Sentenza 16 ottobre 1998
Massime • 1
Tra il reato di corruzione e quello di finanziamento illecito dei partiti, deve ritenersi ammissibile il concorso formale in quanto diverse sono le condotte e diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici: il buon andamento della Pubblica Amministrazione, per quanto attiene alla corruzione, ed il metodo democratico, con riguardo all'altro reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/1998, n. 3926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3926 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO - Presidente del 16.10.1998
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Bruno OLIVA - Consigliere N. 1364
Dott. Ilario MARTELLA - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Adalberto ALBAMONTE - Consigliere N. 33774-98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NO EO LU ON, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 3.6.1998 Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso,
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto PROCURATORE GENERALE, dott. Eduardo SCARDACCIONE, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
La C O R T E osserva:
Con sentenza del 16.12.1994 il Tribunale di Foggia, ritenuto DE RO EL e NO EO LU ON responsabili del reato di cui agli artt. 110, 319, 319bis e 321 cod. pen. per aver ricevuto, in concorso tra loro, il primo, in qualità di Sindaco ed, il secondo, quale esponente di partito politico intervenuto nella gestione dell'illecito, allo scopo di favorire la ditta VOTIVA FLAMMA, la somma di lire 20.000.000, cui a mezzo di atti illegittimi, dei quali la delibera di nuovo contratto d'appalto in data 17.10.1991 veniva annullata dal CORECO in data 16.1.1992, veniva affidato in appalto l'illuminazione cimiteriale di Ascoli Satriano, condannava, concesse le attenuanti generiche ad entrambi considerate equivalenti alla contestata aggravante, ciascuno alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di anni due di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la medesima durata della pena principale.
La Corte d'Appello di Bari, con decisione del 3.6.1998, dichiarato non doversi procedere nei confronti del DE RO EL per essere estinto il reato per morte dell'imputato appellante, in parziale accoglimento dell'appello del NO, riduceva la pena al medesimo inflitta, per la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante, ad -.un anno e mesi quattro di reclusione. Ricorre per cassazione il NO e denuncia la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/e, cod. proc. pen., per la violazione e falsa applicazione degli artt. 319, 319bis e 321 cod. pen. ed errata valutazione della prova in punto di modalità e scopo della sua partecipazione alla perpetrazione del reato di corruzione. Sostiene il ricorrente che il suo intervento nella trattativa per la rinnovazione dell'appalto dell'illuminazione cimiteriale alla VOTIVA FLAMMA lo aveva interessato esclusivamente per la sua qualità di segretario politico della sezione comunale della D.C., in rappresentanza della quale aveva chiesto e ottenuto il contributo in denaro, peraltro da dividersi con i segretari degli altri partiti concorrenti alla formazione della Giunta del Comune di Ascoli Satriano. Di conseguenza, il reato ipotizzabile non era quello per il quale era intervenuta l'affermazione di responsabilità nell'impugnata sentenza, bensì soltanto quello di illecito finanziamento a partiti politici.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il principio di specialità (art. 15 cod. pen.) postula una pluralità di norme regolatrici della stessa materia, di previsioni disciplinanti la stessa cosa, e la presenza in una di esse di elementi peculiari che valgano a differenziare l'impianto normativo e che, per la loro specificità, siano da ritenere prevalenti rispetto a quelli della norma concorrente, che resta, per così dire, esclusa od assorbita.
Pertanto, tra il reato di corruzione e quello di finanziamento illecito dei partiti, deve ritenersi ammissibile il concorso formale in quanto diverse sono le condotte e diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici: il buon andamento della p.a., per quanto attiene alla corruzione, ed il metodo democratico, con riguardo all'altro reato (Cass., sez. VI, 16.11.1995, n. 11240, Ronchi, rv. 203180). Escluso il denunciato vizio di erronea applicazione della legge, nella sentenza impugnata è bene specificato il percorso argomentativo seguito;
e la Corte d'Appello ha indicato gli elementi di fatto e le prove dalle quali ha ritenuto di ricavare il convincimento di responsabilità del NO, atteso che questi non ha contestato di essere stato presente alla trattativa sulla rinnovazione dell'appalto alla VOTIVA FLAMMA nell'ufficio del Sindaco e anzi ha ammesso di avere richiesto il versamento della somma di denaro dopo la conclusione dell'accordo corruttivo. Invero, il NO, ancora nel motivo di ricorso, ha denunciato un difetto di motivazione che non risulta dal testo del provvedimento impugnato, poiché non manca la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, e che non può costituire vizio, comportante controllo di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali. Invero, esula dai poteri della Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, potendo e dovendo invece la Corte accertare se dal giudice di merito si sia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni poste a fondamento della decisione.
Il reato non può considerarsi prescritto, poiché la dazione di denaro sarebbe avvenuta in corrispondenza della delibera dì rinnovazione dell'appalto alla VOTIVA FLAMMA, assunta in data 17.10.1991.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così in deciso in Roma, il 16 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999