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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Catanzaro, Sezione seconda civile, dott. Adele
Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1902/2020, avente per oggetto
“appalti di opere pubbliche”, promossa da:
- (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro “pro tempore”, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (PEC , presso i cui uffici in via Email_1
Gioacchino Da Fiore, n. 34, legalmente domiciliata
- parte opponente -
CONTRO
- (C.F./P.IVA ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e di risposta, dagli Avv. Francesco Delfino (PEC
e Alessandro AN (PEC Email_2
. Email_3
- parte opposta - conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
23.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso (d'ora in avanti soltanto: ) Controparte_2 CP_2 ha chiesto ingiungersi all'odierno opponente il pagamento della somma complessiva di €
77.837,31 (di cui € 60.501,73 a saldo del certificato di pagamento n. 1 del 13.04.2016 ed €
17.335,58, a titolo di interessi moratori maturati su tale somma sino alla data del 12.12.2019),
1 oltre ulteriori interessi da ricalcolarsi a partire dal 13.12.2019 e sino alla data dell'effettivo soddisfo, a titolo di saldo di quanto dovuto dal (d'ora Controparte_1 in poi soltanto: ) per i lavori eseguiti dal e contabilizzati con il SAL n. 1 e CP_1 CP_2 per i quali è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 per un importo complessivo di €
317.875,56, di cui il ha corrisposto, in data 10.10.2016, una somma pari ad € CP_1
257.373,83.
Il Giudice, in accoglimento della domanda proposta dal , ha emesso, in data 17 CP_2 aprile 2020, il decreto ingiuntivo n. 348/2020 (proc. R.G. n. 6506/2019), avente ad oggetto la somma di € 77.837,31, oltre interessi per come richiesti.
Proponendo tempestiva e rituale opposizione avverso tale decreto, il ha CP_1 eccepito in compensazione, rispetto a quanto dovuto al (ed oggetto del decreto CP_2 ingiuntivo opposto), il credito dell'importo di € 70.602,76 (oltre interessi decorrenti dal
30.5.2019, per una somma pari ad € 347,01) che vanterebbe nei confronti della parte opposta, per effetto dell'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 37, co. 1, del contratto di appalto, il quale stabilisce che «[i]l presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.
252. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno […]».
Nello specifico, il ha dedotto di aver ricevuto, in data 23.2.2017, una CP_1 comunicazione da parte della relativa alla sussistenza di tentativi di Controparte_3 infiltrazione mafiosa, con esclusione della possibilità di accedere alla temporanea prosecuzione dei lavori ex art. 32, co. 10, D.L. n. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014.
Tale informativa interdittiva antimafia è stata, poi, impugnata al e, in CP_4 secondo grado, confermata dal Consiglio di Stato.
Stante la legittimità della misura interdittiva, ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante ha azionato, ai sensi del citato art. 37, la clausola risolutiva espressa, comunicando al la volontà di avvalersene con atto prot. n. 3598 del 23.5.2018. In CP_2 particolare, la stazione appaltante ha manifestato la volontà di procedere all'incameramento della polizza fideiussoria, per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale. Tuttavia, a fronte dell'opposizione del , l'Amministrazione ha limitato la propria iniziativa alla CP_2
2 richiesta di vincolo della polizza.
Attesa l'impossibilità di prosecuzione dei lavori, la Stazione appaltante ha proceduto alla contabilizzazione dei lavori fino a quel momento eseguiti dal , mediante redazione CP_2 dello stato di consistenza delle opere realizzate.
Inoltre, il ha dedotto l'erroneità del calcolo degli interessi maturati sulla CP_1 somma di € 60.501,73, per come quantificati dal , sottolineando come la normativa di CP_2 cui al D.Lgs. n. 231/2002 non possa ritenersi applicabile ai contratti pubblici di lavori, operando per questi ultimi la disciplina (speciale e inderogabile a tutela dell'appaltatore) contenuta nel
Capitolato Generale delle Opere Pubbliche approvato con D.M. n. 145/2000, le cui disposizioni sono poi confluite nel D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici contenuto nel D.Lgs. n. 163/2006, artt. 143 e 144). Pertanto, secondo la prospettazione di parte opponente, il avrebbe diritto a percepire interessi per un importo CP_2 complessivo pari ad € 10.790,17, che sommati al capitale producono in totale un credito in favore del di € 71.292,44. CP_2
Tuttavia, da tale somma dovrebbe essere detratto il controcredito eccepito in compensazione pari ad € 70.602,76, oltre interessi decorrenti dal 30 maggio 2019 per un importo pari ad € 347,01, e quindi un totale di € 70.949,77. In conclusione, per come esposto dal residuerebbe in favore del un credito pari ad € 342,67. CP_1 CP_2
Alla luce dei predetti motivi, la parte opponente ha concluso chiedendo, in via principale, la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 348/2020 e, in via subordinata,
l'accertamento e la dichiarazione che il credito residuo in favore del è pari ad € CP_2
342,67. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si è costituito, quindi, il , contestando, innanzitutto, l'esigibilità della clausola CP_2 penale opposta in compensazione da parte del . In particolare, la parte opponente ha CP_1 sottolineato come debba escludersi l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di lavori pubblici per cui è causa, evidenziando come il rapporto contrattuale debba considerarsi ancora in essere alla luce della scelta del , successiva alla dichiarazione di volontà di CP_1 avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nell'art. 37 del contratto medesimo, di adire la competente affinché autorizzasse, così com'è avvenuto, la prosecuzione CP_3 dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 32 D.L. n. 90/2014, con nomina di un commissario straordinario.
