Sentenza 13 aprile 2016
Massime • 1
Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza deve operare con giudizio "ex ante", avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza di rigetto della richiesta di convalida dell'arresto dell'imputato per il reato di evasione, il cui stato di non imputabilità era emerso solo a seguito della documentazione presentata dalla difesa all'udienza di convalida).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2016, n. 18196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18196 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2016 |
Testo completo
18 1 9 6/ 1 6 56 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da • Sent. n. sez. 510 Petruzzellis Anna - Presidente - Mogini Stefano CC 13/04/2016- Villoni Orlando R.G.N. 51616/2015 Calvanese Ersilia - Relatore - De Amicis Gaetano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi nel procedimento a carico di AR OV, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 3/12/2015 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brindisi non convalidava l'arresto di OV AR, disposto dalla polizia giudiziaria nella flagranza del reato di evasione, in quanto eseguito in presenza di una causa di non punibilità. Il Giudice rilevava che il AR era stato oggetto di un precedente arresto non convalidato per evasione, in occasione del quale erano già emerse le sue - - particolari condizioni di salute mentale, che erano state ulteriormente documentate dal difensore (al AR in altri procedimenti penali erano stati diagnosticati disturbi della personalità borderline e ritardo mentale: i periti, pur concludendo per una parziale incapacità di intendere e di volere, avevano ritenuto che gli episodi delittuosi fossero correlati al fatto che la malattia mentale non consentisse al predetto di comprendere totalmente la gravità del suo agire e le sue conseguenze). Secondo il Tribunale, lo stato mentale dell'arrestato era pertanto noto alla polizia giudiziaria e al P.M., essendo conosciuta dagli operanti la circostanza che il AR frequentasse il locale Centro di salute mentale per problemi psichici- psichiatrici (dove era stato infatti autorizzato a recarsi allontanandosi dagli . arresti domiciliari).
2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi della motivazione. Il Tribunale avrebbe invero travisato la relazione peritale prodotta dalla difesa, che deponeva per una parziale incapacità di intendere e di volere del AR, per cui non vi era spazio per l'applicazione dell'art. 385 cod. proc. pen. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.
2. Va ribadito che l'arresto in flagranza di un soggetto che versi in stato di incapacità di intendere e di volere è illegittimo, perché operato in violazione del divieto posto dall'art. 385 cod. proc. pen., sempre che tale stato si manifesti chiaramente all'agente operante al momento dell'intervento; nell'ipotesi in cui, in carenza di tale condizione manifesta, la non imputabilità si palesi solo in sede di convalida dell'arresto, sulla base della documentazione sanitaria acquisita agli atti e/o dell'interrogatorio svolto, non è consentito al giudice della convalida inserire nello schema valutativo del controllo dell'attività di polizia giudiziaria, conoscenze acquisite aliunde o comunque diverse da quelle poste a base dell'arresto e del fermo (Sez. 2, n. 39894 del 28/09/2004, Flosco, Rv. 230064; Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Pagano, Rv. 248479). 2 Nel caso in esame, il Tribunale da un lato ha tratto il convincimento sulla incapacità di intendere e di volere del AR dalla documentazione presentata dalla difesa in sede di convalida, dall'altro ha ritenuto che fosse noto tale stato agli operanti e al P.M. in quanto l'arrestato era autorizzato a recarsi presso il Centro di salute mentale e le sue condizioni mentali erano emerse in analoga procedura. Orbene, esclusi dallo spettro delle conoscenze di cui disponeva la Polizia giudiziaria gli elementi acquisiti successivamente all'arresto, non può sostenersi, secondo un giudizio ex ante, che l'arresto sia stato effettuato in presenza di cause di non punibilità immediatamente percepibili e rilevabili da parte degli organi di Polizia giudiziaria. La stessa sottoposizione dell'arrestato alla misura degli arresti domiciliari per altro titolo di reato al momento dell'arresto e l'autorizzazione a recarsi presso il Centro di salute mentale dovevano invero far ragionevolmente escludere la presenza della causa di non imputabilità di cui all'art. 88 cod. pen., potendo al più far propendere per la sussistenza di un vizio parziale di mente, non rilevante ai fini dell'art. 385 cod. proc. pen.
3. Consegue quindi l'annullamento della ordinanza impugnata, essendo stato l'arresto legittimamente eseguito. L'annullamento va disposto con la formula senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (tra tante, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265886).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Così deciso il 13/04/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Ersilia Calvanese Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA) HL -- 2 MAG 2016 RENADI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Piera Esposito R O N J O C