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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14575 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33921 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Samantha Spano, giusta procura in atti Ricorrente
E
, nato in [...] il [...], con il Controparte_1
patrocinio dell'Avv. Massimo Cannata, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: affidamento figlio minore
CONCLUSIONI: come da note scritte del 14.5.25 la ricorrente;
del 22.5.25
il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da in data Parte_1
13.7.23 con la quale la stessa, premesso di aver contratto matrimonio nell'anno 2006 dalla cui unione era nata la figli minore che Persona_1
con sentenza depositata il 3.09.2019, divenuta irrevocabile, il Tribunale di
UC dichiarava lo scioglimento del matrimonio, disponendo l'esercizio della responsabilità in capo ad entrambi i genitori, il collocamento della minore presso la madre e l'obbligo del padre di pagare il 50% delle spese della figlia fino alla maggiore età; che la residenza abituale della famiglia veniva fissata in Roma;
che nell'anno 2019 il resistente si allontanava dalla casa familiare, trasferendosi nell'anno 2020 a Milano ed i contatti con la figlia si diradavano sino a cessare completamente, tranne una isolata circostanza in cui si erano rivisti, in presenza della di lui nuova compagna,
con cui poi aveva contratto matrimonio e dalla cui unione era nata una seconda figlia;
che l'insieme degli atteggiamenti paterni avevano indotto la minore a ridurre i contatti telefonici a quelli strettamente necessari, peraltro del tutto inefficaci, come in occasione della necessità di consenso paterno per il passaporto, non autorizzato, inoltre non provvedendo il padre alle esigenze della figlia;
tutto ciò premesso chiedeva in via pregiudiziale e/o preliminare ed urgente, in corso di causa ed anche inaudita altera parte, l'autorizzazione,
anche in difetto di assenso paterno a richiedere il passaporto per la minore e prestare il consenso alla partecipazione ad un progetto scolastico all'estero;
in via principale disporre l'affidamento super-esclusivo della minore con collocamento prevalente presso di lei ed assegnazione della casa coniugale,
in via subordinata in forma esclusiva con riservando di esercizio disgiunto delle decisioni straordinarie relative a: rilascio passaporto e documenti di identità della minore, salute, scelte educative, formative e scolastiche in via gradata la conferma dell'affido condiviso, riservandole comunque l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con facoltà di assumere tutte le decisioni straordinarie in via esclusiva -a titolo esemplificativo quelle relative al rilascio di passaporto e documenti di identità della minore, alla salute, alle scelte educative e scolastiche-, previa comunicazione al padre ad un indirizzo pec o di posta ordinaria, con dispensa di onere di comunicazione in difetto di comunicazione;
disporre solo se conforme agli interessi della figlia la ripresa delle frequentazioni, ponendo a carico del resistente quale contributo al mantenimento per le spese ordinarie della figlia l'importo di €450,00, di cui
€ 200,00 come contributo abitativo, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con pagamento diretto del terzo ex art. 473-bis. 37 c.p.c.; istando,
altresì per l'ammonimento del resistente e la condanna al risarcimento del danno in favore della minore e di sé medesima al pagamento dell'importo pari ad € 5000,00, ovvero del diverso importo stimato anche in via equitativa,
determinando, altresì, ex art. 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
visto il provvedimento del G.D. del 14.9.24 che rigettava l'istanza autorizzatoria svolta dalla ricorrente, disposto il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo;
letta la memoria difensiva depositata dal resistente in data 8.3.24 che, previa richiesta di celebrazione a distanza dell'udienza di comparizione, contestava nel merito le deduzioni della ricorrente istando per l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre e modalità di frequentazione paterne e contributo di mantenimento a suo carico nella misura di euro 200,00, oltre al
50% delle spese straordinarie;
visto il provvedimento di delega al GOP di sentire le parti onde svolgere proposta conciliativa, dato atto della mancata comparizione del resistente;
sentita la parte ricorrente all'udienza del 9.4.24, disposto ed effettuato l'ascolto della figlia minore con ausilio di psicologa dello Spazio Famiglia e
Minori del Tribunale, acquisitene le valutazioni, con provvedimento del G.D.
