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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
HE PO IU
COSTANZA TETI IU nel procedimento per separazione consensuale n. 21229/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Matteo Rossini Parte_1 C.F._1
e c.f. , con l'avv. Matteo Rossini Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di trasferire la propria residenza ove lo ritenga più opportuno.
2. L'abitazione a suo tempo destinata a domicilio coniugale, sita in RE (BS), Via Don Landi n. 14, viene assegnata, con arredi e corredi, alla sig.ra , la quale continuerà ad abitarla con Parte_1
Per_ la figlia . Il marito trasferirà la residenza presso altro domicilio entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Per_ 3. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre. Il collocamento della figlia minore sarà totalmente paritetico: quattordici con la madre presso
1 l'abitazione di RE (BS) in Via Don Landi, 14 ed i successivi quattordici giorni con il padre presso l'abitazione dallo stesso occupata in RE (BS) Via Bronzetti, 40.
I genitori si consulteranno sulle questioni più importanti, in particolare quelle concernenti la salute e l'istruzione della prole e le relative decisioni saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minore. I genitori eserciteranno invece separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con i correlati poteri di legale rappresentanza, nei rispettivi periodi di convivenza con la minore. Anche il periodo non scolastico relativo alle vacanze estive, natalizie e pasquali verrà regolato in misura paritaria ed in accordo tra le parti.
Entrambi i coniugi si impegnano a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, assicurandole cura, educazione ed istruzione e consentendo di mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ 4. I genitori si impegnano a far fronte al mantenimento di nel rispettivo periodo di collocamento;
l'abbigliamento rientra nelle spese ordinarie da suddividersi al 50% e previo accordo se superiori ad €
100,00= AUU verrà suddiviso al 50% tra i genitori con facoltà di assegnare l'intero importo ad uno dei due qualora l'apporto economico dell'altro dovesse diminuire, anche temporaneamente, per problematiche lavorative o dovesse variare il periodo di collocamento della minore come sopra concordato Per_ 5. Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore e di seguito indicate saranno al 50% a carico di ciascun genitore. A. Spese straordinarie mediche secondo i seguenti criteri:
1. da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica d) tickets sanitari 2. da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche o oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari. B) Spese per l'istruzione 1. spese da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
2. da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. d) acquisto di materiale tecnologico (pc, telefono, ect…). C) Spese extrascolastiche straordinarie che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola D) spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili
2 o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo E) spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature a) corsi di lingua straniera b) viaggi e vacanze;
Ogni spesa straordinaria dovrà essere successivamente giustificata documentalmente, salvo le situazioni di urgenza, e quindi rimborsata per la quota di competenza a favore del genitore che l'ha sostenuta entro il giorno 15 del mese successivo.
6. Le detrazioni per i figli a carico saranno al 50% in favore di ciascun genitore.
7. Nessun assegno di mantenimento tra i coniugi.
8. Per ogni altra questione non indicata nel presente accordo le parti si richiameranno a quanto indicato nell'accordo di mediazione familiare del 21/11/23.
9. I genitori si danno reciproco e preventivo assenso per il rilascio di passaporto a favore della figlia minore.
10. Entrambi i genitori danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali della prole.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 13.07.2013 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di RE (atto n. 5, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 20.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
VO AN
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
HE PO IU
COSTANZA TETI IU nel procedimento per separazione consensuale n. 21229/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Matteo Rossini Parte_1 C.F._1
e c.f. , con l'avv. Matteo Rossini Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di trasferire la propria residenza ove lo ritenga più opportuno.
2. L'abitazione a suo tempo destinata a domicilio coniugale, sita in RE (BS), Via Don Landi n. 14, viene assegnata, con arredi e corredi, alla sig.ra , la quale continuerà ad abitarla con Parte_1
Per_ la figlia . Il marito trasferirà la residenza presso altro domicilio entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Per_ 3. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre. Il collocamento della figlia minore sarà totalmente paritetico: quattordici con la madre presso
1 l'abitazione di RE (BS) in Via Don Landi, 14 ed i successivi quattordici giorni con il padre presso l'abitazione dallo stesso occupata in RE (BS) Via Bronzetti, 40.
I genitori si consulteranno sulle questioni più importanti, in particolare quelle concernenti la salute e l'istruzione della prole e le relative decisioni saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della minore. I genitori eserciteranno invece separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con i correlati poteri di legale rappresentanza, nei rispettivi periodi di convivenza con la minore. Anche il periodo non scolastico relativo alle vacanze estive, natalizie e pasquali verrà regolato in misura paritaria ed in accordo tra le parti.
Entrambi i coniugi si impegnano a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, assicurandole cura, educazione ed istruzione e consentendo di mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_ 4. I genitori si impegnano a far fronte al mantenimento di nel rispettivo periodo di collocamento;
l'abbigliamento rientra nelle spese ordinarie da suddividersi al 50% e previo accordo se superiori ad €
100,00= AUU verrà suddiviso al 50% tra i genitori con facoltà di assegnare l'intero importo ad uno dei due qualora l'apporto economico dell'altro dovesse diminuire, anche temporaneamente, per problematiche lavorative o dovesse variare il periodo di collocamento della minore come sopra concordato Per_ 5. Le spese straordinarie necessarie per la figlia minore e di seguito indicate saranno al 50% a carico di ciascun genitore. A. Spese straordinarie mediche secondo i seguenti criteri:
1. da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica d) tickets sanitari 2. da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche o oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari. B) Spese per l'istruzione 1. spese da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
2. da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. d) acquisto di materiale tecnologico (pc, telefono, ect…). C) Spese extrascolastiche straordinarie che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola D) spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili
2 o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo E) spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature a) corsi di lingua straniera b) viaggi e vacanze;
Ogni spesa straordinaria dovrà essere successivamente giustificata documentalmente, salvo le situazioni di urgenza, e quindi rimborsata per la quota di competenza a favore del genitore che l'ha sostenuta entro il giorno 15 del mese successivo.
6. Le detrazioni per i figli a carico saranno al 50% in favore di ciascun genitore.
7. Nessun assegno di mantenimento tra i coniugi.
8. Per ogni altra questione non indicata nel presente accordo le parti si richiameranno a quanto indicato nell'accordo di mediazione familiare del 21/11/23.
9. I genitori si danno reciproco e preventivo assenso per il rilascio di passaporto a favore della figlia minore.
10. Entrambi i genitori danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi alle esigenze morali e materiali della prole.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 13.07.2013 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di RE (atto n. 5, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 20.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
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