Art. 13.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , ed agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai dipendenti delle aziende autonome dei Ministeri dei trasporti e delle telecomunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , ed agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.