Sentenza 12 gennaio 2026
Decreto collegiale 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04954/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4954 del 2025, proposto da
ME El ME, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti inoltrata in data 26.08.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. CC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esame del merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che in prossimità della udienza di trattazione è emerso che, in seguito alla proposizione del ricorso avverso il silenzio rigetto maturato sulla richiesta di accesso agli atti finalizzato a conoscere lo stato del procedimento iniziato su istanza della parte ricorrente, la istanza era stata effettivamente trasmessa alla Questura di Caserta, in tal guisa essendo stata soddisfatta la pretesa ostensiva quivi azionata.
Il ricorso va, indi, definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere –siccome peraltro expressis verbis riconosciuto dallo stesso ricorrente- atteso che l’interesse ostensivo quivi azionato è stato integralmente soddisfatto.
Può dirsi, dunque:
- realizzato il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo di cui era titolare il ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui esso ricorrente aspirava, id est la acquisizione di dati ed informazioni presso la Amministrazione all’uopo compulsata;
- integrata la condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
Le peculiari connotazioni della controversia, e la scansione temporale che l’ha connotata, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NT EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC VA | NT EL |
IL SEGRETARIO