Sentenza 6 agosto 2001
Massime • 1
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno gli interessi devono essere riconosciuti anche d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10851 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR PI, GA CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VINCENZO USSANI 74. presso lo studio dell'avvocato SENSINI LILIANA, difesi dall'avvocato BONIFAZI STEFANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TI TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ACERO 2/A, difeso dall'avvocato MALIANDI FRANCESCO presso l'Avvocato BAZZANI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 32/99 del Giudice di pace di CIVITAVECCHIA, emessa e depositata il 02/03/99; RG.405/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del 1^ motivo di ricorso, rigetto del 2^, accoglimento p.q.r. del 3^, assorbiti il 4^ e 5^ motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TT NT conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Civitavecchia RO ZU e TA IZ per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni da essa subiti a seguito del danneggiamento e della distruzione di mobili di sua proprietà, specificando che la richiesta era per un importo comunque non superiore alle lire due milioni. I convenuti si costituivano in giudizio contestando il fondamento della domanda. Il Giudice di pace, con sentenza del 2 marzo 1999 accoglieva la domanda e condannava il ZU al pagamento nei confronti della NT della somma di lire due milioni, oltre interessi dal giorno del fatto al saldo effettivo. Dichiarava, altresì, l'estromissione della IZ per carenza di legittimazione passiva.
Avverso questa sentenza, RO ZU e TA IZ propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. TT NT resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 15 ottobre 1999, n. 716 hanno tracciato - con argomentazioni che questo Collegio condivide - i limiti del controllo esercitabile in sede di legittimità nei confronti delle sentenze pronunziate dal giudice di pace secondo equità, enunciando il principio secondo cui tali sentenze "sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art.360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie)".
È sulla base del principio indicato che vanno esaminati i motivi del ricorso rivolto avverso una sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità, in una causa di valore non superiore a lire due milioni.
Va ulteriormente precisato che dei cinque motivi solo il quinto interessa la IZ.
2. Con il primo motivo il ricorrente ZU deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c., lamentando che il giudice di pace con l'ordinanza del 9 giugno 1998 aveva rigettato l'eccezione di continenza. Il rapporto di continenza sarebbe con altra causa pendente tra le parti innanzi al OR di Civitavecchia ed avente ad oggetto un giudizio possessorio promosso dalla NT per ottenere la reintegra nel possesso di un immobile e dei beni mobili di cui alla causa innanzi al giudice di pace oltre al risarcimento del danno. I ricorrenti specificano di sottoporre a gravame il provvedimento in questione, avente carattere decisorio, unitamente alla sentenza che ha deciso il merito "dato che tale provvedimento non è stato ritualmente notificato ai fini della decorrenza dei termini d'impugnazione e ... non sono consumati quelli di cui all'art. 327 c.p.c.". Il motivo, che attiene all'impugnazione del provvedimento avente carattere decisorio con il quale il giudice di pace ha rigettato l'eccezione di continenza è ammissibile. Infatti, nel sistema di riserva facoltativa di impugnazione contro sentenza non definitiva (previsto per l'appello dall'art. 340 cod. proc. civ. e per il ricorso per cassazione dall'art. 361 dello stesso codice), la mancata (o irrituale) dichiarazione di riserva comporta soltanto la decadenza dal diritto che è oggetto della riserva stessa, cioè della facoltà di impugnazione differita, ma non preclude l'esercizio del potere d'impugnazione immediata, che è esperibile - così come è avvenuto nel caso di specie - secondo le regole generali entro il termine per impugnare, sia esso quello stabilito dall'art. 325 cod. proc. civ. o quello annuale previsto dall'art. 327, decorrenti, rispettivamente, dalla notificazione e dalla pubblicazione della sentenza. Il motivo è, peraltro, infondato.
Il giudice di pace ha escluso l'esistenza della continenza rilevando che il OR aveva disatteso la domanda di reintegrazione nel possesso del mobilio e che la IZ non aveva nell'atto di riassunzione riproposto le domande relative ai beni mobili. Avuto riguardo alle affermazioni contenute nel provvedimento impugnato correttamente è stata rigettata l'eccezione di continenza, considerato che fra le due cause manca l'identità di causa petendi, mentre il petitum dell'una non rientra in quello dell'altra, restando irrilevante che, avuto riguardo all'originaria domanda, potesse profilarsi eventualmente un rapporto di continenza. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 100 e 306 c.p.c., nonché l'omessa pronunzia circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. Il giudice di pace non aveva considerato che la mancata riproposizione nel giudizio innanzi al OR della domanda di risarcimento del danno aveva comportato la rinunzia alla stessa, cosicché il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere.
