Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 15620
CASS
Sentenza 29 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione

    La Corte ha ritenuto che le condotte non sono sovrapponibili a causa del diverso ruolo rivestito (corriere vs. spacciatore), delle diverse modalità operative, dei soggetti coinvolti, dei contesti e della distanza temporale, escludendo l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica per riconoscimento della continuazione a coimputato

    La Corte ha ribadito che il riconoscimento della continuazione in favore di un coimputato è irrilevante per la posizione di un altro, in quanto il giudice dell'esecuzione conserva la sua autonomia valutativa e non può sindacare incidentalmente il provvedimento di altro giudice riguardante un soggetto diverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 15620
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15620
    Data del deposito : 29 aprile 2026

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