del 25.7.24 era disposto in via provvisoria l'affidamento esclusivo c.d.
rafforzato della minore alla madre, con collocamento presso di lei e facoltà
per il padre di vederla e tenerla secondo modalità da disciplinarsi dai Servizi
Sociali territorialmente competenti, a cui il padre avrebbe potuto rivolgersi,
previa verifica della rispondenza agli interessi della minore, dapprima in spazio neutro ed in forma protetta e di seguito liberalizzate;
era determinato a carico del resistente un assegno in favore della figlia pari ad euro 400,00
mensili oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo
di Intesa del 17.12.14; era dato incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti sul territorialmente competenti sul luogo di residenza della minore dello svolgimento di attività di monitoraggio ed ausilio, con particolare riguardo alle condizioni della figlia minore, sovrintendendo all'avvio di un percorso di sostegno e/o psicoterapeutico, con relazione da trasmettersi nel termine del 20.2.25; infine, non ammesse le prove orali articolate dalla ricorrente, la medesima era autorizzata ad acquisire dall'Agenzia delle Entrate, la documentazione reddituale dell'ultimo triennio e dall'INPS l'estratto contributivo relativo al resistente;
rilevato che, acquisita la documentazione prodotta e la relazione dei Servizi
Sociali e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era rinviata, ex art.473.28 c.p.c.;
che all'udienza del 10.9.25, sulle note scritte delle parti, la causa era riservata al Collegio;
ritenuto, in ordine al regime di affidamento, che debba in via definitiva trovare conferma per il tempo che intercorrerà al raggiungimento della maggiore età il già disposto affidamento esclusivo alla sola madre della figlia minore, non rivelandosi rispondente agli interessi della ragazza (attualmente di anni 16), quello di elezione normativa, attesa, in primo luogo la risalente interruzione delle frequentazioni col padre, sin dall'anno 2019 assai incostanti, unitamente ad una pressoché totale assenza nelle scelte che la riguardano, come pure documentato relativamente ai documenti per l'espatrio, così da determinare nella ragazza, ascoltata all'udienza del 2.7.24,
una forte rabbia e risentimento nei confronti del padre derivato dal sentimento di disconoscimento ed abbandono realizzatosi negli anni, che ne ha determinato il totale rifiuto di rapporti, anche soltanto virtuali, con negazione recisa anche della sorella nata dalla seconda unione del padre, sì da determinare la necessità come pure suggerito dalla psicologa di un supporto psicoterapeutico, in considerazione de “l'interiorizzazione di una imago
maschile persecutoria per la sua assente-presenza e le emozioni associate,
tuttora vive e dolorose, affinché non determinino- inconsapevolmente- in
futuro, le scelte della minore” (cfr. relazione psicologa Spazio Famiglia e Minori in atti), percorso che ai Servizi Sociali la minore ha dichiarato di voler intraprendere, previamente alla ripresa degli incontri con il padre (cfr.
