Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 75
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza dell'asserito difetto di motivazione della cartella esattoriale

    La Corte ritiene che l'appellante abbia ammesso implicitamente la prescrizione del credito e la responsabilità della Pubblica Amministrazione per errori nella gestione della procedura, rendendo infondato l'appello.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte ritiene che l'appellante abbia ammesso implicitamente la prescrizione del credito e la responsabilità della Pubblica Amministrazione per errori nella gestione della procedura, rendendo infondato l'appello.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di giudizio

    La Corte ritiene che l'appellante abbia ammesso implicitamente la prescrizione del credito e la responsabilità della Pubblica Amministrazione per errori nella gestione della procedura, rendendo infondato l'appello. Le spese seguono la soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 75
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 75
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo