Articolo 11 della Legge 5 febbraio 1992, n. 143
Articolo 10Articolo 12
Versione
7 marzo 1992
Art. 11. 1. Le spese per l'acquisto e conferimento delle insegne e dei brevetti ai decorati della "Stella al merito del lavoro" nei modelli stabiliti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167 , come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120 , comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia nonche' per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei decorati stessi, le spese per il funzionamento della relativa commissione, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, e le indennita' di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero, sono poste a carico dello Stato che vi provvede nei limiti di 200 milioni di lire per ogni esercizio finanziario.
2. E' altresi previsto un contributo annuo di 500 milioni di lire alla Federazione dei maestri del lavoro d'Italia per far fronte alle spese inerenti alle sue attivita' statutarie, che riguardano l'assistenza ai giovani per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro e la collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza agli handicappati ed agli anziani non piu' autosufficienti.
Nota all' art. 8 e all' art. 11:
- Il R.D. n. 3167/1923 istituisce la decorazione della "Stella al merito del lavoro".
Entrata in vigore il 7 marzo 1992