Sentenza 22 ottobre 1999
Massime • 1
Il divieto di introduzione di arma in aree protette, posto dall'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, per la specificità dei beni giuridici tutelati, non può considerarsi abrogato ai sensi dell' art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Nè il trasporto di un arma dovrebbe considerarsi lecito e consentito dall'art. 21, lett. g) della legge 157, che autorizza il trasporto di armi da sparo per usi venatorio, purché scariche ed in custodia, anche all'interno di zone ove la caccia è vietata. Infatti tale possibilità non opera nei luoghi specificati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21, tra cui le aree protette.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/1999, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LA CAVA Presidente del 22/10/1999
1. Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N. 3549
3. Dott. ALDO FIALE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere N. 11450/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BI ZO n. a Firenze il 24/08/1968 avverso la sentenza
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 8.10.1998 il Pretore di Firenze - Sezione Distaccata di Pontassieve affermava la penale responsabilità di NC ZO in ordine al reato di cui agli artt. 11, 3 comma - lett. f), e 30 della legge 6.12.1991, n. 394 (per avere introdotto, senza autorizzazione, un fucile da caccia all'interno della Riserva naturale di Vallombrosa - acc. in Reggello, il 2.11.1996) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di lire 180.000 di ammenda, concedendo il beneficio della non menzione.
Avverso tale sentenza ha proposto "appello" l'imputato, il quale ha eccepito:
- erronea applicazione di legge, in quanto non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione, da parte di organi preposti alle gestione della Riserva naturale, nel caso di semplice attraversamento del territorio della stessa da parte di cacciatori che trasportino a bordo delle loro autovetture un fucile da caccia scarico, chiuso nella custodia ed in bauliera.
Anche la direzione, della Riserva, secondo la prospettazione difensiva, aveva "pubblicamente affermato" la liceità di un comportamento siffatto e la diversa interpretazione del divieto normativo era stata fornita soltanto dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Firenze, che ne aveva informato il pubblico con un documento affisso all'albo pretorio e con volantini esposti nei bar del territorio.
È stata richiesta, sul punto, la rinnovazione del dibattimento con nuova escussione del teste Baroni, direttore della Riserva;
- la inapplicabilità della norma contestata in mancanza di un regolamento della Riserva;
- la liceità del trasporto del fucile, legittimato e consentito dall'art. 21, lett. g), della legge 11.2.1992, n. 157, che, autorizza il trasporto di armi da sparo per uso venatorio, purché scariche ed in custodia, anche all'interno delle zone ove la caccia è vietata. La stessa legge n. 157, infatti, all'art. 37, ha abrogato espressamente ogni disposizione con essa contrastante;
- l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 12.3.1999, ha trasmesso gli atti a questa Corte Suprema ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito specificate,
1. La prima questione da esaminare investe il riscontro dell'operatività - nella Riserva - naturale di Vallombrosa, che è Riserva statale istituita con D.M. 13.7.1977 - del divieto di introduzione non autorizzata di un fucile da caccia, la cui violazione è stata contestata al ricorrente.
In proposito deve evidenziarsi che, a norma dell'art. 11, 3^ comma, della legge 6.12.1991, n. 394, (fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini locali), "nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi habitat". Segue, nel testo normativo, un'elencazione di divieti specifici tra i quali figura [lett. f] quello della "introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati".
In tutto l'art. 11 (ricompreso nel titolo II della legge n.394/199l, riguardante le "aree protette nazionali") il riferimento testuale è soltanto ai parchi, dei quali si delineano i contenuti del regolamento, con individuazione delle attività consentite e vietate nei relativi territori.
