Sentenza 22 settembre 2000
Massime • 1
Sussiste il reato di cui all'art. 60 d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309 , relativo alla tenuta del registro delle sostanze stupefacenti o psicotrope, allorché vengano utilizzate pagine diverse per annotare le quantità in giacenza e quelle in corso di validità, atteso che tale disposizione fa obbligo di annotare le dette sostanze "secondo un'unica progressione numerica".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/09/2000, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 22/09/2000
1. Dott. SEPE PAOLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. COLARUSSO VINCENZO " N. 1645
3. Dott. TATOZZI GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 049667/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) SS FF N. IL 15/01/1931 avverso SENTENZA del 27/09/1999 GIP TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SEPE PAOLO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. G. Galati che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste Udito il difensore Avv. R. Simonetta
OSSERVA
HA FA è ricorrente avverso sentenza 27/9/1999 del G.I.P. del Tribunale di Milano che lo condannava alla pena di L.
4.000.000 di ammenda poiché ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 60 - 68 d.P.R. 9/10/1990, n. 309 perché, in qualità di titolare di farmacia, violava le prescrizioni in materia di tenuta del registro stupefacenti e segnatamente utilizzava pagine diverse per annotare le quantità in giacenza già scadute ed altre pagine per annotare le quantità in corso di validità per morfina cloridrata fiale 10 - 20 mg MS Contin 10 mg.
Nel ricorso deduce nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale e per travisamento dei fatti.
Il ricorso va rigettato poiché l'impugnata decisione non risulta affetta dai denunciati vizi di erronea applicazione della legge penale e di travisamento dei fatti.
Osservato dalla sentenza stessa "che il fatto materiale addebitato all'HA, e cioè l'avere utilizzato pagine diverse per annotare nei registri di entrata ed uscita delle sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope le quantità di esse in giacenza già scadute o in corso di validità, ossia il non avere rispettato l'obbligo della progressione numerica, risulta documentalmente ed è pacificamente ammesso dall'imputato", ritiene la Corte che correttamente la sentenza medesima ha configurato come fatto di reato il mancato rispetto dell'obbligo della progressione numerica in considerazione dell'espressa previsione della norma di cui all'art.60 d.P.R. n. 309/90, che, richiedendo la tenuta in evidenza del movimento di entrata e di uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope "in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica", non consente una diversa interpretazione e comunque quella proposta nella specie dal ricorrente.
Secondo cui la registrazione delle sostanze giacenti - pur nel mancato rispetto dell'indicata prescrizione normativa poiché annotate in pagine diverse - non solo si adeguerebbe alla ratio della norma, ma renderebbe più agevole il controllo sia della movimentazione che delle giacenze.
Infatti, il carattere contingente di tali osservazioni non consente di superare non solo il dettato legislativo e la natura formale della contravvenzione in esame ma soprattutto la portata e la finalità della disposizione, che deve essere interpretata secondo una rigorosa lettura testuale in vista della importanza, e delicatezza, degli interessi tutelati, la cui elusione potrebbe essere agevolata da una maggiore difficoltà di controlli, sia pure - come ritenuto nella specie dal GIP del Tribunale di Milano - probabilmente senza cattiva volontà del farmacista (la cui sola colpa è sufficiente per l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato contravvenzionale allorché non venga addotta e dimostrata la ricorrenza di un errore scusabile o di una causa di giustificazione idonea a far escludere la colpa).
