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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2024, n. 46615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46615 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - NI DA MI NA UR GIOVANBATTISTA TONA NC AL SENTENZA sul ricorso proposto da: TE NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, Roberto Aniello, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo proposto da ME CO avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Agrigento che aveva confermato la sanzione disciplinare di 10 giorni di esclusione dalle attività comuni irrogatagli dal Consiglio di Disciplina dell’Istituto a seguito del rinvenimento nella sua disponibilità di tre telefoni cellulari, quattro batterie e un cavetto USB all’interno della sua camera di ubicazione. 2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore del detenuto articolando un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e) e 129 cod. proc. pen., in relazione agli articoli 81 d.P.R. n. 230/2000, 35bis e 69 lett. a) ord. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto del fatto che, a seguito della perquisizione, era stata trasmessa notizia di reato e il procedimento disciplinare si era concluso senza verificare l’esito del procedimento penale. Era pertanto mancato un reale accertamento della condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 391ter cod. pen. Lamenta altresì che era del tutto apparente la motivazione riguardo alla tempestività della notifica. Doveva considerarsi illegittimo ogni provvedimento disciplinare emesso quando tra il momento della contestazione disciplinare e quello dell’udienza dinanzi al Consiglio di Disciplina non era intercorso un ragionevole lasso di tempo. Ciò sarebbe avvenuto nel caso di specie perché il detenuto non ha potuto apprestare un’adeguata difesa non avendo potuto conoscere l’esito del procedimento penale. Penale Sent. Sez. 1 Num. 46615 Anno 2024 Presidente: HI GI Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 12/11/2024 3. Il Procuratore generale, Roberto Aniello, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze avanzate dal ricorrente sono manifestamente infondate, oltre che meramente reiterative, e comunque non si confrontano con gli argomenti con i quali il giudice di merito ha già valutato i motivi del reclamo, del tutto corrispondenti a quelli contenuti nel ricorso. Come è stato già ampiamente esposto nel provvedimento impugnato, vi è piena autonomia tra giudizio disciplinare e giudizio penale e l’accertamento dell’illecito da sanzionare deve avvenire in un procedimento diverso da quello al quale dà origine l’iscrizione della notizia di reato da parte del Procuratore della Repubblica competente. La censura del ricorrente, del tutto aspecifica, non individua alcuna norma che preveda la pregiudizialità dell’accertamento del fatto in sede penale rispetto all’accertamento in sede disciplinare;
né avrebbe potuto individuarla visto che il procedimento è disciplinato dall’art. 81 d.P.R. n. 230/2000, nel quale si prevede che il fatto sia accertato attraverso l’esame del rapporto e che il direttore contesti l’addebito all’accusato alla presenza del comandante di reparto della polizia penitenziaria, il quale per via gerarchica abbia ricevuto il rapporto, entro dieci giorni dal rapporto medesimo. Inoltre deve fissare una data per convocazione dell’accusato nel termine di dieci giorni o comunque in un ragionevole lasso temporale che gli consenta di predisporre adeguata difesa (Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272786 – 01). Il ricorrente non si confronta con le valutazioni contenute nel provvedimento impugnato che ha evidenziato come il termine di dieci giorni previsto alla legge, purtuttavia senza specifiche sanzioni processuali, è stato rispettato. A fronte della constatazione di un fatto oggettivamente rilevante e nella sua storicità non contestato (il rinvenimento nella cella di apparecchi cellulari nella disponibilità del detenuto), il rapporto era stato redatto il 16/05/2023, la contestazione dell’addebito era avvenuta nelle forme rituali il 25/05/2023 e il provvedimento era stato emesso il 31/05/2023. Il detenuto aveva partecipato all’udienza e in quella sede avrebbe dovuto far valere eventuali violazioni del suo diritto di difesa e la mancata deduzione dell’asserita intempestività dell’avviso valeva comunque a sanare ogni eventuale invalidità. In ogni caso assertiva e priva di aggancio normativo è la prospettazione secondo la quale il fatto che non si sia atteso l’esito del procedimento penale abbia pregiudicato la sua possibilità di articolare la difesa. Ciò perché, come ha rilevato in maniera pertinente il giudice di merito nel provvedimento impugnato, l’art. 79, comma 1, d.P.R. n. 230/2000 prevede la sospensione del procedimento disciplinare scaturito dal rapporto che contenga anche un’informativa di reato solo come facoltativa e non obbligatoria;
e il ricorrente non ha dato conto delle ragioni per le quali la mancata sospensione avrebbe dovuto incidere sulla sua posizione nel procedimento disciplinare, rispetto al quale, acquisiti dati circostanziali del fatto e risultando superflui ulteriori accertamenti, il mero esito del procedimento penale o l’eventuale riconducibilità della condotta alla fattispecie di reato ipotizzata nell’infortiva alla Procura della Repubblica non potevano avere alcuna incidenza sulla verifica dei presupposti per l’applicazione della sanzione da parte del Consiglio di Disciplina dell’Istituto penitenziario. 5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità 2 dell’impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotti, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 12/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA GI HI 3
lette le conclusioni del PG, Roberto Aniello, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo proposto da ME CO avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Agrigento che aveva confermato la sanzione disciplinare di 10 giorni di esclusione dalle attività comuni irrogatagli dal Consiglio di Disciplina dell’Istituto a seguito del rinvenimento nella sua disponibilità di tre telefoni cellulari, quattro batterie e un cavetto USB all’interno della sua camera di ubicazione. 2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore del detenuto articolando un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e) e 129 cod. proc. pen., in relazione agli articoli 81 d.P.R. n. 230/2000, 35bis e 69 lett. a) ord. pen. Lamenta che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto del fatto che, a seguito della perquisizione, era stata trasmessa notizia di reato e il procedimento disciplinare si era concluso senza verificare l’esito del procedimento penale. Era pertanto mancato un reale accertamento della condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 391ter cod. pen. Lamenta altresì che era del tutto apparente la motivazione riguardo alla tempestività della notifica. Doveva considerarsi illegittimo ogni provvedimento disciplinare emesso quando tra il momento della contestazione disciplinare e quello dell’udienza dinanzi al Consiglio di Disciplina non era intercorso un ragionevole lasso di tempo. Ciò sarebbe avvenuto nel caso di specie perché il detenuto non ha potuto apprestare un’adeguata difesa non avendo potuto conoscere l’esito del procedimento penale. Penale Sent. Sez. 1 Num. 46615 Anno 2024 Presidente: HI GI Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 12/11/2024 3. Il Procuratore generale, Roberto Aniello, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze avanzate dal ricorrente sono manifestamente infondate, oltre che meramente reiterative, e comunque non si confrontano con gli argomenti con i quali il giudice di merito ha già valutato i motivi del reclamo, del tutto corrispondenti a quelli contenuti nel ricorso. Come è stato già ampiamente esposto nel provvedimento impugnato, vi è piena autonomia tra giudizio disciplinare e giudizio penale e l’accertamento dell’illecito da sanzionare deve avvenire in un procedimento diverso da quello al quale dà origine l’iscrizione della notizia di reato da parte del Procuratore della Repubblica competente. La censura del ricorrente, del tutto aspecifica, non individua alcuna norma che preveda la pregiudizialità dell’accertamento del fatto in sede penale rispetto all’accertamento in sede disciplinare;
né avrebbe potuto individuarla visto che il procedimento è disciplinato dall’art. 81 d.P.R. n. 230/2000, nel quale si prevede che il fatto sia accertato attraverso l’esame del rapporto e che il direttore contesti l’addebito all’accusato alla presenza del comandante di reparto della polizia penitenziaria, il quale per via gerarchica abbia ricevuto il rapporto, entro dieci giorni dal rapporto medesimo. Inoltre deve fissare una data per convocazione dell’accusato nel termine di dieci giorni o comunque in un ragionevole lasso temporale che gli consenta di predisporre adeguata difesa (Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272786 – 01). Il ricorrente non si confronta con le valutazioni contenute nel provvedimento impugnato che ha evidenziato come il termine di dieci giorni previsto alla legge, purtuttavia senza specifiche sanzioni processuali, è stato rispettato. A fronte della constatazione di un fatto oggettivamente rilevante e nella sua storicità non contestato (il rinvenimento nella cella di apparecchi cellulari nella disponibilità del detenuto), il rapporto era stato redatto il 16/05/2023, la contestazione dell’addebito era avvenuta nelle forme rituali il 25/05/2023 e il provvedimento era stato emesso il 31/05/2023. Il detenuto aveva partecipato all’udienza e in quella sede avrebbe dovuto far valere eventuali violazioni del suo diritto di difesa e la mancata deduzione dell’asserita intempestività dell’avviso valeva comunque a sanare ogni eventuale invalidità. In ogni caso assertiva e priva di aggancio normativo è la prospettazione secondo la quale il fatto che non si sia atteso l’esito del procedimento penale abbia pregiudicato la sua possibilità di articolare la difesa. Ciò perché, come ha rilevato in maniera pertinente il giudice di merito nel provvedimento impugnato, l’art. 79, comma 1, d.P.R. n. 230/2000 prevede la sospensione del procedimento disciplinare scaturito dal rapporto che contenga anche un’informativa di reato solo come facoltativa e non obbligatoria;
e il ricorrente non ha dato conto delle ragioni per le quali la mancata sospensione avrebbe dovuto incidere sulla sua posizione nel procedimento disciplinare, rispetto al quale, acquisiti dati circostanziali del fatto e risultando superflui ulteriori accertamenti, il mero esito del procedimento penale o l’eventuale riconducibilità della condotta alla fattispecie di reato ipotizzata nell’infortiva alla Procura della Repubblica non potevano avere alcuna incidenza sulla verifica dei presupposti per l’applicazione della sanzione da parte del Consiglio di Disciplina dell’Istituto penitenziario. 5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità 2 dell’impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotti, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 12/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA GI HI 3