relazione Servizi Sociali Municipio V del 19.2.25);
considerato, inoltre, che risulta documentata l'inottemperanza del padre ad assolvere le esigenze di mantenimento della figlia, sia antecedentemente al giudizio sia successivamente all'imposizione provvisoria del contributo, così
determinando la madre ad agire giudizialmente (cfr. atto di precetto in atti) e a sporgere denuncia penale per cui è in atti richiesta di rinvio a giudizio;
che, infine, deve valutarsi, ex art.116 c.p.c. il comportamento processuale del padre, assente al tentativo di conciliazione dinnanzi al G.D. del 9.4.25, né
depositando la documentazione reddituale richiesta con il decreto di fissazione di udienza;
rilevato che dalla relazione dei Servizi Sociali ha trovato conferma una adeguata capacità accuditiva materna, concludendo per la rispondenza agli interessi della figlia del mantenimento di un assetto monogenitoriale materno né essendo in alcun modo comprovato un comportamento di lei ostacolante alla presenza del padre nella vita della figlia, anche in ragione dell'età e della capacità di discernimento;
ritenuto che, conseguentemente, stante la mancata presenza del padre in maniera continuativa nella cura e gestione della figlia, sia confacente agli interessi del minore la conferma dell'affidamento esclusivo alla madre, in modalità rafforzata con collocamento presso di lei per come di fatto avviene da moltissimi anni, ciò anche allo scopo di evitare un non consentito en passe decisionale nelle scelte che riguardano la ragazza;
che le modalità di frequentazione paterni vadano confermate secondo le vigenti disposizioni provvisorie, stante la risalente interruzione e la necessità
per la ragazza di portare a compimento il percorso psicoterapeutico;
che non vi è luogo a provvedere sulla reiterata richiesta della madre di autorizzazione a documenti di identità e/o per l'espatrio, atteso l'affidamento in forma rafforzata (già disposto anche in via provvisoria);
che, con riferimento al contributo economico, tenuto conto della capacità
reddituale delle parti come emergente dagli atti, ed, in particolare, per quanto concerne la madre, avendo la stessa dichiarato di vivere con la figlia, con introiti sino al dicembre 2024 per circa euro 583,00 a titolo di indennizzo,
oltre a proventi di attività lavorativa non regolarizzata, con redditi dichiarati tra i 1000 ed i 1200 euro (cfr. dichiarazione sostitutiva del 7.3.24), con oneri locatizi per euro 450,00 mensili;
mentre per quanto riguarda il padre, che ha omesso il deposito della documentazione richiesta nel decreto di fissazione di udienza e, nuovamente, con provvedimento del 19.4.24, così non consentendo una adeguata valutazione della capacità reddituale, con conseguente valutazione di tale comportamento ai sensi dell'art.116 c.p.c.,
dall'estratto contributivo Inps acquisito su ordine del G.D. emerge nell'anno
2023 un reddito annuo di euro 17211; nell'anno 2024 di euro 27256, in linea con le buste paga in atti con introiti mensili di circa euro 1600,00-1800,00;
considerati i tempi di permanenza, in via esclusiva presso la madre e le esigenze della minore rapportate all'età (16 anni), possa stabilirsi un contributo di mantenimento a carico del padre pari ad euro 400,00 mensili da versarsi al domicilio della ricorrente a far data dal deposito del ricorso entro il giorno 5 del mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo di Intesa
del 17.12.14, che in ragione dell'affidamento esclusivo non debbono concordarsi, ma saranno rimborsate dietro esibizione del giustificativo di spesa;
che deve rigettarsi la richiesta della ricorrente di ordine diretto di pagamento al datore di lavoro, ciò in quanto, giusto il disposto del richiamato art.473bis.
