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Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 15620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15620 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: MO OB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 settembre 2025 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di OB MO, di applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze: 1) Corte di appello di Milano n. 4752/2011, irrevocabile il 21 maggio 2013, di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 1-bis e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a Milano e altrove dal 7 al 15 marzo 2006 (capi 7 e 10 dell’imputazione); 2) Corte di appello di Bari n. 561/2022, irrevocabile il 15 gennaio 2025, di condanna per i reati di cui agli artt. 110, 56 e 81 cod. pen., e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a Cerignola, San Ferdinando di Puglia e TA di Savoia, da gennaio 2007 a luglio del 2008 (capo E dell’imputazione). 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del Penale Sent. Sez. 1 Num. 15620 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 21/04/2026 proprio difensore fiduciario, avv. Vincenzo Desiderio, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare elementi idonei a ricondurre le condotte al medesimo, originario, disegno criminoso sia il fatto che nella sentenza sub 1) MO è stato descritto quale corriere dello stupefacente unitamente a IU TR e nella sentenza sub 2) ricevente, al dettaglio, del medesimo stupefacente, acquistato dallo stesso fornitore, benché trasportato da altri corrieri. Le condotte, peraltro, si inserivano nel medesimo contesto associativo connotato, dunque, dalla «propensione a durare nel tempo». Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha omesso di considerare tali circostanze, ed ha, inoltre, erroneamente valorizzato il solo arco temporale di commissione dei reati.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica perché, con ordinanza di poco precedente a quella impugnata, la Corte di appello di Bari ha riconosciuto l’applicabilità della disciplina della continuazione tra le medesime sentenze in favore del coimputato IU TR. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Occorre ribadire i consolidati principi giurisprudenziali, secondo i quali «l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni o necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Tale programma deve essere positivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati, ma non probanti quella preventiva deliberazione a delinquere che ne unifica l'ideazione anteriormente alla loro commissione» (Sez. 1, n. 39723 del 30/11/2006, Chirico). Di conseguenza, «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica 2 della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
2.2. Nel caso in esame, l’istanza è stata rigettata in virtù delle seguenti considerazioni. In primo luogo, è stato evidenziato che con la sentenza sub 2) il ricorrente è stato condannato per plurime condotte di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, commesse in favore di acquirenti di Cerignola, TA di Savoia e San Ferdinando di Puglia, queste ultime in concorso con IU TR, OR AR, IU VI e Francesco Camporeale, tra gennaio 2007 e luglio 2008. Con la sentenza sub 1), invece, il ricorrente è stato condannato per due episodi di acquisto di sostanza stupefacente da parte del gruppo di Cerignola, facente capo a NI TR e EL Di OS, avvenuti a Milano;
in tali circostanze egli ha svolto il ruolo di corriere della droga e del denaro. Nel primo, la sostanza è stata venduta da DO AL, MI AL e NE Di OC e consegnata a IU TR e OB MO in data 9 marzo 2006; nel secondo dagli stessi DO AL, MI AL e NE Di OC, e da Matteo Di Bari, ai corrieri IU TR e MO in data 15 marzo 2006. Pertanto, le condotte sono state ritenute non sovrapponibili perché, pur integrando plurime violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990, il ricorrente ha rivestito, in un caso, il ruolo di corriere della droga, acquistata a Milano dai cerignolani, nell’altro ha operato come spacciatore tra Cerignola, TA di Savoia e San Ferdinando di Puglia, in concorso con soggetti diversi dagli acquirenti cerignolani nel capoluogo lombardo. È stato altresì valorizzato il significativo lasso temporale tra le condotte, avendo commesso i reati di cui alla sentenza sub 1) nel marzo del 2006, e quelli di cui alla sentenza sub 2) tra gennaio 2007 e luglio 2008, nonché il diverso contesto in cui le stesse sono maturate. Tali considerazioni, pertanto, hanno indotto il giudice dell’esecuzione ad escludere che le condotte siano riconducibili ad una medesima inziale ideazione criminosa.
