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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 855/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. all'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 855/2025 promossa in grado d'appello da
(P. IVA , con il patrocinio degli avv.ti Margherita Covi e Parte_1 P.IVA_1
BI AN e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Mascheroni, 31,
-appellante- contro
(C.F. (C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ) e (C.F. ), con il patrocinio
[...] C.F._3 Controparte_4 C.F._4
degli avv.ti Roberto Mattioni e Raffaele Ingrassia e domicilio eletto presso il loro studio di Monza, via
Appiani, 21,
-appellati-
CONCLUSIONI Parte appellante
“Piaccia a codesta Ill.ma Corte d'appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previe tutte le declaratorie del caso, in riforma della sentenza n. 770/2025 del Tribunale di Milano, Giudice Dott. emessa in data 18 febbraio 2025, non notificata: CP_1
• respingere tutte le domande avanzate dalle lavoratrici, in quanto illegittime, infondate in fatto e in diritto, comunque non provate, condannandole a restituire quanto percepito in forza della sentenza di primo grado;
• in ogni caso: con vittoria di diritti, spese e onorari, oltre a rimborso spese, di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: prova per testi.”. Parte appellata
“Le ricorrenti chiedono che la Corte d'Appello respinga l'impugnazione proposta da controparte, perché infondata in fatto e in diritto, con conferma della sentenza 770/2025 del Tribunale di Milano. In via istruttoria: prova per testi.”.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 770/2025, in accoglimento integrale del ricorso proposto dalle lavoratrici odierne appellanti nei confronti della , ha così statuito: Parte_1
“accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a ottenere l'incidenza, sulla retribuzione di ogni giorno di ferie delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva di cui al ricorso e per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento dei seguenti importi:
(1) € 3.759,51 CP_1
(2) € 3.517,47 CP_2
(3) € 3.556,61 CP_3
(4) € 2.274,54, Controparte_4 da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo e delle spese di lite, che liquida in
€ 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.”. Le ricorrenti, infermiere e ostetriche, a fondamento delle pretese azionate, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta in forza di contratto a tempo indeterminato presso il reparto ostetricia e ginecologia, hanno lamentato che, durante le ferie, la retribuzione corrisposta dall aveva da Pt_1 sempre incluso esclusivamente la parte fissa, senza considerazione dell'incidenza delle indennità variabili (turni, lavoro notturno, festivo, reperibilità, ecc.), circostanza comportante una riduzione circa del 30% rispetto alla retribuzione ordinaria. Ciò premesso hanno chiesto il riconoscimento dell'incidenza di tali indennità anche nel calcolo della retribuzione feriale, in conformità ai principi UE. Il giudice di primo grado, sulla base della giurisprudenza nazionale e comunitaria secondo cui la retribuzione durante le ferie dev'essere paragonabile a quella ordinariamente percepita, con conseguente inclusione delle voci collegate alle mansioni e allo status professionale, ha accolto le domande, accertando che le indennità per turni, lavoro notturno, festivo, reperibilità e altre, correlate alle mansioni, devono essere incluse nella retribuzione feriale con conseguente indicazione delle differenze retributive da versare. Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese retributive, il Tribunale l'ha rigettata, argomentando che, al momento dell'instaurarsi del giudizio di primo grado, il rapporto di lavoro era ancora in corso e che, quindi, il corso della prescrizione, alla luce del principio di diritto da ultimo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in conseguenza del generale venir meno, alla luce della vigente legislazione circa le conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi, della garanzia di stabilità dei rapporti di lavoro, non aveva ancora preso a decorrere. Con ricorso depositato in data 4.8.2025, l'azienda sanitaria ha impugnato la sentenza di primo grado formulando cinque motivi d'appello. Primo motivo di appello: la sentenza di primo grado ha acriticamente applicato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE senza considerare le peculiarità del sistema giuslavoristico italiano (pagg. 7 – 19) Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe applicato in modo acritico principi europei senza considerare peculiarità italiane (obbligo di fruizione ferie, divieto di monetizzazione, ruolo della contrattazione collettiva), affermando che le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrebbero efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale. In realtà, assume la ASST, la stessa Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 18160 del 26 giugno 2023, proprio in tema di retribuzione feriale, ha dato atto che “nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto a una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione”. Ciò, nell'ottica del gravame, significherebbe che le pronunce della Corte di Lussemburgo non possono ritenersi automaticamente vincolanti nell'applicazione del diritto interno. Secondo l'appellante, pertanto, le norme contrattuali collettive non potrebbero essere dichiarate nulle sulla base di un mero apparente contrasto con la disciplina comunitaria, dovendo il Giudice valutare la pagina 2 di 12 ratio sottesa alle stesse e il loro significato, anche intrinseco. Prosegue l'appellante sostenendo che, se le stesse Organizzazioni sindacali, il cui scopo è proprio quello di tutelare gli interessi dei lavoratori in loro rappresentanza, hanno escluso che alcune voci retributive debbano essere corrisposte nei giorni di ferie, tale volontà non può essere stravolta in sede giudiziale, a meno che la norma collettiva non risulti manifestamente irragionevole. Aggiunge che le sentenze della Corte di Giustizia UE menzionate in primo grado sono state emesse nell'ambito di controversie in cui la normativa degli Stati coinvolti non prevedeva alcun meccanismo di tutela per i lavoratori finalizzato a evitare un “disincentivo” alla fruizione delle ferie e, tantomeno, un appropriato sistema di contrattazione collettiva (in Germania la retribuzione feriale per i lavoratori edili poteva addirittura essere di molto inferiore ai minimi). In Italia, invece, vigono dei principi, come l'obbligo di fruizione delle ferie, che evitano proprio situazioni del genere. Per tali motivi chiede la riforma della sentenza del Tribunale di Milano in quanto errata nella parte in cui avrebbe applicato in modo acritico l'interpretazione fornita dalla Corte eurounitaria in tema di retribuzione feriale. II. Secondo motivo di appello: le indennità in esame non sono correlate allo status personale e professionale delle appellate. (pagg. 19 – 27) Con il secondo motivo si censura la scelta del Tribunale di far proprio, ex art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento espresso dalla Corte d'appello di Milano nella sentenza n. 859/2024, pronunciata proprio contro l' Parte_1
Ad avviso dell'appellante le indennità di cui è causa sono legate a scelte organizzative (turni, reparti), non alla qualifica o professionalità del singolo lavoratore. Il Giudice di prime cure, dunque, avrebbe errato nel dare per scontata la sussistenza di uno specifico nesso funzionale tra le indennità indicate e lo svolgimento della mansione di infermiere. D'altronde, la voce retributiva che compensa il possesso di
“uno specifico bagaglio professionale” è già prevista dalla contrattazione collettiva e dev'essere identificata nella “retribuzione individuale di anzianità”, che compone la parte fondamentale del trattamento retributivo ed è, giustamente, corrisposta anche nelle giornate di ferie. III. Terzo motivo di appello: sul concetto di retribuzione 'non dissuasiva'. (pagg. 27 – 31) Un'ulteriore censura, fatta valere con il terzo morivo d'appello, riguarda il rigetto dell'eccezione dell'ASST secondo cui, non sussistendo nella presente fattispecie l'elemento imprescindibile (secondo la stessa giurisprudenza eurounitaria) della 'dissuasività' della retribuzione feriale, le domande avversarie avrebbero dovuto ritenersi infondate. In merito a tale aspetto, l'appellante argomenta che la Corte eurounitaria, lungi dallo statuire un principio di assoluta equivalenza tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale, ha invece elaborato il concetto di retribuzione feriale non dissuasiva. In altri termini, secondo la Corte, la differenza tra retribuzione ordinaria e feriale non dev'essere tale da dissuadere il lavoratore dal beneficiare delle ferie a lui spettanti per contratto. Pertanto, il lavoratore deve allegare e dimostrare che il mancato riconoscimento di specifiche voci nel trattamento retributivo feriale lo dissuade ex ante e (almeno) in astratto dal beneficiare del periodo di ferie. Nel caso di specie, invece, le odierne appellate non avrebbero allegato alcunché sul punto. Sempre in merito all'efficacia dissuasiva della differenza tra retribuzione feriale e ordinaria, nel caso di specie, riconoscendo integralmente le indennità, nell'ottica dell'appello, si arriverebbe all'erroneo risultato di una sostanziale parità di trattamento tra retribuzione feriale e retribuzione ordinaria, in contrasto con l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. IV. Quarto motivo di appello: sulla buona fede che ha sempre contraddistinto l'operato dell Pt_1
pagina 3 di 12 Con il quarto motivo d'appello si evidenzia la buona fede che ha sempre contraddistinto l'operato dell e le gravi ripercussioni economiche che l'eventuale accoglimento delle pretese avversarie Pt_1 determinerebbe in capo all'appellante che ha sempre applicato il CCNL e gli orientamenti ARAN. V. Quinto motivo di appello: sulla prescrizione parziale delle pretese avanzate dalle odierne appellate. Con l'ultimo motivo d'appello la censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto Pt_1