37 c.p.c. non essendo necessaria l'intermediazione giudiziale per richiederlo;
che il resistente va ammonito al rispetto dei provvedimenti giudiziali, tale misura ritenendosi satisfattiva, a mente dell'art.473bis.39 c.p.c.;
che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede;
1) dispone l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, a lei attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore - istruzione, educazione, salute, rilascio dei documenti, determinazione della residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia,
anche senza il consenso del padre;
2) dispone il collocamento della minore presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla secondo modalità da disciplinarsi dai Servizi Sociali
territorialmente competenti, a cui il padre potrà rivolgersi, previa verifica della rispondenza agli interessi della minore, dapprima in spazio neutro ed in forma protetta e di seguito liberalizzate;
3) determina a carico del resistente un assegno in favore della figlia pari ad euro 400,00 mensili oltre Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie,
di cui al Protocollo di Intesa del 17.12.14;
4) ammonisce il resistente al rispetto dei provvedimenti giurisdizionali;
5) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, così
liquidandole in euro 3750,00, per competenze, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma il 6.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33921 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Samantha Spano, giusta procura in atti Ricorrente
E
, nato in [...] il [...], con il Controparte_1
patrocinio dell'Avv. Massimo Cannata, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: affidamento figlio minore
CONCLUSIONI: come da note scritte del 14.5.25 la ricorrente;
del 22.5.25
il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da in data Parte_1
13.7.23 con la quale la stessa, premesso di aver contratto matrimonio nell'anno 2006 dalla cui unione era nata la figli minore che Persona_1
con sentenza depositata il 3.09.2019, divenuta irrevocabile, il Tribunale di
UC dichiarava lo scioglimento del matrimonio, disponendo l'esercizio della responsabilità in capo ad entrambi i genitori, il collocamento della minore presso la madre e l'obbligo del padre di pagare il 50% delle spese della figlia fino alla maggiore età; che la residenza abituale della famiglia veniva fissata in Roma;
che nell'anno 2019 il resistente si allontanava dalla casa familiare, trasferendosi nell'anno 2020 a Milano ed i contatti con la figlia si diradavano sino a cessare completamente, tranne una isolata circostanza in cui si erano rivisti, in presenza della di lui nuova compagna,
con cui poi aveva contratto matrimonio e dalla cui unione era nata una seconda figlia;
che l'insieme degli atteggiamenti paterni avevano indotto la minore a ridurre i contatti telefonici a quelli strettamente necessari, peraltro del tutto inefficaci, come in occasione della necessità di consenso paterno per il passaporto, non autorizzato, inoltre non provvedendo il padre alle esigenze della figlia;
tutto ciò premesso chiedeva in via pregiudiziale e/o preliminare ed urgente, in corso di causa ed anche inaudita altera parte, l'autorizzazione,
anche in difetto di assenso paterno a richiedere il passaporto per la minore e prestare il consenso alla partecipazione ad un progetto scolastico all'estero;
in via principale disporre l'affidamento super-esclusivo della minore con collocamento prevalente presso di lei ed assegnazione della casa coniugale,
in via subordinata in forma esclusiva con riservando di esercizio disgiunto delle decisioni straordinarie relative a: rilascio passaporto e documenti di identità della minore, salute, scelte educative, formative e scolastiche in via gradata la conferma dell'affido condiviso, riservandole comunque l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con facoltà di assumere tutte le decisioni straordinarie in via esclusiva -a titolo esemplificativo quelle relative al rilascio di passaporto e documenti di identità della minore, alla salute, alle scelte educative e scolastiche-, previa comunicazione al padre ad un indirizzo pec o di posta ordinaria, con dispensa di onere di comunicazione in difetto di comunicazione;
disporre solo se conforme agli interessi della figlia la ripresa delle frequentazioni, ponendo a carico del resistente quale contributo al mantenimento per le spese ordinarie della figlia l'importo di €450,00, di cui
€ 200,00 come contributo abitativo, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con pagamento diretto del terzo ex art. 473-bis. 37 c.p.c.; istando,
altresì per l'ammonimento del resistente e la condanna al risarcimento del danno in favore della minore e di sé medesima al pagamento dell'importo pari ad € 5000,00, ovvero del diverso importo stimato anche in via equitativa,
determinando, altresì, ex art. 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
visto il provvedimento del G.D. del 14.9.24 che rigettava l'istanza autorizzatoria svolta dalla ricorrente, disposto il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo;
letta la memoria difensiva depositata dal resistente in data 8.3.24 che, previa richiesta di celebrazione a distanza dell'udienza di comparizione, contestava nel merito le deduzioni della ricorrente istando per l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre e modalità di frequentazione paterne e contributo di mantenimento a suo carico nella misura di euro 200,00, oltre al
50% delle spese straordinarie;
visto il provvedimento di delega al GOP di sentire le parti onde svolgere proposta conciliativa, dato atto della mancata comparizione del resistente;
sentita la parte ricorrente all'udienza del 9.4.24, disposto ed effettuato l'ascolto della figlia minore con ausilio di psicologa dello Spazio Famiglia e
Minori del Tribunale, acquisitene le valutazioni, con provvedimento del G.D.
