CASS
Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2023, n. 13824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13824 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SU OA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 13824 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 07/03/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza emessa il 2.2.2021, il Tribunale di Tempio Pausania, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha applicato nei confronti di DO SU, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen. e in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante il remo previsto dall'art.186, comma 2, lett.b)( e comma 2-sexies del d.lgs. n.285/1992, la pena di un mese e ventiquattro giorni di arresto ed € 900,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per mesi sei, così determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la diminuente della scelta del rito. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione DO SU, a mezzo del proprio difensore, articolando i seguenti motivi di impugnazione, così riassunti ai sensi dell'art.173, comma 1, disp.attlecod.proc.pen.: - violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. per lei 't 7t inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al combinatd'aegli artt. 461 e 464 cod.proc.pen.; ha osservato che, nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna, l'imputato aveva avanzato richiesta di applicazione della pena subordinata alla conversione della stessa in lavori di pubblica utilità; ha quindi rilevato che avrebbe errato il Tribunale, nel momento in cui aveva ritenuto di non poter accogliere l'istanza di conversione, nell'emettere sentenza ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., anziché disporre che il processo proseguisse nelle vie ordinarie;
- violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.444-448- bis cod.proc.pen.; ha osservato che, in difetto del perfezionamento della condizione rappresentata dalla conversione della pena detentiva nei lavori di pubblica utilità, dovesse ritenersi esulare dal potere discrezionale del giudice l'emissione della sentenza ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen.; - violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 444- 448-bis cod.proc.pen. e in relazione all'art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992; ha rilevato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile la richiesta conversione sulla base del solo dato rappresentato dalla asserita inerzia o incapacità dell'imputato nell'individuare l'ente o la struttura disponibile a concordare il programma di lavoro sostitutivo, elemento che non poteva rappresentare motivo di esclusione dal beneficio in quando il sistema doveva ritenersi fondato sul potere officioso del giudice. 2. Il ricorso è fondato, con specifico riferimento al primo e al secondo motivo di impugnazionei con il quale l'imputato ha dedotto la violazione di disposizioni processuali conseguenti al mancato recepimento dell'accordo raggiunto tra le parti e alla susseguente 1 v/E E necessità che il giudice, anziché provvedere ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen.~ entellov_Li-t-o/disporra ia prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie. _ _ 2.1 Va premesso che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono attualmente regolati dal disposto dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla I. 23.6.2017. n.103, ai sensi del quale il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, conseguendone l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2- bis (Cass., sez.VI, 7.11.2019, n.1032/2020, Pierri, Rv. 278337-01; Cass., sez.fer., 28.5.2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). 2.2 Occorre quindi verificare se, nel caso di specie - in considerazione del parziale ed omesso recepimento dell'accordo concluso tra le parti in punto di mancata conversione della pena detentiva concordata nel lavoro di pubblica utilità previsto dall'art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992 - possa configurarsi un vizio di omessa correlazione tra la richiesta e la sentenza, idoneo a costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi del richiamato art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. Sul punto, va pregiudizialmente rilevato che - in riferimento al disposto dell'art.130, comma 1-bis, cod.proc.pen. (pure introdotto dalla I. 23.6.2017, n.103) - il procedimento di correzione di cui all'art. 130, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 49 della legge 23 giugno 2017, n. 103), trova applicazione solo nel caso in cui le discrasie tra la pena irrogata e quella di cui all'accordo tra le parti siano il frutto di errori materiali, dovendosi escludere, invece, il ricorso a tale incidente processuale nel caso di mancata correlazione tra richiesta e sentenza o di illegalità della pena (Cass., sez.VI, 21.7.2020, n.21891, D., RV. 279559). 