Sentenza 3 febbraio 2009
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di applicare la legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ad opera del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2006 n. 49.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, patteggiamento, pena applicata, illegalità sopravvenuta, stupefacenti, droghe leggereAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2009, n. 26351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26351 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/02/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 279
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 032178/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA RG N. IL 21/02/1963;
2) EN FE IM N. IL 30/04/1976;
avverso SENTENZA del 17/04/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito, il difensore del IA Avv. Basili I. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 27/3/2000 il Tribunale di Genova, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato IA ER e IN ER AS (nonché altri soggetti i cui ricorsi per cassazione sono stati già decisi in separata sede) colpevoli il primo: 1) del reato sub a) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 3 (per avere operato in una organizzazione italiana che, in accordo con i componenti di un'associazione turca la quale effettuava trasporti di sostanza stupefacente in Italia, provvedeva alle operazioni di ricezione della droga, di ritiro della stessa all'estero, al relativo occultamento in immobili nella disponibilità del gruppo ed alla sua consegna a clienti); 2) del reato sub b) di cui all'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 2, art. 80, comma 1, lett. b) e comma 2
(ricevimento dai componenti dell'associazione turca di ingenti quantitativi di eroina e cocaina secondo quanto meglio descritto nel relativo capo di imputazione;
3) del reato p. e p dall'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, art. 80, comma 1, lett. b) e comma 2 di cui al capo p) concernente diverse ipotesi di acquisto di eroina dall'organizzazione turca per complessivi 10 Kg;
4) del reato sub au) di cui alla L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14; il IN del reato sub t) di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, art. 80, comma 1, lett. b) e comma 2 (acquisto di circa 15 kg di eroina proveniente dalla Svizzera) e del reato sub Al limitatamente a due altre ipotesi, contestate ai numeri 9 e 10, di acquisto di eroina in entrambi i casi nella quantità di mezzo chilo. Per l'effetto, il Tribunale, previa concessione ad entrambi gli imputati di attenuanti generiche prevalenti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ha condannato il IA alla pena complessiva di anni 12 di reclusione, assorbita nella stessa la condanna di cui alla sentenza n. 1631 del 21/11/1997, irrevocabile il 6/1/1998, emessa dalla Corte di Appello di Genova. Ha invece inflitto al IN la pena complessiva di anni sei di reclusione e L. 30000000 di multa. Il Tribunale ha pure assolto il IN per non aver commesso il fatto dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 2, sub AH) e dai fatti costituenti violazione dell'art. 73 detto come contestati al capo A1) ai numeri da 1 a 8. Ha altresì assolto perché il fatto non sussiste il IA dal reato sub Q) di cui agli artt. 110, 56 c.p., cit. D.P.R., art. 73. A seguito di impugnazione degli interessati, la Corte di Appello di Genova in data 17/4/2003 ha confermato nei loro confronti la sentenza di primo grado.
Hanno proposto ricorso per cassazione il difensore del IN nonché il IA personalmente ed il di lui difensore con separati atti.
La difesa, nell'interesse del IN, ha dedotto vizio di motivazione in ordine al riconoscimento di responsabilità ed all'aumento per continuazione, essendosi i giudici limitati a ritenerlo non eccessivo. Ha pure depositato motivi aggiunti con cui ha chiesto di diminuire la pena ai sensi della L. n. 49 del 2006 che ha ridotto il minimo edittale della pena stessa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, da anni otto ad anni sei di reclusione. Essendo stata fissata la pena base in anni 10 di reclusione (vale a dire due anni più dell'allora vigente minimo edittale e cioè 1/4 del minimo) e L. 60.000.000 di multa, la pena al momento attuale dovrebbe essere di anni 7 e mesi sei di reclusione e L. 45.000.000 di multa per cui, operando di seguito la riduzione per le attenuanti generiche, il medesimo aumento per la continuazione e la riduzione per la scelta del rito, si doveva pervenire ad una pena di anni tre, mesi 11 di reclusione e L. 24.000.000 di multa. Anche il IA ha rilevato vizio di motivazione in ordine alla dichiarata colpevolezza difettando, nelle risultanze istruttorie, la configurazione del suo ruolo in termini di prevalenza rispetto agli altri associati, molti dei quali erano parenti non posti certamente in posizione di subordinazione. Egli prendeva ordini dal TU RE il quale gli imponeva gli spostamenti finalizzati al rifornimento di sostanze stupefacenti.
Il IA ha censurato anche la misura della pena non mantenuta nel minimo edittale. Si è doluto pure dell'entità dell'aumento per continuazione.
Il difensore del IA con l'atto di ricorso da lui sottoscritto ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale laddove era stato confermato dai giudici il ruolo di capo organizzatore dell'imputato per i suoi continui contatti con la Turchia e per il suo intervento a Istanbul in occasione di un viaggio di Lucci e Di Maio. Nel caso di specie, appariva semmai evidente la partecipazione del ricorrente all'associazione ma non certo il suo ruolo di capo promotore. Il difensore del IA ha depositato memoria difensiva con cui ha eccepito la nullità della notifica dell'avviso per l'udienza dell'11/7/2007 in quanto effettuata all'Avv. Bogliolo Pietro che era stato revocato Ha pure rilevato che la pena irrogata non era conforme ai minimi edittali previsti dalla L. n. 49 del 2006. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame del IA va dichiarato inammissibile.
