Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11463 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
N E IA 6 N L 8 O A 9 A I 11 146 3 /02 1 I T Z / N 4 A / - R 6 T 2 B A S . . B I R L A O . G L C R P . E A L B D R B I I . NOME D C A L B R A E A D D T E I SUPR AD CASSAZIONE S E T 3 N T 1 E N S . A E SEZIONE TRIBUTARIA I N S R.G.N.16054+ A E M Composta dai Magistrati: 19082.98 Cron. 29071 Dott. GIOVANNI PAOLINI PRESIDENTE Dott: EUGENIO AMARI CONSIGLIERE Rep. Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. Ud.
8.4.2002 Dott. ACHILLE MELONCELLI CONSIGLIERE OGGETTO: indennità Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE CONSIGLIERE di fine rapporto ha pronunciato la seguente riliquidazione SENTENZA imposta sul ricorso proposto da: presupposti Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 CAMPIONE CIVILE ricorrente
contro
N. 81570 TA ND rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Di Comite di Bari per delega a margine del controricorso per Cassazione, elettivamente domiciliața in Roma presso lo studio dell'avv. Stefano Sgadari, Viale Medaglie d'Oro 201 + intimato, controricorrente e ricorrente incidentale;
nonchè sul ricorso incidentale proposto da TA ND rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Di Comite a margine del controricorso e ricorso incidentale di Bari per delega per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Stefano Sgadari, Viale Medaglie d'Oro 201
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 entrambi avverso la sentenza n. 5098 in data 29.9.97 della Commissione depositata in data 3.12.97; Tributaria Centrale, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza udita dell'8.4.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. MARCO PIVETTI, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. UR OL proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Napoli contro il silenzio rifiuto della locale Intendenza di Finanza, circa l'istanza di rimborso dell'Irpef sull'indennità di buonuscita. Detta Commissione accoglieva il ricorso ed ordinava la riliquidazione dell'imposta.
2. Proponeva appello 1'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo che l'istanza era stata presentata oltre il termine di 2 hen diciotto mesi e la contribuente non aveva indicato nel mod. 740 la somma percepita a titolo di indennità di buonuscita. La Commissione confermava la decisione Tributaria di secondo grado di Napoli impugnata. proponeva ricorso alla 3. L'Intendenza di Finanza di Napoli Commissione Tributaria Centrale e questa confermava le decisioni di merito, così motivando: l'istanza di rimborso risulta tempestiva a sensi dell'art. 38 del * D.P.R. n. 602.73; la contribuente subiva la ritenuta oltre il 1.1.1980, onde (Cass. 23.10.89 n. 4318) non avrebbe alcuna conseguenza il mancato rispetto del predetto art. 38; la mancata indicazione dell'indennità di buonuscita nel mod. 740 non preclude l'istanza di rimborso.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, deducendo un motivo. Resiste con controricorso la UR, la quale propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. I due ricorsi vanno riuniti, in applicazione dell'art. 335 CPC, in quanto attengono alla medesima sentenza. Giova puntualizzare che in ordine alle prime due rationes decidendi> della Commissione Tributaria Centrale non è stata proposta impugnazione, onde nessun dubbio permane in ordine alla tempestività della domanda di rimborso.
5. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente Amministrazione Finanziaria dello Stato deduce violazione e falsa applicazione, a 3 ви sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 4 della Legge n. 482.85, 39 e 42 bis del D.P.R. n. 602.73, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della 5 CPC Secondo la tesi •controversia, a sensi dell'art. 360 n. della Amministrazione ricorrente, non હૈ ammesso il rimborso di ritenute di acconto operate su redditi non dichiarati о che non abbiano formato oggetto di accertamento. La mancata indicazione dell'indennità di buonuscita nella dichiarazione dei redditi preclude all'Amministrazione la possibilità di procedere alla riliquidazione. La ricorrente cita alcuni precedenti di questa Corte: nn. 11352.96, 898.98 e 3502.98. 6. Il ricorso è infondato. Devesi dare atto che, inizialmente, alcune pronunce di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, in tema di riliquidazione dell'imposta sull'indennità di buonuscita, la omissione dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi delle somme percepite a titolo di indennità di fine- rapporto osta alla riliquidazione ed al rimborso dell'Irpef>: in tal senso Cass. 23.4.98 n. 4202; conf. Cass. 19.12.96 n. 11352 e Cass.
8.1.99 n. 79. 7. A partire dal 1998, si હૈ peraltro affermato un diverso orientamento, secondo il quale in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai fini della riliquidazione, a sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 482.85, dell'Irpef relativa all'indennità di buonuscita, non è necessario che le somme percepite siano indicate nella dichiarazione dei redditi>: così Cass. 22.10.98 n. 10486. 4 bu Conf. Cass.
5.9.98 n. 8831 e Cass. 12.6.98 n. 5880. Il motivo cardine di tale orientamento è incentrato sulla constatazione che la disposizione di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 602.73 la quale vieta il rimborso di ritenute di acconto relative a redditi non dichiarati - non è applicabile alla fattispecie, in quanto a sensi della Legge n. 482.85 la ritenuta operata sull'indennità di buonuscita કે a titolo definitivo ed i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta non sono soggetti a dichiarazione.
8. Le Sezioni Unite, con sentenza 21.2.2000 n. 25, sono intervenute sul contrasto e lo hanno risolto nel secondo senso, vale a dire che la domanda di riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lett. 'e' dell'art. 12 D.P.R. n. 597.73, come modificato dall'art. 1 della Legge n. 482.85, corrisposte sia prima che dopo il 1.1.80, al fine di ottenere il rimborso totale o parziale - delle ritenute operate, non è preclusa dalla mancata indicazione delle somme percepite a tale titolo nella dichiarazione dei redditi>.
9. A tale principio questa Corte ritiene di uniformarsi, onde la tesi della difesa erariale va respinta. 10. Col ricorso incidentale, la UR deduce omessa pronuncia circa una domanda proposta nei due gradi del giudizio di merito e riproposta dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale : sostiene l'interessata che la somma percepita- lit. 29.748.100- non aveva natura di indennità di fine- rapporto, bensi funzione risarcitoria S in relazione. all'accettazione della anticipata risoluzione definitiva del rapporto di lavoro in conseguenza della chiusura ' stabilimento di Bari, al quale era addetta, ed alla dello impraticabilità di soluzioni alternative, quali il trasferimento. suddetto prescindeva dalla D'altronde, la misura dell'indennizzo durata del rapporto di lavoro. Il motivo è fondato. Nella sentenza della Commissione 11. Tributaria Centrale non è fatto cenno alcuno di tale istanza della lavoratrice , talchè l'omissione di pronuncia al riguardo appare evidente. La sentenza impugnata va pertanto cassata, limitatamente al 12. motivo del ricorso incidentale accolto, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale provvederà anche in ordine alle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale;
cassa in relazione all'accoglimento e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 8 aprile 2002. Cette fool. IL PRESIDENTE DOTT. IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA Bal le DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi _ - 1 AGO. 2002 Innocenzo Battista IL CANCELL BRE C1 Innocent D ista