Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
Anche nel caso di azione proposta dal titolare di rendita Inail per chiedere la costituzione di rendita unica a causa della sopravvenienza di una ulteriore patologia, il termine triennale di prescrizione decorre, come nei casi ordinari, dal momento in cui l'assicurato ha consapevolezza dell'esistenza della malattia, del suo carattere professionale, oltre che del superamento della soglia indennizzabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5653 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - rel. Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, NICOLA D'ANGELO, PASQUALE VARRONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NC NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce a copia del ricorso notificato;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1685/96 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 20/12/96 R.G.N. 1066/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/99 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito l'Avvocato D'ANGELO;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del giudizio
Con sentenza del 18 ottobre 1996, il tribunale di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto CH EU affetto da malattia professionale costituita da ipoacusia da rumori, ed ha condannato l'Inail alla corresponsione di una rendita unica ai sensi dell'art. 80 del T.U. n. 1124 del 1965, essendo il CH già titolare di altra rendita per pregressa invalidità. Avverso la decisione l'Inail ha proposto ricorso per cassazione con un motivo.
L'intimato ha depositato procura ed ha poi partecipato alla discussione in udienza.
Motivi della decisione
Con il motivo di annullamento l'Inail denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e s.s. del T.U. citato, degli artt. 113 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e vizi di motivazione, deducendo che il tribunale ha inesattamente disatteso l'eccezione di prescrizione triennale proposta con la memoria di costituzione in giudizio, e sostenendo, in sintesi, che, siccome l'assicurato era titolare di altra rendita, il dies a quo del termine di prescrizione non decorreva dalla conoscenza della ipoacusia e con il superamento della soglia indennizzabile, e ciò in quanto, qualunque fosse stato il grado di tale ipoacusia, essa doveva cumularsi con una invalidità pregressa del 30 % con la conseguenza che tale soglia indennizzabile veniva superata per effetto del solo dato costituito dalla nuova malattia, qualunque ne fosse il grado.
Il motivo è infondato.
Il ricorso non contesta in linea generale la tesi del tribunale, conforme peraltro alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., n. 6633 del 1996), secondo la quale, per il decorso della prescrizione, è necessaria la conoscenza che l'inabilità sia tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura indennizzabile, e, quindi, non intacca l'accertamento del tribunale secondo il quale l'assicurato ebbe tale piena conoscenza il 1 settembre 1992, per cui, avendo esso fatto ricorso al pretore il 6 aprile 1993, il termine triennale non era decorso.
Sostiene invece, che nel caso di cumulo di due patologie indennizzabili, la seconda deve esser fatta valere immediatamente in quanto, proprio per effetto del cumulo, la soglia indennizzabile viene superata automaticamente.
La tesi del ricorrente non trova riscontri testuali nella normativa del Testo Unico n. 1124 del 1965 e viene sostenuta solo con il riferimento all'art. 80 del medesimo, che prevede l'erogazione di una rendita unica, (come nella specie è accaduto), e pertanto, nei suoi termini generali, non è condivisibile, in quanto, anche in presenza di una ulteriore patologia professionale, l'assicurato rimane protetto dalla normativa generale in materia, che richiede, come si è visto, la piena conoscenza della malattia ed il superamento della soglia indennizzabile, oltre che al consapevolezza della sua origine professionale.
Nella specie, inoltre, per rendere accoglibile la propria eccezione, l'Inail è costretto a sostenere che l'assicurato era a conoscenza della patologia otologica fin dal luglio 1989, essendosi sottoposto ad esami specialistici presso la Uls di Perugia in tale data, sicché al momento della proposizione del ricorso al pretore il termine triennale si era consumato. Ma affermando ciò, il ricorrente entra in contraddizione con sè stesso, dato che, per effetto della tesi fondamentale prospettata in giudizio, sarebbe stato coerente sostenere che, venendo superata immediatamente la soglia indennizzabile, altrettanto immediatamente la nuova patologia doveva essere fatta valere;
ma entra in contraddizione anche con l'accertamento di fatto operato dal tribunale, non sindacabile in questa sede, circa la piena conoscenza e la indennizzabilità della otalgia solo in data 1 settembre 1992.
Ne segue che il ricorso va disatteso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, limitate alla sola discussione in udienza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 10.000, oltre a L.
2.000.000 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999