2.3 Ciò posto, atteso l'inequivocabile tenore letterale della motivazione della sentenza impugnata - nella quale il giudicante ha ritenuto di non applicare la richiesta conversione non essendosi l'imputato attivato nel ricercare un ente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - deve ritenersi che non si verta nella fattispecie dell'errore emendabile con la procedura prevista dall'art.130 cod.proc.pen. ma che si sia di fronte a un omesso recepimento, in tale punto, dell'accordo raggiunto tra le parti. Deve quindi essere richiamato il principio in forza del quale non è consentito al giudice, qualora ritenga non recepibile l'accordo raggiunto tra le parti, procedere ad una sentenza di applicazione della pena in senso difforme dall'accordo medesimo, incombendo sull'organo procedente la sola alternativa secca tra il provvedere in senso integralmente rA t c CI C O CL 42 conforme all'accordo raggiunto tra le parti ovverogtrIget-A5, con conseguente prosecuzione del giudizio (così in motivazione Cass., sez.III, 14.12.2020, n.3741/2021, Pompa, RV. 280872). 2 2.4 Tanto premesso, deve quindi ritenersi che non rientrasse tra le prerogative del Tribunale quella di applicare la pena ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. in senso difforme rispetto all'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla sostituzione della pena e che quindi lo stesso organo giudicante potesse unicamente disporre la prosecuzione del giudizio, specificamente secondo le forme del giudizio immediato in riferimento al disposto dell'art.464 cod.proc.pen. (Cass., sez.I, 18.9.2009, n.40137, Furlan, RV. 245356; Cass., sez.V, 10.2.2014, n.6369, La Ragione, RV. 258866). Ulteriormente, rispetto alla specifica motivazione contenuta nella sentenza impugnata, va rilevato come alcun argomento in senso difforme rispetto alla mancanza di un potere di recepire l'accordo in senso contrario rispetto a quello raggiunto tra le parti possa essere dedotto sulla base del ritenuto carattere discrezionale della sostituzione della pena detentiva in quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992; dovendo peraltro sottolinearsi - in relazione a quanto argomentato nel terzo motivo di ricorso - che, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria, irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (Cass., sez.IV, 15.12.2016, n.53327, Panerai, RV. 268693; Cass., sez.IV, 21.12.2020, n.36779, Terzoli, RV. 280085). 3. Ravvisato il denunciato difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato. Contestualmente, in riferimento al disposto dell'art.129, comma 1, cod.proc.pen. - in considerazione dell'epoca di consumazione della contravvenzione ascritta (6.8.2016) e della conseguente applicabilità del disposto degli artt.157 e 160, comma 2, cod.pen. - il reato deve altresì essere dichiarato estinto per effetto del decorso dei termini massimi di prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 7 marzo 2023 Il Consigliere estensore ,,--
lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 13824 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 07/03/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza emessa il 2.2.2021, il Tribunale di Tempio Pausania, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha applicato nei confronti di DO SU, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen. e in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante il remo previsto dall'art.186, comma 2, lett.b)( e comma 2-sexies del d.lgs. n.285/1992, la pena di un mese e ventiquattro giorni di arresto ed € 900,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per mesi sei, così determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la diminuente della scelta del rito. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione DO SU, a mezzo del proprio difensore, articolando i seguenti motivi di impugnazione, così riassunti ai sensi dell'art.173, comma 1, disp.attlecod.proc.pen.: - violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. per lei 't 7t inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al combinatd'aegli artt. 461 e 464 cod.proc.pen.; ha osservato che, nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna, l'imputato aveva avanzato richiesta di applicazione della pena subordinata alla conversione della stessa in lavori di pubblica utilità; ha quindi rilevato che avrebbe errato il Tribunale, nel momento in cui aveva ritenuto di non poter accogliere l'istanza di conversione, nell'emettere sentenza ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., anziché disporre che il processo proseguisse nelle vie ordinarie;
- violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.444-448- bis cod.proc.pen.; ha osservato che, in difetto del perfezionamento della condizione rappresentata dalla conversione della pena detentiva nei lavori di pubblica utilità, dovesse ritenersi esulare dal potere discrezionale del giudice l'emissione della sentenza ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen.; - violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 444- 448-bis cod.proc.pen. e in relazione all'art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992; ha rilevato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile la richiesta conversione sulla base del solo dato rappresentato dalla asserita inerzia o incapacità dell'imputato nell'individuare l'ente o la struttura disponibile a concordare il programma di lavoro sostitutivo, elemento che non poteva rappresentare motivo di esclusione dal beneficio in quando il sistema doveva ritenersi fondato sul potere officioso del giudice. 2. Il ricorso è fondato, con specifico riferimento al primo e al secondo motivo di impugnazionei con il quale l'imputato ha dedotto la violazione di disposizioni processuali conseguenti al mancato recepimento dell'accordo raggiunto tra le parti e alla susseguente 1 v/E E necessità che il giudice, anziché provvedere ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen.~ entellov_Li-t-o/disporra ia prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie. _ _ 2.1 Va premesso che i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono attualmente regolati dal disposto dell'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla I. 23.6.2017. n.103, ai sensi del quale il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, conseguendone l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2- bis (Cass., sez.VI, 7.11.2019, n.1032/2020, Pierri, Rv. 278337-01; Cass., sez.fer., 28.5.2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). 2.2 Occorre quindi verificare se, nel caso di specie - in considerazione del parziale ed omesso recepimento dell'accordo concluso tra le parti in punto di mancata conversione della pena detentiva concordata nel lavoro di pubblica utilità previsto dall'art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992 - possa configurarsi un vizio di omessa correlazione tra la richiesta e la sentenza, idoneo a costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi del richiamato art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. Sul punto, va pregiudizialmente rilevato che - in riferimento al disposto dell'art.130, comma 1-bis, cod.proc.pen. (pure introdotto dalla I. 23.6.2017, n.103) - il procedimento di correzione di cui all'art. 130, comma 1-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 49 della legge 23 giugno 2017, n. 103), trova applicazione solo nel caso in cui le discrasie tra la pena irrogata e quella di cui all'accordo tra le parti siano il frutto di errori materiali, dovendosi escludere, invece, il ricorso a tale incidente processuale nel caso di mancata correlazione tra richiesta e sentenza o di illegalità della pena (Cass., sez.VI, 21.7.2020, n.21891, D., RV. 279559). 2.3 Ciò posto, atteso l'inequivocabile tenore letterale della motivazione della sentenza impugnata - nella quale il giudicante ha ritenuto di non applicare la richiesta conversione non essendosi l'imputato attivato nel ricercare un ente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - deve ritenersi che non si verta nella fattispecie dell'errore emendabile con la procedura prevista dall'art.130 cod.proc.pen. ma che si sia di fronte a un omesso recepimento, in tale punto, dell'accordo raggiunto tra le parti. Deve quindi essere richiamato il principio in forza del quale non è consentito al giudice, qualora ritenga non recepibile l'accordo raggiunto tra le parti, procedere ad una sentenza di applicazione della pena in senso difforme dall'accordo medesimo, incombendo sull'organo procedente la sola alternativa secca tra il provvedere in senso integralmente rA t c CI C O CL 42 conforme all'accordo raggiunto tra le parti ovverogtrIget-A5, con conseguente prosecuzione del giudizio (così in motivazione Cass., sez.III, 14.12.2020, n.3741/2021, Pompa, RV. 280872). 2 2.4 Tanto premesso, deve quindi ritenersi che non rientrasse tra le prerogative del Tribunale quella di applicare la pena ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. in senso difforme rispetto all'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla sostituzione della pena e che quindi lo stesso organo giudicante potesse unicamente disporre la prosecuzione del giudizio, specificamente secondo le forme del giudizio immediato in riferimento al disposto dell'art.464 cod.proc.pen. (Cass., sez.I, 18.9.2009, n.40137, Furlan, RV. 245356; Cass., sez.V, 10.2.2014, n.6369, La Ragione, RV. 258866). Ulteriormente, rispetto alla specifica motivazione contenuta nella sentenza impugnata, va rilevato come alcun argomento in senso difforme rispetto alla mancanza di un potere di recepire l'accordo in senso contrario rispetto a quello raggiunto tra le parti possa essere dedotto sulla base del ritenuto carattere discrezionale della sostituzione della pena detentiva in quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992; dovendo peraltro sottolinearsi - in relazione a quanto argomentato nel terzo motivo di ricorso - che, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria, irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (Cass., sez.IV, 15.12.2016, n.53327, Panerai, RV. 268693; Cass., sez.IV, 21.12.2020, n.36779, Terzoli, RV. 280085). 3. Ravvisato il denunciato difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato. Contestualmente, in riferimento al disposto dell'art.129, comma 1, cod.proc.pen. - in considerazione dell'epoca di consumazione della contravvenzione ascritta (6.8.2016) e della conseguente applicabilità del disposto degli artt.157 e 160, comma 2, cod.pen. - il reato deve altresì essere dichiarato estinto per effetto del decorso dei termini massimi di prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 7 marzo 2023 Il Consigliere estensore ,,--