TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/09/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4120/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4120/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOSSIO ALBERTO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MUZZI ANTONIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUGIONI NICOLA e dell'avv. P_ P.IVA_2
ORSINI MARIA GRECA
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 26 giugno 2025:
Parte_ per l'attrice “nel merito, accertata e dichiarata l'irregolarità formale dell'atto di precetto CP_2 impugnato, la prescrizione del diritto di credito dell'odierno convenuto opposto, l'erroneità della somma precettata per tutte le ragioni di cui in narrativa, voglia comunque dichiarare l'illegittimità,
l'inefficacia e la nullità dell'atto di precetto oggetto di impugnazione;
con vittoria di spese e competenze del presente procedimento in ogni ipotesi conclusiva”;
per il convenuto : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, per le motivazioni tutte P_ sopra espresse, contrariis reiectis,: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario, rientrando la presente controversia nella giurisdizione del Giudice Tributario;
in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario;
in via subordinata di merito, respingere la presente opposizione e le domande tutte formulate da in quanto Parte_1 pagina 1 di 4 infondate in fatto e in diritto, confermando l'atto di precetto opposto e condannando quindi la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del P_
dell'importo precettato di € 10.858,07=, oltre le spese di notificazione del precetto e gli interessi
[...] legali dal 28.10.2022 al saldo;
in ulteriore subordine, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della presente opposizione, ritenere tenuta e, quindi, condannare, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del della somma di € P_
10.041,00=, ovvero, di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge e ogni altra consequenziale pronuncia”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quanto prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. In data 23 novembre 2022 il notificava alla società l'intimazione di P_ Parte_1 pagare la somma di euro 10.858,07, oltre accessori, sul presupposto di plurime ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del regio decreto n.639/1910.
Le ingiunzioni fiscali venivano emesse dall'ente locale per omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in relazione agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e per omesso pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) in relazione agli anni
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
Parte_ II. Con atto notificato a mezzo PEC in data 16 dicembre 2022 la società A: srl proponeva opposizione al precetto e domandava che il precetto fosse dichiarato nullo, deducendo che:
i tributi locali erano prescritti per il decorso del termine quinquennale in quanto era decorso un termine superiore a 5 anni tra la notifica delle ingiunzioni fiscali e la notifica dell'atto di precetto;
la somma oggetto di precetto non era analiticamente descritta e non erano indicate le modalità di calcolo degli interessi.
III. Con comparsa depositata in data 24 maggio 2023, si costituiva in giudizio il il Controparte_3 quale eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito si opponeva all'accoglimento dell'opposizione, deducendo che i crediti tributari non erano prescritti in quanto in data 22 novembre 2017 era stato notificato un primo atto di precetto e per effetto dell'applicazione pagina 2 di 4 della sospensione dei termini per l'attività di riscossione coattiva per 542 giorni dall'8 marzo 2020 al 1 settembre 2021 a seguito dell'art. 68 D.L. n.18/2020.
Aggiungeva che in data 28 dicembre 2016 era stato notificato un ulteriore atto di ingiunzione in rinnovazione relativo alle annualità ICI 2008 e 2009 e TARES 2013.
L'atto di precetto era determinato in quanto recava l'intimazione a pagare gli interessi al tasso legale e anche il compenso e le spese determinate ai sensi del D.M. n.55/2014.
IV. Con ordinanza depositata in data 15 giugno 2023 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del precetto.
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto l'opponente ha eccepito un fatto estintivo del credito, la prescrizione, successivo alla notifica delle ingiunzioni fiscali. La società opponente non ha contestato la sussistenza del credito per tributi locali, ma che tale credito si è prescritto.
Fatta questa premessa, il primo atto di interruzione della prescrizione quinquennale prodotto dall'ente locale, dopo la notifica delle ingiunzioni fiscali, è costituito dall'atto di precetto notificato in data 22 novembre 2017.
Sono quindi prescritti tutti i crediti tributari in relazione alle ingiunzioni fiscali notificate fino al 22 novembre 2012.