Il motivo è infondato.
Non sussiste la dedotta violazione della norma processuale, poiché il comportamento tenuto dalla parte in un diverso giudizio, non può costituire ipotesi di cessazione della materia del contendere. Da ciò consegue anche l'infondatezza del motivo relativo alla mancata pronunzia o motivazione sul punto, atteso che, a prescindere da altri profili, non vi è un obbligo di pronunziare d'ufficio per affermare l'infondatezza di una questione. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 C.P.C. e 2697 C.C., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5. Secondo quanto dedotto, il giudice di pace prima aveva deferito il giuramento suppletorio alla NT, successivamente, su istanza degli attuali ricorrenti, lo aveva revocato. Illogicamente dunque aveva poi accolto la domanda sulla base di elementi che egli stesso aveva ritenuto insufficienti. Inoltre, non erano state osservate le norme sull'onere probatorio, che devono essere rispettate anche quando il giudice di pace decide secondo equità. Infatti, "la NT non aveva dato la prova di quanto affermato circa la proprietà ed il danneggiamento del mobilio e, quindi, actore non probante reus absolvitur".
Anche questo motivo è privo di fondamento. Non si riscontra alcuna violazione delle norme processuali indicate, quanto piuttosto si evince chiaramente dal motivo che ciò che si sottopone a critica è il convincimento del giudice di merito e la scelta delle prove poste a base della decisione: profili questi che attengono alla decisione resa dal giudice di pace secondo equità.
La doglianza relativa al vizio di motivazione è inammissibile per le ragioni già esposte a proposito del secondo motivo di ricorso. E, comunque, la ratio decidendi posta dal giudice di pace a base del suo convincimento è chiaramente desumibile. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 C.P.C. La NT aveva infatti richiesto la condanna dei convenuti, limitandola alla somma di due milioni. Il giudice di pace era incorso nel vizio di ultrapetizione riconoscendo gli interessi in mancanza di una specifica domanda in tal senso. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato che sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno gli interessi devono essere riconosciuti anche d'ufficio (v. per es. Cass. 19 febbraio 2000, n. 1913; 4 febbraio 1999, n. 977). Il principio enunciato non può tuttavia trovare applicazione al caso di specie in cui la NT ha espressamente richiesto al giudice di pace un risarcimento del danno "comunque" non superiore alle lire due milioni: cosicché, una volta pronunziata condanna al pagamento di questa somma, il giudice di pace, riconoscendo d'ufficio gli interessi, ha effettivamente pronunziato oltre la domanda, in violazione dell'art. 112 c.p.c.. Con il quinto motivo la ricorrente IZ deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 99 e 100 c.p.c., nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la contradditorietà della motivazione. Il giudice di pace aveva ritenuto di estromettere dal giudizio per carenza di legittimazione passiva la IZ, in quanto non poteva esserle addebitato alcunché, compensando le spese tra essa e la NT. L'errore consisteva in ciò che l'acclarata estraneità della IZ doveva portare al rigetto della domanda attenendo al merito della lite e alla condanna in suo favore delle spese di causa. Il motivo è privo di fondamento.
Indipendentemente dalle espressioni usate, risulta chiaro che il giudice di pace ha ritenuto che la domanda non fosse nel merito accoglibile nei confronti della IZ, deducendo espressamente che ad essa non poteva essere addebitato alcun illecito non essendo emersa la sua partecipazione ai fatti.
Quanto alla compensazione delle spese pronunziata dal giudice di pace, sembra sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui rientra nel potere del giudice di merito la valutazione di compensare in tutto o in parte le spese di causa, restando limitato il sindacato della Corte di cassazione ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Per quanto detto vanno rigettati il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso, mentre va accolto il quarto motivo. In relazione al motivo accolto la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va deciso nel merito, dichiarando non dovuti gli interessi riconosciuti nella sentenza impugnata. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese sia del giudizio di cassazione che del giudizio dinanzi al giudice di pace, la cui sentenza è stata cassata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e rigetta gli altri;
in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara non dovuti gli interessi;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 28 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2001