del 25.7.24 era disposto in via provvisoria l'affidamento esclusivo c.d.
rafforzato della minore alla madre, con collocamento presso di lei e facoltà
per il padre di vederla e tenerla secondo modalità da disciplinarsi dai Servizi
Sociali territorialmente competenti, a cui il padre avrebbe potuto rivolgersi,
previa verifica della rispondenza agli interessi della minore, dapprima in spazio neutro ed in forma protetta e di seguito liberalizzate;
era determinato a carico del resistente un assegno in favore della figlia pari ad euro 400,00
mensili oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo
di Intesa del 17.12.14; era dato incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti sul territorialmente competenti sul luogo di residenza della minore dello svolgimento di attività di monitoraggio ed ausilio, con particolare riguardo alle condizioni della figlia minore, sovrintendendo all'avvio di un percorso di sostegno e/o psicoterapeutico, con relazione da trasmettersi nel termine del 20.2.25; infine, non ammesse le prove orali articolate dalla ricorrente, la medesima era autorizzata ad acquisire dall'Agenzia delle Entrate, la documentazione reddituale dell'ultimo triennio e dall'INPS l'estratto contributivo relativo al resistente;
rilevato che, acquisita la documentazione prodotta e la relazione dei Servizi
Sociali e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era rinviata, ex art.473.28 c.p.c.;
che all'udienza del 10.9.25, sulle note scritte delle parti, la causa era riservata al Collegio;
ritenuto, in ordine al regime di affidamento, che debba in via definitiva trovare conferma per il tempo che intercorrerà al raggiungimento della maggiore età il già disposto affidamento esclusivo alla sola madre della figlia minore, non rivelandosi rispondente agli interessi della ragazza (attualmente di anni 16), quello di elezione normativa, attesa, in primo luogo la risalente interruzione delle frequentazioni col padre, sin dall'anno 2019 assai incostanti, unitamente ad una pressoché totale assenza nelle scelte che la riguardano, come pure documentato relativamente ai documenti per l'espatrio, così da determinare nella ragazza, ascoltata all'udienza del 2.7.24,
una forte rabbia e risentimento nei confronti del padre derivato dal sentimento di disconoscimento ed abbandono realizzatosi negli anni, che ne ha determinato il totale rifiuto di rapporti, anche soltanto virtuali, con negazione recisa anche della sorella nata dalla seconda unione del padre, sì da determinare la necessità come pure suggerito dalla psicologa di un supporto psicoterapeutico, in considerazione de “l'interiorizzazione di una imago
maschile persecutoria per la sua assente-presenza e le emozioni associate,
tuttora vive e dolorose, affinché non determinino- inconsapevolmente- in
futuro, le scelte della minore” (cfr. relazione psicologa Spazio Famiglia e Minori in atti), percorso che ai Servizi Sociali la minore ha dichiarato di voler intraprendere, previamente alla ripresa degli incontri con il padre (cfr.
