Sentenza 27 aprile 2011
Massime • 1
In tema di rimessione, ai fini della "translatio iudicii" per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa. (Nella specie la S.C. ha escluso la rilevanza delle motivazioni poste dall'imputato a fondamento della richiesta di rimessione e derivanti dal rivestire la parte offesa la qualifica di collaboratore della segreteria del P.M. titolare dell'indagine relativa al procedimento nei suoi confronti, omettendo peraltro di considerare che persona diversa dal detto Pubblico Ministero era il P.M. di udienza in cui la richiesta di rimessione veniva proposta, senza alcuna deduzione in ordine ad elementi concreti idonei a turbare lo svolgimento del processo o a condizionarlo nel suo esito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2011, n. 22275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22275 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 27/04/2011
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 654
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 4699/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR VITO SANTO N. IL 03/03/1969;
avverso il provvedimento n. 41/2008 GIUDICE DI PACE di TOLMEZZO, del 09/06/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
lette le conclusioni del PG Dott. Izzo Gioacchino: inammissibilità. FATTO E DIRITTO
RR Vito Santo, con riferimento al proc. pen. n. 227/07 r.g.n.r., pendente dinanzi al Giudice di pace di Tolmezzo per il reato di cui all'art. 595 c.p., e art. 61 c.p., n. 9, ha proposto richiesta di rimessione evidenziando, in relazione alla posizione come p.o. dal reato rivestita dall'ex Comandante di reparto della Casa circondariale di Tolmezzo, Gentile Francesco Paolo, già superiore dell'imputato, come il predetto fosse attualmente distaccato in qualità di addetto alla segreteria della Procura della Repubblica di Tolmezzo nella persona del sostituto procuratore d.ssa Letizia Puppa, il p.m. cioè titolare dell'indagine relativa al procedimento in questione.
Pertanto - sostiene il richiedente - sussisteva il legittimo sospetto che detta grave situazione potesse turbare la celebrazione del processo ed impedire il suo svolgimento in un clima ed in un ambiente sereni, sussistendo peraltro anche le condizioni stabilite dall'art.11 c.p.p. in relazione ai procedimenti in cui un magistrato assuma la qualità di persona offesa dal reato, essendo in dubbio l'equiparazione della figura e del ruolo di collaboratore e/o aiutante del p.m. a quella del magistrato vero e proprio. Osserva la Corte che la richiesta non è fondata.
L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (v. Sez.un., 28 gennaio 2003, n. 13687). Nella specie, invece, l'imputato altro non ha rappresentato se non le proprie perplessità, per il sereno svolgimento del processo, derivanti dal rivestire la p.o. la qualifica di collaboratore di segreteria del p.m. titolare dell'indagine relativa al procedimento che lo vedeva imputato, senza considerare però che persona diversa dalla d.ssa Puppa è il p.m. dell'udienza in cui la richiesta di rimessione è stata avanzata (dr. Enrico Cavalieri) e che nessun elemento concreto è configurabile, ne' è stato addotto, per potersi ritenere turbato lo svolgimento del processo a carico del RR ovvero condizionato nel suo esito, dovendosi da ultimo ritenere del tutto inconferente il richiamo all'art. 11 c.p.p., il cui ambito di applicazione riguarda i procedimenti concernenti i magistrati e la cui operatività è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (v. Cass., sez. 6, 9 maggio 2005, n. 40984; Sez. 6, 22 aprile 2008, n. 35218). Al rigetto della richiesta segue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2011