l'eccezione di prescrizione quinquennale di una parte dei crediti vantati dalle lavoratrici, avendo il giudice di prime cure erroneamente esteso i principi previsti per i lavoratori del settore privato, senza tenere in alcuna considerazione il fatto che le appellate sono lavoratrici appartenenti al settore pubblico e che il loro rapporto di lavoro continua, pertanto, ad essere assoggettato al regime di stabilità reale. Con memoria difensiva depositata in data 19.11.2025, le lavoratrici si sono costituite, contestando puntualmente ciascuno dei motivi d'appello. Quanto alla censura relativa all'acritica applicazione da parte del primo giudice della giurisprudenza della eurocomunitaria, le appellate osservano che la Corte di Giustizia non ha semplicemente affermato che la retribuzione corrisposta durante il periodo feriale debba, ex se, essere tale da non dissuadere il lavoratore dal godere della sospensione obbligatoria, ma ha anche evidenziato, in modo autonomo e separato, (es.: paragrafo 24 della sentenza Williams del 2011, poi ribadito in ogni successiva pronuncia), che il corrispettivo erogato al lavoratore per “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”. Evidenziano che avuto riguardo a tale principio la Corte di Cassazione ha ritenuto dissuasivo un decremento del 6% (sentenza n. 17495/2025), soglia nella specie ampiamente superata, registrando le stesse una retribuzione feriale ridotta in modo nettamente superiore (19-32%), a dimostrazione dell'effettiva perdita dissuasiva subita. Quanto al secondo motivo d'appello, relativo alla correlazione tra le indennità e lo status personale e professionale delle lavoratrici, le appellate riportano una serie di precedenti sia del Tribunale (sent. n. 569/2024 dott. Palmisani) che della Corte d'appello di Milano (sent. n. 625/2023 CdA Milano), che applicano in modo preciso le decisioni comunitarie, sancendo che la retribuzione feriale dev'essere compensata includendo “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni … nonché, in aggiunta, anche le indennità collegate allo status personale o professionale”. Quanto al terzo motivo, le appellate contestando di non aver assolto l'onere probatorio a loro carico, assumono di aver dimostrato un decremento retributivo durante i periodi di fruizione delle ferie di circa il 30%, in ragione della mancata considerazione delle invocate voci indennitarie e retributive, del tutto sufficiente alla luce dell'ordinanza n. 17495/2025 della Corte di Cassazione, per cui un differenziale pari al 6% costituisce un potenziale dissuasivo per i lavoratori. Quanto al quarto motivo, le appellate contestano la rilevanza dell'asserita buona fede dell Pt_1 evidenziando che la normativa comunitaria di riferimento è ormai vigente da anni. Contestano, infine, anche l'ultimo motivo d'appello, sostenendo che, pur non essendo qui invocabile il mancato decorso della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, tuttavia, nel caso esaminato, la prescrizione è stata dalle stesse interrotta tramite p.e.c., con la quale è stato richiesto il pagamento delle differenze retributive in applicazione delle statuizioni della Corte di Giustizia e è stato rivolto l'invito a definire bonariamente la vertenza, senza ricevere alcun riscontro. All'udienza del 2.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Per le ragioni di seguito esposte, l'appello è infondato.
pagina 4 di 12 Quanto ai primi quattro motivi, questa Corte si è già pronunciata sulle medesime questioni, concernenti l'incidenza sulla retribuzione feriale delle stesse indennità in senso favorevole alle lavoratrici, consolidando, al riguardo, un orientamento al quale l'odierno Collegio intendere dare seguito (vd. sentenze CdA Milano n. 859/2024, Pres. Est. Ravazzoni, n. 1131/2024, Pres. - est. Per_1
e n. 625/2023, Pres. Ravazzoni - est. . Per_2 Per_3
Può, quindi, qui richiamarsi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza n. 859/2024 (Pres. Est. Dott.ssa SILVIA RAVAZZONI), le cui motivazioni si condividono e si attagliano anche alla presente controversia, avendo le due cause per oggetto fattispecie perfettamente sovrapponibili:
“l'appello principale proposto dalla è infondato e deve essere respinto per le ragioni che di seguito Pt_1 si espongono. Innanzitutto, si osserva che la Corte di Cassazione con plurime sentenze e, da ultimo, con la pronuncia n. 13932 del 20.05.2024 ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili. Il Collegio, condividendo tale pronuncia, la richiama anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.: “12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, Pt_2
). 14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione
[...] che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE Per_ 13.1.2022, C-514/20, DS c. ). 15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). 16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). 17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n.
pagina 5 di 12 13425/2019, n. 22577/2012). 18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).” Alla luce dei principi sopra riportati va, quindi, esaminata la fattispecie. Deve ritenersi infondato il primo motivo a mezzo del quale l'appellante deduce che la sentenza impugnata ha acriticamente richiamato la giurisprudenza comunitaria senza considerare la peculiarità del sistema giuslavoristico italiano in punto di obbligo di usufruire delle ferie e non ha rilevato che l'art 7 della direttiva non fornisce alcuna indicazione della retribuzione cui il lavoratore ha diritto nel corso delle ferie annuali. Si deve infatti rilevare che la Corte di Giustizia ha sempre sottolineato che «[la direttiva] tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto», dato che lo scopo del pagamento durante le ferie annuali è «consentire al lavoratore di prendere effettivamente le ferie cui ha diritto» (sentenza nelle cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e a., punto 58; sentenza nelle cause riunite C-350/06 e C-520/06, e a., Persona_5 Persona_6 Per_ punto 60; sentenza nella causa C-539/12, punto 17; sentenza nelle cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e , punto 40.). L'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinaria Per_8 Per_9 viola quindi di per sé il precetto comunitario e porta con sé l'illegittimità di tutti contratti, le prassi e le norme nazionali che contrastino con tale principio. Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale si censura la sentenza sostenendo che le indennità riconosciute dal primo giudice non sarebbero intrinsecamente connesse allo status professionale di infermiere e sarebbero riconosciute a prescindere dall'esperienza del lavoratore. Come noto, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia deve essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie la voce di retribuzione variabile che abbia i seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere considerate. Le indennità riconosciute nella sentenza impugnata (indennità tre turni, indennità terapie intensive e sale operatorie;
indennità terapie sub intensive, nefrologia, dialisi, indennità malattie infettive e mansioni equipollenti) rispondono ad entrambi i suddetti requisiti. Il Collegio condivide la decisione di primo grado che ha evidenziato che “Si tratta di indennità che vengono corrisposte per ogni giorno di presenza e che sono continuativamente presenti nelle buste paga (l'indennità malattie infettive dal 2020). Appare evidente che le suddette indennità sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro dei ricorrenti. Non può, infatti, dubitarsi della sussistenza di uno specifico nesso funzionale tra le indennità fin qui esaminate e lo svolgimento della mansione di infermiere, trattandosi di voci retributive dirette a compensare una specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prevista dal contratto di lavoro, non avente carattere puramente occasionale né di rimborso spesa. Se infatti è vero che le indennità considerate dal primo giudice sono connesse alle scelte organizzative dell , costituisce nondimeno un dato pacifico che nel caso in esame queste scelte conducono a Pt_1 erogare in modo costante e continuativo queste indennità e pertanto ciò significa che esercitare la pagina 6 di 12 professione di infermiere in quel contesto organizzativo comporta di lavorare secondo modalità (es turni) o in ambienti (terapia intensiva, malattie infettive etc.) che danno diritto a dette indennità. Sulle indennità in esame questa Corte si è pronunciata in senso favorevole ai lavoratori con la sentenza n 625/2023 -richiamata nella sentenza impugnata- che il Collegio condivide e che viene anche in questa sede richiamata ai sensi dell'art 118 disp att cpc. Con il terzo motivo l'appellante ha contestato l'effetto dissuasivo collegato al mancato riconoscimento di tali indennità in considerazione della limitata incidenza di dette voci sull'importo della retribuzione. Il motivo è infondato. A tale proposito il collegio condivide le argomentazioni di questa stessa Corte che in pronunce su casi analoghi ha statuito che occorre svolgere una valutazione in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie:
“Al fine di apprezzare la potenziale portata dissuasiva dell'esclusione di una o più voci dalla retribuzione corrisposta durante la fruizione delle ferie, occorre, infatti, riferirsi non alla prospettiva annuale, bensì a quella del periodo di fruizione delle ferie stesse, poiché è in relazione a tale più limitata dimensione temporale che la diminuzione del trattamento retributivo può incidere sulla decisione del lavoratore di godere o meno delle ferie. Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie. “(Corte d'Appello di Milano, est Dossi, sentenza n 625/2023).
