Articolo 222 della Legge di guerra
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30 settembre 1938
Art. 222.

(Diritto applicabile).

Il tribunale delle prede applica il diritto interno dello Stato.

Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di diritto interno, ne' avendosi riguardo a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, si fa ricorso agli usi internazionali generalmente riconosciuti.


Entrata in vigore il 30 settembre 1938
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