TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/12/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta a ruolo in data 25.7.2025 al n. 2823/2025 V.G., promossa con ricorso ai sensi degli articoli 291 e seguenti c.c.
da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]– frazione Parte_1
di Ancignano (VI) alla via Croce, n. 35, cod. fisc. CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mirella PRETTO
nei confronti di
, nata a nata a [...] il [...] e residente in [...]– frazione CP_1
di Ancignano (VI)alla via Croce, n. 35 cod. fisc. CodiceFiscale_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: adozione di maggiorenne.
Conclusioni del ricorrente:
Dichiarare l'adozione della sig.na (nata a [...] il giorno 26.6.2007 CP_1
e residente in Sandrigo – frazione di Ancignano – VI – alla via Croce, n. 35; cod. fisc.
) da parte del sig. (nato a [...] – VI – il CodiceFiscale_2 Parte_1
giorno 9.5.1963 e residente in [...]– frazione di Ancignano – VI – alla via Croce,
n. 35; cod. fisc. con tutti gli effetti di legge. CodiceFiscale_1
Quanto al cognome, chiede che acquisisca il cognome CP_1 Pt_1
anteponendolo al proprio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.7.2025 , premesso di essere Parte_1
coniugato con la signora e di non aver avuto figli, ha manifestato la Parte_2
volontà di procedere all'adozione di , nata a [...] il [...], figlia CP_1
di e di;
ha inoltre dedotto di aver instaurato un rapporto di Persona_1 Persona_2
convivenza con l'adottanda sin dall'anno 2009 e che sussistono le condizioni richieste dalla legge per dare corso all'adozione.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta.
Le conclusioni del Pubblico Ministero sono favorevoli all'adozione.
All'udienza del 18.11.2025, avanti il giudice relatore, tanto il ricorrente, quanto l'adottanda, hanno personalmente confermato la loro volontà, manifestando il rispettivo consenso all'adozione ai sensi dell'art. 296 c.c..
Hanno inoltre espresso il consenso all'adozione, sia la moglie del ricorrente, signora
2 , che la madre dell'adottanda, signora . Parte_2 Persona_1
Il padre dell'adottanda sig. , benché regolarmente citato, non è comparso Persona_2
all'udienza del 18.11.2025, per esprimersi in ordine all'adozione, né ha in alcun modo giustificato tale mancata comparizione.
Ritiene pertanto il Collegio che si possa pronunciare l'adozione ai sensi del secondo comma dell'art. 297 c.c..
Ricorrono tutte le condizioni di legge per far luogo all'adozione ed in particolare i requisiti di età previsti dall'art. 291 c.c..
Non risulta, d'altro canto, la sussistenza di circostanze impeditive o di condizioni ostative ai sensi di legge.
Alla luce degli elementi informativi acquisiti nell'istruttoria avanti il giudice relatore,
l'adozione risulta conveniente per l'adottanda, corrispondendo ad un suo preciso interesse, in quanto consente alla medesima di consolidare il legame affettivo con il ricorrente con il quale convive sin dall'anno 2009.
Vanno disposti gli adempimenti da parte della cancelleria ai sensi dell'art. 314 c.c., ad intervenuta definitività della presente pronuncia, mentre non appare necessario disporre particolari modalità di pubblicazione della sentenza.
Come previsto dall'art. 299 c.c., l'adottanda assumerà il cognome “ ” Pt_1
anteponendolo al proprio “ CP_1
Nulla va disposto in punto spese, mancando ogni ragione di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, visti gli articoli 291 e seguenti c.c.,
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)decide farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da CP_1
3 parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
b)dispone che l'adottata assuma il cognome “ ” anteponendolo al proprio Pt_1
“ CP_1
c)dispone che la Cancelleria provveda alle prescritte comunicazioni di rito e, ad intervenuta definitività della presente sentenza, alla trascrizione della stessa, nonché
alla sua comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata;
d) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena SOLLAZZO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta a ruolo in data 25.7.2025 al n. 2823/2025 V.G., promossa con ricorso ai sensi degli articoli 291 e seguenti c.c.
da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]– frazione Parte_1
di Ancignano (VI) alla via Croce, n. 35, cod. fisc. CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mirella PRETTO
nei confronti di
, nata a nata a [...] il [...] e residente in [...]– frazione CP_1
di Ancignano (VI)alla via Croce, n. 35 cod. fisc. CodiceFiscale_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: adozione di maggiorenne.