“Come ha correttamente rilevato questa Corte di Appello (sent. n. 684/2019), nella sentenza Z.J.R. Lock alla Corte di Giustizia era stato sottoposto un caso di evidente disincentivazione alla fruizione delle ferie (diminuzione della retribuzione pari al 60%), ma questa non ha escluso che anche percentuali inferiori possano avere un effetto dissuasivo (cfr. punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è “ancora più probabile” in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione). In definitiva, il Collegio ritiene corretto l'assunto del primo Giudice, secondo cui una diminuzione fra il 13,50% e il 19% (come dedotto dalla stessa odierna appellante) possa essere in grado di incidere sulla decisione di fruire o meno delle ferie.”(Corte d'Appello di Milano est dr Casella sent 719/2021) Nel caso in esame dal prospetto di parte appellata viene indicato la riduzione percentuale del 13,78% della retribuzione con riferimento all'incidenza delle indennità riconosciute in primo grado e deve pertanto ritenersi che tale valore non possa dirsi irrisorio sulla base delle argomentazioni sopra indicate. Infondato è, infine, il quarto motivo, con cui la parte appellante invoca la buona fede nella disciplina del rapporto e l'assenza di colpa. I principi affermati dalla Corte di Giustizia e applicati dalla Corte di Cassazione come sopra trascritti risalgono infatti ad un periodo ampiamente antecedente l'instaurazione del giudizio. Fondato è invece a parere del collegio l'appello incidentale che ha ad oggetto il mancato riconoscimento da parte del primo giudice dell'incidenza sulla retribuzione per le ferie delle ulteriori indennità: di lavoro notturno, lavoro festivo, di pronta disponibilità o reperibilità previste dalla contrattazione collettiva all'art 86. L'indennità di pronta disponibilità trova la sua disciplina nelle disposizioni che di seguito per comodità si trascrivono. CCNL Capo III INDENNITA'- Indennità per particolari condizioni di lavoro 1. E' confermata l'indennità di pronta disponibilità nella misura di € 20,66 lorde. L'istituto rimane regolato dall'art 18 del DPR 270/87 ed è applicato rigorosamente agli operatori e alle condizioni ivi indicate L'art 28 commi 6 e 7 (e dell'art. 18 d.p.r. 270/1987): “La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa … Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono pagina 7 di 12 essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%”. “(doc 2 fasc. ricorr. I grado). L'art. 13 dell'accordo 1 gennaio 2020: “Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura di norma, entro 30 minuti e comunque nel minor tempo possibile dalla chiamata” (doc 5 ricorr. I grado). Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il Collegio ritiene che l'indennità di pronta reperibilità sia un elemento retributivo intrinsecamente connesso alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, volta a compensare uno specifico disagio (l'obbligo di raggiungere in 30 minuti la struttura) derivante dall'espletamento delle mansioni proprie dell'infermiere. Deve infatti escludersi che sia un mero rimborso di spese occasionali e accessorie sostenute dal dipendente, in quanto strettamente collegata alle esigenze organizzative di ASST di copertura dei turni nelle 24 ore con continuità. Con riferimento alla indennità di lavoro notturno il comma 12 dell'art. 86 c.c.n.l. 2018 e del comma 11 dell'art. 44 c.c.n.l. 1995 recita al “personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6”. L'indennità lavoro festivo è prevista dall'art. 44 comma 12 c.c.n.l. 1995 e dell'art. 86 comma 13 c.c.n.l. 2018: “Per il personale di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto” (doc. 2 e 4). Riguardo queste due indennità il Collegio non condivide l'osservazione del primo giudice relativamente alla mancanza di allegazioni sufficienti. Nel ricorso ex art 414 cpc si legge, infatti:
“4.7 Altre voci sono erogate in seguito alle decisioni organizzative della datrice di lavoro in modo predeterminato, continuativo, ordinario, rilevante e costante, onde assicurare il servizio assistenziale, ventiquattr'ore su ventiquattro, contraddistinguono la professionalità dei lavoratori e compaiono talvolta con elevata frequenza, talaltra con cadenza mensile, circostanza che, anche alla luce del nuovo c.c.n.l. 2022 (con decorrenza 2019), induce a includere nel conteggio della retribuzione feriale: - indennità lavoro notturno (art. 86 comma 12) - indennità lavoro festivo (art. 86 comma 13) - indennità di pronta disponibilità (art. 86 comma 1 e art. 28)” Per ciascun ricorrente sono state prodotte tutte le timbrature e tutte le buste paga dalle quali ricavare le retribuzioni corrisposte dalla datrice di lavoro, per il periodo relativo alla richiesta di pagamento. Dai medesimi documenti è stato, inoltre, possibile conteggiare il numero di giorni lavorati, quelli di ferie godute in ogni anno e ricavare i valori unitari delle voci retributive, sicuramente, escluse dalla base di computo della retribuzione. Dalla documentazione in atti risulta provata la continuativa erogazione delle indennità in esame che è schematizzata in maniera chiara nel doc 6 fasc. dei ricorrenti in primo grado che indica in modo analitico quanto percepito da ciascun ricorrente per ogni indennità oggetto di ricorso. I lavoratori sono stati poi in grado di quantificare in dettaglio l'incidenza delle voci retributive sopra indicate e che corrispondono ai requisiti evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria...”. Il ricorso contiene quindi l'allegazione e rimanda al conteggio prodotto per la indicazione delle singole giornate in cui l'indennità è stata corrisposta, indicazione che trova poi ulteriore riscontro nelle buste paga in atti. Pacifica è poi la prestazione su turni degli infermieri, organizzata dalla Parte_1 in modo da assicurare la continuità assistenziale sulle 24 ore (compresi i giorni festivi) e, quindi, si caratterizza necessariamente per svolgersi con elevata frequenza anche in turno festivo e notturno. Ciò emerge in modo chiaro dalla disamina delle buste paga versate in atti, le quali riportano in modo pagina 8 di 12 costante e pressoché fisso le voci “indennità servizio festivo” e “indennità servizio notturno”. Tale modalità organizzativa, prevista e coordinata nell'esclusivo interesse della datrice di lavoro, fa sì che il lavoro notturno e festivo diventi tratto tipico ed intrinseco al rapporto di lavoro dei ricorrenti, che non potrebbe “venire meno in qualunque momento” salvo remote modifiche strutturali, ad oggi non ipotizzabili, dell'organizzazione del lavoro degli infermieri nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche. Per_1 In tal senso questa Corte si è espressa con sentenza n 98/2022 pubbl. il 31/05/2022 (pres. rel.
affermando che: “La retribuzione percepita normalmente non è solo corrispondente a 11,17 ore CP_5 di lavoro ma comprende anche le maggiorazioni percepite dai lavoratori in relazione a detta prestazione, ed in particolare per il lavoro straordinario feriale notturno e diurno.
Considerato che
l'art. 11 del CCNL stabilisce che “si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le 22:00 e le 06:00 del mattino”, va riconosciuto ai lavoratori, per ogni giorno di ferie, l'importo corrispondente a 2,17 ore di lavoro straordinario feriale notturno (il lavoro che avrebbero svolto, se non avessero fruito delle ferie, dalle ore 3,40 alle ore 5,50), a cui applicare ex art. 11 del CCNL la maggiorazione retributiva del 35%, e di un'ora di straordinario feriale diurno (per il lavoro che avrebbero svolto, se non avessero fruito di ferie, per l'ultima ora di lavoro, dalle 5,50 alle 6,50 e quasi interamente collocata dopo le 06:00), a cui applicare ex art. 11 del CCNL la maggiorazione retributiva del 25%”. Tale statuizione è stata confermata dalla Corte di Cassazione che con sentenza 28320/2023 ha affermato i seguenti principi: “nel caso in esame, in relazione all'organizzazione del lavoro dettata da una precisa scelta della società ricorrente, il tempo di lavoro degli odierni controricorrenti si connota per turni fissi e predeterminati, tali da imporre sempre – nei quattro giorni di lavoro – lo svolgimento di lavoro straordinario (notturno e diurno). Ne deriva che se si accogliesse la tesi della ricorrente, certamente il risultato non sarebbe conforme né alla direttiva comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia U.E. nelle sentenze citate dalla Corte territoriale, né all'art. 36 Cost. Infatti, la retribuzione che verrebbe percepita durante il periodo feriale sarebbe di molto inferiore a quella percepita durante il periodo di lavoro. Quindi non sarebbe neppure “paragonabile” a quest'ultima, sicché il lavoratore sarebbe in concreto indotto a rinunziare alle ferie pur di non perdere un'apprezzabile parte del suo trattamento retributivo. Questo rischio è assolutamente da scongiurare. Questa Corte ha già affermato che «In materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di precise indicazioni nelle disposizioni dell'art. 2109 cod. civ. e della Convenzione Co 24 giugno 1970 n. 157, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., che garantisce di diritto del lavoratore a ferie retribuite, e tuttavia la norma costituzionale non impegna la contrattazione collettiva a riferirsi alla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura dei trattamenti di fine rapporto e, in particolare, non comporta l'illegittimità di una norma contrattuale che faccia riferimento ad una nozione di retribuzione mensile di fatto non comprensiva di componenti retributive, come la maggiorazione per lavoro notturno, collegate a modalità contingenti della prestazione e non garantite, sotto il profilo della continuità dell'erogazione, dall'art. 2103 cod. civ.» (Cass. 17/10/2001, n. 12683; nello stesso senso Cass. n. 17077/2002; Cass. n. 7040/2003). Alla luce di tale principio di diritto, una clausola del contratto collettivo che preveda una nozione restrittiva di “retribuzione” utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, è legittima – sul piano della garanzia offerta al singolo dipendente dall'art. 36 Cost. – a condizione che il lavoro notturno o quello straordinario rappresentino mere modalità di esecuzione della prestazione, che potrebbero cioè venire meno in qualunque momento. Nel caso in esame ciò non è: all'esito dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito è risultato che la prestazione lavorativa dei controricorrenti– per una precisa scelta organizzativa della società ricorrente – è concentrata nell'orario giornaliero dalle 19,40
pagina 9 di 12 alle 06,50. Quindi vi è lavoro notturno e straordinario (notturno e diurno) non come mere modalità di esecuzione della prestazione, bensì come tratto tipico ed ontologicamente intrinseco al rapporto di lavoro dei controricorrenti”. Deve, pertanto, concludersi che anche l'indennità di turno festivo e notturno vadano incluse nel calcolo della retribuzione feriale, secondo i criteri più volte ritenuti validi dalla giurisprudenza di legittimità e sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia. Quanto alla connessione di tali indennità alla mansione di infermiere rileva la Corte che deve in primo luogo aversi riguardo alle modalità di organizzazione vigenti presso la appellante, che pacificamente si svolge a turni che prevedono la Pt_1 prestazione anche di notte e di domenica. Si tratta di lavoro notturno/festivo obbligatorio, che è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni (i turni degli infermieri coprono le 24 ore e rispondono all'esigenza di ASST di assicurare l'assistenza ai pazienti sulle 24 ore e tutti i giorni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato, che non ha periodi di sospensione. L'appello incidentale merita dunque accoglimento. Conseguentemente deve essere condannata al Pt_1 pagamento in favore degli appellanti incidentali delle somme indicate in dispositivo, non contestate nel quantum dalla appellante”. Pt_1
Alla luce dei principi e delle motivazioni sopra trascritte, si conferma, anche nella presente sede d'appello, la fondatezza delle pretese creditorie azionate dalle appellate. È stata, infatti, dalle stesse documentata, mediante la produzione delle buste paga (sub docc.
1.A, 1.B, 1.C, 1.D del fascicolo di primo grado), la costante percezione da parte loro delle indennità per cui è causa, in dipendenza dalle modalità e dal contesto ambientale di esecuzione delle prestazioni predisposti dalla con un'incidenza sul trattamento retributivo ordinario giornaliero, che, nel Pt_1 periodo considerato nei ricorsi (2018-2023), si è attestata mediamente su percentuali -non specificamente contestate dall'odierna appellante- nell'ordine del 30% per le appellanti CP_1
e e del 20% (segnatamente del 19,63%) per la , percentuali senz'altro significative CP_2 CP_3 CP_4
e tali da rendere incontrovertibile l'effetto dissuasivo del mancato riconoscimento delle componenti retributive in discussione durante il periodo di fruizione delle ferie (vd. conteggi sub doc. 6 fascicolo primo grado appellate e tabelle riportante alle pagine 35, 36 e 37 del ricorso ex art. 414 c.p.c.). Parimenti infondato è il quinto motivo d'appello, con il quale viene riproposta l'eccezione di prescrizione. La prescrizione, infatti, è stata interrotta dalle parti appellate, per il tramite del proprio legale, avv. Roberto Mattioli (che le assiste anche nel presente giudizio), a mezzo PEC del 28.12.2022 (sub doc. 7 fascicolo di primo grado lavoratrici), il cui testo si trascrive qui di seguito:
“Spettabile , Pt_3 nell'interesse dei centoventicinque lavoratori di cui all'allegato elenco, contesto l'erronea erogazione della retribuzione durante il periodo feriale che, in osservanza delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea, deve essere corrisposta in misura pari a quella ordinariamente assicurata durante i periodi di lavoro, mentre fino a oggi è stata erogata in misura minore. Qualora riteniate di comporre bonariamente la vertenza, vi invito a prendere contatto con il mio studio;
diversamente, in assenza di disponibilità, informo di aver ricevuto mandato per agire in sede giudiziale. La presente valga quale atto interruttivo della prescrizione.”. Se è pur vero che la missiva risulta sottoscritta dal solo legale e non anche dalle parti assistite, ciò, tuttavia, non ne esclude il valore di atto interruttivo della prescrizione in quanto, come ribadito, anche da ultimo, dalla Cassazione, si applica “Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola pagina 10 di 12 condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).” (Cass. n. 10916/2025; in senso conforme già Cass. n. 7097/2012 e n. 2965/2017). Ciò premesso, la trascritta comunicazione è senz'altro idonea, ai sensi dell'art. 2943, comma IV, c.c., a interrompere il corso della prescrizione, in quanto, a prescindere dalla sua esplicita qualificazione quale atto interruttivo della prescrizione (“La presente valga quale atto interruttivo della prescrizione”), dalla contestazione dell'erroneità dell'erogazione della retribuzione nel periodo feriale e dalla riserva di azionare giudizialmente le pretese creditorie conseguenti in essa contenute, si evince chiaramente la volontà di richiederne il pagamento alla con conseguente costituzione in mora di questa ex art. Pt_1
1219, comma primo, c.c. Ai fini della costituzione in mora, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è necessaria né la quantificazione dei crediti, né un'esplicita richiesta di pagamento, essendo sufficiente la manifestazione della volontà di far valere la pretesa (si veda, per tutte, Cass. n. 7835/2022, che, con richiamo ai precedenti, al riguardo, ha statuito che deve “escludersi che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata, come nel caso in esame, dall'individuazione del debitore (Cass. 15714/2018; Cass. 15766/2006)”, essendosi, anzi, affermato,
“che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di non soggetto a formule sacramentali che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015).”). Considerato che i crediti più antichi risalgono al 2018, il corso della prescrizione quinquennale è stato, quindi, tempestivamente interrotto con la PEC sopra trascritta, essendo stata la stessa ricevuta dalla in data 28.12.2022. Pt_1
La sentenza di primo grado, pur con diversa motivazione, va, pertanto, confermata anche nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione. Infatti, sebbene, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, come tale ancora garantito dal regime di tutela reale, la prescrizione dei crediti retributivi decorra anche nel corso del rapporto, tuttavia, avuto riguardo alle obbligazioni dedotte in giudizio, la stessa non è maturata. Ne segue il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante a rifondere alle appellate le spese processuali del grado, che, tenuto conto del valore dei crediti, del numero delle parti, della serialità della controversia e del mancato svolgimento della fase istruttoria, si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, nell'importo di complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 770/2025 del Tribunale di Milano;
pagina 11 di 12 - condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, che liquida in €
2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA e IVA;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 2/12/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Silvia Marina Ravazzoni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. all'udienza del 2/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 855/2025 promossa in grado d'appello da
(P. IVA , con il patrocinio degli avv.ti Margherita Covi e Parte_1 P.IVA_1
BI AN e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, via Mascheroni, 31,
-appellante- contro
(C.F. (C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ) e (C.F. ), con il patrocinio
[...] C.F._3 Controparte_4 C.F._4
degli avv.ti Roberto Mattioni e Raffaele Ingrassia e domicilio eletto presso il loro studio di Monza, via
Appiani, 21,
-appellati-
CONCLUSIONI Parte appellante
“Piaccia a codesta Ill.ma Corte d'appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previe tutte le declaratorie del caso, in riforma della sentenza n. 770/2025 del Tribunale di Milano, Giudice Dott. emessa in data 18 febbraio 2025, non notificata: CP_1
• respingere tutte le domande avanzate dalle lavoratrici, in quanto illegittime, infondate in fatto e in diritto, comunque non provate, condannandole a restituire quanto percepito in forza della sentenza di primo grado;
• in ogni caso: con vittoria di diritti, spese e onorari, oltre a rimborso spese, di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: prova per testi.”. Parte appellata
“Le ricorrenti chiedono che la Corte d'Appello respinga l'impugnazione proposta da controparte, perché infondata in fatto e in diritto, con conferma della sentenza 770/2025 del Tribunale di Milano. In via istruttoria: prova per testi.”.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 770/2025, in accoglimento integrale del ricorso proposto dalle lavoratrici odierne appellanti nei confronti della , ha così statuito: Parte_1
“accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a ottenere l'incidenza, sulla retribuzione di ogni giorno di ferie delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva di cui al ricorso e per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento dei seguenti importi:
(1) € 3.759,51 CP_1
(2) € 3.517,47 CP_2
(3) € 3.556,61 CP_3
(4) € 2.274,54, Controparte_4 da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo e delle spese di lite, che liquida in
€ 3.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.”. Le ricorrenti, infermiere e ostetriche, a fondamento delle pretese azionate, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta in forza di contratto a tempo indeterminato presso il reparto ostetricia e ginecologia, hanno lamentato che, durante le ferie, la retribuzione corrisposta dall aveva da Pt_1 sempre incluso esclusivamente la parte fissa, senza considerazione dell'incidenza delle indennità variabili (turni, lavoro notturno, festivo, reperibilità, ecc.), circostanza comportante una riduzione circa del 30% rispetto alla retribuzione ordinaria. Ciò premesso hanno chiesto il riconoscimento dell'incidenza di tali indennità anche nel calcolo della retribuzione feriale, in conformità ai principi UE. Il giudice di primo grado, sulla base della giurisprudenza nazionale e comunitaria secondo cui la retribuzione durante le ferie dev'essere paragonabile a quella ordinariamente percepita, con conseguente inclusione delle voci collegate alle mansioni e allo status professionale, ha accolto le domande, accertando che le indennità per turni, lavoro notturno, festivo, reperibilità e altre, correlate alle mansioni, devono essere incluse nella retribuzione feriale con conseguente indicazione delle differenze retributive da versare. Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese retributive, il Tribunale l'ha rigettata, argomentando che, al momento dell'instaurarsi del giudizio di primo grado, il rapporto di lavoro era ancora in corso e che, quindi, il corso della prescrizione, alla luce del principio di diritto da ultimo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in conseguenza del generale venir meno, alla luce della vigente legislazione circa le conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi, della garanzia di stabilità dei rapporti di lavoro, non aveva ancora preso a decorrere. Con ricorso depositato in data 4.8.2025, l'azienda sanitaria ha impugnato la sentenza di primo grado formulando cinque motivi d'appello. Primo motivo di appello: la sentenza di primo grado ha acriticamente applicato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE senza considerare le peculiarità del sistema giuslavoristico italiano (pagg. 7 – 19) Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe applicato in modo acritico principi europei senza considerare peculiarità italiane (obbligo di fruizione ferie, divieto di monetizzazione, ruolo della contrattazione collettiva), affermando che le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrebbero efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale. In realtà, assume la ASST, la stessa Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 18160 del 26 giugno 2023, proprio in tema di retribuzione feriale, ha dato atto che “nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto a una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione”. Ciò, nell'ottica del gravame, significherebbe che le pronunce della Corte di Lussemburgo non possono ritenersi automaticamente vincolanti nell'applicazione del diritto interno. Secondo l'appellante, pertanto, le norme contrattuali collettive non potrebbero essere dichiarate nulle sulla base di un mero apparente contrasto con la disciplina comunitaria, dovendo il Giudice valutare la pagina 2 di 12 ratio sottesa alle stesse e il loro significato, anche intrinseco. Prosegue l'appellante sostenendo che, se le stesse Organizzazioni sindacali, il cui scopo è proprio quello di tutelare gli interessi dei lavoratori in loro rappresentanza, hanno escluso che alcune voci retributive debbano essere corrisposte nei giorni di ferie, tale volontà non può essere stravolta in sede giudiziale, a meno che la norma collettiva non risulti manifestamente irragionevole. Aggiunge che le sentenze della Corte di Giustizia UE menzionate in primo grado sono state emesse nell'ambito di controversie in cui la normativa degli Stati coinvolti non prevedeva alcun meccanismo di tutela per i lavoratori finalizzato a evitare un “disincentivo” alla fruizione delle ferie e, tantomeno, un appropriato sistema di contrattazione collettiva (in Germania la retribuzione feriale per i lavoratori edili poteva addirittura essere di molto inferiore ai minimi). In Italia, invece, vigono dei principi, come l'obbligo di fruizione delle ferie, che evitano proprio situazioni del genere. Per tali motivi chiede la riforma della sentenza del Tribunale di Milano in quanto errata nella parte in cui avrebbe applicato in modo acritico l'interpretazione fornita dalla Corte eurounitaria in tema di retribuzione feriale. II. Secondo motivo di appello: le indennità in esame non sono correlate allo status personale e professionale delle appellate. (pagg. 19 – 27) Con il secondo motivo si censura la scelta del Tribunale di far proprio, ex art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento espresso dalla Corte d'appello di Milano nella sentenza n. 859/2024, pronunciata proprio contro l' Parte_1
Ad avviso dell'appellante le indennità di cui è causa sono legate a scelte organizzative (turni, reparti), non alla qualifica o professionalità del singolo lavoratore. Il Giudice di prime cure, dunque, avrebbe errato nel dare per scontata la sussistenza di uno specifico nesso funzionale tra le indennità indicate e lo svolgimento della mansione di infermiere. D'altronde, la voce retributiva che compensa il possesso di
“uno specifico bagaglio professionale” è già prevista dalla contrattazione collettiva e dev'essere identificata nella “retribuzione individuale di anzianità”, che compone la parte fondamentale del trattamento retributivo ed è, giustamente, corrisposta anche nelle giornate di ferie. III. Terzo motivo di appello: sul concetto di retribuzione 'non dissuasiva'. (pagg. 27 – 31) Un'ulteriore censura, fatta valere con il terzo morivo d'appello, riguarda il rigetto dell'eccezione dell'ASST secondo cui, non sussistendo nella presente fattispecie l'elemento imprescindibile (secondo la stessa giurisprudenza eurounitaria) della 'dissuasività' della retribuzione feriale, le domande avversarie avrebbero dovuto ritenersi infondate. In merito a tale aspetto, l'appellante argomenta che la Corte eurounitaria, lungi dallo statuire un principio di assoluta equivalenza tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale, ha invece elaborato il concetto di retribuzione feriale non dissuasiva. In altri termini, secondo la Corte, la differenza tra retribuzione ordinaria e feriale non dev'essere tale da dissuadere il lavoratore dal beneficiare delle ferie a lui spettanti per contratto. Pertanto, il lavoratore deve allegare e dimostrare che il mancato riconoscimento di specifiche voci nel trattamento retributivo feriale lo dissuade ex ante e (almeno) in astratto dal beneficiare del periodo di ferie. Nel caso di specie, invece, le odierne appellate non avrebbero allegato alcunché sul punto. Sempre in merito all'efficacia dissuasiva della differenza tra retribuzione feriale e ordinaria, nel caso di specie, riconoscendo integralmente le indennità, nell'ottica dell'appello, si arriverebbe all'erroneo risultato di una sostanziale parità di trattamento tra retribuzione feriale e retribuzione ordinaria, in contrasto con l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. IV. Quarto motivo di appello: sulla buona fede che ha sempre contraddistinto l'operato dell Pt_1
pagina 3 di 12 Con il quarto motivo d'appello si evidenzia la buona fede che ha sempre contraddistinto l'operato dell e le gravi ripercussioni economiche che l'eventuale accoglimento delle pretese avversarie Pt_1 determinerebbe in capo all'appellante che ha sempre applicato il CCNL e gli orientamenti ARAN. V. Quinto motivo di appello: sulla prescrizione parziale delle pretese avanzate dalle odierne appellate. Con l'ultimo motivo d'appello la censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto Pt_1
l'eccezione di prescrizione quinquennale di una parte dei crediti vantati dalle lavoratrici, avendo il giudice di prime cure erroneamente esteso i principi previsti per i lavoratori del settore privato, senza tenere in alcuna considerazione il fatto che le appellate sono lavoratrici appartenenti al settore pubblico e che il loro rapporto di lavoro continua, pertanto, ad essere assoggettato al regime di stabilità reale. Con memoria difensiva depositata in data 19.11.2025, le lavoratrici si sono costituite, contestando puntualmente ciascuno dei motivi d'appello. Quanto alla censura relativa all'acritica applicazione da parte del primo giudice della giurisprudenza della eurocomunitaria, le appellate osservano che la Corte di Giustizia non ha semplicemente affermato che la retribuzione corrisposta durante il periodo feriale debba, ex se, essere tale da non dissuadere il lavoratore dal godere della sospensione obbligatoria, ma ha anche evidenziato, in modo autonomo e separato, (es.: paragrafo 24 della sentenza Williams del 2011, poi ribadito in ogni successiva pronuncia), che il corrispettivo erogato al lavoratore per “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”. Evidenziano che avuto riguardo a tale principio la Corte di Cassazione ha ritenuto dissuasivo un decremento del 6% (sentenza n. 17495/2025), soglia nella specie ampiamente superata, registrando le stesse una retribuzione feriale ridotta in modo nettamente superiore (19-32%), a dimostrazione dell'effettiva perdita dissuasiva subita. Quanto al secondo motivo d'appello, relativo alla correlazione tra le indennità e lo status personale e professionale delle lavoratrici, le appellate riportano una serie di precedenti sia del Tribunale (sent. n. 569/2024 dott. Palmisani) che della Corte d'appello di Milano (sent. n. 625/2023 CdA Milano), che applicano in modo preciso le decisioni comunitarie, sancendo che la retribuzione feriale dev'essere compensata includendo “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni … nonché, in aggiunta, anche le indennità collegate allo status personale o professionale”. Quanto al terzo motivo, le appellate contestando di non aver assolto l'onere probatorio a loro carico, assumono di aver dimostrato un decremento retributivo durante i periodi di fruizione delle ferie di circa il 30%, in ragione della mancata considerazione delle invocate voci indennitarie e retributive, del tutto sufficiente alla luce dell'ordinanza n. 17495/2025 della Corte di Cassazione, per cui un differenziale pari al 6% costituisce un potenziale dissuasivo per i lavoratori. Quanto al quarto motivo, le appellate contestano la rilevanza dell'asserita buona fede dell Pt_1 evidenziando che la normativa comunitaria di riferimento è ormai vigente da anni. Contestano, infine, anche l'ultimo motivo d'appello, sostenendo che, pur non essendo qui invocabile il mancato decorso della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, tuttavia, nel caso esaminato, la prescrizione è stata dalle stesse interrotta tramite p.e.c., con la quale è stato richiesto il pagamento delle differenze retributive in applicazione delle statuizioni della Corte di Giustizia e è stato rivolto l'invito a definire bonariamente la vertenza, senza ricevere alcun riscontro. All'udienza del 2.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Per le ragioni di seguito esposte, l'appello è infondato.
pagina 4 di 12 Quanto ai primi quattro motivi, questa Corte si è già pronunciata sulle medesime questioni, concernenti l'incidenza sulla retribuzione feriale delle stesse indennità in senso favorevole alle lavoratrici, consolidando, al riguardo, un orientamento al quale l'odierno Collegio intendere dare seguito (vd. sentenze CdA Milano n. 859/2024, Pres. Est. Ravazzoni, n. 1131/2024, Pres. - est. Per_1
e n. 625/2023, Pres. Ravazzoni - est. . Per_2 Per_3
Può, quindi, qui richiamarsi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza n. 859/2024 (Pres. Est. Dott.ssa SILVIA RAVAZZONI), le cui motivazioni si condividono e si attagliano anche alla presente controversia, avendo le due cause per oggetto fattispecie perfettamente sovrapponibili:
“l'appello principale proposto dalla è infondato e deve essere respinto per le ragioni che di seguito Pt_1 si espongono. Innanzitutto, si osserva che la Corte di Cassazione con plurime sentenze e, da ultimo, con la pronuncia n. 13932 del 20.05.2024 ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili. Il Collegio, condividendo tale pronuncia, la richiama anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c.: “12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, Pt_2
). 14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione
[...] che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE Per_ 13.1.2022, C-514/20, DS c. ). 15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). 16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). 17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n.
pagina 5 di 12 13425/2019, n. 22577/2012). 18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).” Alla luce dei principi sopra riportati va, quindi, esaminata la fattispecie. Deve ritenersi infondato il primo motivo a mezzo del quale l'appellante deduce che la sentenza impugnata ha acriticamente richiamato la giurisprudenza comunitaria senza considerare la peculiarità del sistema giuslavoristico italiano in punto di obbligo di usufruire delle ferie e non ha rilevato che l'art 7 della direttiva non fornisce alcuna indicazione della retribuzione cui il lavoratore ha diritto nel corso delle ferie annuali. Si deve infatti rilevare che la Corte di Giustizia ha sempre sottolineato che «[la direttiva] tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto», dato che lo scopo del pagamento durante le ferie annuali è «consentire al lavoratore di prendere effettivamente le ferie cui ha diritto» (sentenza nelle cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e a., punto 58; sentenza nelle cause riunite C-350/06 e C-520/06, e a., Persona_5 Persona_6 Per_ punto 60; sentenza nella causa C-539/12, punto 17; sentenza nelle cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e , punto 40.). L'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinaria Per_8 Per_9 viola quindi di per sé il precetto comunitario e porta con sé l'illegittimità di tutti contratti, le prassi e le norme nazionali che contrastino con tale principio. Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale si censura la sentenza sostenendo che le indennità riconosciute dal primo giudice non sarebbero intrinsecamente connesse allo status professionale di infermiere e sarebbero riconosciute a prescindere dall'esperienza del lavoratore. Come noto, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia deve essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie la voce di retribuzione variabile che abbia i seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere considerate. Le indennità riconosciute nella sentenza impugnata (indennità tre turni, indennità terapie intensive e sale operatorie;
indennità terapie sub intensive, nefrologia, dialisi, indennità malattie infettive e mansioni equipollenti) rispondono ad entrambi i suddetti requisiti. Il Collegio condivide la decisione di primo grado che ha evidenziato che “Si tratta di indennità che vengono corrisposte per ogni giorno di presenza e che sono continuativamente presenti nelle buste paga (l'indennità malattie infettive dal 2020). Appare evidente che le suddette indennità sono importi intrinsecamente collegati alla prestazione di lavoro dei ricorrenti. Non può, infatti, dubitarsi della sussistenza di uno specifico nesso funzionale tra le indennità fin qui esaminate e lo svolgimento della mansione di infermiere, trattandosi di voci retributive dirette a compensare una specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prevista dal contratto di lavoro, non avente carattere puramente occasionale né di rimborso spesa. Se infatti è vero che le indennità considerate dal primo giudice sono connesse alle scelte organizzative dell , costituisce nondimeno un dato pacifico che nel caso in esame queste scelte conducono a Pt_1 erogare in modo costante e continuativo queste indennità e pertanto ciò significa che esercitare la pagina 6 di 12 professione di infermiere in quel contesto organizzativo comporta di lavorare secondo modalità (es turni) o in ambienti (terapia intensiva, malattie infettive etc.) che danno diritto a dette indennità. Sulle indennità in esame questa Corte si è pronunciata in senso favorevole ai lavoratori con la sentenza n 625/2023 -richiamata nella sentenza impugnata- che il Collegio condivide e che viene anche in questa sede richiamata ai sensi dell'art 118 disp att cpc. Con il terzo motivo l'appellante ha contestato l'effetto dissuasivo collegato al mancato riconoscimento di tali indennità in considerazione della limitata incidenza di dette voci sull'importo della retribuzione. Il motivo è infondato. A tale proposito il collegio condivide le argomentazioni di questa stessa Corte che in pronunce su casi analoghi ha statuito che occorre svolgere una valutazione in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie:
“Al fine di apprezzare la potenziale portata dissuasiva dell'esclusione di una o più voci dalla retribuzione corrisposta durante la fruizione delle ferie, occorre, infatti, riferirsi non alla prospettiva annuale, bensì a quella del periodo di fruizione delle ferie stesse, poiché è in relazione a tale più limitata dimensione temporale che la diminuzione del trattamento retributivo può incidere sulla decisione del lavoratore di godere o meno delle ferie. Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie. “(Corte d'Appello di Milano, est Dossi, sentenza n 625/2023).
“Come ha correttamente rilevato questa Corte di Appello (sent. n. 684/2019), nella sentenza Z.J.R. Lock alla Corte di Giustizia era stato sottoposto un caso di evidente disincentivazione alla fruizione delle ferie (diminuzione della retribuzione pari al 60%), ma questa non ha escluso che anche percentuali inferiori possano avere un effetto dissuasivo (cfr. punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è “ancora più probabile” in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione). In definitiva, il Collegio ritiene corretto l'assunto del primo Giudice, secondo cui una diminuzione fra il 13,50% e il 19% (come dedotto dalla stessa odierna appellante) possa essere in grado di incidere sulla decisione di fruire o meno delle ferie.”(Corte d'Appello di Milano est dr Casella sent 719/2021) Nel caso in esame dal prospetto di parte appellata viene indicato la riduzione percentuale del 13,78% della retribuzione con riferimento all'incidenza delle indennità riconosciute in primo grado e deve pertanto ritenersi che tale valore non possa dirsi irrisorio sulla base delle argomentazioni sopra indicate. Infondato è, infine, il quarto motivo, con cui la parte appellante invoca la buona fede nella disciplina del rapporto e l'assenza di colpa. I principi affermati dalla Corte di Giustizia e applicati dalla Corte di Cassazione come sopra trascritti risalgono infatti ad un periodo ampiamente antecedente l'instaurazione del giudizio. Fondato è invece a parere del collegio l'appello incidentale che ha ad oggetto il mancato riconoscimento da parte del primo giudice dell'incidenza sulla retribuzione per le ferie delle ulteriori indennità: di lavoro notturno, lavoro festivo, di pronta disponibilità o reperibilità previste dalla contrattazione collettiva all'art 86. L'indennità di pronta disponibilità trova la sua disciplina nelle disposizioni che di seguito per comodità si trascrivono. CCNL Capo III INDENNITA'- Indennità per particolari condizioni di lavoro 1. E' confermata l'indennità di pronta disponibilità nella misura di € 20,66 lorde. L'istituto rimane regolato dall'art 18 del DPR 270/87 ed è applicato rigorosamente agli operatori e alle condizioni ivi indicate L'art 28 commi 6 e 7 (e dell'art. 18 d.p.r. 270/1987): “La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa … Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono pagina 7 di 12 essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%”. “(doc 2 fasc. ricorr. I grado). L'art. 13 dell'accordo 1 gennaio 2020: “Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura di norma, entro 30 minuti e comunque nel minor tempo possibile dalla chiamata” (doc 5 ricorr. I grado). Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il Collegio ritiene che l'indennità di pronta reperibilità sia un elemento retributivo intrinsecamente connesso alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, volta a compensare uno specifico disagio (l'obbligo di raggiungere in 30 minuti la struttura) derivante dall'espletamento delle mansioni proprie dell'infermiere. Deve infatti escludersi che sia un mero rimborso di spese occasionali e accessorie sostenute dal dipendente, in quanto strettamente collegata alle esigenze organizzative di ASST di copertura dei turni nelle 24 ore con continuità. Con riferimento alla indennità di lavoro notturno il comma 12 dell'art. 86 c.c.n.l. 2018 e del comma 11 dell'art. 44 c.c.n.l. 1995 recita al “personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6”. L'indennità lavoro festivo è prevista dall'art. 44 comma 12 c.c.n.l. 1995 e dell'art. 86 comma 13 c.c.n.l. 2018: “Per il personale di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto” (doc. 2 e 4). Riguardo queste due indennità il Collegio non condivide l'osservazione del primo giudice relativamente alla mancanza di allegazioni sufficienti. Nel ricorso ex art 414 cpc si legge, infatti:
“4.7 Altre voci sono erogate in seguito alle decisioni organizzative della datrice di lavoro in modo predeterminato, continuativo, ordinario, rilevante e costante, onde assicurare il servizio assistenziale, ventiquattr'ore su ventiquattro, contraddistinguono la professionalità dei lavoratori e compaiono talvolta con elevata frequenza, talaltra con cadenza mensile, circostanza che, anche alla luce del nuovo c.c.n.l. 2022 (con decorrenza 2019), induce a includere nel conteggio della retribuzione feriale: - indennità lavoro notturno (art. 86 comma 12) - indennità lavoro festivo (art. 86 comma 13) - indennità di pronta disponibilità (art. 86 comma 1 e art. 28)” Per ciascun ricorrente sono state prodotte tutte le timbrature e tutte le buste paga dalle quali ricavare le retribuzioni corrisposte dalla datrice di lavoro, per il periodo relativo alla richiesta di pagamento. Dai medesimi documenti è stato, inoltre, possibile conteggiare il numero di giorni lavorati, quelli di ferie godute in ogni anno e ricavare i valori unitari delle voci retributive, sicuramente, escluse dalla base di computo della retribuzione. Dalla documentazione in atti risulta provata la continuativa erogazione delle indennità in esame che è schematizzata in maniera chiara nel doc 6 fasc. dei ricorrenti in primo grado che indica in modo analitico quanto percepito da ciascun ricorrente per ogni indennità oggetto di ricorso. I lavoratori sono stati poi in grado di quantificare in dettaglio l'incidenza delle voci retributive sopra indicate e che corrispondono ai requisiti evidenziati dalla giurisprudenza comunitaria...”. Il ricorso contiene quindi l'allegazione e rimanda al conteggio prodotto per la indicazione delle singole giornate in cui l'indennità è stata corrisposta, indicazione che trova poi ulteriore riscontro nelle buste paga in atti. Pacifica è poi la prestazione su turni degli infermieri, organizzata dalla Parte_1 in modo da assicurare la continuità assistenziale sulle 24 ore (compresi i giorni festivi) e, quindi, si caratterizza necessariamente per svolgersi con elevata frequenza anche in turno festivo e notturno. Ciò emerge in modo chiaro dalla disamina delle buste paga versate in atti, le quali riportano in modo pagina 8 di 12 costante e pressoché fisso le voci “indennità servizio festivo” e “indennità servizio notturno”. Tale modalità organizzativa, prevista e coordinata nell'esclusivo interesse della datrice di lavoro, fa sì che il lavoro notturno e festivo diventi tratto tipico ed intrinseco al rapporto di lavoro dei ricorrenti, che non potrebbe “venire meno in qualunque momento” salvo remote modifiche strutturali, ad oggi non ipotizzabili, dell'organizzazione del lavoro degli infermieri nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche. Per_1 In tal senso questa Corte si è espressa con sentenza n 98/2022 pubbl. il 31/05/2022 (pres. rel.
affermando che: “La retribuzione percepita normalmente non è solo corrispondente a 11,17 ore CP_5 di lavoro ma comprende anche le maggiorazioni percepite dai lavoratori in relazione a detta prestazione, ed in particolare per il lavoro straordinario feriale notturno e diurno.