Sicché deve ritenersi non superabile - in considerazione della detta particolarità e delicatezza degli interessi protetti dalla disposizione di cui all'art. 60 d.P.R. n. 309/90, inserita nella disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, materia sottoposta dal legislatore a particolare attenzione e rigore poiché ispirata a finalità di prevenzione di natura socio-criminale - l'obbligo del farmacista, o degli altri soggetti tenuti per legge, di annotare le sostanze stupefacenti o psicotrope nell'apposito registro "in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica "senza che possa attribuirsi efficacia discriminante a forme diverse di registrazione, quali - nella specie - l'utilizzazione di pagine per annotare quantità in giacenza già scadute e di altre diverse, per annotare quantità in corso di validità per morfina cloridrata. Tanto, non escluso nemmeno dalla giurisprudenza di merito in particolare Pretura Como 18/7/94, n. 1073 - come esattamente osservato dal GIP nel rilevare l'affermazione (obiter) che le registrazioni siano effettuate in una stessa pagina e rispettando la progressione numerica, può considerarsi, esplicitamente ed implicitamente, ritenuto dalla giurisprudenza di questa S.C., laddove - Sez. 6^, 19/4/95, n. 4155, P.M. in proc. Guidi, RV 201252 - configura l'obbligo del farmacista di trascrivere i dati di entrata e uscita delle sostanze stupefacenti e psicotrope nel registro "che deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della Sanità", prescritto dal comma 2 dell'art. 60 d.P.R. n. 309/90 (che essendo riferito al comma 1 deve logicamente essere interpretato nel senso che sono richiamate le caratteristiche della registrazione "in ordine cronologico secondo un'unica progressione numerica"), obbligo la cui violazione, da parte del farmacista integra il reato contravvenzionale punibile anche in caso di omissione colposa;
laddove - Sez. 6^, 19/6/96, n.6/79, Ofelia, RV 205093 - ha privilegiato il documento cartaceo rispetto alla memorizzazione elettronica, puntualizzando la possibilità di controllo che la forma tradizionale consente anche a personale non dotato di specializzazione tecnica (controllo che nella fattispecie sottoposta al nostro esame - come osservato dal GIP - è stato più difficile);
laddove - Sez. 1^, 23/1/84, n. 611, Sparvieri, RV 162253 - pur in fattispecie diversa, ha comunque affermato in motivazione che "l'interpretazione letterale e logica della norma anzidetta (l'art.60 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, testualmente identico all'art. 60 d.P.R. n. 309/90) non si presta ad equivoci: per ogni acquisto o cessione degli stupefacenti o delle sostanze psicotrope compresi nelle tabelle indicate sussiste l'obbligo di iscrivere il movimento in uno speciale registro conforme al modello predisposto dal Ministero della Sanità ed approvato con decreto del Ministro 'in ordine cronologico secondo un'unica progressione numerica'. Chiaramente emerge dalla dizione la volontà del legislatore: la iscrizione secondo l'ordine cronologico, cioè secondo la successione nel tempo, ed il fine della evidenza del movimento".
La sentenza medesima, poi, nello svalutare le "norme d'uso" in materia, osserva che "nell'interpretazione della legge, infatti, non è dato discostarsi dallo scopo a cui è diretta la norma, dal riferimento ai principi ispiratori della legge, dovendosi respingere l'ipotesi di un legislatore incoerente e non obbediente ad un sistema unitario".
Tanto rispecchia la fattispecie in esame sia quanto ad inosservanza formale delle prescrizioni normativa che a maggiore difficoltà di controllo - come ritenuto in sentenza - ed a scopo cui è diretta la norma, eluso o messo in pericolo da non contemplata o comunque diversa registrazione.
Quella adottata dal ricorrente non risponde palesemente, ai requisiti prescritti ne' può ritenersi necessitata, come preteso, dall'osservanza della norma di cui all'art. 443 c.p. - relativa a condotta di chi detiene per il commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti - riferibile alla necessità di tenere distinti materialmente i prodotti - scaduti e in corso di validità - nell'attività di commercio, mentre la norma di cui all'art. 60 in esame si occupa della registrazione, ad altri fini delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nè, infine, appare meritevole di pregio il travisamento del fatto dedotto dal ricorrente sull'omesso rilievo da parte del GIP sul contenuto di alcune pagine del registro, osservandosi che trattasi di censura di merito, in quanto tale non consentita, e comunque nemmeno risultando il configurato travisamento - ove in ipotesi ammissibile tale censura - dal testo della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2001