Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, quantunque l'inefficacia del provvedimento cautelare non consegue all'omessa trasmissione al Tribunale degli atti che il P.M. non abbia ritenuto di trasmettere al G.I.P., la mancata indicazione, in relazione al singolo indagato in un processo con plurimi indagati, di quali atti siano stati trasmessi determina ugualmente la sanzione di inefficacia, atteso che la mancata specificazione della riferibilità al singolo dell'insieme degli atti processuali vanifica di fatto la possibilità di verificare il rispetto della disposizione di cui al quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2001, n. 12988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12988 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA Presidente del 11/01/2001
1. Dott. ANNA MABELLINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere N. 111
3. Dott. STEFANO CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHERI Consigliere N. 027146/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) UZ AR N. il 04/10/1966 avverso ORDINANZA del 18/04/2000 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Marcello MATERA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
Udito il difensore Avv. Erancesco Caroleo Grimaldi, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 18.4.2000 il Tribunale di Catania, all'esito di procedimento incidentale de libertate, confermava l'ordinanza di custodia cautelare, emessa il 23.3.2000 dal GIP del tribunale della stessa città nei confronti di UZ AR, indagato dell'omicidio di tale AN TO e reati connessi, commesso in Catania il 27.8.1997.
Ha osservato il tribunale:
che il ZO appariva raggiunto da gravi indizi di colpevolezza sulla scorta delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CA GE, IM RI, La SA EP e ZA EP, reciprocamente riscontrantisi, i quali avevano affermato che ad eseguire materialmente il delitto erano stati il suddetto indagato e il IM, il quale aveva sparato con un'arma portata dal ZO;
che l'azione criminosa era stata decisa nel corso di una riunione - alla quale avevano partecipato NT EP, ZA EP, CA GE e AN AC - per vendicare un tentativo di omicidio subito dal ZO presumibilmente ad opera del AN, e ne avevano descritto le modalità esecutive in modo perfettamente coincidente con le risultanze investigative circa l'ora e il luogo del delitto ed il tipo di arma utilizzata (un revolver 38 special).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso, tramite il suo difensore, il ZO, lamentando:
a) violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., sul rilievo che il tribunale aveva erroneamente e illegittimamente ritenuto che la mancata trasmissione di una parte degli atti richiamati nel provvedimento restrittivo, fra cui i verbali di interrogatorio di alcuni collaboranti, le cui dichiarazioni erano state utilizzate come contenenti elementi a suo carico, non comportasse alcuna conseguenza sulla efficacia della misura, dal momento che di tali interrogatori erano stati riportati soltanto degli stralci contenuti in altri atti;
b) violazione dell'art. 141-bis c.p.p., sotto il profilo che, non erano state rispettate le formalità imposte dalla legge, come la riproduzione fonografica o audiovisiva, e conseguente inutilizzabilità degli atti stessi;
c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, basata sulle dichiarazioni di numerosi collaboranti, le cui affermazioni apparivano caratterizzate da contraddittorietà, discontinuità, genericità, indeterminatezza e assenza di genuinità, essendo state smentite dai testimoni dell'omicidio, e ritenute veritiere senza una adeguata valutazione della attendibilità intrinseca dei chiamanti e nonostante la esistenza di discrepanze, che si traduceva nella mancanza di riscontri individualizzanti.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è fondato e va accolto.
Il tribunale del riesame sulla relativa eccezione formulata dall'indagato, ha infatti riconosciuto che non tutte le dichiarazioni richiamate nell'ordinanza custodiale erano state trasmesse al medesimo tribunale, ma che, essendo state le stesse, "per le parti di interesse", letteralmente ed integralmente trascritte nella comunicazione di notizia di reato, nella richiesta del P.M. e nelle schede individuali riguardanti le posizioni dei singoli indagati, non ne poteva derivare alcuna conseguenza ex comma 10 dell'art. 309 c.p.p.. Ma l'affermazione, secondo cui solo una parte delle dichiarazioni accusatorie risultavano regolarmente trasmesse ed altre no, necessitava di una ulteriore specificazione, nel senso che, trattandosi di plurimi indagati, occorreva innanzitutto precisare se gli atti trasmessi al tribunale del riesame erano gli stessi di quelli a suo tempo trasmessi al GIP e, in secondo luogo, quali erano gli interrogatori mancanti eventualmente trascritti, in tutto o in parte, in altri atti - che si riferivano al singolo indagato. Ed invero la sanzione di inefficacia della misura consegue all'omessa trasmissione degli stessi atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare e non di quegli altri che il P.M. abbia ritenuto di non trasmettere neanche al GIP, mentre la mancata indicazione, per il singolo indagato, di quali atti non fossero stati trasmessi non consente di effettuare alcuna verifica in ordine alla eventuale violazione della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 309 c.p.p. Nel caso del ZO si è fatto riferimento al contenuto di alcuni interrogatori dei collaboranti, ma non si è specificato se si trattava di interrogatori eventualmente trasmessi al GIP e non al tribunale, e se si trattava di atti autonomi o di trascrizioni (integrali o meno) di essi.
Tale omissione determina inevitabilmente la declaratoria di nullità dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al medesimo tribunale per nuovo esame, che tenga conto dei rilievi come sopra formulati, rimanendo assorbite le altre doglianze del ricorrente. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'indagato, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ZO trovasi detenuto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, Disp. Att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001