Considerato che
l'art. 11 del CCNL stabilisce che “si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le 22:00 e le 06:00 del mattino”, va riconosciuto ai lavoratori, per ogni giorno di ferie, l'importo corrispondente a 2,17 ore di lavoro straordinario feriale notturno (il lavoro che avrebbero svolto, se non avessero fruito delle ferie, dalle ore 3,40 alle ore 5,50), a cui applicare ex art. 11 del CCNL la maggiorazione retributiva del 35%, e di un'ora di straordinario feriale diurno (per il lavoro che avrebbero svolto, se non avessero fruito di ferie, per l'ultima ora di lavoro, dalle 5,50 alle 6,50 e quasi interamente collocata dopo le 06:00), a cui applicare ex art. 11 del CCNL la maggiorazione retributiva del 25%”. Tale statuizione è stata confermata dalla Corte di Cassazione che con sentenza 28320/2023 ha affermato i seguenti principi: “nel caso in esame, in relazione all'organizzazione del lavoro dettata da una precisa scelta della società ricorrente, il tempo di lavoro degli odierni controricorrenti si connota per turni fissi e predeterminati, tali da imporre sempre – nei quattro giorni di lavoro – lo svolgimento di lavoro straordinario (notturno e diurno). Ne deriva che se si accogliesse la tesi della ricorrente, certamente il risultato non sarebbe conforme né alla direttiva comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia U.E. nelle sentenze citate dalla Corte territoriale, né all'art. 36 Cost. Infatti, la retribuzione che verrebbe percepita durante il periodo feriale sarebbe di molto inferiore a quella percepita durante il periodo di lavoro. Quindi non sarebbe neppure “paragonabile” a quest'ultima, sicché il lavoratore sarebbe in concreto indotto a rinunziare alle ferie pur di non perdere un'apprezzabile parte del suo trattamento retributivo. Questo rischio è assolutamente da scongiurare. Questa Corte ha già affermato che «In materia di base di calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore durante le ferie annuali, la mancanza di precise indicazioni nelle disposizioni dell'art. 2109 cod. civ. e della Convenzione Co 24 giugno 1970 n. 157, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157, non comporta l'inesistenza anche di qualsiasi vincolo desumibile dall'art. 36 Cost., che garantisce di diritto del lavoratore a ferie retribuite, e tuttavia la norma costituzionale non impegna la contrattazione collettiva a riferirsi alla nozione omnicomprensiva di retribuzione dettata dalla legge ai fini della misura dei trattamenti di fine rapporto e, in particolare, non comporta l'illegittimità di una norma contrattuale che faccia riferimento ad una nozione di retribuzione mensile di fatto non comprensiva di componenti retributive, come la maggiorazione per lavoro notturno, collegate a modalità contingenti della prestazione e non garantite, sotto il profilo della continuità dell'erogazione, dall'art. 2103 cod. civ.» (Cass. 17/10/2001, n. 12683; nello stesso senso Cass. n. 17077/2002; Cass. n. 7040/2003). Alla luce di tale principio di diritto, una clausola del contratto collettivo che preveda una nozione restrittiva di “retribuzione” utile ai fini delle ferie, con esclusione di determinate voci legate al lavoro notturno o straordinario, è legittima – sul piano della garanzia offerta al singolo dipendente dall'art. 36 Cost. – a condizione che il lavoro notturno o quello straordinario rappresentino mere modalità di esecuzione della prestazione, che potrebbero cioè venire meno in qualunque momento. Nel caso in esame ciò non è: all'esito dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito è risultato che la prestazione lavorativa dei controricorrenti– per una precisa scelta organizzativa della società ricorrente – è concentrata nell'orario giornaliero dalle 19,40
pagina 9 di 12 alle 06,50. Quindi vi è lavoro notturno e straordinario (notturno e diurno) non come mere modalità di esecuzione della prestazione, bensì come tratto tipico ed ontologicamente intrinseco al rapporto di lavoro dei controricorrenti”. Deve, pertanto, concludersi che anche l'indennità di turno festivo e notturno vadano incluse nel calcolo della retribuzione feriale, secondo i criteri più volte ritenuti validi dalla giurisprudenza di legittimità e sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia. Quanto alla connessione di tali indennità alla mansione di infermiere rileva la Corte che deve in primo luogo aversi riguardo alle modalità di organizzazione vigenti presso la appellante, che pacificamente si svolge a turni che prevedono la Pt_1 prestazione anche di notte e di domenica. Si tratta di lavoro notturno/festivo obbligatorio, che è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni (i turni degli infermieri coprono le 24 ore e rispondono all'esigenza di ASST di assicurare l'assistenza ai pazienti sulle 24 ore e tutti i giorni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato, che non ha periodi di sospensione. L'appello incidentale merita dunque accoglimento. Conseguentemente deve essere condannata al Pt_1 pagamento in favore degli appellanti incidentali delle somme indicate in dispositivo, non contestate nel quantum dalla appellante”. Pt_1
Alla luce dei principi e delle motivazioni sopra trascritte, si conferma, anche nella presente sede d'appello, la fondatezza delle pretese creditorie azionate dalle appellate. È stata, infatti, dalle stesse documentata, mediante la produzione delle buste paga (sub docc.
1.A, 1.B, 1.C, 1.D del fascicolo di primo grado), la costante percezione da parte loro delle indennità per cui è causa, in dipendenza dalle modalità e dal contesto ambientale di esecuzione delle prestazioni predisposti dalla con un'incidenza sul trattamento retributivo ordinario giornaliero, che, nel Pt_1 periodo considerato nei ricorsi (2018-2023), si è attestata mediamente su percentuali -non specificamente contestate dall'odierna appellante- nell'ordine del 30% per le appellanti CP_1
e e del 20% (segnatamente del 19,63%) per la , percentuali senz'altro significative CP_2 CP_3 CP_4
e tali da rendere incontrovertibile l'effetto dissuasivo del mancato riconoscimento delle componenti retributive in discussione durante il periodo di fruizione delle ferie (vd. conteggi sub doc. 6 fascicolo primo grado appellate e tabelle riportante alle pagine 35, 36 e 37 del ricorso ex art. 414 c.p.c.). Parimenti infondato è il quinto motivo d'appello, con il quale viene riproposta l'eccezione di prescrizione. La prescrizione, infatti, è stata interrotta dalle parti appellate, per il tramite del proprio legale, avv. Roberto Mattioli (che le assiste anche nel presente giudizio), a mezzo PEC del 28.12.2022 (sub doc. 7 fascicolo di primo grado lavoratrici), il cui testo si trascrive qui di seguito:
“Spettabile , Pt_3 nell'interesse dei centoventicinque lavoratori di cui all'allegato elenco, contesto l'erronea erogazione della retribuzione durante il periodo feriale che, in osservanza delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea, deve essere corrisposta in misura pari a quella ordinariamente assicurata durante i periodi di lavoro, mentre fino a oggi è stata erogata in misura minore. Qualora riteniate di comporre bonariamente la vertenza, vi invito a prendere contatto con il mio studio;
diversamente, in assenza di disponibilità, informo di aver ricevuto mandato per agire in sede giudiziale. La presente valga quale atto interruttivo della prescrizione.”. Se è pur vero che la missiva risulta sottoscritta dal solo legale e non anche dalle parti assistite, ciò, tuttavia, non ne esclude il valore di atto interruttivo della prescrizione in quanto, come ribadito, anche da ultimo, dalla Cassazione, si applica “Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola pagina 10 di 12 condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante).” (Cass. n. 10916/2025; in senso conforme già Cass. n. 7097/2012 e n. 2965/2017). Ciò premesso, la trascritta comunicazione è senz'altro idonea, ai sensi dell'art. 2943, comma IV, c.c., a interrompere il corso della prescrizione, in quanto, a prescindere dalla sua esplicita qualificazione quale atto interruttivo della prescrizione (“La presente valga quale atto interruttivo della prescrizione”), dalla contestazione dell'erroneità dell'erogazione della retribuzione nel periodo feriale e dalla riserva di azionare giudizialmente le pretese creditorie conseguenti in essa contenute, si evince chiaramente la volontà di richiederne il pagamento alla con conseguente costituzione in mora di questa ex art. Pt_1
1219, comma primo, c.c. Ai fini della costituzione in mora, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non è necessaria né la quantificazione dei crediti, né un'esplicita richiesta di pagamento, essendo sufficiente la manifestazione della volontà di far valere la pretesa (si veda, per tutte, Cass. n. 7835/2022, che, con richiamo ai precedenti, al riguardo, ha statuito che deve “escludersi che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata, come nel caso in esame, dall'individuazione del debitore (Cass. 15714/2018; Cass. 15766/2006)”, essendosi, anzi, affermato,
“che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di non soggetto a formule sacramentali che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. 24054/2015).”). Considerato che i crediti più antichi risalgono al 2018, il corso della prescrizione quinquennale è stato, quindi, tempestivamente interrotto con la PEC sopra trascritta, essendo stata la stessa ricevuta dalla in data 28.12.2022. Pt_1
La sentenza di primo grado, pur con diversa motivazione, va, pertanto, confermata anche nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione. Infatti, sebbene, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, come tale ancora garantito dal regime di tutela reale, la prescrizione dei crediti retributivi decorra anche nel corso del rapporto, tuttavia, avuto riguardo alle obbligazioni dedotte in giudizio, la stessa non è maturata. Ne segue il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante a rifondere alle appellate le spese processuali del grado, che, tenuto conto del valore dei crediti, del numero delle parti, della serialità della controversia e del mancato svolgimento della fase istruttoria, si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, nell'importo di complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA. Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 770/2025 del Tribunale di Milano;
pagina 11 di 12 - condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, che liquida in €
2.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA e IVA;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 2/12/2025 Il Consigliere est. Il Presidente Serena Sommariva Silvia Marina Ravazzoni
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