Art. 2.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, potranno, altresi', presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione della indennita' prevista dall' art. 3 della legge 11 gennaio 1943, n. 47 , o della indennita' sostitutiva di quella predetta, stabilita dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 , e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039 , i marittimi militarizzati infortunati nel periodo compreso tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1950, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge predetta e dai decreti sopracitati, o gli aventi causa di tali marittimi, in caso di morte di questi ultimi.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, potranno, altresi', presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione della indennita' prevista dall' art. 3 della legge 11 gennaio 1943, n. 47 , o della indennita' sostitutiva di quella predetta, stabilita dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 , e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039 , i marittimi militarizzati infortunati nel periodo compreso tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1950, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge predetta e dai decreti sopracitati, o gli aventi causa di tali marittimi, in caso di morte di questi ultimi.