CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2521/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7934/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio - Via Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma - Via Labicana 123 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio - Via Labicana 123 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_7
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_8
Resistente_1 Tribunale Roma - Piazzale Clodio Indirizzo_1 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_9
Resistente_1 Tribunale Milano - Via Freguglia 1 20122 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_10
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_11
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09776202500002081000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riportano ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli l'Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 462.927,52, limitatamente alle seguenti cartelle aventi ad oggetto pretese tributarie:
n. 09720070099062517000, n.09720070365583028000 n. 09720080280909642000, n. 09720090298413437000,
n.09720100166583589000, n. 09720110086169308000, n.09720120058640475000, n. 09720130115856886000,
n. 097201302096066651000, n.09720130332106453000,n. 09720140187654283000, n.09720140212576667000,
n.09720140259450182000, n.09720150066372158000, n.09720150194452263000, n.09720160094948415000,
3 n.09720160184141778000, n. 09720170100051868000, n. 09720170251429685000, n.09720180126222859000,
n.09720190024342150000, n..09720190188702969000, 220077220578000, n. 09720220148027142000,
n. 09720230043699321000, n. 09720230102497153000 n. 09720230131588260000, n. 09720230210112511000,
n. 09720230228327062000, n. 0972023010075019000, 09720230165251432000, n. 09720240190395173000,
n. 0972024023155020600, n. 09720240231550307000, n. 09720240190395173000, 09720240231550307000 avviso di accertamento n. 250TJQM002653, n. 250TJQM002939, n. 250TJRM001512,n. 250TJRM000490,
n.250TJRM001087, così per un totale di euro 373.745,16.
A sostegno della impugnazione ha premesso che tutte le cartelle indicate erano state impugnate oppure annullate in via giudiziale e stragiudiziale o sgravate in sede di autotutela e dunque non avrebbero potuto essere considerate valido titolo esecutivo;
in ogni caso si trattava di crediti prescritti. Ha dunque eccepito la violazione art. 77 co 1 DPR 73/602 essendo assente l'indicazione specifica del bene su cui l'ipoteca verrebbe iscritta;
la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per violazione del principio del ne bis in idem e per violazione della legge 228/2012 in quanto i medesimi importi oggi richiesti con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con allegato l'avviso di intimazione de quo erano stati altresì in altri avvisi già impugnati, in dettaglio: 1 in parte, nell'avviso di intimazione n. 097 2016 90635939 60 notificato in data
02.12.2016 che aveva formato oggetto di richiesta di autotutela alla quale non era stato dato alcun riscontro;
in parte, nell'avviso di intimazione n. 09720189021963179 (doc. 5) notificato il 10 aprile 2018 anch'esso che aveva formato oggetto di richiesta di autotutela inevasa;
1iii) nell'avviso di intimazione n.
09720199025699338 notificato il 20 marzo 2019 anche in questa occasione né l'ente di riscossione né tantomeno gli enti impositori hanno mai risposto, dando così conferma di annullamento ai sensi della norma in vigore. Tutti gli stessi crediti si ritrovavano altresì inseriti nel pignoramento presso terzi n.
097842018000009344/001, anch'esso impugnato dinanzi al Tribunale Civile di Roma, che in data 22 dicembre 2022 emetteva sentenza n. 18816/22 accogliendo integralmente l'opposizione presentata dal ricorrente. Le medesime cartelle e i medesimi importi, nonostante una sentenza di accoglimento passata in giudicato e tre ricorsi in autotutela accolti per inerzia della P.A., erano stati inseriti nuovamente anche nell'avviso di intimazione 09720219015065861, notificato il 5 novembre 2021.
La cartella n. 0972019024693138000 era stata annullata dalla Commissione Provinciale di Roma con sentenza n. 12939/2021 del 20.05.2021 (doc. 14), nonostante l'accoglimento l'Agenzia delle Entrate richiede oggi il pagamento. 1vii) la cartella n. 09720230043699321000, notificata in data 22 maggio 2023 è stata impugnata mediante ricorso in autotutela ( doc.15) ai sensi della legge 228/2012, divenendo definitivo l'annullamento di diritto per mancato riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate e ta impugnata mediante ricorso in autotutela ( doc.16).
Ha dedotto che, ai sensi della legge 228/2012, dal momento che alcun riscontro era stato mai fornito dall'Agenzia delle Entrate e dagli Enti impositori. Di talchè stante il tempo trascorso e l'inerzia della P.A. le cartelle oggetto di autotutela dovevano ritenersi annullate di diritto. degli Enti impositori con conseguente nullità del preavviso di iscrizione anche per mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 50 comma 2 dpr 602/73
effettuati in autotutela a norma della legge 228 del 2012 ,così come modificata dal D.l. 159/15. Tale norme, che il legislatore ha voluto emettere a tutela dei cittadini – contribuenti, impongono che una volta che questi ultimi presentano l'istanza, l'agente di riscossione, entro i 60 giorni dalla notifica dell'atto, deve trasmetterla all'Ente creditore entro 10 giorni. Quest'ultimo entro 220 giorni dalla dichiarazione del debitore deve fornire una risposta che confermi che la documentazione prodotta sia corretta o errata.
Ha contestato altresì il merito della pretesa tributaria sotto diversi profili.
Con successiva memoria illustrativa ha ribadito i propri argomenti a seguito delle controdeduzioni delle controparti.
Si è costituito l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il quale declinando la propria legittimazione per le questioni relative alla riscossione, ha controdedotto in ordine alla intervenuta regolare notifica degli atti presupposto trasfusi nella cartella XX307000, confutando le tesi del ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Roma con riferimento alle cartelle di pagamento di propria competenza controdeducendo in ordine alla esistenza di un giudicato fra le parti avente ad oggetto tutte le cartelle di competenza ad eccesione di due XX7062 e XX0206) e chiedendo, nel complesso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha controdedotto punto per punto sulle eccezioni del ricorrente, ribadendo la correttezza del proprio operato e concludendo per il rifetto del ricorso. Ha specificato che il ricorso era ammissibile solo con riferimento alle eccezioni proposte in relazione al preavviso impugnato e alle sole cartelle le cartelle nn. 09720230210112511000, 09720230228327062000, 097202301-
65251432000, 09720240190395173000, 09720240231550206000, 09720240231550307000 che non avevano formato oggetto di precedente giudizio, facendo presente che le stesse erano state tutte ritualmente notificate negli anni 2023 e 2024, rendendo vana l'eccezione di mancata notifica e quella di prescrizione.
Ha presentato ulteriori memorie illustrative a sostegno delle proprie controdeduzioni dopo le memorie del ricorrente.
Si è costituita la regione Lazio, con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto tasse automobilistiche, facendo presente che il ricorso doveva essere ritenuto inammissibile in quanto le cartelle già divenute definitive, essendo state regolarmente notificate e non impugnate.
All'udienza sono comparsi la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Roma nelle varie articolazioni,
l'Ader e il Mef (ufficio provinciale).
Le parti presenti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La questione principale che deduce il ricorrente riguarda la sorte delle istanze di autotutela che ha allegato e documentato di avere presentato.
Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto, non sussiste nell'ordinamento tributario il principio invocato secondo cui si formerebbe, in caso di silenzio dell'Ufficio, un tacito accoglimento dell'istanza di autotutela, potendo solo, al contrario, l'istante ricorrere, nei tempi processuali di rito, avverso il silenzio-rifiuto, cosa che il ricorrente non ha fatto.
La disciplina sul silenzio in tema di autotutela tributaria è stata ampiamente affrontata finanche dalla Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 181 del 2017 ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, al quale si fa rinvio: “L'annullamento d'ufficio degli atti dell'amministrazione finanziaria ha trovato il suo primo fondamento legislativo generale espresso nell'art. 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze). A questa disposizione hanno fatto seguito il censurato art.
2-quater del d.l. n. 564 del 1994, che detta, fra le altre, regole sull'individuazione degli organi competenti all'autotutela, sulla definizione dei criteri per il suo esercizio (commi 1, 1-bis e 1-ter) e sulle ipotesi di annullamento o revoca parziali (commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies), e il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 (Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria). Ulteriori disposizioni concernenti l'autotutela sono dettate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» (d'ora in avanti: statuto del contribuente), che, all'art. 7, comma 2, lettera b), prescrive che, negli atti dell'amministrazione finanziaria, sia indicata l'autorita' presso la quale e' possibile promuovere la loro revisione in sede di autotutela, e che, all'art. 13, comma 6, affida al Garante del contribuente il compito di attivare le procedure di autotutela nei confronti degli atti di accertamento e di riscossione notificati al contribuente. Nella disciplina legislativa e regolamentare dell'autotutela tributaria e' previsto, in particolare, che l'amministrazione finanziaria puo' annullare d'ufficio i propri atti illegittimi o infondati anche in pendenza di giudizio e anche se si tratta di atti non impugnabili (art.
2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994), e che, in caso di «grave inerzia» dell'ufficio che ha adottato l'atto illegittimo, puo' intervenire «in via sostitutiva
[la] Direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende» (art. 1 del d.m. n. 37 del 1997). Il citato regolamento del 1997 individua inoltre espressamente alcuni casi in cui l'amministrazione finanziaria puo' procedere all'annullamento d'ufficio «senza necessita' di istanza di parte» (art. 2) e dispone che nell'esercizio dell'autotutela «e' data priorita' alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso» (art. 3).
L'autotutela tributaria conosce dunque una disciplina articolata e specifica, distinta da quella dell'autotutela amministrativa generale, la quale, si puo' ricordare, benche' oggetto di una lunga e risalente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, e' stata prevista legislativamente solo nel 2005 (ad opera della legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»), con l'introduzione dell'art. 21-nonies nella legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'autotutela tributaria - che non si discosta, in questo essenziale aspetto, dall'autotutela nel diritto amministrativo generale - costituisce un potere esercitabile d'ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di protezione del contribuente (ex multis, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 aprile 2016, n. 7511; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 20 novembre 2015, n. 23765; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 novembre 2014, n. 24058; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 giugno 2010, n. 15451; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 maggio 2010, n. 11457; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 9 luglio 2009, n. 16097; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 marzo 2007,
n. 7388; Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 5 febbraio 2002, n. 1547; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 ottobre 1996, n. 8685). Il privato puo' naturalmente sollecitarne l'esercizio, segnalando l'illegittimita' degli atti impositivi, ma la segnalazione non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso.
Dunque non esiste un dovere dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela e, mancando tale dovere, il silenzio su di essa non equivale ad inadempimento, ne', d'altro canto, il silenzio stesso puo' essere considerato un diniego o un assenso , in assenza di una norma specifica che cosi' lo qualifichi giuridicamente (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 marzo 2007, n.
7388; Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 9 ottobre 2000, n. 13412)".
Ferma restando la successiva elaborazione giurisprudenziale sui rimedi che un soggetto possa esperire contro il diniego di autotutela, rimedi che – si ribadisce – il ricorrente non ha azionato - nel caso di specie va escluso dunque che le cartelle che hanno formato oggetto di richiesta di autotutela siano state di fatto annullate per il silenzio serbato dall'amministrazione.
Con riferimento specifico, inoltre, alla cartella n. 0972019024693138000, annullata dalla Commissione
Provinciale di Roma con sentenza n. 12939/2021 del 20.05.2021, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la stessa non forma oggetto del preavviso impugnato.
Tanto premesso, va osservato che, con riferimento ai dedotti vizi di notifica e alla eccezione di prescrizione,
è lo stesso ricorrente che fa riferimento ai precedenti avvisi di intimazione che contenevano le cartelle formanti oggetto del preavviso impugnato, che sono stati ritualmente notificati nel tempo in guisa idonea ad interrompere la prescrizione. Quanto alla cartelle indicate per la prima volta nel preavviso, le parti costituite hanno allegato le loro regolari notifiche e, in assenza di impugnazione, ogni vizio che attiene alle suddette cartelle e al merito della pretesa tributaria non può essere riproposto, trattandosi di impugnazione sotto tale profilo inammissibile.
Per quanto riguarda il dedotto difetto motivazionale del preavviso impugnato, esso non sussiste, va infatti evidenziato che: “In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario e non anche quella dell'immobile su cui l'agente della riscossione procederà all'iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore, poiché l'individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare” Sez. 5 - , Ordinanza n. 25456 del 17/09/2025 (Rv. 676522 - 01).
Il ricorso deve dunque complessivamente essere rigettato con condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese lite in favore delle parti costituite, liquidate in euro 2000,00 per ogni parte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti costituite delle spese processuali, liquidate in complessive euro 2000,00 per ogni parte.
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2026
La giudice est. Il Presidente
RI RA AN OS FE
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
PAESANO MARIA LAURA, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7934/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio - Via Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Aurelia 866 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_5
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma - Via Labicana 123 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_6
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio - Via Labicana 123 00184 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_7
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_8
Resistente_1 Tribunale Roma - Piazzale Clodio Indirizzo_1 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_9
Resistente_1 Tribunale Milano - Via Freguglia 1 20122 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_10
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_11
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09776202500002081000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: si riportano ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli l'Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 462.927,52, limitatamente alle seguenti cartelle aventi ad oggetto pretese tributarie:
n. 09720070099062517000, n.09720070365583028000 n. 09720080280909642000, n. 09720090298413437000,
n.09720100166583589000, n. 09720110086169308000, n.09720120058640475000, n. 09720130115856886000,
n. 097201302096066651000, n.09720130332106453000,n. 09720140187654283000, n.09720140212576667000,
n.09720140259450182000, n.09720150066372158000, n.09720150194452263000, n.09720160094948415000,
3 n.09720160184141778000, n. 09720170100051868000, n. 09720170251429685000, n.09720180126222859000,
n.09720190024342150000, n..09720190188702969000, 220077220578000, n. 09720220148027142000,
n. 09720230043699321000, n. 09720230102497153000 n. 09720230131588260000, n. 09720230210112511000,
n. 09720230228327062000, n. 0972023010075019000, 09720230165251432000, n. 09720240190395173000,
n. 0972024023155020600, n. 09720240231550307000, n. 09720240190395173000, 09720240231550307000 avviso di accertamento n. 250TJQM002653, n. 250TJQM002939, n. 250TJRM001512,n. 250TJRM000490,
n.250TJRM001087, così per un totale di euro 373.745,16.
A sostegno della impugnazione ha premesso che tutte le cartelle indicate erano state impugnate oppure annullate in via giudiziale e stragiudiziale o sgravate in sede di autotutela e dunque non avrebbero potuto essere considerate valido titolo esecutivo;
in ogni caso si trattava di crediti prescritti. Ha dunque eccepito la violazione art. 77 co 1 DPR 73/602 essendo assente l'indicazione specifica del bene su cui l'ipoteca verrebbe iscritta;
la nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per violazione del principio del ne bis in idem e per violazione della legge 228/2012 in quanto i medesimi importi oggi richiesti con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con allegato l'avviso di intimazione de quo erano stati altresì in altri avvisi già impugnati, in dettaglio: 1 in parte, nell'avviso di intimazione n. 097 2016 90635939 60 notificato in data
02.12.2016 che aveva formato oggetto di richiesta di autotutela alla quale non era stato dato alcun riscontro;
in parte, nell'avviso di intimazione n. 09720189021963179 (doc. 5) notificato il 10 aprile 2018 anch'esso che aveva formato oggetto di richiesta di autotutela inevasa;
1iii) nell'avviso di intimazione n.
09720199025699338 notificato il 20 marzo 2019 anche in questa occasione né l'ente di riscossione né tantomeno gli enti impositori hanno mai risposto, dando così conferma di annullamento ai sensi della norma in vigore. Tutti gli stessi crediti si ritrovavano altresì inseriti nel pignoramento presso terzi n.
097842018000009344/001, anch'esso impugnato dinanzi al Tribunale Civile di Roma, che in data 22 dicembre 2022 emetteva sentenza n. 18816/22 accogliendo integralmente l'opposizione presentata dal ricorrente. Le medesime cartelle e i medesimi importi, nonostante una sentenza di accoglimento passata in giudicato e tre ricorsi in autotutela accolti per inerzia della P.A., erano stati inseriti nuovamente anche nell'avviso di intimazione 09720219015065861, notificato il 5 novembre 2021.
La cartella n. 0972019024693138000 era stata annullata dalla Commissione Provinciale di Roma con sentenza n. 12939/2021 del 20.05.2021 (doc. 14), nonostante l'accoglimento l'Agenzia delle Entrate richiede oggi il pagamento. 1vii) la cartella n. 09720230043699321000, notificata in data 22 maggio 2023 è stata impugnata mediante ricorso in autotutela ( doc.15) ai sensi della legge 228/2012, divenendo definitivo l'annullamento di diritto per mancato riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate e ta impugnata mediante ricorso in autotutela ( doc.16).
Ha dedotto che, ai sensi della legge 228/2012, dal momento che alcun riscontro era stato mai fornito dall'Agenzia delle Entrate e dagli Enti impositori. Di talchè stante il tempo trascorso e l'inerzia della P.A. le cartelle oggetto di autotutela dovevano ritenersi annullate di diritto. degli Enti impositori con conseguente nullità del preavviso di iscrizione anche per mancata notifica dell'avviso di cui all'art. 50 comma 2 dpr 602/73
effettuati in autotutela a norma della legge 228 del 2012 ,così come modificata dal D.l. 159/15. Tale norme, che il legislatore ha voluto emettere a tutela dei cittadini – contribuenti, impongono che una volta che questi ultimi presentano l'istanza, l'agente di riscossione, entro i 60 giorni dalla notifica dell'atto, deve trasmetterla all'Ente creditore entro 10 giorni. Quest'ultimo entro 220 giorni dalla dichiarazione del debitore deve fornire una risposta che confermi che la documentazione prodotta sia corretta o errata.
Ha contestato altresì il merito della pretesa tributaria sotto diversi profili.
Con successiva memoria illustrativa ha ribadito i propri argomenti a seguito delle controdeduzioni delle controparti.
Si è costituito l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il quale declinando la propria legittimazione per le questioni relative alla riscossione, ha controdedotto in ordine alla intervenuta regolare notifica degli atti presupposto trasfusi nella cartella XX307000, confutando le tesi del ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Roma con riferimento alle cartelle di pagamento di propria competenza controdeducendo in ordine alla esistenza di un giudicato fra le parti avente ad oggetto tutte le cartelle di competenza ad eccesione di due XX7062 e XX0206) e chiedendo, nel complesso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha controdedotto punto per punto sulle eccezioni del ricorrente, ribadendo la correttezza del proprio operato e concludendo per il rifetto del ricorso. Ha specificato che il ricorso era ammissibile solo con riferimento alle eccezioni proposte in relazione al preavviso impugnato e alle sole cartelle le cartelle nn. 09720230210112511000, 09720230228327062000, 097202301-
65251432000, 09720240190395173000, 09720240231550206000, 09720240231550307000 che non avevano formato oggetto di precedente giudizio, facendo presente che le stesse erano state tutte ritualmente notificate negli anni 2023 e 2024, rendendo vana l'eccezione di mancata notifica e quella di prescrizione.
Ha presentato ulteriori memorie illustrative a sostegno delle proprie controdeduzioni dopo le memorie del ricorrente.
Si è costituita la regione Lazio, con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto tasse automobilistiche, facendo presente che il ricorso doveva essere ritenuto inammissibile in quanto le cartelle già divenute definitive, essendo state regolarmente notificate e non impugnate.
All'udienza sono comparsi la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Roma nelle varie articolazioni,
l'Ader e il Mef (ufficio provinciale).
Le parti presenti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La questione principale che deduce il ricorrente riguarda la sorte delle istanze di autotutela che ha allegato e documentato di avere presentato.
Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto, non sussiste nell'ordinamento tributario il principio invocato secondo cui si formerebbe, in caso di silenzio dell'Ufficio, un tacito accoglimento dell'istanza di autotutela, potendo solo, al contrario, l'istante ricorrere, nei tempi processuali di rito, avverso il silenzio-rifiuto, cosa che il ricorrente non ha fatto.
La disciplina sul silenzio in tema di autotutela tributaria è stata ampiamente affrontata finanche dalla Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 181 del 2017 ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, al quale si fa rinvio: “L'annullamento d'ufficio degli atti dell'amministrazione finanziaria ha trovato il suo primo fondamento legislativo generale espresso nell'art. 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze). A questa disposizione hanno fatto seguito il censurato art.
2-quater del d.l. n. 564 del 1994, che detta, fra le altre, regole sull'individuazione degli organi competenti all'autotutela, sulla definizione dei criteri per il suo esercizio (commi 1, 1-bis e 1-ter) e sulle ipotesi di annullamento o revoca parziali (commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies), e il decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 (Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria). Ulteriori disposizioni concernenti l'autotutela sono dettate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» (d'ora in avanti: statuto del contribuente), che, all'art. 7, comma 2, lettera b), prescrive che, negli atti dell'amministrazione finanziaria, sia indicata l'autorita' presso la quale e' possibile promuovere la loro revisione in sede di autotutela, e che, all'art. 13, comma 6, affida al Garante del contribuente il compito di attivare le procedure di autotutela nei confronti degli atti di accertamento e di riscossione notificati al contribuente. Nella disciplina legislativa e regolamentare dell'autotutela tributaria e' previsto, in particolare, che l'amministrazione finanziaria puo' annullare d'ufficio i propri atti illegittimi o infondati anche in pendenza di giudizio e anche se si tratta di atti non impugnabili (art.
