CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PRATO FEDERICO, Presidente
AG FR, Relatore
FORNATARO FABRIZIO, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 898/2023 depositato il 05/12/2023
proposto da
Ag.entrate - OS - EV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 2 e pubblicata il 11/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320210006191012000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate OS (Ader) propone Appello avverso la Sentenza n. 138/2/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia di primo grado di EV nella parte in cui è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro duemila comprensive della fase cautelare.
Lamenta contestualmente l'infondatezza dell'asserito difetto di motivazione della cartella esattoriale impugnata da controparte, dichiarato dal Giudice di prime cure, ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che le eventuali censure sono riferibili al solo Ente impositore, il Ministero della
Giustizia – Corte Appello di Trieste.
L'Ader aveva notificato ai Signori Resistente_2 e Resistente_1 la cartella di pagamento n. 113 2021 00061910 12 con la quale richiedeva il pagamento dell'imposta di registro per euro 51.748,64 dovuta per la registrazione della Sentenza n. 303/2011 pronunciata dalla Corte di Appello d Trieste.
I Signori Resistente_1 ed in solido l'Assicurazione Società_2 Spa (Società_2) erano già stati oggetto, nel corso del 2016, di analoga richiesta di pagamento da parte dell'Ader. Avverso tale atto impositivo l'Società_2 aveva proposto ricorso lamentando l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa dell'Ufficio.
La Ctp di Trieste adita aveva accolto il ricorso proposto annullando la pretesa impositiva per evidenti errori contenuti nel ruolo impugnato e nella cartella di pagamento in quanto l'atto giudiziario indicato era diverso da quello che eventualmente doveva essere soggetto all'imposizione.
L'Società_2, prudenzialmente, aveva comunque provveduto al pagamento dell'imposta di registro dovuta calcolando il relativo importo sul sito web dell'Ade nel diverso ammontare di euro 732.
L'Ader propone appello nei termini indicati in premessa cui si contrappone parte avversaria con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte dopo aver attentamente letto gli atti di causa, rileva che alla pagina 3 dell'appello, l'Ader afferma che “L'intervenuta prescrizione del credito, pertanto, non può certo imputarsi all'operato della stessa che, invece, ha aveva prontamente avviato la procedura di notifica non appena la normativa glielo aveva consentito”, e ancora meno “ per il termine di decadenza triennale “……posto che il credito erariale era rimasto per dieci anni nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Ente Impositore.”
Quanto indicato dall'appellante è sufficiente per ritenere infondato il proposto appello che deve essere respinto non potendo ricadere alcun onere sul contribuente derivante da errori della P.A. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
Ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, questa Corte
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto dall'Ufficio. Spese di lite quantificate in euro 1.000 (mille) omnicomprensive, per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Camera di Consiglio, lì 21 luglio 2025
Il Relatore Il Presidente
GR RA AT FE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PRATO FEDERICO, Presidente
AG FR, Relatore
FORNATARO FABRIZIO, Giudice
in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 898/2023 depositato il 05/12/2023
proposto da
Ag.entrate - OS - EV
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 138/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 2 e pubblicata il 11/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11320210006191012000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate OS (Ader) propone Appello avverso la Sentenza n. 138/2/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia di primo grado di EV nella parte in cui è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro duemila comprensive della fase cautelare.
Lamenta contestualmente l'infondatezza dell'asserito difetto di motivazione della cartella esattoriale impugnata da controparte, dichiarato dal Giudice di prime cure, ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva dal momento che le eventuali censure sono riferibili al solo Ente impositore, il Ministero della
Giustizia – Corte Appello di Trieste.
L'Ader aveva notificato ai Signori Resistente_2 e Resistente_1 la cartella di pagamento n. 113 2021 00061910 12 con la quale richiedeva il pagamento dell'imposta di registro per euro 51.748,64 dovuta per la registrazione della Sentenza n. 303/2011 pronunciata dalla Corte di Appello d Trieste.
I Signori Resistente_1 ed in solido l'Assicurazione Società_2 Spa (Società_2) erano già stati oggetto, nel corso del 2016, di analoga richiesta di pagamento da parte dell'Ader. Avverso tale atto impositivo l'Società_2 aveva proposto ricorso lamentando l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa dell'Ufficio.
La Ctp di Trieste adita aveva accolto il ricorso proposto annullando la pretesa impositiva per evidenti errori contenuti nel ruolo impugnato e nella cartella di pagamento in quanto l'atto giudiziario indicato era diverso da quello che eventualmente doveva essere soggetto all'imposizione.
L'Società_2, prudenzialmente, aveva comunque provveduto al pagamento dell'imposta di registro dovuta calcolando il relativo importo sul sito web dell'Ade nel diverso ammontare di euro 732.
L'Ader propone appello nei termini indicati in premessa cui si contrappone parte avversaria con proprie controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte dopo aver attentamente letto gli atti di causa, rileva che alla pagina 3 dell'appello, l'Ader afferma che “L'intervenuta prescrizione del credito, pertanto, non può certo imputarsi all'operato della stessa che, invece, ha aveva prontamente avviato la procedura di notifica non appena la normativa glielo aveva consentito”, e ancora meno “ per il termine di decadenza triennale “……posto che il credito erariale era rimasto per dieci anni nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Ente Impositore.”
Quanto indicato dall'appellante è sufficiente per ritenere infondato il proposto appello che deve essere respinto non potendo ricadere alcun onere sul contribuente derivante da errori della P.A. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
Ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, questa Corte
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto dall'Ufficio. Spese di lite quantificate in euro 1.000 (mille) omnicomprensive, per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Camera di Consiglio, lì 21 luglio 2025
Il Relatore Il Presidente
GR RA AT FE