relazione Servizi Sociali Municipio V del 19.2.25);
considerato, inoltre, che risulta documentata l'inottemperanza del padre ad assolvere le esigenze di mantenimento della figlia, sia antecedentemente al giudizio sia successivamente all'imposizione provvisoria del contributo, così
determinando la madre ad agire giudizialmente (cfr. atto di precetto in atti) e a sporgere denuncia penale per cui è in atti richiesta di rinvio a giudizio;
che, infine, deve valutarsi, ex art.116 c.p.c. il comportamento processuale del padre, assente al tentativo di conciliazione dinnanzi al G.D. del 9.4.25, né
depositando la documentazione reddituale richiesta con il decreto di fissazione di udienza;
rilevato che dalla relazione dei Servizi Sociali ha trovato conferma una adeguata capacità accuditiva materna, concludendo per la rispondenza agli interessi della figlia del mantenimento di un assetto monogenitoriale materno né essendo in alcun modo comprovato un comportamento di lei ostacolante alla presenza del padre nella vita della figlia, anche in ragione dell'età e della capacità di discernimento;
ritenuto che, conseguentemente, stante la mancata presenza del padre in maniera continuativa nella cura e gestione della figlia, sia confacente agli interessi del minore la conferma dell'affidamento esclusivo alla madre, in modalità rafforzata con collocamento presso di lei per come di fatto avviene da moltissimi anni, ciò anche allo scopo di evitare un non consentito en passe decisionale nelle scelte che riguardano la ragazza;
che le modalità di frequentazione paterni vadano confermate secondo le vigenti disposizioni provvisorie, stante la risalente interruzione e la necessità
per la ragazza di portare a compimento il percorso psicoterapeutico;
che non vi è luogo a provvedere sulla reiterata richiesta della madre di autorizzazione a documenti di identità e/o per l'espatrio, atteso l'affidamento in forma rafforzata (già disposto anche in via provvisoria);
che, con riferimento al contributo economico, tenuto conto della capacità
reddituale delle parti come emergente dagli atti, ed, in particolare, per quanto concerne la madre, avendo la stessa dichiarato di vivere con la figlia, con introiti sino al dicembre 2024 per circa euro 583,00 a titolo di indennizzo,
oltre a proventi di attività lavorativa non regolarizzata, con redditi dichiarati tra i 1000 ed i 1200 euro (cfr. dichiarazione sostitutiva del 7.3.24), con oneri locatizi per euro 450,00 mensili;
mentre per quanto riguarda il padre, che ha omesso il deposito della documentazione richiesta nel decreto di fissazione di udienza e, nuovamente, con provvedimento del 19.4.24, così non consentendo una adeguata valutazione della capacità reddituale, con conseguente valutazione di tale comportamento ai sensi dell'art.116 c.p.c.,
dall'estratto contributivo Inps acquisito su ordine del G.D. emerge nell'anno
2023 un reddito annuo di euro 17211; nell'anno 2024 di euro 27256, in linea con le buste paga in atti con introiti mensili di circa euro 1600,00-1800,00;
considerati i tempi di permanenza, in via esclusiva presso la madre e le esigenze della minore rapportate all'età (16 anni), possa stabilirsi un contributo di mantenimento a carico del padre pari ad euro 400,00 mensili da versarsi al domicilio della ricorrente a far data dal deposito del ricorso entro il giorno 5 del mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo di Intesa
del 17.12.14, che in ragione dell'affidamento esclusivo non debbono concordarsi, ma saranno rimborsate dietro esibizione del giustificativo di spesa;
che deve rigettarsi la richiesta della ricorrente di ordine diretto di pagamento al datore di lavoro, ciò in quanto, giusto il disposto del richiamato art.473bis.
37 c.p.c. non essendo necessaria l'intermediazione giudiziale per richiederlo;
che il resistente va ammonito al rispetto dei provvedimenti giudiziali, tale misura ritenendosi satisfattiva, a mente dell'art.473bis.39 c.p.c.;
che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede;
1) dispone l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, a lei attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore - istruzione, educazione, salute, rilascio dei documenti, determinazione della residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia,
anche senza il consenso del padre;
2) dispone il collocamento della minore presso la madre, con facoltà per il padre di vederla e tenerla secondo modalità da disciplinarsi dai Servizi Sociali
territorialmente competenti, a cui il padre potrà rivolgersi, previa verifica della rispondenza agli interessi della minore, dapprima in spazio neutro ed in forma protetta e di seguito liberalizzate;
3) determina a carico del resistente un assegno in favore della figlia pari ad euro 400,00 mensili oltre Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a far data dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie,
di cui al Protocollo di Intesa del 17.12.14;
4) ammonisce il resistente al rispetto dei provvedimenti giurisdizionali;
5) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, così
liquidandole in euro 3750,00, per competenze, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma il 6.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi