Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2001, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 ес 60075 8 O I 9 5 1 Z / . A 4 N R / MARCA DA BOLEO 6 - T 2 S B I . R . G . L E .P A L I R D A R . L A B E A 015 7 3 /0 1 D D A T T I E יד S 1 R T A N 3 I T E N 1 S R E . I S E N A E R. G. N. 8563/98+10203/98 T A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CRON 3331 M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 28/09/2000 Alfio FINOCCHIARO - Presidente - Enrico PAPA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere - UFFICIO COPIE Giovanni PAOLINI Richiesta copia studio -> IL SOLE 24 ORE Mario CICALA dal Sig. ->> per diritti L. 3000 Antonino DI BLASI rel. >> 8 FEB. 2001 IL CANCELLIERSha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Imposta Registro. sul ricorso n. 8563/98+10203/98 R.G. proposto da Cumulo benefici previsti diverse leggi. Spese MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro giudizio. Compensazione. Inesistenza motivazione tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui esplicita od implicita. Illegittimità. Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliato per legge,
- Ricorrente -
contro
BA CI, nato a [...] il [...] e res.te a Mestre, Via Baglioni 43/6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ruggero Sonnino del Foro di Venezia e Goffredo Gobbi del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, Via Maria Cristina n.8 CANCELLERIA Resistente-Controricorrente per la Cassazione della sentenza n.15/24/98 resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto Sez. n. 24 in data 21/01-4/2/1998; CG066545 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE lash, CAMPIONE CIVILE 100 IN. 60075 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copía legale al Sig. GOBB, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 settembre per diritti L. 12.00042Bl 16 FEB. 2001 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
il IL IE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso chiedendo dichiararsi l'estinzione del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 28-3-1989 OL NO acquistava un immobile fruendo, in sede di registrazione, dei benefici fiscali previsti dalla Legge n.118 del 5-4- 1985. CANCELLERIA L'Ufficio del Registro di Mestre provvedeva successivamente, giusto avviso 4-6-1994 a revocare il concesso beneficio ed a liquidare l'imposta dovuta, nella considerazione che l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa fosse fruibile una sola volta e che, pertanto, non spettasse al OL che aveva già goduto delle disposizioni della Legge n.168 del 22-4- 1982. Il contribuente impugnava tale provvedimento innanzi alla Commissione Tributaria di 1° grado di Venezia, la quale con decisione n.207/04/95, rigettava il ricorso. Il OL interponeva appello, ribadendo che la formulazione della disposizione invocata legittimava la richiesta di godere del beneficio dalla stessa previsto e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la decisione in epigrafe indicata, in accoglimento del gravame ed in riforma CANCELLERIA della decisione di primo grado riconosceva il diritto del contribuente di fruire della chiesta agevolazione Con ricorso notificato il 2-5-1998 ed iscritto al n. 8563/98 il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello, deducendo AP690840 violazione del D.L. 7-2-85 n. 12, come convertito con Legge n.118 del 5-4- 2 85, erroneità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. L'intimato si è costituito, giusto controricorso notificato il 9-6-1998, iscritto al n. 10203/98, ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ed, in ogni caso, venga rigettato per infondatezza;
contestualmente ha proposto ricorso incidentale, con cui nel censurare il capo della sentenza impugnata, che aveva disposto la compensazione delle spese del giudizio per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del D.L. 31-12-92 n.546 e 92 C.p.C. e difetto di motivazione, ha chiesto riconoscersi il diritto ad ottenere il pagamento di spese ed onorari del giudizio. Con atto 25-7-2000 notificato il 2-8-2000 il Ministero delle Finanze ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Con memoria depositata in vista dell'udienza di discussione il OL insisteva nelle conclusioni rassegnate con il controricorso e ricorso incidentale e dichiarava di non portare adesione alla rinuncia. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 10203/98 R.G. a quell'altro iscritto al n. 8563/98 R.G., ex art. 335 C.p.C., avendo ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato con atto datato 25-7-2000 e notificato il 2-8-2000, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. In applicazione degli artt. 390 e 391 C.p.C. il giudizio, nei limiti, va dichiarato estinto. Fondato e da accogliere, invece, è il ricorso incidentale proposto dal controricorrente, con cui si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del D.L. V° 31-12-1992 n. 546 e 92 C.p.C. - Difetto di motivazione. Infatti la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione, non 3 essendo esplicitate le ragioni che hanno giustificato la compensazione delle spese, né potendosi le stesse implicitamente dedurre dal processo formativo della volontà decisionale, in assenza di reciproca soccombenza e con una parte totalmente vittoriosa. In vero, il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice, in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinata, sicchè, come il mancato esercizio, di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede;
ne consegue che, nel caso, la mancanza assoluta di motivazione, implicita ed ° esplicita, della decisione di compensazione delle spese integra gli estremi della violazione di legge (art. 92, comma 2° C.p.C:) denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità (Corte Cost. n. 419/1995 e n. 26/1999; Cass. Sez. I 5-5-99 n. 4455). In relazione al motivo accolto la sentenza va cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che deciderà, O N I fornendo adeguata motivazione e pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara estinto il ricorso per cassazione con SURE LI VAN DRAIN riferimento al ricorso principale;
accoglie il ricorso incidentale;
cassa in relazione al motivo accolto la decisione impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma il 28-09-2000. Il Presidente Dott Finocchiaro Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antonino Di Blasi, IL IE C1 SV SC DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 FEB. 2001 Oggi DICAS A IL IE C1 M E R SV SC P U S S E T E 6 N 8 5 9 O I 1 . / Z N A 4 I A - / ASS R 6 R B 2 T A . . S I L R S A Z T . L G A Z O I N P U . A E D B . R I B L R E A A T A D T D I I 1 S R E 3 N 1 E T E S T . N I E N A S A E M 5