Sentenza 11 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2003, n. 5875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5875 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 11/12/2003
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 2042
3. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 033428/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO RO, nata ad [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 6.6.2003 dalla corte d'appello di Roma;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Esposito Vitaliano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 6.6.2003 la corte d'appello di Roma ha confermato quella resa il 30.6.2000 dal locale tribunale, che aveva dichiarato RO AN colpevole "del reato di cui all'art. 171 ter lett. b) e c) legge 633/1941, così come introdotto dal D. Lvo. 16.11.1994 n. 68, per aver detenuto per la vendita 130 musicassette e 50 compact-disk abusivamente riprodotti, tutti privi del contrassegno SIAE (in Roma il 16.6.1996)", e per l'effetto l'aveva condannata alla pena di tre mesi di reclusione e lire 600.000 di multa.
2 - Il difensore della AN ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo erronea applicazione dell'art. 171 ter legge 633/1941, giacché il giudice di merito non ha considerato che, prima della novella 248/2000, la semplice detenzione per la vendita di supporti musicali o audiovisivi non era sufficiente a integrare il reato, giacché elemento essenziale di questo era la vendita o il noleggio effettivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso è fondato.
La norma dell'art. 171 ter della legge 633/1941 vigente al momento del fatto era stata introdotta dall'art. 17 del D.Lgs. 15.3.1994 n. 204, quindi modificata con l'art. 1 del D.Lgs. 15.3.1996 n. 204, e così recitava:
171 ter 1. È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:
a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);
c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.
2. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevante gravità.
3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.
3-bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.
Come già detto, il Pubblico Ministero aveva contestato alla AN il fatto previsto nelle lettere b) e c) della norma vigente perché aveva detenuto per la vendita 130 musicassette e 50 compact-disk abusivamente riprodotti e privi del contrassegno SIAE. Orbene, la lettera b) contemplava come reato anche la detenzione per il commercio, ma solo di opere cinematografiche o audiovisive di cui alla lettera a), che esulano dalla fattispecie contestata. Nel caso di specie viene quindi in rilievo solo la previsione di cui alla lettera c), che ha per oggetto appunto le musicassette (nonché le videocassette) o altri supporti omologhi, e contempla come reato solo la vendita o il noleggio dei medesimi supporti, ma non la loro detenzione per gli stessi scopi.
Alla luce del principio di legalità e di determinatezza delle fattispecie penali, si deve desumere: 1) che le musicassette e i compact-disk (come quelli detenuti dall'imputata) sono diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive e dai supporti omologhi previsti dalle lettere a) e b), proprio perché hanno un contenuto musicale e non cinematografico;
2) che la semplice detenzione al fine di vendita di musicassette e compact-disk non è punito come reato, a differenza della detenzione per la vendita di opere cinematografiche o audiovisive.
Solo con l'art. 14 della legge 18.8.2000 n. 248, entrata in vigore dopo il fatto contestato, la norma è stata completamente riformulata, punendo espressamente anche la detenzione per la vendita o per la distribuzione di videocassette o musicassette o altri omologhi supporti privi del contrassegno SIAE.
È consentito supporre che il legislatore del 2000 abbia così inteso ovviare a una svista del legislatore del 1994, peraltro non corretta neppure dal legislatore del 1996. Ma in materia penale, governata dal divieto di analogia in malam partem e dal principio del favor rei, non è consentito al giudice rimediare alle sviste legislative dilatando la fattispecie penale al di là del suo contenuto tipico tassativo.
Per queste ragioni va condivisa la decisione Cass. Sez. 3^, n. 12149 del 27.11.2000, Gaye, rv. 217656, secondo cui la semplice detenzione di musicassette prive del contrassegno SIAE non rientra nella fattispecie tipica prevista dall'art. 171 ter della legge 633/1941 prima della novella 248 del 18.8.2000: decisione annotata dalla dottrina come "indiscutibile".
Mentre non possono condividersi due sentenze che hanno motivato e deciso in senso contrario.
La prima, Cass. Sez. 3^, n. 43312 del 3.12.2001, Peloso, rv. 220333, sostiene che la formula "vende o noleggia" deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o nel predisporre per il noleggio le cassette o i supporti di cui trattasi. Ma così facendo il giudice scade da una legittima interpretazione estensiva a una indebita interpretazione analogica della condotta incriminata, laddove equipara alla vendita la semplice detenzione per la vendita, e finisce per configurare un reato a consumazione anticipata al di là del dettato legislativo e della tassatività della fattispecie. La seconda, Cass. Sez. 3^, n. 28170 dell'1.7.2003, Leye, rv. 225390, riprende il principio affermato dalla sentenza Peloso, giustificandolo con la considerazione che già l'art. 1 della legge 29.7.1981 n. 406, abrogato e sostanzialmente trasfuso nell'art. 171 ter della legge 633/1941, introdotto dal citato D.Lgs. 685/1994,
punendo la semplice detenzione per la vendita, prevedeva già un reato a consumazione anticipata. La giustificazione, però, non può ritenersi fondata, soprattutto alla luce del nuovo insegnamento delle Sezioni Unite di questa corte in materia di successione delle leggi nel tempo (n. 25887 del 16.6.2003, Giordano e altri, rv. 224606-7-8). Questo antecedente storico dell'art. 171 ter recitava infatti testualmente:
Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a lire 6 milioni. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità. La norma configurava quindi un reato a consumazione anticipata, che puniva sia la immissione in commercio sia la detenzione per la vendita o la importazione a fini di lucro di dischi, nastri o altri supporti analoghi abusivamente riprodotti. L'oggetto materiale del reato era definito genericamente.
La norma successiva, invece, da una parte definisce specificamente l'oggetto materiale del reato, distinguendo tra opere cinematografiche, videocassette, musicassette etc., e dall'altra, relativamente alle musicassette abusive, incrimina la vendita o il noleggio ma non la semplice detenzione a fini di commercio. Se ne deve dedurre che, assieme alla espressa abrogazione della fattispecie generale prevista dalla legge 406/1991, il legislatore del 1994 ha introdotto una pluralità di fattispecie specifiche che non sono perfettamente sovrapponigli alla fattispecie abrogata, posto che la semplice detenzione di musicassette abusive non è più penalmente sanzionata dalla nuova norma. Il legislatore, quindi, ha trasfuso nella nuova norma dell'art. 171 ter non tutta la fattispecie abrogata, ma solo una parte di essa, sia pure rilevante. Per conseguenza, il giudice non può interpretare la nuova norma come perfetta riproduzione di quella abrogata.
In conclusione, secondo la legge vigente al momento del fatto contestato all'imputata, la semplice detenzione di musicassette abusivamente riprodotte non era preveduta dalla legge come reato, sicché l'imputata doveva essere assolta ex art. 2, comma 1, cod. pen.. Solo con il nuovo testo dell'art. 171 ter, introdotto dall'art. 14 della legge 18.8.2000 n. 248, la semplice detenzione delle musicassette è stata incriminata;
ma l'imputata non poteva essere punita a questo titolo in virtù del principio di cui all'art. 2, comma 3, cod. pen..
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non era preveduto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004