Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2011, n. 30195
CASS
Sentenza 28 giugno 2011

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Massime1

Integra il reato di cui agli art. 476 e 479 cod. pen. (falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) - e non quello di cui all'art. 480 cod. pen. che ricorre soltanto nel caso in cui l'attestata veridicità della sottoscrizione sia priva della menzione di attività dal notaio compiute o percepite personalmente - il notaio che attesti falsamente di avere presenziato - nel proprio studio - alla firma apposta in calce ad un contratto di compravendita di un automobile e, quindi, alla personale identificazione della stessa.

Commentario1

  • 1Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2011, n. 30195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30195
Data del deposito : 28 giugno 2011

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