, potenzialmente :doneo della patologia riscontrataçi" be Censure mosse dall'appellarte in ordine alia Carenza di prova circa svolgimento un'attività Lavorativa remunerata presso Circolo privato pro- sieduto dal fratello e in ordine all'apprezzamento ci a la compa- tibilità fra l'attività svolta e a patologia denunciata, sia pu- re ai fini C un eventuale ritardo nella quarigione, si fondavano su ura inesatta lettura della sentenza d. primo grado. 1 Collegio di merito, pur rilevando l'inammissibilità del gravame in quanto volto a censurare circostanze valulate dal protore solo inc: dentalmente ai fini dell'esatto inquadramento de la fattispe- c e in generale non pos a base della decisione, scendeva tut- tavia all'esame delle ragioni addotte ca primo giudice. Osservava 1one V1 era la prova dello svolgimento di un'attivita di gestione de parcheggio e servizio al tavoli presso l nono circo , mentre condivisibili apparivano i rilievi del Fretore circa l'obbligo del Lavoratore di evitare qualsiasi attività anche solo potenzialmente idonea ad aggravara o stato patologico o ritardare a guarigione. So oponeva a vaglio critico gli element.i probatur acquisiti e anche con riferimento alla deposizione cel medico cte aveva zila 7 sc ato 19 Certificazione 31 1 9 i stato di malattia, Tilevava the l'attività svolta durante i periodo di mala ia appariva non con- patibile con a patologia riscontrata. Avverso la sentenza, non notificaid, propone ricorso per cassazio- пе i EL LE, con atto notificato in data 26 gennaio 2001, s la base di sette motivi. La societa 3M Italia S.p.A. rasiste con cont.zori corse notificato in data 5 marzo 2001, i lustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 11 Procuratore Gеnе ale ha chiesto dichiarars iamm s i de. ricorso per omessa censura di aitor ma ratio decidendi 2 IN effetti non viene criticata l'affermazione che l'appello ben pote- Va dichiarato inam ssibile siccome volto a censurare "circostanze che, pur valutate incidentalmente dal Pretore ai scli fini dell'esatto inquadramento della fattispec a in generale, Пог sono state poi poste a base della decisior". Collegio di merito peraltro ha "ad ogni cuon conto", esamirato ie versure sollevale dai ricorrente, considerandole infondate. Ruleva La Corte che le due differenti rationes decidendi non Gono idonee a Sostenere la stessa soluzione, ma due diverse pronunzia, ancorche entrambe sfavorevoli all'appellante, in quanto la decia- ratoria di nammissibilità preclude l'esame del merito e pertanto i dispositivo deve essere o nel senso coll' ammissibilità o nel senco del rige-1o. poiché noi rito del lavors i dispositivo de la sentonze let o in udienza assume rilevanza Eterna A nor e modificabile in occa- sionc de deposito della sentenza comprensiva della motivazione, ni a ratio a sostegno del dispositivo a getlo appunto quelle che viene censurata in questa sede, anche quella erunciata parte motiva e pera tro inidonea sorreggere i deci sum. Con i motivi n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione e/o falsa applicazione di Don meglio precisate disposizioni di legge. Si sienuncia altresi, con riferimento al I.. dell'art. 360 cpo, il vizio di motivazione. Non vengono Indicati prin diritto violati erroneamente applicati e pertanto motivi sopra chiamati, da esaminarsi con- giuntamente attesa a s1.re a corressic e, vanno ricondott nell'ambito della denuncia di vizio di motivazione. Le censure non appaiono fondate. Tver la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza in- pugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice ai legit. timità non potere di riesaminare il merito delja intera vicenda processuale sottoposta 21 Densi90 vaglio, SC. d13 tacol À di _ profilo della ozret tezza giuridica e della controllo, SOLL coerenza Logico-formale, delle argomentazioni svoite da. giudice del merito, al quale spelta, in via esclusiva, 11 compito di indi- vionare le fonti dei proprio convincimento, assumere e val are le 2controllarne attendibilità la concludenza, scegliere, prove, t.Id le complessive risultanze del processo, quelle ritenute mag- giormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse co - tosi, dando COS liberarente prevalenza ail'uro دیم all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il protoso vizio di motivazione, sot- to profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà de la medesima, puo leg...imamente dis sussistente solo quando, пе. ragionamento del judice di si rinvenga traccia ev1- esame di punti cecisivi della derte de mancato о insufficiente controversia, prospettati dalle parti rilevabili di ufficio, OV- vero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni com- plessivamente adolate, Lale da гon consentirc J'soertificazione giuridico posto a base della decisione. del procedimento logico - D'altro canto il vizio di omessa insufficiente mct.vazione, e- ducibile in sede di legittimità ex art. 360 I.. cpc, sussiste so- lo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla scnterza, sia riscontrabile il mancato o aeficiento esamo di punt decisivi deila controversia, ebo po invece cons: stere in un ap- prezzarrento Ge Catti e delle prove in serso difforme da quellc preteso dalla parte perche a citata norma or conferisce a la Corte di cassazione ii potere ci riesaminare e valutare ii merito della cause, Ma solo quello controllare, sotto il pro- - formale o delia correttezza gi ridica, l'esame A la Filo valutazione fatto i l giudice l merito al quale so tanto spetta incividuare le fonti del proprio convincimento Tex pluribus: Cass. | | | 15 aprile 2000, г. 4916,29 marzo 2001, n. 4667; Cass., sez. Cass. 24 luglio 2000, .9716, Cass. 16 novemore 2000, 7. 