2.3. Tutto ciò premesso, non si rinvengono nell’ordinanza impugnata le violazioni di legge e i vizi motivazionali eccepiti. Va osservato, difatti, che con la sentenza sub 2) il ricorrente è stato condannato per il solo capo E) dell’imputazione, malgrado egli invochi il contesto associativo nel quale sarebbero stati consumati i reati. Pertanto, la valutazione degli indicatori da cui desumere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso va effettuata con riferimento ai reati di cui al suddetto capo e quelli di cui 3 ai capi 7) e 10) della sentenza sub 1), come risulta anche dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica di Bari del 22 gennaio 2025. E’ inconferente l’indicazione dei residui capi di imputazione, nonché il richiamo del ricorrente al fine associativo di cui al capo A), essendo intervenuta assoluzione per la fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente mancanza di ogni rilievo della stessa, quale elemento sintomatico della preordinata ideazione delle condotte. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente valorizzato il differente ruolo rivestito dal condannato nelle diverse vicende delittuose, prima come spacciatore al dettaglio, poi come corriere. La motivazione offerta, con il riferimento alla diversità del ruolo rivestito dal condannato, delle modalità operative, dei soggetti coinvolti e dei contesti, nonché alla distanza temporale, quali elementi inidonei a poter ritenere sussistente un originario programma delittuoso, appare immune dalle censure eccepite, essendo l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12932 del 03/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222-01). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Giova richiamare e ribadire il principio per cui «in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è irrilevante che in separata sede cognitiva o di esecuzione il vincolo ex art. 81, comma secondo, cod. pen. sia stato riconosciuto in favore di concorrenti nei reati plurisoggettivi oggetto della richiesta» (Sez. 1, n. 14824 dell’8/1/2021, Zonno, Rv. 281186 - 01). In motivazione, Sez. 1, n. 30407 del 13/06/2025 ha chiarito che il riconoscimento del vincolo della continuazione in favore di altro imputato degli stessi reati, poiché frutto di una diversa valutazione giuridica, non determina alcun automatismo, in quanto il giudice dell’esecuzione conserva la sua autonomia valutativa rispetto alla diversa posizione del coimputato, e non può sindacare incidentalmente il provvedimento di altro giudice riguardante un soggetto diverso, per estenderlo acriticamente al condannato che ha proposto successivo incidente di esecuzione. Se il singolo reato plurisoggettivo richiede che la condotta di ogni concorrente necessario sia finalizzata all’evento voluto da tutti i concorrenti quale effetto di un’azione collettiva, diversamente si atteggia la valutazione della continuazione tra più reati plurisoggettivi, la quale richiede la rappresentazione anticipata dei singoli reati e la volontà di perseguire un obiettivo unitario in attuazione di un preventivo programma criminoso. Di conseguenza, le posizioni dei concorrenti nei plurimi reati posti in essere in tempi diversi e con più azioni conservano in astratto una propria autonomia quando si tratta di valutare se la commissione dei reati in questione sia per ciascun singolo agente la 4 emanazione di un medesimo disegno criminoso. Nel caso in esame, peraltro, il ricorrente, oltre a riportare l’ordinanza che ha riconosciuto al coimputato la continuazione, neppure esplicita concreti e specifici elementi comuni da cui desumere la perfetta sovrapponibilità delle due posizioni. 4. In virtù di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 settembre 2025 la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di OB MO, di applicazione della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze: 1) Corte di appello di Milano n. 4752/2011, irrevocabile il 21 maggio 2013, di condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 1-bis e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a Milano e altrove dal 7 al 15 marzo 2006 (capi 7 e 10 dell’imputazione); 2) Corte di appello di Bari n. 561/2022, irrevocabile il 15 gennaio 2025, di condanna per i reati di cui agli artt. 110, 56 e 81 cod. pen., e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a Cerignola, San Ferdinando di Puglia e TA di Savoia, da gennaio 2007 a luglio del 2008 (capo E dell’imputazione). 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del Penale Sent. Sez. 1 Num. 15620 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 21/04/2026 proprio difensore fiduciario, avv. Vincenzo Desiderio, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare elementi idonei a ricondurre le condotte al medesimo, originario, disegno criminoso sia il fatto che nella sentenza sub 1) MO è stato descritto quale corriere dello stupefacente unitamente a IU TR e nella sentenza sub 2) ricevente, al dettaglio, del medesimo stupefacente, acquistato dallo stesso fornitore, benché trasportato da altri corrieri. Le condotte, peraltro, si inserivano nel medesimo contesto associativo connotato, dunque, dalla «propensione a durare nel tempo». Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha omesso di considerare tali circostanze, ed ha, inoltre, erroneamente valorizzato il solo arco temporale di commissione dei reati.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica perché, con ordinanza di poco precedente a quella impugnata, la Corte di appello di Bari ha riconosciuto l’applicabilità della disciplina della continuazione tra le medesime sentenze in favore del coimputato IU TR. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Occorre ribadire i consolidati principi giurisprudenziali, secondo i quali «l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni o necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Tale programma deve essere positivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati, ma non probanti quella preventiva deliberazione a delinquere che ne unifica l'ideazione anteriormente alla loro commissione» (Sez. 1, n. 39723 del 30/11/2006, Chirico). Di conseguenza, «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica 2 della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
2.2. Nel caso in esame, l’istanza è stata rigettata in virtù delle seguenti considerazioni. In primo luogo, è stato evidenziato che con la sentenza sub 2) il ricorrente è stato condannato per plurime condotte di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, commesse in favore di acquirenti di Cerignola, TA di Savoia e San Ferdinando di Puglia, queste ultime in concorso con IU TR, OR AR, IU VI e Francesco Camporeale, tra gennaio 2007 e luglio 2008. Con la sentenza sub 1), invece, il ricorrente è stato condannato per due episodi di acquisto di sostanza stupefacente da parte del gruppo di Cerignola, facente capo a NI TR e EL Di OS, avvenuti a Milano;
in tali circostanze egli ha svolto il ruolo di corriere della droga e del denaro. Nel primo, la sostanza è stata venduta da DO AL, MI AL e NE Di OC e consegnata a IU TR e OB MO in data 9 marzo 2006; nel secondo dagli stessi DO AL, MI AL e NE Di OC, e da Matteo Di Bari, ai corrieri IU TR e MO in data 15 marzo 2006. Pertanto, le condotte sono state ritenute non sovrapponibili perché, pur integrando plurime violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990, il ricorrente ha rivestito, in un caso, il ruolo di corriere della droga, acquistata a Milano dai cerignolani, nell’altro ha operato come spacciatore tra Cerignola, TA di Savoia e San Ferdinando di Puglia, in concorso con soggetti diversi dagli acquirenti cerignolani nel capoluogo lombardo. È stato altresì valorizzato il significativo lasso temporale tra le condotte, avendo commesso i reati di cui alla sentenza sub 1) nel marzo del 2006, e quelli di cui alla sentenza sub 2) tra gennaio 2007 e luglio 2008, nonché il diverso contesto in cui le stesse sono maturate. Tali considerazioni, pertanto, hanno indotto il giudice dell’esecuzione ad escludere che le condotte siano riconducibili ad una medesima inziale ideazione criminosa.
2.3. Tutto ciò premesso, non si rinvengono nell’ordinanza impugnata le violazioni di legge e i vizi motivazionali eccepiti. Va osservato, difatti, che con la sentenza sub 2) il ricorrente è stato condannato per il solo capo E) dell’imputazione, malgrado egli invochi il contesto associativo nel quale sarebbero stati consumati i reati. Pertanto, la valutazione degli indicatori da cui desumere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso va effettuata con riferimento ai reati di cui al suddetto capo e quelli di cui 3 ai capi 7) e 10) della sentenza sub 1), come risulta anche dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica di Bari del 22 gennaio 2025. E’ inconferente l’indicazione dei residui capi di imputazione, nonché il richiamo del ricorrente al fine associativo di cui al capo A), essendo intervenuta assoluzione per la fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente mancanza di ogni rilievo della stessa, quale elemento sintomatico della preordinata ideazione delle condotte. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente valorizzato il differente ruolo rivestito dal condannato nelle diverse vicende delittuose, prima come spacciatore al dettaglio, poi come corriere. La motivazione offerta, con il riferimento alla diversità del ruolo rivestito dal condannato, delle modalità operative, dei soggetti coinvolti e dei contesti, nonché alla distanza temporale, quali elementi inidonei a poter ritenere sussistente un originario programma delittuoso, appare immune dalle censure eccepite, essendo l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12932 del 03/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222-01). 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Giova richiamare e ribadire il principio per cui «in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è irrilevante che in separata sede cognitiva o di esecuzione il vincolo ex art. 81, comma secondo, cod. pen. sia stato riconosciuto in favore di concorrenti nei reati plurisoggettivi oggetto della richiesta» (Sez. 1, n. 14824 dell’8/1/2021, Zonno, Rv. 281186 - 01). In motivazione, Sez. 1, n. 30407 del 13/06/2025 ha chiarito che il riconoscimento del vincolo della continuazione in favore di altro imputato degli stessi reati, poiché frutto di una diversa valutazione giuridica, non determina alcun automatismo, in quanto il giudice dell’esecuzione conserva la sua autonomia valutativa rispetto alla diversa posizione del coimputato, e non può sindacare incidentalmente il provvedimento di altro giudice riguardante un soggetto diverso, per estenderlo acriticamente al condannato che ha proposto successivo incidente di esecuzione. Se il singolo reato plurisoggettivo richiede che la condotta di ogni concorrente necessario sia finalizzata all’evento voluto da tutti i concorrenti quale effetto di un’azione collettiva, diversamente si atteggia la valutazione della continuazione tra più reati plurisoggettivi, la quale richiede la rappresentazione anticipata dei singoli reati e la volontà di perseguire un obiettivo unitario in attuazione di un preventivo programma criminoso. Di conseguenza, le posizioni dei concorrenti nei plurimi reati posti in essere in tempi diversi e con più azioni conservano in astratto una propria autonomia quando si tratta di valutare se la commissione dei reati in questione sia per ciascun singolo agente la 4 emanazione di un medesimo disegno criminoso. Nel caso in esame, peraltro, il ricorrente, oltre a riportare l’ordinanza che ha riconosciuto al coimputato la continuazione, neppure esplicita concreti e specifici elementi comuni da cui desumere la perfetta sovrapponibilità delle due posizioni. 4. In virtù di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5