Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice monocratico comporta la nullità relativa del provvedimento, per violazione dell'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., sanabile con la mera rinnovazione dell'atto viziato e cioè attraverso una nuova redazione del medesimo. (Fattispecie relativa a sentenza pronunciata dal giudice di pace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2016, n. 28650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28650 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
28 65 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 1169 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente N. Dott. - - Consigliere - EDUARDO DE GREGORIO Dott. REGISTRO GENERALE N. 36634/2015 - Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO - Rel. Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO nei confronti di: DE FA GE AR N. IL 20/10/1968 LE VI N. IL 28/03/1963 SALERNO ANNAAR N. IL 02/01/1972 DE SC CE N. IL 11/04/1969 avverso la sentenza n. 25/2010 GIUDICE DI PACE di NOCERA INFERIORE, del 20/12/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. no. Marilis. Di Nardo shi kio, in re viento alle retents improrats, che ha concluso per l'annullamento della sentent shilo li lio, in relatione al resto di cui all'art. 594, c. p., com rinkio in ordine al resto di cui all'art. 612, c. p. A Udito, per la parte civile, l'Avv FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Nocera Inferiore dichiarava non doversi procedere nei confronti di De TE LA IA, FA LV, ER AM e De RI CE, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, perché estinti per intervenute reciproche remissioni e accettazioni di querele.
2. Avverso la sentenza del giudice di pace ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di ER, lamentando violazione di legge per difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice procedente.
3. Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, la sentenza oggetto di ricorso risulta priva della sottoscrizione del giudice di pace che l'ha adottata, dott.ssa Katia Gamberini. Orbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice monocratico comporta la nullità del provvedimento medesimo, che può peraltro essere sanata con la mera rinnovazione dell'atto viziato e cioè attraverso una nuova redazione del medesimo, trattandosi di nullità relativa, derivante dalla violazione dell'art. 546, co. 3, c.p.p., attinente soltanto alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione, senza travolgere il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento e il dispositivo pubblicato in udienza (cfr. Cass., sez. IV, 13.7.2007, n. 34293, rv. 237243; Cass., sez. I, 27.9.2009, n. 12754, rv. 214395).
4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata, senza rinvio, disponendo trasmettersi gli atti al giudice di pace di Nocera Inferiore per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Nocera Inferiore. Così deciso in Roma il 14.4.2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente Ro DEPOSITATA IN CANCELERIA adel - 8 LUG 2016 ILA zioni GiudiziarÓZIARIO CATEDRA LANZUINE Өл un 2