Sentenza 28 giugno 2011
Massime • 1
Integra il reato di cui agli art. 476 e 479 cod. pen. (falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) - e non quello di cui all'art. 480 cod. pen. che ricorre soltanto nel caso in cui l'attestata veridicità della sottoscrizione sia priva della menzione di attività dal notaio compiute o percepite personalmente - il notaio che attesti falsamente di avere presenziato - nel proprio studio - alla firma apposta in calce ad un contratto di compravendita di un automobile e, quindi, alla personale identificazione della stessa.
Commentario • 1
- 1. Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrativehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2011, n. 30195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30195 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 28/06/2011
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1745
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Pietro - Consigliere - N. 47994/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR BA, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, il 25.6.2010;
È presente l'avv. De Mauro Gaetano del Foro di Lecce difensore del ricorrente;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Gabriele Mazzotta) che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Il difensore si riporta ai motivi.
IN FATTO
Il Notaio BA AR venne tratto a giudizio avanti il Tribunale di Gallipoli, e quivi condannato il 9.4.2009, per avere confezionato atto ideologicamente falso nell'attestazione di avere presenziato alla firma vergata da AU NO in calce ad un contratto di compravendita di un'automobile, sottoscrizione - così egli attestò - effettuata presso il proprio studio in Tughe, quando - invece - l'atto fu firmato dallo NO, ma in assenza del notaio dall'interessato il quale siglò il documento presso la propria abitazione, ove gli era stato portato da un amico che, di poi, lo riportò al Notaio. La Corte d'Appello di Lecce ha confermato il 25.6.2010 la prima condanna.
Il ricorso che la difesa dell'AR ha interposto eccepisce:
- l'inosservanza della legge processuale nella valutazione della prova d'accusa fornita dal coimputato NO, personaggio condannato in questo processo per calunnia eppertanto incapace di affidamento giudiziale;
avendo, inoltre, la moglie dello NO - altra testimone di accusa - descritto le caratteristiche documentali del contratto in guisa difforme dal vero, manifestando anch'essa di non esser degna di attendibilità;
l'erronea applicazione della legge penale poiché la novella legislativa, portata dalla L. n. 80 del 2005, non postula la necessità dell'attestato notarile per il trasferimento di veicolo, sicché il falso contestato doveva definirsi innocuo;
inoltre, poiché il documento portava già la firma di NO sicché già era attestata la volontà negoziale, anche senza la verifica del pubblico ufficiale;
si trattava, al più, della cd. autentica minore o vera di firma, che non dispone di affidamento privilegiato;
l'inaffidabilità intrinseca delle dichiarazioni di NO, che aveva interesse a negare di essersi recato dal Notaio, essendo ristretto agli arresti domiciliari;
la carenza di motivazione sull'elemento psicologico del reato, che non può essere supposto senza adeguata dimostrazione, poiché l'AR non si rese conto di attentare alla fede pubblica;
la carenza di motivazione quanto alla statuizione sanzionatoria eccessivamente severa se rapportata al fatto.
IN DIRITTO
L'impugnazione è infondata (oltre che per qualche parte versata in fatto).
Il primo mezzo tende a rivalutare la risultanze testimoniale di OC avendo, invece, i giudici del merito attentamente vagliato la serietà e solidità della prova d'accusa, asseverata oltre che dallo NO e dalla moglie, anche dal testimone LU, presente alla firma.
Se è dato riscontrare discordanze dal vero nella narrazione dei protagonisti, correttamente i giudici di seconde cure hanno ragionevolmente qualificato le stesse come marginali e non significative, in ogni caso tali da non consentire di screditare la precisa e dettagliata voce della OC, portatrice di narrazione coerente a quella degli astanti alla firma del documento. Manifestamente infondata è la qualificazione giuridica proposta dal ricorrente sulla fattispecie in esame.
Il notaio, il quale attesti falsamente l'avvenuta identificazione della firma in sua presenza risponde di falsità ideologica in atto pubblico, ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p.. La mendace certificazione, a cui si riferisce l'art. 480 cod. pen., ricorre soltanto nel caso egli l'attestata veridicità della sottoscrizione, sia priva della menzione di attività dal notaio medesimo compiute o percepite personalmente.
Del pari assolutamente priva di rilievo è la convinzione che l'attestazione notarile sul passaggio di proprietà dell'automezzo costituisca un falso innocuo: la decisione impugnata precisa che la legge a cui allude il ricorrente è successiva ai fatti e che la giurisprudenza segnala che permane la responsabilità del Notaio qualora questi, pur potendo il contraente valersi della disciplina novellata, attesti fatti come avvenuti in sua presenza. Non è chiaro, infine, come la firma di un contraente possa rendere inutile l'ulteriore prova della volontà negoziale propria dell'altro contraente, dal momento che la compravendita è contratto bilaterale (la presenza della firma di uno solo dei contraenti può, al più, costituire mera presunzione semplice) e che la contemporanea sottoscrizione di entrambe le parti completa la dimostrazione dell'accordo intervenuto.
L'attendibilità della narrativa di accusa, per le ragioni danzi espresse esclude interesse al successivo mezzo: le deposizioni degli altri soggetti presenti, superano il dubbio del (possibile, ma non espresso da alcuno) interesse dello NO ad affermare di non esser uscito di casa.
Inammissibili perché incidenti in area di discrezionalità(tecnica) del giudice le doglianze sul trattamento sanzionatorio, il quale è accompagnato da adeguata, ragionevole ed esauriente giustificazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2011