Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/01/2004, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da:
UFFICIO DISTRETTUALE 2^ DD PALERMO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BU MA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 88/98 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 26/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO
Con avviso di accertamento notificato il 13.10.1987, l'Ufficio distrettuale 2^.DD. di Palermo rettificava, per l'anno 1982, il reddito da lavoro autonomo dichiarato da AN NO per l'attività di medico dentista.
Avverso detto accertamento il contribuente adiva la C.T. di primo grado di Palermo, che, con sentenza del 15.12.1990, depositata il 10.1.1991, accoglieva il ricorso ed annullava l'accertamento. La C.T.R. della Sicilia dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio in data 30.10.1992 per essere decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c. applicabile anche al processo tributario ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 546/1992. Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro in carica, e l'Ufficio distrettuale 2^.DD. di Palermo con un'unica censura. Non risulta costituito AN NO.
DIRITTO
Sostiene l'Amministrazione ricorrente che la C.T.R. non ha tenuto conto, nell'emettere la propria decisione, che, in forza delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 34 l. n. 413/1991, i termini d'impugnazione pendenti nei processi tributari al 1^ gennaio 1992 sono stati sospesi, prima fino al 30.4.1992, e successivamente fino al 20.6.1993.
Poiché nella specie, il termine di cui all'art. 327 c.p.c. era ancora pendente al 1^ gennaio 1992, l'appello deve considerarsi tempestivo in quanto depositato il 30.10.1992 e, quindi, prima della scadenza fissata per il 20.6.1993.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre premettere che la decisione della C.T. di primo grado di Palermo era stata depositata il 10.1.1991, e che la sospensione dei termini d'impugnativa disposta dall'art. 34, quinto comma, legge 30 dicembre 1991, n. 413 e, via via, dai decreti legge (non convertiti,
i cui effetti, tuttavia, sono stati fatti salvi dalla legge 24 marzo 1993, n. 75) 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 25
giugno 1992, n. 319, 24 novembre 1992, n. 455, e, infine, dall'art. 3, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito, con modificazioni, nella citata legge n. 75/93) non aveva interessato il periodo intercorrente tra la perdita di efficacia (23 agosto 1992) del d.l. 319/92 e l'entrata in vigore (24 novembre 1992) del successivo decreto 455/92. L'appello è stato proposto il 30.10.1992. In quel momento aveva cessato di operare la sospensione dei termini di impugnazione disposta dai decreti precedentemente emessi e non convertiti;
l'impugnazione era, quindi, inammissibile, in quanto la decisione impugnata, pur tenendo conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, era passata in giudicato fin dal 10.1.1992 e la salvezza degli atti posti in essere e degli effetti prodottisi sulla base di detti decreti, operata dall'art. 1, secondo comma, legge 75/93, non poteva, quindi, venire in considerazione.
Va, però, rilevato che l'art. 3, secondo comma, d.l. 16/93 aveva già stabilito che l'art. 34, quinto comma, della legge 413/91 (il quale, come già posto in evidenza, aveva disposto originariamente la sospensione fino al 30 aprile 1992 dei termini per ricorrere o di impugnativa, già pendenti alla data della sua entrata in vigore o successivi) avrebbero continuato "ad applicarsi fino al 20 giugno 1993"; tale disposizione opera retroattivamente, ed esplica, quindi, i suoi effetti anche sulla tempestività della presentazione dell'appello dell'Ufficio, avvenuta il 30.10 1992. Pertanto, la tesi sostenuta dall'Amministrazione delle Finanze è da accogliere, trovando essa riscontro sia nella formulazione testuale utilizzata dal legislatore, incentrata sull'uso del verbo "continuano", sia nell'esigenza di evitare vuoti normativi intermedi che sarebbero privi di giustificazione sul piano della ragionevolezza e potrebbero fondatamente indurre a dubitare, se ritenuti esistenti, della costituzionalità della norma in questione (cfr. cass. civ. n. 16078 del 2000). Tutto ciò premesso, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Sicilia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Sicilia. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004