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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/12/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Prima Sezione Civile
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LO IO Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. EN AM Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4650/2024 V.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] con il patrocinio dell'avv. PACCADUSCIO ELISA, elettivamente domiciliata in Perugia, via Baglioni n.36 presso lo studio del medesimo difensore;
Adottante
nei confronti di
(C.F. ), nato ad [...] il [...], e CP_1 C.F._2 residente in [...]; Adottato
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;
Conclusioni:
pagina 1 di 4 Ricorrente: “riportandosi integralmente al proprio ricorso ex artt. 291 e 311 c.c., insiste per il suo accoglimento e per la conseguente pronuncia di adozione richiesta dalla Sig.ra in favore del Sig. ” Pt_1 CP_1
P.M.: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso introduttivo”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso ex artt. 291 e 311 c.c., la sig.ra ha esposto: di avere Parte_1 contratto matrimonio nel 2004 con il padre dell'adottando, Sig. dal Persona_1 quale non ha avuto figli;
che la madre dell'adottando , sig.ra CP_1 [...]
è deceduta da molto tempo, in data 10.11.1998; che intende adottare Per_2
; che la stessa ha convissuto con l'adottando e con il padre dello stesso, CP_1 suo marito, per circa un trentennio, sin da quando era minorenne;
che con CP_1 riferimento al divario di età, intercorrono fra la stessa e l'adottando 14 anni, e non
18 come previsto dall'art. 291 c.c., richiamando tuttavia sul punto la pronuncia della Corte Costituzionale del 18 gennaio 2024 n. 5 e valorizzando l'importanza di tutelare e garantire l'affectio familiaris oramai consolidata fra le stessa e . CP_1
La ricorrente ha quindi chiesto la pronuncia di adozione del maggiorenne, sussistendo tutti i presupposti di legge e non ostando alcun impedimento.
Al ricorso è stata allegata la necessaria documentazione (atto di nascita dell'adottante e dell'adottando; certificato di morte della sig.ra stato Persona_2 libero dell'adottando; atto di matrimonio dell'adottante).
Alla prima udienza del 20.3.2025 sono comparsi personalmente l'istante,
l'adottando, il sig. nonché la sig.ra divenuta, nelle Persona_1 Persona_3 more della celebrazione del processo, coniuge dell'adottando in data 20.2.2025; è stato prodotto relativo certificato di matrimonio e stato di famiglia.
La ricorrente e l'adottando hanno prestato il consenso all'adozione, e il sig.
(rispettivamente marito dell'adottante e padre dell'adottato) Persona_1 nonché la sig.ra , coniuge dell'adottando, hanno prestato l'assenso. Per_3
La causa è stata quindi rinviata a successiva udienza tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. per discussione e rimessione al Collegio per la decisione. pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di adozione è fondata e non osta al suo accoglimento il divario di età di 14 anni, in luogo dei 18 previsti per legge, fra l'adottante e l'adottato.
In particolare, quanto ai presupposti previsti dagli art. 291 e ss c.c., emerge dalla documentazione allegata che l'istante è nata nel 1968 e ha superato Parte_1 il trentacinquesimo anno di età, e che fra la stessa e l'adottando, nato nel 1982, sussiste una differenza di età di 14 anni.
Ritiene il Collegio, anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale del
18.1.2024 n. 5 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 291 c.c. nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottato), che l'esigua differenza (14, in luogo dei 18), il rapporto affettivo e familiare instaurato da anni fra la ricorrente e il sig. , la comunione di intenti dei richiedenti e CP_1 in definitiva la convenienza dell'adottando, siano elementi che consentano di procedere alla riduzione del divario di età prestabilito dalla legge.
In udienza, l'adottante ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione per le ragioni esposte in ricorso, dichiarando ulteriormente: “ sono trent'anni che conosco , dopo che le è venuta a mancare la mamma;
per me è una cosa CP_1 affettiva”.
Il sig. ha prestato il consenso, aggiungendo: “ confermo tutto CP_1 quanto detto da , che si è sposata con mio padre;
ha ricoperto il ruolo di mia Pt_1 mamma che purtroppo è venuta a mancare. Vivo nello stesso immobile di mio padre
e , e c'è un rapporto familiare effettivo”. Pt_1
Il padre dell'adottando nonché coniuge dell'adottante, e la coniuge dell'adottando hanno prestato l'assenso prescritto.
In diritto, va ricordato che l'adozione di maggiorenne presuppone la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole delle parti di voler procedere all'adozione; esse, sentite in udienza,
pagina 3 di 4 hanno dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione.
La domanda di adozione proposta dalla sig.ra mira allora a confermare Pt_1 una situazione affettiva e relazionale già in atto e risalente nel tempo ed appare utile nell'interesse dell'adottando, che ha perso in adolescenza la madre biologica e ha poi instaurato con la moglie del padre un legame affettivo autentico.
In accoglimento dell'istanza avanzata con il ricorso, va quindi disposta l'adozione da parte di con conseguente ordine alla Controparte_2
Cancelleria di procedere agli incombenti di pubblicità della presente sentenza, ai sensi dell'art. 314 c.c.
Nulla in punto di spese attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di cui in epigrafe: dispone l'adozione di (C.F. ), nato ad CP_1 C.F._2
Umbertide il 10.6.1982 da parte di nata a [...] il Parte_1
13.9.1968.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni, la trascrizione ex art. 314 c.c. e ogni altro incombente, nei termini di legge.
Nulla sulle spese.
Perugia, 26/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
EN AM LO IO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Prima Sezione Civile
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LO IO Presidente dott. Gaia Muscato Giudice dott. EN AM Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4650/2024 V.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] con il patrocinio dell'avv. PACCADUSCIO ELISA, elettivamente domiciliata in Perugia, via Baglioni n.36 presso lo studio del medesimo difensore;
Adottante
nei confronti di
(C.F. ), nato ad [...] il [...], e CP_1 C.F._2 residente in [...]; Adottato
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;
Conclusioni:
pagina 1 di 4 Ricorrente: “riportandosi integralmente al proprio ricorso ex artt. 291 e 311 c.c., insiste per il suo accoglimento e per la conseguente pronuncia di adozione richiesta dalla Sig.ra in favore del Sig. ” Pt_1 CP_1
P.M.: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso introduttivo”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso ex artt. 291 e 311 c.c., la sig.ra ha esposto: di avere Parte_1 contratto matrimonio nel 2004 con il padre dell'adottando, Sig. dal Persona_1 quale non ha avuto figli;
che la madre dell'adottando , sig.ra CP_1 [...]
è deceduta da molto tempo, in data 10.11.1998; che intende adottare Per_2
; che la stessa ha convissuto con l'adottando e con il padre dello stesso, CP_1 suo marito, per circa un trentennio, sin da quando era minorenne;
che con CP_1 riferimento al divario di età, intercorrono fra la stessa e l'adottando 14 anni, e non
18 come previsto dall'art. 291 c.c., richiamando tuttavia sul punto la pronuncia della Corte Costituzionale del 18 gennaio 2024 n. 5 e valorizzando l'importanza di tutelare e garantire l'affectio familiaris oramai consolidata fra le stessa e . CP_1
La ricorrente ha quindi chiesto la pronuncia di adozione del maggiorenne, sussistendo tutti i presupposti di legge e non ostando alcun impedimento.
Al ricorso è stata allegata la necessaria documentazione (atto di nascita dell'adottante e dell'adottando; certificato di morte della sig.ra stato Persona_2 libero dell'adottando; atto di matrimonio dell'adottante).
Alla prima udienza del 20.3.2025 sono comparsi personalmente l'istante,
l'adottando, il sig. nonché la sig.ra divenuta, nelle Persona_1 Persona_3 more della celebrazione del processo, coniuge dell'adottando in data 20.2.2025; è stato prodotto relativo certificato di matrimonio e stato di famiglia.
La ricorrente e l'adottando hanno prestato il consenso all'adozione, e il sig.
(rispettivamente marito dell'adottante e padre dell'adottato) Persona_1 nonché la sig.ra , coniuge dell'adottando, hanno prestato l'assenso. Per_3
La causa è stata quindi rinviata a successiva udienza tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. per discussione e rimessione al Collegio per la decisione. pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di adozione è fondata e non osta al suo accoglimento il divario di età di 14 anni, in luogo dei 18 previsti per legge, fra l'adottante e l'adottato.
In particolare, quanto ai presupposti previsti dagli art. 291 e ss c.c., emerge dalla documentazione allegata che l'istante è nata nel 1968 e ha superato Parte_1 il trentacinquesimo anno di età, e che fra la stessa e l'adottando, nato nel 1982, sussiste una differenza di età di 14 anni.
Ritiene il Collegio, anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale del
18.1.2024 n. 5 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 291 c.c. nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottato), che l'esigua differenza (14, in luogo dei 18), il rapporto affettivo e familiare instaurato da anni fra la ricorrente e il sig. , la comunione di intenti dei richiedenti e CP_1 in definitiva la convenienza dell'adottando, siano elementi che consentano di procedere alla riduzione del divario di età prestabilito dalla legge.
In udienza, l'adottante ha confermato la propria volontà di procedere all'adozione per le ragioni esposte in ricorso, dichiarando ulteriormente: “ sono trent'anni che conosco , dopo che le è venuta a mancare la mamma;
per me è una cosa CP_1 affettiva”.
Il sig. ha prestato il consenso, aggiungendo: “ confermo tutto CP_1 quanto detto da , che si è sposata con mio padre;
ha ricoperto il ruolo di mia Pt_1 mamma che purtroppo è venuta a mancare. Vivo nello stesso immobile di mio padre
e , e c'è un rapporto familiare effettivo”. Pt_1
Il padre dell'adottando nonché coniuge dell'adottante, e la coniuge dell'adottando hanno prestato l'assenso prescritto.
In diritto, va ricordato che l'adozione di maggiorenne presuppone la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole delle parti di voler procedere all'adozione; esse, sentite in udienza,
pagina 3 di 4 hanno dichiarato di essere legate affettivamente e hanno concordato nella speciale e reciproca utilità della relazione.
La domanda di adozione proposta dalla sig.ra mira allora a confermare Pt_1 una situazione affettiva e relazionale già in atto e risalente nel tempo ed appare utile nell'interesse dell'adottando, che ha perso in adolescenza la madre biologica e ha poi instaurato con la moglie del padre un legame affettivo autentico.
In accoglimento dell'istanza avanzata con il ricorso, va quindi disposta l'adozione da parte di con conseguente ordine alla Controparte_2
Cancelleria di procedere agli incombenti di pubblicità della presente sentenza, ai sensi dell'art. 314 c.c.
Nulla in punto di spese attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla richiesta di cui in epigrafe: dispone l'adozione di (C.F. ), nato ad CP_1 C.F._2
Umbertide il 10.6.1982 da parte di nata a [...] il Parte_1
13.9.1968.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni, la trascrizione ex art. 314 c.c. e ogni altro incombente, nei termini di legge.
Nulla sulle spese.
Perugia, 26/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
EN AM LO IO
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