14858; Cass. civ., sex. av. 17 gennaio 2000, 156, Cass., 587. 17. 11 giugno 1998, MI. 5802, (Cass.. C 27 dicembre 1997, II. 822. 1995, n. 3205, Cass. 13045, Cass. SA Z. 18 marzo Sez. II F r 18 marzo 1995, n. 3205, Cass., Sez. Cav 22 llobre 1993, 11. 10503, Cass., 26 novembre 1988, n. 6380, Cass., 14 aprile 198, 5. 3715, Cass., 19 febbraio 1987, n. 1795 A tali principi non si è attenuto l'odierno ricorrerte il quale, lungi dal porre ril.evo Gr. qua siasi vizio argomentative, si imita ad offrire una diversa lettura delle risultanze di C Causa insiste nel contestare: the vi sia stato CT rapporto ci lavoro retribuito (motivo n. che la malattia cronica sia riconducibile all'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro e nor già all'ambiente ove la pre- stazione si svolgeva (motivo r.. 2); che esista un nesso di causalità fra e assenze e a extra lavorativa in discorso motivo n. 41 > che l'impegno presso i circolo sia andato oltre _a sai uarieta (motivo r. E ancora . ricorrente prospetta una pretesa modificazione delle valutaziori pretorili di peraltro non si rinviene traccia nel la denunciata sentenza (motivo r.. 6) A adduce I'esistenza di uita violazione della normo costituzionale cizca la libertà personala in ogni indagine suilo svolgimento di ura ibera activit al fuori dell'orario di lavoro, argomento questo del tuto nuJOVO, - tre che privo di qualsiasi fondamento, s.coome voll.c a porre in di- A scussione i principio della buona Fede ne esecuz one ce_ con- tratto (motiv . 71. Le doglianze perallo non sarno alcun fondamento poiché l'iter ar- gomentativo seguito do Tribunale appare immund da qualsiasi vizio logico, J'altro CANTO nor. denunciato, la valutazione punto di fatto circa il contrasto C. Z A il comportamento tenuto e i principi di lealta e correttezza che devono essere rispettat: arcne dal voratore nell'esecuzione del contratto, si sottrae quindi alla ve- rifica da parte di questa Corle di legittimità. Col ELO VO 3 si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 p > la violazione e/o falsa applicazione dell'or . 112 cpc 2 si afterma che la serten Z sarebbe stala e:ess in relazione a ISMA ragione di licenziamento mai dedotta da datore di avc.o. S de- 5 Ge art. 360 PC i. vi- nuncia altresi, con riferimento al zio di motivazione. La censura non appare cndata. Afferma 1 ricorrento che il Tribunale continuando sulla falsari ga del Pretore, ta dato per certo che il ricorrente 102 319000 argomento esercitano atività lavorativa e si E suf ermato s mai introdotto nella contestazione e nel giudizio quale motivo licenziament.of. I 1 zilievo appare attinente alle argomentazioni svolte dai giudici de reri invecei quali hanno acclarato lo svolgimento solamente hanno considerato nar ×1 6-di un'attività lavorat: va vanile ircostanza ne .a stees fossa o meno emunerata, essen- 8 } do sufficiente ravvisare la violazione del covere di lealtà e cor- rettezza nella destinazione de tempo disponibile grazie all'as- senza pei malattia non già al recupero deile energie psicofisiche na ad un'opera che poteva aggravate le condizion di salute. F. poiché, secondo quanto riferisce lo stesso corrente, la conte- stazione riguardava appunto lo svolgimento di attiv a evorativa, le decisioneserva miglior precisazioni, il Tribunale ha toncato appunto sug.. elementi di fatto aodoni delle parti, Im andosi ad offrire un qualificazione giuridica degli stessi, aià che rien tra sicuramente nell'ambito dei poteri del giudice. Arcore Jon attiene al contenuto della donunciata sentenza i l r - lievo che si doveva dimostrare lo avolgimento al nattavi à per ininterrol i continuativi, mentre una presenza of 10 mi-periodi nuti per vigilare u Lavoro effe da terzi non comporterebbe il rischio di ur aggravamento della malattia Italo sembra aimeno l'unica lettura accettabile de periodo ano chiude i terzo moti و شعار ove verosimilmente è stata omessa una negazione:. Invero Tribunale ha indicato gli orari d accertata presenza del EL LE presso il acto circolo, di cre e non già di minu- 2, ed ha altresi indicato le ragioni per cui desta presenza appa- riva iocnea, sia pure in astratto, a ritardare la guarigione e La Li considerazioni con vergono criticate dal ricorrente. Conclusivamente i ricorso va rigezzato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccomberza.
P.Q.M.
9 A ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPEŠA, TASSA La Corte O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-5-73 N. 631 Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legit im a 22,00 oltre a € 2.500,00 (duemilacincuecento,00) quidate in € per onorario. 16 ottobre 2002 Rotti JL PRESIDENTE:Vincenzo Millo I.. CONSIGLIERE ESTENSORFTabaco you سعه IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 123 MAR 2003 CANCELLIERE 10