Quanto alla dedotta questione di nullità della notifica dell'avviso relativo all'udienza innanzi a questa Corte dell'11/7/2007 ed a quelle successive del 3/4/2008 e del 17/9/2008, essa non rileva in quanto in quest'ultima udienza, come si legge a pag. 13 della sentenza n. 1493 RG. 3448/2005 emessa dalla stessa Sezione 4^ Penale, è stato dato atto della eccepita nullità e del fatto che l'avviso andava notificato a un difensore di ufficio ed all'imputato personalmente. Per tale motivo, il collegio ha disposto la separazione della posizione del IA nonché di quella del IN ER AS (anche per quest'ultimo per omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia) da quella degli altri coimputati nei confronti dei quali si è poi proceduto esaminando i loro ricorsi decisi con la sentenza n. 1493 di cui sopra. A carico del IA e del IN, quindi, è stato formato distinto fascicolo processuale oggi trattato. Manifestamente infondati sono i motivi con cui il predetto IA ha contestato il suo ruolo di promotore e di organizzatore dell'associazione criminosa. A fronte delle censure formulate vi è, infatti, l'accertamento, all'esito di una valutazione degli elementi acquisiti, che era stato proprio il IA a tenere i contatti con i fornitori turchi ed a coordinare l'attività degli associati suoi familiari, ripartendo i compiti e, così, definendo il ruolo che ciascuno di essi doveva svolgere con riferimento alle operazioni di importazione dello stupefacente in Italia. Dell'apprezzamento compiuto dei dati fattuali acquisiti e della valenza da attribuire agli stessi il collegio ha dato atto nella parte della sentenza in cui ha chiarito la posizione del IA nell'ambito del sodalizio criminoso mostrando di condividere del tutto le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado. Il collegio ha pure giustificato in maniera adeguata e coerente la pena inflitta al IA, avendo fatto un preciso riferimento alla entità dei fatti ascritti, quale emergente dagli "ingentissimi quantitativi di eroina importati, trasportati e commerciati tra la Turchia, la Sicilia, la Liguria e la Lombardia nonché da quelli provenienti dalla Svizzera e dall'Olanda". I giudici hanno pure considerato la personalità del IA, evidenziata dalle condanne riportate per fatti specifici. Anche l'aumento di pena a titolo di continuazione è stato congruamente spiegato con riguardo "all'enorme numero di episodi ascritti, tutti di elevata gravità". Come si vede, vi è stata da parte dei giudici del merito una valutazione dei criteri indicati dall'art. 133 c.p.. L'inammissibilità del ricorso per cassazione del IA per manifesta infondatezza dei motivi, impedendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, non consente, poi, l'applicazione della legge penale più favorevole conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista, introdotta con il D.L. n. 272 del 2005, art. 4 bis convertito con modificazione dalla L. n.49 del 2006.
Manifestamente infondati sono pure i motivi dedotti con il ricorso dal IN, avendo la Corte territoriale definito con chiarezza il ruolo da costui svolto con riferimento ai fatti ascritti. Ed invero, i giudici, nell'esaminare la posizione processuale del IN (pag. 97 e seg. Sentenza), nel condividere le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, hanno ritenuto la di lui piena consapevolezza dello scopo illecito dei viaggi effettuati dal coimputato CO FR, che aveva ritirato la droga, al quale aveva fatto da autista nell'accompagnarlo con la macchina nei suoi spostamenti e con il quale vi erano stati continui contatti telefonici nei giorni in cui vi era stato lo scarico della droga nell'officina del PA. Secondo i giudici, il IN aveva prestato una collaborazione che integrava gli estremi della compartecipazione criminosa, dimostrata anche dalle ripetute telefonate con CA ME che era in contatto con i venditori della droga e che aveva ricevuto quasi tutto lo stupefacente scaricato nell'officina, nonché dalle telefonate con il PA e dalla circostanza che era stato chiamato da un TU. I giudici, poi, hanno ricordato, quanto ai fatti sub A1 quali specificati ai n. 9 e 10 della imputazione, che a carico del IN vi erano le dichiarazioni, pienamente attendibili perché riscontrate, di AS GE che lo aveva chiamato in causa, le confessioni dei fornitori della droga AL PA e EL NU, la confessione della IO. L'apprezzamento compiuto, in quanto giustificato, non è sindacabile in sede di legittimità. I giudici hanno pure fornito adeguata spiegazione dell'esercizio del loro potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena e dell'aumento per continuazione, avendone ritenuto l'adeguatezza per la gravita dei fatti commessi, attestata dai quantitativi di eroina oggetto delle azioni poste in essere (rispettivamente 15 Kg e mezzo chilo di eroina nelle due altre occasioni). Quanto ai motivi aggiunti relativi all'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto dalla L. n. 49 del 2006, essi sono inammissibili per le ragioni già esposte con riguardo al IA. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del IA e del IN al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000, può essere determinata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009