Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2001, n. 12988
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Sentenza 11 gennaio 2001

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In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, quantunque l'inefficacia del provvedimento cautelare non consegue all'omessa trasmissione al Tribunale degli atti che il P.M. non abbia ritenuto di trasmettere al G.I.P., la mancata indicazione, in relazione al singolo indagato in un processo con plurimi indagati, di quali atti siano stati trasmessi determina ugualmente la sanzione di inefficacia, atteso che la mancata specificazione della riferibilità al singolo dell'insieme degli atti processuali vanifica di fatto la possibilità di verificare il rispetto della disposizione di cui al quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2001, n. 12988
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12988
    Data del deposito : 11 gennaio 2001

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