Conclusioni del ricorrente:
Dichiarare l'adozione della sig.na (nata a [...] il giorno 26.6.2007 CP_1
e residente in Sandrigo – frazione di Ancignano – VI – alla via Croce, n. 35; cod. fisc.
) da parte del sig. (nato a [...] – VI – il CodiceFiscale_2 Parte_1
giorno 9.5.1963 e residente in [...]– frazione di Ancignano – VI – alla via Croce,
n. 35; cod. fisc. con tutti gli effetti di legge. CodiceFiscale_1
Quanto al cognome, chiede che acquisisca il cognome CP_1 Pt_1
anteponendolo al proprio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.7.2025 , premesso di essere Parte_1
coniugato con la signora e di non aver avuto figli, ha manifestato la Parte_2
volontà di procedere all'adozione di , nata a [...] il [...], figlia CP_1
di e di;
ha inoltre dedotto di aver instaurato un rapporto di Persona_1 Persona_2
convivenza con l'adottanda sin dall'anno 2009 e che sussistono le condizioni richieste dalla legge per dare corso all'adozione.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta.
Le conclusioni del Pubblico Ministero sono favorevoli all'adozione.
All'udienza del 18.11.2025, avanti il giudice relatore, tanto il ricorrente, quanto l'adottanda, hanno personalmente confermato la loro volontà, manifestando il rispettivo consenso all'adozione ai sensi dell'art. 296 c.c..
Hanno inoltre espresso il consenso all'adozione, sia la moglie del ricorrente, signora
2 , che la madre dell'adottanda, signora . Parte_2 Persona_1
Il padre dell'adottanda sig. , benché regolarmente citato, non è comparso Persona_2
all'udienza del 18.11.2025, per esprimersi in ordine all'adozione, né ha in alcun modo giustificato tale mancata comparizione.
Ritiene pertanto il Collegio che si possa pronunciare l'adozione ai sensi del secondo comma dell'art. 297 c.c..
Ricorrono tutte le condizioni di legge per far luogo all'adozione ed in particolare i requisiti di età previsti dall'art. 291 c.c..
Non risulta, d'altro canto, la sussistenza di circostanze impeditive o di condizioni ostative ai sensi di legge.
Alla luce degli elementi informativi acquisiti nell'istruttoria avanti il giudice relatore,
l'adozione risulta conveniente per l'adottanda, corrispondendo ad un suo preciso interesse, in quanto consente alla medesima di consolidare il legame affettivo con il ricorrente con il quale convive sin dall'anno 2009.
Vanno disposti gli adempimenti da parte della cancelleria ai sensi dell'art. 314 c.c., ad intervenuta definitività della presente pronuncia, mentre non appare necessario disporre particolari modalità di pubblicazione della sentenza.
Come previsto dall'art. 299 c.c., l'adottanda assumerà il cognome “ ” Pt_1
anteponendolo al proprio “ CP_1
Nulla va disposto in punto spese, mancando ogni ragione di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, visti gli articoli 291 e seguenti c.c.,
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)decide farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da CP_1
3 parte di , nato a [...] il [...]; Parte_1
b)dispone che l'adottata assuma il cognome “ ” anteponendolo al proprio Pt_1
“ CP_1
c)dispone che la Cancelleria provveda alle prescritte comunicazioni di rito e, ad intervenuta definitività della presente sentenza, alla trascrizione della stessa, nonché
alla sua comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata;
d) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena SOLLAZZO
4