Sentenza 5 novembre 2015
Massime • 1
Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale decide, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, in composizione monocratica, il Tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato o il Tribunale di Roma per le persone nate all'estero o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato; mentre per le questioni di natura propriamente esecutiva (attinenti ad esempio alla determinazione della pena eseguibile o all'identità anagrafica del ricorrente) permane l'applicabilità degli ordinari principi di competenza stabiliti dal codice di procedura penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2015, n. 6449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6449 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2015 |
Testo completo
6 44 9 / 1 6 48 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MASSIMO VECCHIODott. - Consigliere -N. 3005/2015 Dott. LUCIA LA POSTA REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO N. 22167/2015 - Rel. Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE VERCELLI nei confronti di: TRIBUNALE TORINO con l'ordinanza n. 34/2015 GIP TRIBUNALE di VERCELLI, del 04/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA CHE HA CHIESTO DICHIARARSI LA COMPETENLA DEL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI VERCELU;
Udit i difensor Avv.;i difensor RITENUTO IN FATTO 1. In data 23/10/2014 il Tribunale di Torino, decidendo su richiesta presentata nell'interesse di Villa Annarosa e finalizzata ad ottenere l'iscrizione nel casellario giudiziale (ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) del provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vercelli del 25/06/2003 di estinzione del reato di cui all'art. 1 L. 23/10/1960 n. 1369 di cui al decreto pe- nale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vercelli in data 07/06/1993 e divenuto e- secutivo in data 08/07/1993, ha declinato la propria competenza, indicando quale autorità de- stinataria dell'istanza il G.I.P. del Tribunale di Vercelli. Nella motivazione del provvedimento il Tribunale di Torino ha denegato la propria competen- za, asserendo sinteticamente la tesi dell'applicabilità al caso in esame della disposizione gene- rale di cui all'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., in tema di esecuzione.
2. Con ordinanza del 04/05/2015 il GIP del Tribunale di Vercelli ha sollevato conflitto negati- vo ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., ritenendo sussistere la competenza del Tribunale di To- rino, luogo di nascita della richiedente (Villa Annarosa, nata a [...] il [...]), in appli- cazione della norma di cui all'art. 40 D.P.R. 14/11/2002 n. 313. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sussiste in fatto e in diritto il conflitto negativo di competenza, essendo stata declinata la competenza da entrambi i giudici chiamati a pronunziarsi sull'istanza. -Detto conflitto va risolto con l'attribuzione di competenza funzionale ai sensi del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, art. 40 - al Tribunale di Torino, dovendosi condividere la ricostruzione in diritto operata dal G.I.P. del Tribunale di Vercelli, in rapporto al luogo di nascita della richie- dente (Villa Annarosa, nata a [...] il [...]), rientrante nell'ambito territoriale del suin- dicato ufficio.
2. Il giudice competente sulle "questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale" va individuato nel Tribunale dove ha sede l'ufficio locale (del casellario), nel cui am- bito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato (conf. Cass., Sez. 1, 14/07/2014 n. 53758, Antonazzo, non massimata;
Sez. 1, ord. 05/02/2014 n. 9303, Rea, non massimata). Tale norma speciale prevede una competenza "particolare" e derogatoria rispetto a quella prevista per la fase esecutiva in quanto tale. Infatti, se si fosse trattato di un'attribuzione di competenza ad un giudice dell'esecuzione, sarebbe risultato sufficiente il riferimento all'art. art. 665 cod. proc. pen.. 3. Viene configurata l'attribuzione di una competenza funzionale ad un'autorità giudiziaria in materia sostanzialmente amministrativa, ma che, per i rilevanti interessi in gioco, e per la pos- de My 2 sibilità di incidere concretamente sulla posizione, eventualmente anche detentiva di un con- dannato, va sottoposta al vaglio giurisdizionale. La disposizione citata ha istituito il c.d. "giudice del casellario", che ha il potere di vigilanza sul sistema delle iscrizioni (in tal senso, Cass., Sez. 1, 11/01/2012 n. 33089, Falconieri, non massimata), competente anche per l'eliminazione delle annotazioni non suscettibili di iscrizione o che devono essere eliminate (in termini, Cass., Sez. 1, 16/12/2009 n. 8317, Pendini, Rv. 246240).
4. Non può essere attribuito nessun rilievo all'identità dell'ufficio giudiziario, che ha emesso il provvedimento di cui si discute o altri provvedimenti divenuti irrevocabili nei confronti dell'interessato. Come si è detto, la procedura in questione non risulta del tutto assimilabile ad un incidente di esecuzione pure essendo espressamente richiamate le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen. ed in ogni caso presenta caratteristiche di autonomia, specie in tema di individuazione del giudice competente. La questione relativa alla legittimità di un'iscrizione (o della sua cancellazione), infatti, non concerne la ricostruzione dei contenuti del titolo esecutivo e non involge i poteri tipici del giudi- ce dell'esecuzione; essa riguarda essenzialmente la ritualità dell'iscrizione in quanto tale, rego- lata dall'apposita disciplina contenuta nelle norme di cui al D.P.R. n. 313/2002 (cfr. Cass., Sez. 1, 14/07/2014 n. 53758, Antonazzo, non massimata;
Sez. 1, ord. 05/02/2014 n. 9303, Rea, non massimata).
5. Ovviamente, il principio affermato non riguarda le questioni di natura propriamente esecu- tiva, attinenti ad esempio alla determinazione della pena eseguibile o all'identità anagrafica del ricorrente, per le quali permane l'applicabilità degli ordinari principi di competenza stabiliti dal codice di procedura penale (in tal senso, vedi, rispettivamente, Cass., Sez. 1, 18/09/2015 n. 41200, Ramunni, non massimata, e Sez. 1, 22/05/2013 n. 26088, Achik, non massimata).
6. In conclusione, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 14/11/2002 n. 313, sulle questioni concer- nenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, decide, in compo- sizione monocratica, con le forme stabilite dall'art. 666 cod. proc. pen., il Tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato;
si tratta di competenza "particolare" e derogatoria rispetto a quella prevista per la fase esecutiva in quanto tale, avente proprie carat- teristiche di autonomia;
tale principio non riguarda le questioni di natura propriamente esecu- tiva (attinenti ad esempio alla determinazione della pena eseguibile o all'identità anagrafica del ricorrente), per le quali permane l'applicabilità degli ordinari principi di competenza stabiliti dal codice di procedura penale.
7. Alla luce di quanto esposto, va determinata la competenza del Tribunale di Torino, cui vanno trasmessi gli atti per l'esame dell'istanza dell'interessata.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Torino, cui dispone Così deciso in Roma il 5 novembre 2015. Il Consigliere est. Aldo Esposito Aldo Criti DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 FEB 2016 La CANCERY BIGASSA CANCELLERE ແ Pietro Di MeMedula N Z S E O I A 3 : . trasmettersi gli atti. Il Presidente Massimo Vecchio sausme Vecchio :