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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1313/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AR GI, EL
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6700/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Furore - P.zza Municipio 84010 Furore SA elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1964/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308/2023 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308/2023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308/2023 TARI 2019
- sull'appello n. 6703/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Furore - P.zza Municipio 84010 Furore SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1964/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308/2023 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308/2023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308/2023 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Furore (iscritto a ruolo con il numero 6700/2024 r.g.a.), Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3, nella qualità di eredi di Nominativo_1, impugnavano la sentenza n. 1964/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 308/2023, con il quale il detto ente comunale chiedeva il versamento di euro 8.247,86 a titolo di TARI relativamente agli anni 2017,
2018 e 2019.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata decisione, nella parte in cui, ritenendo erroneamente inammissibile la domanda, nulla statuiva in ordine alle sollevate eccezioni di nullità dell'impugnato avviso di accertamento esecutivo afferenti i seguenti profili:
a) il difetto di sottoscrizione, non essendo stato reso noto il provvedimento di nomina del funzionario responsabile e dei poteri al medesimo conferiti;
b) il difetto di motivazione, per non essere stati indicati né i dati catastali degli immobili oggetto di accertamento, né la quota variabile della tariffa TARI applicata;
c) la insussistenza della pretesa, in riferimento ad un immobile completamente inagibile;
d) la erroneità della tariffa applicata con riferimento ad alcuni immobili erroneamente considerati abitazioni piuttosto che garage.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Furore non si costituiva in giudizio.
Identico ricorso veniva iscritto a ruolo con il n. 6703/2024 r.g.a. Anche in questo caso, l'ente creditore non si costituiva in giudizio.
Nel corso della odierna udienza, disposta la riunione dei due procedimenti, la parte appellante si riportava all'atto di gravame, chiedendone l'accoglimento.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo telematicamente comunicato alle parti nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Meritevole di accoglimento, in primo luogo, si appalesa il motivo di appello concernente l'eccepita illegittimità della gravata pronuncia, nella parte in cui veniva dichiarata la inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio in ragione della asserita violazione del termine perentorio di decadenza previsto dall'art. 21, comma 1, d.lvo 546/1992. Invero, dalla documentazione prodotta dalla originaria ricorrente si evince che il ricorso venne tempestivamente proposto nei confronti del Comune di Furore.
Per il resto, peraltro, l'atto di gravame è infondato.
Non coglie nel segno l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato, perché riportante la sottoscrizione a stampa del nominativo del funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Furore. L'avviso, invero, risulta essere stato formato a mezzo di sistemi informatici in ordine ai quali vige il principio espresso dalla
Cassazione secondo cui, in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, l. 549/1995 (“La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”), dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (v., tra le tante, Cass. civ., sez. trib., ord. n. 29820 del 27.10.2021).
L'avviso impugnato, inoltre, si appalesa adeguatamente motivato, dal momento che in esso sono indicati la tipologia del tributo, gli anni di imposta, la tariffa applicata, l'esatta ubicazione, consistenza e tipologia catastale degli immobili tassati, la percentuale della sanzione irrogata in ragione del contestato omesso versamento, la normativa applicata per il calcolo degli interessi.
Infine, poiché dalla documentazione offerta in comunicazione chiaramente si evince che la de cuius omise di presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Furore la dichiarazione di inagibilità - corredata da documentazione tecnica attestante le condizioni strutturali degli immobili – prevista dagli artt. 8, comma 1,
d.lvo 504/1992 e dal Regolamento comunale, deve ritenersi non riconoscibile l'invocata esenzione dal pagamento della TARI.
L'appello va, pertanto, senz'altro rigettato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del grado.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AR GI, EL
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6700/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Furore - P.zza Municipio 84010 Furore SA elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1964/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308/2023 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308/2023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308/2023 TARI 2019
- sull'appello n. 6703/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Furore - P.zza Municipio 84010 Furore SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1964/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308/2023 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308/2023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308/2023 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 268/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Furore (iscritto a ruolo con il numero 6700/2024 r.g.a.), Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3, nella qualità di eredi di Nominativo_1, impugnavano la sentenza n. 1964/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, con la quale veniva dichiarata inammissibile la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 308/2023, con il quale il detto ente comunale chiedeva il versamento di euro 8.247,86 a titolo di TARI relativamente agli anni 2017,
2018 e 2019.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata decisione, nella parte in cui, ritenendo erroneamente inammissibile la domanda, nulla statuiva in ordine alle sollevate eccezioni di nullità dell'impugnato avviso di accertamento esecutivo afferenti i seguenti profili:
a) il difetto di sottoscrizione, non essendo stato reso noto il provvedimento di nomina del funzionario responsabile e dei poteri al medesimo conferiti;
b) il difetto di motivazione, per non essere stati indicati né i dati catastali degli immobili oggetto di accertamento, né la quota variabile della tariffa TARI applicata;
c) la insussistenza della pretesa, in riferimento ad un immobile completamente inagibile;
d) la erroneità della tariffa applicata con riferimento ad alcuni immobili erroneamente considerati abitazioni piuttosto che garage.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Furore non si costituiva in giudizio.
Identico ricorso veniva iscritto a ruolo con il n. 6703/2024 r.g.a. Anche in questo caso, l'ente creditore non si costituiva in giudizio.
Nel corso della odierna udienza, disposta la riunione dei due procedimenti, la parte appellante si riportava all'atto di gravame, chiedendone l'accoglimento.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo telematicamente comunicato alle parti nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Meritevole di accoglimento, in primo luogo, si appalesa il motivo di appello concernente l'eccepita illegittimità della gravata pronuncia, nella parte in cui veniva dichiarata la inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio in ragione della asserita violazione del termine perentorio di decadenza previsto dall'art. 21, comma 1, d.lvo 546/1992. Invero, dalla documentazione prodotta dalla originaria ricorrente si evince che il ricorso venne tempestivamente proposto nei confronti del Comune di Furore.
Per il resto, peraltro, l'atto di gravame è infondato.
Non coglie nel segno l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato, perché riportante la sottoscrizione a stampa del nominativo del funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Furore. L'avviso, invero, risulta essere stato formato a mezzo di sistemi informatici in ordine ai quali vige il principio espresso dalla
Cassazione secondo cui, in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, l. 549/1995 (“La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”), dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale (v., tra le tante, Cass. civ., sez. trib., ord. n. 29820 del 27.10.2021).
L'avviso impugnato, inoltre, si appalesa adeguatamente motivato, dal momento che in esso sono indicati la tipologia del tributo, gli anni di imposta, la tariffa applicata, l'esatta ubicazione, consistenza e tipologia catastale degli immobili tassati, la percentuale della sanzione irrogata in ragione del contestato omesso versamento, la normativa applicata per il calcolo degli interessi.
Infine, poiché dalla documentazione offerta in comunicazione chiaramente si evince che la de cuius omise di presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Furore la dichiarazione di inagibilità - corredata da documentazione tecnica attestante le condizioni strutturali degli immobili – prevista dagli artt. 8, comma 1,
d.lvo 504/1992 e dal Regolamento comunale, deve ritenersi non riconoscibile l'invocata esenzione dal pagamento della TARI.
L'appello va, pertanto, senz'altro rigettato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del grado.