Si tratta, quindi, delle seguenti ingiunzioni fiscali:
ingiunzione n. Prot. N. 6388/2006 del 16.07.2009 di euro 506,00
ingiunzione n. Prot. N. 4727/2010 del 11.06.2010 di euro 606,00
ingiunzione n. Prot. N. 9340/2010 del 23.11.2010 di euro 618,00
ingiunzione n. Prot. N. 89/2012 del 07.01.2012 di euro 616,00;
ingiunzione n. Prot. N. 8251/2012 del 15.11.2012 di euro 623,00;
ingiunzione n. Prot. N. 7265/2012 del 06.10.2012 di euro 342,00, per un totale di euro 3.311,00.
Dal totale del credito tributario, oggetto di precetto, pari ad euro 10.041,00 (costituente la somma degli pagina 3 di 4 importi oggetto delle ingiunzioni fiscali), deve essere sottratto il credito prescritto di euro 3.311,00, per un risultato di euro 6.730,00.
Orbene, l'atto di precetto reca l'intimazione a pagare l'importo di euro 472,72 a titolo di interessi legali al 27 ottobre 2022.
In base a come è redatto l'atto di precetto, non è possibile determinare gli interessi prodotti dalle singole ingiunzioni – fiscali, con la conseguenza che dall'importo complessivo di euro 472,72 non è possibile detrarre gli interessi prodotti dai crediti tributari prescritti.
Peraltro, non è neppure indicata la data di decorrenza degli interessi legali, circostanza che rende impossibile a questo Giudice rimediare all'omissione.
Ulteriore corollario a quanto sopra è costituito dal fatto che non è possibile determinare l'importo dovuto in quanto dalla somma precettata di euro 10.858,07, sebbene sia detraibile la somma di euro
3.311,00, non è obiettivamente detraibile la somma degli interessi, da calcolare sull'importo prescritto di euro 3.311,00.
Ne consegue la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto e l'accoglimento dell'opposizione.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di P_ lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 237,00 per spese ed euro Parte_1
3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 P_
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
annulla l'atto di precetto notificato a in data 23 novembre 2022 recante l'intimazione a Parte_1 pagare la somma di euro 10.858,07;
condanna il a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a la P_ Parte_1 somma di euro 237,00 per spese ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 18 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4120/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOSSIO ALBERTO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MUZZI ANTONIO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUGIONI NICOLA e dell'avv. P_ P.IVA_2
ORSINI MARIA GRECA
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 26 giugno 2025:
Parte_ per l'attrice “nel merito, accertata e dichiarata l'irregolarità formale dell'atto di precetto CP_2 impugnato, la prescrizione del diritto di credito dell'odierno convenuto opposto, l'erroneità della somma precettata per tutte le ragioni di cui in narrativa, voglia comunque dichiarare l'illegittimità,
l'inefficacia e la nullità dell'atto di precetto oggetto di impugnazione;
con vittoria di spese e competenze del presente procedimento in ogni ipotesi conclusiva”;
per il convenuto : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Livorno, per le motivazioni tutte P_ sopra espresse, contrariis reiectis,: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario, rientrando la presente controversia nella giurisdizione del Giudice Tributario;
in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario;
in via subordinata di merito, respingere la presente opposizione e le domande tutte formulate da in quanto Parte_1 pagina 1 di 4 infondate in fatto e in diritto, confermando l'atto di precetto opposto e condannando quindi la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del P_
dell'importo precettato di € 10.858,07=, oltre le spese di notificazione del precetto e gli interessi
[...] legali dal 28.10.2022 al saldo;
in ulteriore subordine, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della presente opposizione, ritenere tenuta e, quindi, condannare, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del della somma di € P_
10.041,00=, ovvero, di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge e ogni altra consequenziale pronuncia”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023, quanto prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. In data 23 novembre 2022 il notificava alla società l'intimazione di P_ Parte_1 pagare la somma di euro 10.858,07, oltre accessori, sul presupposto di plurime ingiunzioni fiscali emesse ai sensi del regio decreto n.639/1910.
Le ingiunzioni fiscali venivano emesse dall'ente locale per omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in relazione agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e per omesso pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) in relazione agli anni
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
Parte_ II. Con atto notificato a mezzo PEC in data 16 dicembre 2022 la società A: srl proponeva opposizione al precetto e domandava che il precetto fosse dichiarato nullo, deducendo che:
i tributi locali erano prescritti per il decorso del termine quinquennale in quanto era decorso un termine superiore a 5 anni tra la notifica delle ingiunzioni fiscali e la notifica dell'atto di precetto;
la somma oggetto di precetto non era analiticamente descritta e non erano indicate le modalità di calcolo degli interessi.
III. Con comparsa depositata in data 24 maggio 2023, si costituiva in giudizio il il Controparte_3 quale eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito si opponeva all'accoglimento dell'opposizione, deducendo che i crediti tributari non erano prescritti in quanto in data 22 novembre 2017 era stato notificato un primo atto di precetto e per effetto dell'applicazione pagina 2 di 4 della sospensione dei termini per l'attività di riscossione coattiva per 542 giorni dall'8 marzo 2020 al 1 settembre 2021 a seguito dell'art. 68 D.L. n.18/2020.
Aggiungeva che in data 28 dicembre 2016 era stato notificato un ulteriore atto di ingiunzione in rinnovazione relativo alle annualità ICI 2008 e 2009 e TARES 2013.
L'atto di precetto era determinato in quanto recava l'intimazione a pagare gli interessi al tasso legale e anche il compenso e le spese determinate ai sensi del D.M. n.55/2014.
IV. Con ordinanza depositata in data 15 giugno 2023 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del precetto.
V. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto l'opponente ha eccepito un fatto estintivo del credito, la prescrizione, successivo alla notifica delle ingiunzioni fiscali. La società opponente non ha contestato la sussistenza del credito per tributi locali, ma che tale credito si è prescritto.
Fatta questa premessa, il primo atto di interruzione della prescrizione quinquennale prodotto dall'ente locale, dopo la notifica delle ingiunzioni fiscali, è costituito dall'atto di precetto notificato in data 22 novembre 2017.
Sono quindi prescritti tutti i crediti tributari in relazione alle ingiunzioni fiscali notificate fino al 22 novembre 2012.
Si tratta, quindi, delle seguenti ingiunzioni fiscali:
ingiunzione n. Prot. N. 6388/2006 del 16.07.2009 di euro 506,00
ingiunzione n. Prot. N. 4727/2010 del 11.06.2010 di euro 606,00
ingiunzione n. Prot. N. 9340/2010 del 23.11.2010 di euro 618,00
ingiunzione n. Prot. N. 89/2012 del 07.01.2012 di euro 616,00;
ingiunzione n. Prot. N. 8251/2012 del 15.11.2012 di euro 623,00;
ingiunzione n. Prot. N. 7265/2012 del 06.10.2012 di euro 342,00, per un totale di euro 3.311,00.
Dal totale del credito tributario, oggetto di precetto, pari ad euro 10.041,00 (costituente la somma degli pagina 3 di 4 importi oggetto delle ingiunzioni fiscali), deve essere sottratto il credito prescritto di euro 3.311,00, per un risultato di euro 6.730,00.
Orbene, l'atto di precetto reca l'intimazione a pagare l'importo di euro 472,72 a titolo di interessi legali al 27 ottobre 2022.
In base a come è redatto l'atto di precetto, non è possibile determinare gli interessi prodotti dalle singole ingiunzioni – fiscali, con la conseguenza che dall'importo complessivo di euro 472,72 non è possibile detrarre gli interessi prodotti dai crediti tributari prescritti.
Peraltro, non è neppure indicata la data di decorrenza degli interessi legali, circostanza che rende impossibile a questo Giudice rimediare all'omissione.
Ulteriore corollario a quanto sopra è costituito dal fatto che non è possibile determinare l'importo dovuto in quanto dalla somma precettata di euro 10.858,07, sebbene sia detraibile la somma di euro
3.311,00, non è obiettivamente detraibile la somma degli interessi, da calcolare sull'importo prescritto di euro 3.311,00.
Ne consegue la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto e l'accoglimento dell'opposizione.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di P_ lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 237,00 per spese ed euro Parte_1
3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 P_
, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...]
annulla l'atto di precetto notificato a in data 23 novembre 2022 recante l'intimazione a Parte_1 pagare la somma di euro 10.858,07;
condanna il a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a la P_ Parte_1 somma di euro 237,00 per spese ed euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 18 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4