Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
L'interesse che legittima l'intervento a norma dell'art. 105, comma secondo cod. proc. civ. e che determina l'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ. è individuabile nella titolarità - presunta o affermata - di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del giudizio (nel caso di specie la Corte ha rigettato il motivo di ricorso avverso la sentenza di merito che aveva escluso l'incapacità a testimoniare dei dipendenti di una delle parti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. MARIA GRABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso l'avvocato BONAIUTI D., rappresentato e difeso dall'avvocato MIRIZZI GI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO AUTONOMO DELLE GUARDIE CAMPESTRI DI TERLIZZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODI 32, presso l'avvocato MIGLIONICO A., rappresentato e difeso dall'avvocato GESMUNDO PASQUALE, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 58/98 del Giudice di pace di RUVO DI PUGLIA, depositata il 23/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2000 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e per il rigetto del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.3.1997 il Consorzio Autonomo Guardie campestri di Terlizzi conveniva dinanzi al giudice di pace di Ruvo di Puglia PE LI, per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 1.779.555, oltre interessi e rivalutazione, dovuta a titolo di canoni di guardiania. Il convenuto, costituitosi, contestava la propria qualità di consorziato, per non essere egli proprietario dei fondi oggetto della prestazione resa dal consorzio attore.
Con sentenza 12-23 ottobre 1998 il giudice di pace accoglieva la domanda, ritenendo dimostrata la qualità di consorziato del convenuto, oltre che in base alle deposizioni testimoniali assunte, per avere egli, in particolare: a) ricoperto incarichi direttivi all'interno del consorzio;
b) versato gli oneri di contribuzione fino al 1989; c) acquistato sin dal 1982 la proprietà di fondi con dati catastali corrispondenti a quelli per i quali il consorzio aveva espletato il servizio di guardiania.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione PE LI. Resiste il consorzio con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 n.3 c.p.c. - in relazione all'art. 2697 c.c., nonché insufficiente, contraddittoria, inesistente motivazione su un punto decisivo della controversia art. 360 n. 5 c.p.c.", lamenta che il giudice di pace, nel ritenere dimostrata la sua qualità di consorziato, abbia prestato credito a testimonianze prettamente di parte e ad una documentazione priva di valore probatorio, ed abbia invece trascurato di valutare decisivi elementi di prova contraria. In particolare, il ricorrente deduce di avere ricoperto incarichi direttivi nel consorzio solo in qualità di esterno, per conto dell'ACLI, di essere proprietario di quattro soltanto dei sei fondi rustici oggetto dei pretesi canoni di guardiania, di non avere mai aderito al consorzio, di cui era stato socio suo padre VI LI, alla morte del quale la moglie ed erede aveva manifestato la propria volontà di recesso.
1.2. Tenuto conto del valore della controversia, non eccedente la somma di due milioni di lire, e della conseguente natura di sentenza di equità della pronuncia del giudice di pace, la censura formulata si palesa inammissibile.
Ed invero, con la sentenza n. 716 del 1999 le sezioni unite di questa Corte hanno precisato l'ambito e l'oggetto del ricorso per cassazione avverso le pronunce del giudice di pace emesse in controversie di valore non superiore a due milioni, da considerarsi in ogni caso sentenze di equità, abbia il giudice dichiarato di aver applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità, o si sia limitato ad applicare una norma di legge.
Attesa la nuova formulazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c., che ha eliminato il riferimento all'osservanza dei "principi regolatori della materia", e definita quindi l'equità di natura c.d. formativa, fondata cioè su di un giudizio di tipo intuitivo, senza previa individuazione della norma di diritto applicabile, il ricorso per cassazione avverso le sentenze di equità del giudice di pace deve ritenersi ammissibile solo per violazione di norme processuali, mentre la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita soltanto per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordinaria, ferma restando la configurabilità di censure nei casi di inesistenza, ovvero di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione.
In applicazione di tali principi, la censura nella specie formulata risulta chiaramente inammissibile, poiché si sostanzia in una critica alla valutazione delle prove, così come operata dal giudice di pace, il quale avrebbe prestato credito ad elementi probatori poco attendibili, ed avrebbe invece trascurato di prendere in considerazione decisivi elementi di prova contraria. Non si verte - all'evidenza - nell'ipotesi di motivazione inesistente, o meramente apparente od insanabilmente contraddittoria, posto che il giudice di pace ha puntualmente elencato gli elementi del convincimento raggiunto, argomentando secondo una determinata "ratio decidendi", mentre l'eventuale censura di insufficienza od illogicità, nonché quella, formalmente rubricata come violazione di legge in relazione all'art. 2697 c.c., risultano inammissibili, alla stregua dei criteri enunciatì nella richiamata pronuncia delle sezioni unite.
2.1. Con il secondo motivo il ricorrente, nuovamente deducendo "violazione o falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 n3 c.p.c. - in relazione all'art. 246 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - art. 360 n. 5 c.p.c.", lamenta che il giudice di pace abbia tratto il proprio convincimento circa la sua partecipazione al consorzio in base a dichiarazioni rese da testi incapaci a deporre, in quanto legali rappresentanti e funzionari del consorzio attore e pertanto interessati all'esito della causa.
2.2. Nella specie, investendo la dedotta violazione di norma processuale, la censura appare ammissibile.
La stessa risulta peraltro infondata.
Premesso che, vertendosi in tema di "error in procedendo", questa Corte deve verificare gli atti tramite diretto esame, e premesso altresì che l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. risulta essere stata ritualmente sollevata dal procuratore del convenuto anteriormente all'inizio dell'espletamento della prova, l'eccezione medesima deve peraltro ritenersi intrinsecamente infondata.
Ed invero, i testi assunti rivestivano la qualità di dipendenti del consorzio attore, l'uno come segretario e l'altro come componente del servizio di guardiania.
Ora, com'è noto, l'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c. ricorre solo quando la persona chiamata a deporre abbia nella causa un interesse concreto ed attuale, che sia tale da coinvolgerla nel rapporto controverso e da legittimare la sua assunzione della qualità di parte nel giudizio, in senso processuale e sostanziale. E ciò non si verifica allorché, nella controversia in cui sia parte una persona giuridica, il teste non ricopra la qualifica di legale rappresentante dell'ente, ma sia collegato allo stesso tramite rapporto di lavoro subordinato, che in nessun caso legittimerebbe la partecipazione al giudizio, mai giustificabile per un eventuale interesse di mero fatto (ex plurimis: Cass. 2125/1982;
2375/1981; 1461/1977; 1027/1975).
Il ricorso deve dunque essere respinto, con la condanna del ricorrente alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive L. 973.000, di cui L. 800.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria 27 febbraio 2001