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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 12029/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott Nicola Latour. Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.10.2025 da 1) , nato a [...], il [...], cittadino italiano, C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], e domiciliato in Milano, via G. Pascoli n.39, e
2) nata a [...] l'[...], cittadina italiana, C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi per delega separata al presente atto, depositata telematicamente con il ricorso congiunto per separazione, dall'Avv. Valentina Pontillo ( , PEC: CodiceFiscale_3
Fax n. 1782.719775), presso il cui studio in Milano, Via Email_1
NI TA n. 1, sono elettivamente domiciliati i quali hanno contratto matrimonio civile in data 17.6.2012 a AS LV (VC), in regime di separazione dei beni (anno 2012 atto n. 6 reg. atti di matrimonio AS LV parte II serie C)
con i seguenti figli: nato a [...], il [...], C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_4
e nata a [...], l'[...], C.F. , entrambi con Parte_4 CodiceFiscale_5 cittadinanza italiana
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data 13.10.2025 e depositato in data 29.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, 1° comma cod. civ..
• Ordinare al Comune di AS LV (VC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1. Le premesse sono da intendersi parte integrante del presente accordo. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
2. I coniugi continueranno a vivere separati con reciproco rispetto.
3. I figli sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento paritetico presso entrambi i genitori e con indicazione di residenza anagrafica presso la residenza materna in Piazza Leonardo da Vinci n. 6, Milano.
4. Il padre abita presso la casa del nonno paterno, adeguata per sé e per i figli, e vicina all'abitazione familiare.
5. Salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse dei figli e delle necessità delle parti, e trascorreranno Pt_3 Pt_4 con la madre dalla domenica sera (prima di cena) al giovedì sera (prima di cena) e, successivamente, con il padre dal giovedì sera sino alla domenica sera (prima di cena).
6. I genitori concordano che il padre recuperi i giorni che sono destinati ai viaggi lavorativi;
come avviene tuttora, ogni mese verrà definito dai genitori un calendario in tal senso.
7. Entrambi i genitori si impegnano a verificare nel tempo il buon andamento della regolamentazione così come determinata, nell'interesse dei figli e delle necessità degli stessi genitori e, nel caso, a valutare opportune modifiche.
8. Durante le vacanze natalizie, il primo periodo dal 22 al 31 dicembre e il secondo periodo, dal 31 dicembre sino al rientro scolastico post Epifania, sarà alternato di anno in anno tra i genitori. Il genitore che trascorrerà con i figli il secondo periodo trascorrerà con i medesimo la Vigilia di Natale comprensiva di pernotto. Per il 2025, il primo periodo sarà con la madre il secondo con il padre.
9. Durante le vacanze estive scolastiche, i genitori concordano che i figli trascorrano con ciascun genitore un periodo pari ad almeno 15 giorni (anche non consecutivi). I genitori si impegneranno ad alternare di anno in anno i periodi. Il calendario delle vacanze dovrà essere concordato e definito entro il 30 aprile di ogni anno.
10. Saranno alternate di anno in anno tra i genitori le restanti festività e i ponti scolastici. Per il
2016: il carnevale con la madre, mentre la Pasqua e le festività accorpate di , Persona_1 dell'Immacolata Concezione ed eventuali ponti saranno con il padre.
11. Sono fatti salvi sempre migliori accordi tra i genitori. Sul mantenimento dei figli
12. Entrambi i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli nei tempi di spettanza.
13. Il padre verserà inoltre, a titolo di assegno perequativo per i figli, l'importo mensile di euro 500,00 (in totale per entrambi e quindi per ciascuno euro 250,00), in via anticipata ed entro il giorno cinque di ogni mese - con rivalutazione annuale ISTAT caro vita (prima rivalutazione novembre 2026) - sul conto corrente della signora Pt_2 14. Il padre, inoltre, continuerà a provvedere, a titolo di mantenimento dei figli, al versamento diretto dei canoni di locazione comprensiva degli oneri condominiali, incluso conguaglio, della casa familiare di cui in premessa.
15. Il signor si impegna a portare a termine in via esclusiva il pagamento della scuola Pt_1 privata della figlia per l'anno scolastico 2025/2026. Pt_4
16. Il padre contribuirà altresì in ragione del 75% e la madre nella misura del 25% alle spese straordinarie per i figli, tra cui, oltre alle spese per il vestiario dei figli:
– spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
– spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
– spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
– spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati (salvo quanto previsto sopra); b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
– spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro del genitore.
– spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Entrambi i genitori si impegnano a rimborsarsi reciprocamente e prontamente le spese straordinarie anticipate, al più tardi entro il giorno 5 del mese successivo. Si richiamano le Linee Guida del Tribunale milanese consegnate ai genitori.
17. La signora beneficerà dell'assegno unico al 100% se dovuto, quindi, anche per la Pt_2 quota del signor , il quale porterà in detrazione/deduzione le spese per i figli e la casa Pt_1 familiare al 100%.
18. Entrambi i genitori prestano, sin d'ora, il consenso alla richiesta e il rinnovo di rilascio di documenti validi per l'espatrio per i figli. Sul mantenimento per la moglie
19. Il signor , dal gennaio 2026 verserà un assegno mensile di mantenimento per la signora Pt_1
a mezzo bonifico bancario, sul suo conto corrente personale, in via anticipata ed Pt_2 entro il giorno cinque di ogni mese, dell'importo quantificato in euro 300,00 (con rivalutazione annuale ISTAT caro vita, prima rivalutazione febbraio 2027) sino al dicembre del 2028, al fine di consentire alla moglie di implementare la propria attività lavorativa e reddituale. Il signor si impegna a versare il valore residuo corrispondente sino al termine (dicembre Pt_1
2028) qualora la signora preferisca riceverli in unica soluzione. Pt_2
20. Il signor si è impegnato anche a sostenere il costo dell'eventuale corso che verrà svolto Pt_1 dalla signora per l'abilitazione professionale all'insegnamento. Pt_2
21. Le parti, inoltre, sono d'accordo che, qualora in questi tre anni vengano meno i requisiti per l'assegno di mantenimento in favore della moglie, l'obbligo del signor verrà meno, Pt_1 salvo quanto previsto al punto 19 per il corso di abilitazione.
22. Con l'esecuzione di quanto sopra le parti hanno risolto ogni loro rapporto patrimoniale- economico e non avranno null'altro a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
23. Le parti sono concorde nel dare esecuzione alle presenti condizioni dal 1° novembre 2025, salvo per la condizione n. 19.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 17.6.2012 a AS LV (VC), in regime di separazione dei beni.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS LV (VC), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG