Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10501 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Aula "A" 1 05 01 /01 REPUBBLICA ITALIANA gen. n. 1 80/1999 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 25. 5. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CRON 13119 oggetto: lavoro qualifica SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Vincenzo Mileo 1. Dottor Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Corrado Guglielmucci Consigliere 4. Dottor Saverio Toffoli Consigliere Consigliere 5. Dottor Raffaele Di Lella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UL PE, domiciliato in Ro- ma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappre- sentato e difeso dall'avvocato Antonio Marco Di Somma giusta delega a margine del ricorso;
contro il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rap- 1 4 0 5 2 presentato e difeso, giusta delega a margine del controri- corso, dall'avvocato Pasquale Litterio;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli del 9 novembre 1998, depositata il giorno 11 gennaio 1999, numero 28, r.g. 44590/93; Udita la relazione svolta nell'udienza del 25 maggio 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; ero in persona del sostituto procu Udito il Pubblico - Vinc -- Novil il vignil? it' mines] ratore generale dottor V, che ha concluso per Svolgimento del processo: -Con ricorso del 13 dicembre 1990, UL PE premes- so che, essendo dipendente della Azienda Consortile Traspor- ti Pubblici di Napoli, con sentenza in data 8 febbraio 1982 del pretore di Caserta gli era stato riconosciuto il diritto alla indennità di straordinario forfettizzato e con altra del 26 aprile 1988 del tribunale di Avellino quello alla qualifica di capo-ripartizione con decorrenza giuridica dal 1° agosto 1975 ed economica dal precedente 1° febbraio, "che doveva conseguentemente essergli ricostruita la carriera con inquadramento nel primo livello a partire dal 1° settembre 1979 convenne in giudizio, avanti il pretore di Napoli l'azienda della quale chiese la condanna al pagamento di somme varie a titolo di differenze retributive e di inciden- za sul trattamento di fine rapporto. Costituitosi il con- traddittorio, il pretore accolse parzialmente la domanda relativa a quest'ultima voce e rigettò le altre. Vennero proposti appello principale dal UL e incidentale dalla 2 azienda, entrambi rigettati dal tribunale di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che: a) all'inquadramento nel primo livello o- stava la mancanza del titolo di studio della laurea;
b) ri- sultava essere stata corrisposta l'indennità di straordina- rio forfettizzato;
c) non spettava il compenso richiesto per prestazione di lavoro oltre la media oraria delle 35 ore settimanali, difettando la prova sul presupposto della do- manda. Quanto alla impugnazione incidentale con la quale la azienda si era doluta della statuizione del pretore di con- danna alla restituzione al lavoratore della somma trattenuta all'atto della liquidazione del trattamento di fine rappor- to, il tribunale ha osservato che la somma stessa era invece dovuta per effetto del riconoscimento al dipendente della qualifica di capo-ripartizione. Della decisione viene chiesta la cassazione dal UL con ricorso sostenuto da quattro motivi. Il Consorzio (già A- zienda Consortile) Trasporti Pubblici di Napoli resiste con controricorso e propone ricorso incidentale sostenuto da un motivo. Motivi della decisione: Dei due ricorsi va disposta la riunione ai sensi dell'arti- colo 335 del codice di procedura civile. Con il primo motivo, il ricorrente principale denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 57 del Regola- mento del 1973 combinato con le norme del titolo ottavo del Regolamento del 1964 e in relazione all'articolo 1362 del 3 codice civile - deduce che il tribunale ha erroneamente ri- tenuto che le disposizioni regolamentari richiedessero indi- scriminatamente per l'inquadramento degli impiegati nel pri- mo livello, prescindendosi cioè dalle mansioni cui fossero addetti, il possesso del titolo di studio della laurea. E invero, almeno per gli assunti prima del 1973, per i capi- ripartizione del ruolo amministrativo contabile era suffi- ciente il solo diploma di scuola media superiore, mentre per l'accesso degli stessi alla qualifica di capi-ripartizione principali, la cui figura venne istituita con il Regolamento del 1973, era applicabile quanto previsto secondo il regime transitorio. Ad avviso del ricorrente il giudice del merito ha illogicamente escluso la operatività di quest'ultimo li- mitandosi a osservare che, trattandosi di figura professio- nale nuova, non poteva farsi riferimento a disposizioni va- lide solo per quelle già esistenti nell'organigramma azien- dale. Nel senso diverso da quello seguito dal tribunale de- poneva indirettamente l'ordine di servizio aziendale del 1998. La censura è infondata. Ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, a termini del quale l'interpreta- zione delle disposizioni collettive è riservata al giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, deve rile- varsi che il tribunale ha fornito ragione, in maniera logi- camente corretta, del perchè della interpretazione adottata, 4 mostrando di avere sottoposto a rigorosa indagine le clauso- le disciplinanti la materia. Al proposito ha indicato che il regolamento intervenuto nel 1973 aveva, con disposizione transitoria, previsto la non necessità della laurea per i soli capi-ripartizione, richiedendosi invece la laurea per i capi-ripartizione principale, in relazione alla cui figura, proprio perchè di nuova istituzione, nessuna previsione era contenuta nelle norme di natura transitoria. A fronte di ta- li argomentazioni, ampiamente soddisfacenti dal punto di vi- sta logico e giuridico, il ricorrente altro non fa che op- porre una personale e interessata diversa lettura delle clausole contrattuali collettive. Si aggiunga che non appare assolutamente decisiva la circostanza, accennata nel motivo, che al posto vacante di capo-ripartizione principale cui a- spirava il ricorrente fosse stato assegnato altro dipendente non in possesso di laurea, essendo precisato che nella spe- cie non si era trattato di attribuzione della qualifica,ma di mera assegnazione (evidentemente temporanea) delle rela- tive mansioni. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa ap- plicazione degli articoli 2909 e 1362 del codice civile lo stesso ricorrente sostiene che, con riferimento alla domanda di condanna della azienda al pagamento della indennità di straordinario forfettizzato, il tribunale ha omesso di con- siderare che il relativo diritto era stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato ed essendogli stata la stessa corrisposta fino a tutto l'anno 1983, il giudice del merito 1 0 avrebbe dovuto esclusivamente quantificarla per il periodo successivo e fino alla data della cessazione del rapporto. Il tribunale, così come era avvenuto per il giudice di primo grado, ha attribuito valore a una transazione mai perfezio- nata e ha confuso tra la indennità in questione e quella da lavoro intenso. La censura appare inammissibile, e ciò perchè essa prospetta questioni assolutamente estranee alla motivazione della sen- tenza impugnata, mentre non contiene alcun riferimento alla unica ragione valorizzata dal tribunale al fine di ritenere infondata la pretesa del ricorrente, e cioè che era risulta- to che l'indennità era stata integralmente corrisposta al UL, come agli altri dipendenti, nella misura definita con gli accordi aziendali ed era stata computata anche ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto. Con il terzo motivo denunciando vizi di motivazione della il ricorrente espone che apoditticamente il tri- sentenza - bunale ha affermato che la attività lavorativa prestata non aveva superato quella normale delle trentacinque ore setti- manali, risultando invece dagli stessi statini paga prodotti nel giudizio che le prestazioni si erano protratte per qua- ranta ore. Anche questo rilievo è manifestamente infondato. Da un lato deve osservarsi che il ricorrente, violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, si limita alla asserzione della esistenza in atti della documentazione di cui al motivo (statini paga) e omette di trascriverne il 6 contenuto, conseguendone la impossibilità di una verifica della decisività della stessa. Dall'altro, occorre sottoli- neare che il giudice del merito ha valutato, per quanto e- spressamente risulta dalla motivazione della sentenza, i conteggi proposti dal lavoratore e ha sul punto escluso che essi potessero essere accolti perchè "non esaurienti e CO- munque incompleti". Si tratta di un giudizio espresso all'e- sito di una indagine condotta in punto di fatto, e come tale non sindacabile nella sede di legittimità. Il rigetto di queste doglianze rende inutile l'esame del quarto motivo con il quale il ricorrente lamenta, sotto il profilo di violazione di norme e di vizi della motivazione, il mancato accoglimento della domanda di rideterminazione del trattamento di fine rapporto una volta affermato il di- ritto al riconoscimento di quanto forma oggetto delle prece- denti censure. Il ricorrente incidentale, denunciando insufficienza della motivazione, deduce che il tribunale ha ritenuto la illegit- timità della trattenuta operata al momento della liquidazio- ne del trattamento di fine rapporto, non avendo considerato che essa si riferiva a somme non dovute ed erroneamente ero- gate a titolo di indennità per straordinario forfettizzato successivamente al mese di aprile del 1983 e che, proprio al ad fine di rimediare a un tale errore, si era addivenuti un ver- bale di transazione in attuazione di un accordo aziendale. La critica è, per un lato, infondata e, per l'altro, inam- missibile. E invero, contrariamente a quanto si prospetta, 7 risulta dalla motivazione della sentenza che il tribunale ha valutato analiticamente la questione e ha osservato che la tesi dell'errore non era accoglibile, avendo il UL di- ritto a mantenere la somma in questione in quanto dovutagli per effetto del riconoscimento della qualifica di capo- ripartizione a decorrere dal mese di febbraio del 1975. D'altra parte il Consorzio ricorrente, anche esso in viola- zione del principio divielazione di autosufficienza del ri- corso, si limita a opporre assertoriamente la circostanza di una transazione intervenuta a seguito di un accordo azienda- le, dei quali non è dato conoscere il contenuto. Entrambi i ricorsi debbono essere pertanto rigettati. La re- ciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
eLa Corte riunisce i ricorsi, rigetta entrambi, compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 25 maggio 2001. Il consigliere estensore Il presidente Vincenzo Miles Varlin. oniham. ما IL CANCELIERE Depositato Sa l 0 0 I A 3 1 oggi #1 A6 101 D S 6 . S , T A O . R T L M A L ' IL CANCELLIER O L 3 B L 7 - E D D A 0 8 0