Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/1999, n. 30
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Sentenza 22 ottobre 1999

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Il divieto di introduzione di arma in aree protette, posto dall'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, per la specificità dei beni giuridici tutelati, non può considerarsi abrogato ai sensi dell' art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Nè il trasporto di un arma dovrebbe considerarsi lecito e consentito dall'art. 21, lett. g) della legge 157, che autorizza il trasporto di armi da sparo per usi venatorio, purché scariche ed in custodia, anche all'interno di zone ove la caccia è vietata. Infatti tale possibilità non opera nei luoghi specificati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21, tra cui le aree protette.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/1999, n. 30
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30
    Data del deposito : 22 ottobre 1999

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