L'elencazione delle attività vietate, però, non deve considerarsi inoperante per le altre aree protette (diverse dai parchi nazionali), poiché il 4^ comma dell'art. 6 dispone che "dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11" e nella nozione di "area protetta" (secondo la più recente classificazione operata, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 394/1991, con deliberazione 2/12/1996 del Ministero dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17/06/1997) rientrano - oltre ai parchi nazionali - i parchi naturali interregionali e regionali, le riserve naturali statali e regionali, le aeree umide di importanza nazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. n. 448 del 13/03/1976, le zone di protezione speciale degli uccelli selvatici ai sensi della direttiva 79/409/CEE, le zone speciali di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Nel caso (corrispondente a quello che ci occupa) di area protetta istituita anteriormente all'entrata in vigore della legge n.394/1991, pertanto, i divieti di cui all'art. 11, quali misure minime di salvaguardia generica nell'ipotesi in cui tuttora manchi un regolamento, trovano applicazione dalla vigenza della legge-quadro e fino all'approvazione del regolamento (nè un'interpretazione siffatta sembra involgere profili di incostituzionalità allorché si tenga conto del costante orientamento espresso dalla Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 56 del 1968, in relazione alla categoria omogenea dei beni paesaggistici, e ribadito con la sentenza n. 648 del 1988 per escludere l'illegittimità della previsione legislativa contenuta nell'art. 1 quinquies della legge n.431/1985, che pone un divieto di modificazione delle aree di interesse ambientale sino all'adozione dei piani paesistici o territoriali con valenza paesaggistica).
La violazione dei medesimi divieti di cui all'art. 11, 3^ comma, della legge n. 394/1991 è sanzionata. dal 1^ comma dell'art. 30, con la pena edittale alternativa dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da lire 200.000 a lire 25.000.000 ed il 7^ comma dello stesso art. 30 dispone che le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali".
Infondate sono, pertanto, le doglianze di insussistenza del reato, farraginosamente svolte nell'atto di gravame, e resta altresì superato il motivo di ricorso che prospetta la inapplicabilità della norma contestata in mancanza di un regolamento della Riserva, poiché i limiti di salvaguardia sono posti direttamente dalla legge-quadro ed il regolamento attuativo del piano di gestione della Riserva (previsto dall'art. 17 della legge n. 394/1991) può soltanto stabilire "le eventuali deroghe" ai divieti fissati dal 3^ comma dell'art. 11.
2. Infondato è pure il motivo di gravame secondo cui il trasporto del fucile dovrebbe considerarsi lecito e consentito dall'art. 21, lett. g), della legge 11.2.1992, n. 157, che autorizza appunto il trasporto di armi da sparo per uso venatorio, purché scariche ed in custodia, anche all'interno di zone ove la caccia è vietata.
Va ribadito, in proposito, l'orientamento già espresso da questa Corte (Sez. III, 7.8.1995, n. 2652, Macrì) e deve rilevarsi che il richiamo contenuto nella lettera g) dell'art. 21 della legge n. 157/1992 alla liceità del trasporto dell'arma "all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria" non opera nei luoghi precedentemente specificati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21, ove il divieto di caccia non si correla soltanto ad esigenze di protezione della fauna selvatica ma è previsto a tutela di interessi ulteriori (pubblica incolumità, conservazione e valorizzazione di equilibri ecologici, ripopolamento e riproduzione di particolari specie faunistiche, esigenze militari connesse alla difesa dello Stato, salvaguardia di beni monumentali o di rilievo storico ed archeologico). Il divieto di introduzione di arma non autorizzata in aree protette, posto dall'art. 11, 3^ comma, della legge n. 394/1991, inoltre, proprio per la specificità dei beni giuridici tutelati, non può considerarsi abrogato ai sensi dell'art. 37, 1^ comma, della legge n. 157/1992, trattandosi di disposizione non contrastante con quest'ultima legge.
3. La sentenza impugnata appare congruamente e logicamente motivata quanto all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, risultando in particolare accertato dal giudice del merito che l'amministrazione della Riserva" (non la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Firenze, come asserito nell'atto di impugnazione) "aveva provveduto ad apporre già da tempo dei volantini nei bar della zona interessata e ad inviare richiesta di affissione all'albo pretorio di un documento, nei quali si informava in merito alla legge sulle aree protette e sull'esigenza dell'autorizzazione anche per il transito dei cacciatori". Le ulteriori doglianze svolte nel gravame (redatto quale atto di appello), rivolte a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda ed a richiedere mezzi ulteriori di prova, costituiscono censure in fatto della sentenza impugnata, non proponibili in sede di legittimità.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2000