Art. 2.
E' assunta a carico dello Stato fino al limite massimo di lire 700.000.000 la differenza tra i prezzi indicativi stabiliti ai sensi del Regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della comunita' economica europea, maggiorati del valore relativo alle caratteristiche merceologiche del prodotto e degli aumenti mensili di prezzo, e quello di lire 5.622,525 fissato dall'articolo 1 della presente legge.
E' assunta a carico dello Stato fino al limite massimo di lire 700.000.000 la differenza tra i prezzi indicativi stabiliti ai sensi del Regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della comunita' economica europea, maggiorati del valore relativo alle caratteristiche merceologiche del prodotto e degli aumenti mensili di prezzo, e quello di lire 5.622,525 fissato dall'articolo 1 della presente legge.