Sentenza 24 aprile 1998
Massime • 1
Qualora il contenuto decisorio della sentenza sia costituito da statuizioni alternative o cumulative, favorevoli all'imputato, una di merito (insussistenza del fatto ) e l'altra di puro diritto stanziale (il fatto non è previsto dalla legge come reato) l'impugnazione del pubblico ministero deve aggredire l'una e l'altra disposizione. La mancata impugnazione della statuizione di merito, che esclude la responsabilità del soggetto anche ex art. 530 capoverso cod. proc. pen., determina il passaggio in giudicato della disposizione non censurata. (Fattispecie in cui il pubblico ministero aveva impugnato la sentenza di assoluzione - motivata anche nel merito - con esclusivo richiamo al lamentato errore in diritto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/1998, n. 9357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9357 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 24.4.98
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 842
3. Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Sandro Occhionero Consigliere N. 31973/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio avverso la sentenza emessa il 3 aprile 1997 dal Pretore di Busto Arsizio nei confronti di NI AR NN ZI, nata il [...] a [...]
Letti il ricorso e la sentenza impugnata,
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Fulvio Uccella, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pretore di Busto Arsizio ha emesso sentenza di assoluzione di NI AR NN ZI, imputata del delitto previsto dall'art.483 c.p., per aver falsamente denunziato, il 30 ottobre 1993, presso la Stazione dei carabinieri, lo smarrimento di un assegno bancario. La sentenza, dopo aver statuito e analiticamente motivato l'inesistenza di prove in ordine all'elemento materiale e soggettivo, ha applicato la prevalente formula di proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge penale come reato, sostenendo che, comunque, la denunzia di smarrimento non ha valore probatorio e non confluisce in un atto pubblico per la sola attestazione fatta dal pubblico ufficiale del giorno e dell'ora della presentazione.
Con il ricorso immediato per cassazione la Procura della Repubblica denunzia la violazione della legge penale, sostenendo che la falsa denunzia di smarrimento costituisce falso ideologico in atto pubblico.
Il ricorso è inammissibile.
Qualora il contenuto decisorio della sentenza sia costituito da statuizioni alternative o cumulative, favorevoli all'imputato, una di merito -insussistenza del fatto- e l'altra di puro diritto sostanziale- il fatto non è previsto dalla legge come reato- l'impugnazione del pubblico ministero deve aggredire l'una e l'altra disposizione. La mancata impugnazione della statuizione di merito, che esclude la responsabilità del soggetto anche ex art.530 cpv cod. proc. pen., determina il passaggio in giudicato della disposizione non censurata. L'impugnazione parziale, infatti, anche se proposta dal pubblico ministero, non è pienamente devolutiva in quanto è acquiescenza alla parte della sentenza non impugnata, con conseguente giudicato interno e implicito, per gli effetti del principio devolutivo, essenzialmente connesso a quello del divieto della reformatio in peius, e per i derivanti limiti di cognizione e decisione. È vero, in merito, che il giudicato si forma con riferimento al dispositivo e non alla motivazione della sentenza, ma è anche vero che tale principio trova applicazione per escludere l'inamovibilità delle argomentazioni poste a base del provvedimento, ma non per superare la preclusione derivante dalla natura devolutiva del gravame e, quindi, l'intangibilità di una statuizione di merito non impugnata, pur se nel dispositivo viene espressa, a torto o a ragione, per assorbimento, la prevalente statuizione di diritto. La preclusione opera anche in tale fattispecie perché alla locuzione "parte o punto della sentenza" deve attribuirsi il composito significato tecnico-giuridico risultante dagli artt.597 e 624 c.p.p. e, cioè, non solo di dictum, espresso dal dispositivo, che conclude il giudizio in ordine ad un determinato capo d'imputazione, ma anche di qualsiasi disposizione che, avente una propria autonomia concettuale e giuridica, acquista autorità di cosa giudicata nei limiti in cui individua e risolve questioni interne, più o meno ampie, nell'ambito della stessa imputazione.
Ne consegue che la mancata impugnazione della preliminare e prevalente decisione di merito preclude l'esame di ogni altra questione giuridica e rende inammissibile il ricorso che aggredisce la statuizione di diritto. Infatti, il preteso annullamento rescindente sarebbe inutiliter datur per lo sbarramento del giudicato e per la conseguente inapplicabilità del principio di diritto ad una questione di fatto, definitivamente risolta pro reo con disposizione non impugnata.
In tale fattispecie, non è rimedio utile per aggredire la duplice statuizione favorevole il ricorso per saltum, che è astratattamente proponibile, a norma dell'art.569 cpp, soltanto per far valere, in sostanza, la violazione di legge.
Ciò posto, è inammissibile, quindi, il ricorso immediato per cassazione con il quale il pubblico ministero impugna soltanto la statuizione di diritto, peraltro fondatamente (Cass., Sez.V, 3.3.95 Pres. Iacomini, rel. Marrone;
conf. 203877; 203961; 207001; 209680), lasciando passare in giudicato quella di merito, non aggredita neppure con l'irrituale deduzione del vizio di motivazione, che avrebbe consentito la conversione del ricorso in appello, a norma dell'art.569, comma 3, c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998