2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994), e che, in caso di «grave inerzia» dell'ufficio che ha adottato l'atto illegittimo, puo' intervenire «in via sostitutiva
[la] Direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende» (art. 1 del d.m. n. 37 del 1997). Il citato regolamento del 1997 individua inoltre espressamente alcuni casi in cui l'amministrazione finanziaria puo' procedere all'annullamento d'ufficio «senza necessita' di istanza di parte» (art. 2) e dispone che nell'esercizio dell'autotutela «e' data priorita' alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso» (art. 3).
L'autotutela tributaria conosce dunque una disciplina articolata e specifica, distinta da quella dell'autotutela amministrativa generale, la quale, si puo' ricordare, benche' oggetto di una lunga e risalente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, e' stata prevista legislativamente solo nel 2005 (ad opera della legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»), con l'introduzione dell'art. 21-nonies nella legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'autotutela tributaria - che non si discosta, in questo essenziale aspetto, dall'autotutela nel diritto amministrativo generale - costituisce un potere esercitabile d'ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di protezione del contribuente (ex multis, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 aprile 2016, n. 7511; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 20 novembre 2015, n. 23765; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 novembre 2014, n. 24058; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 giugno 2010, n. 15451; Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 maggio 2010, n. 11457; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 9 luglio 2009, n. 16097; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 marzo 2007,
n. 7388; Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 5 febbraio 2002, n. 1547; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 ottobre 1996, n. 8685). Il privato puo' naturalmente sollecitarne l'esercizio, segnalando l'illegittimita' degli atti impositivi, ma la segnalazione non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso.
Dunque non esiste un dovere dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela e, mancando tale dovere, il silenzio su di essa non equivale ad inadempimento, ne', d'altro canto, il silenzio stesso puo' essere considerato un diniego o un assenso , in assenza di una norma specifica che cosi' lo qualifichi giuridicamente (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 marzo 2007, n.
7388; Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 9 ottobre 2000, n. 13412)".
Ferma restando la successiva elaborazione giurisprudenziale sui rimedi che un soggetto possa esperire contro il diniego di autotutela, rimedi che – si ribadisce – il ricorrente non ha azionato - nel caso di specie va escluso dunque che le cartelle che hanno formato oggetto di richiesta di autotutela siano state di fatto annullate per il silenzio serbato dall'amministrazione.
Con riferimento specifico, inoltre, alla cartella n. 0972019024693138000, annullata dalla Commissione
Provinciale di Roma con sentenza n. 12939/2021 del 20.05.2021, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la stessa non forma oggetto del preavviso impugnato.
Tanto premesso, va osservato che, con riferimento ai dedotti vizi di notifica e alla eccezione di prescrizione,
è lo stesso ricorrente che fa riferimento ai precedenti avvisi di intimazione che contenevano le cartelle formanti oggetto del preavviso impugnato, che sono stati ritualmente notificati nel tempo in guisa idonea ad interrompere la prescrizione. Quanto alla cartelle indicate per la prima volta nel preavviso, le parti costituite hanno allegato le loro regolari notifiche e, in assenza di impugnazione, ogni vizio che attiene alle suddette cartelle e al merito della pretesa tributaria non può essere riproposto, trattandosi di impugnazione sotto tale profilo inammissibile.
Per quanto riguarda il dedotto difetto motivazionale del preavviso impugnato, esso non sussiste, va infatti evidenziato che: “In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, contenga esclusivamente l'indicazione del credito tributario e non anche quella dell'immobile su cui l'agente della riscossione procederà all'iscrizione in caso di perdurante inadempienza del debitore, poiché l'individuazione del cespite si rende necessaria solo al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare” Sez. 5 - , Ordinanza n. 25456 del 17/09/2025 (Rv. 676522 - 01).
Il ricorso deve dunque complessivamente essere rigettato con condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese lite in favore delle parti costituite, liquidate in euro 2000,00 per ogni parte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti costituite delle spese processuali, liquidate in complessive euro 2000,00 per ogni parte.
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2026
La giudice est. Il Presidente
RI RA AN OS FE