Inoltre, il ha evidenziato come la proposta eccezione di compensazione debba CP_2
3 considerarsi “in limine” inammissibile in rito, in quanto, non avendo il controcredito carattere incontestato, il avrebbe dovuto proporre una domanda riconvenzionale o comunque CP_1 una domanda di accertamento della penale in questione.
Ancora, la parte opposta ha ribadito, soprattutto alla luce di una recente giurisprudenza di merito, come anche alle somme dovute dalla P.A. in forza di un contratto di appalto di lavori pubblici sia applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 in tema di interessi moratori.
Alla luce dei predetti motivi, il ha concluso, domandando, in via principale, CP_2 che sia dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 348/2020; nel merito, che sia rigettata l'avversa opposizione, in quanto infondata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo per cui è causa, e conseguente condanna del al pagamento della somma di CP_1
€ 77.837,31, oltre interessi per come richiesti nonché delle spese del procedimento liquidate in
€ 406,50 ed € 1.068,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge (somma da ricalcolarsi sino alla data di effettivo soddisfo); ove necessario, che sia accertata e dichiarata l'infondatezza dell'avversa opposizione nonché l'inammissibilità e/o l'illegittimità dell'applicazione della penale ex art. 37 del contratto, dichiarando, per l'effetto, l'inammissibilità della richiesta di compensazione delle somme ovvero che nessuna somma è dovuta, ad alcun titolo, al opponente. Con ogni CP_1 conseguenza in ordine alle spese di giudizio.
Con ordinanza del 28 ottobre 2020, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., e fissando per il prosieguo del giudizio l'udienza del 10 maggio 2021.
La causa istruita in via documentale è stata, con ordinanza del 14 settembre 2021, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 febbraio 2023, alla quale è seguito un nuovo rinvio, sempre per il medesimo motivo, all'udienza del 28 maggio 2024 e poi all'udienza del 23 settembre 2025.
Il giudice, a seguito delle conclusioni delle parti, rassegnate nelle note di trattazione scritta, ha concesso alle parti termini di giorni 20 per comparse conclusioni e giorni 20 per memorie di repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Eccezione di compensazione.
Il opponente ha eccepito, in compensazione con il debito azionato in via CP_1 monitoria, il credito di cui assume di essere titolare nei confronti della parte opposta a titolo di 4 penale, pari al 10% dell'importo del contratto di appalto e quantificata in € 70.602,76. Tale penale sarebbe dovuta dal quale effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto di CP_2 appalto, giusta la previsione di cui all'art. 37, co. 1, del contratto, in considerazione dell'intervenuta informativa interdittiva antimafia che ha colpito il stesso. CP_2
Tale eccezione è infondata e, pertanto, va rigettata.
A tal riguardo, è opportuno premettere che l'art. 1243 c.c., per quanto concerne le regole circa l'estinzione dei debiti per compensazione, disciplina, da un lato, la compensazione legale per due debiti «[…] che sono ugualmente liquidi ed esigibili» e, dall'altro, la compensazione giudiziale se «[…] il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione […]», per il quale il giudice può dichiarare la compensazione nella parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
Entrambe le situazioni presuppongono che il credito sia certo, e non meramente ipotetico o sperato, almeno nel senso che il giudice abbia a sua disposizione tutti gli elementi costitutivi per poterlo egli stesso accertare.
A tal fine, l'art. 1243 c.c. stabilisce, quali presupposti sostanziali e oggettivi del credito ai fini del riconoscimento della compensazione, che quest'ultimo sia liquido (requisito inclusivo della certezza) ed esigibile. Ricorrendo tali elementi, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda;
viceversa, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido ovvero può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione (Cass. civ., Sez. Un., 15.11.2016, n. 23225; quindi, fra le altre, Cass. n. 9137/2023, n. 9686/2020, n. 31359/2018, n. 18477/2018).
A tal riguardo, è fondamentale richiamare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni
Unite n. 23225 del 2016, le quali, chiamate a risolvere il contrasto sorto in merito alla possibilità di opporre in compensazione un credito c.d. “litigioso”, hanno affermato che, alla luce di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1243 c.c., il credito “liquido” – espressione che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie oppure omogenee e fungibili – è in sé quello determinato nell'ammontare in base al titolo (cfr. anche quanto previsto dall'art. 1208, n. 3), c.c., e dall'art. 5 1282 c.c., oltre che dall'art. 633 c.p.c.).
Invece, con riguardo al requisito della “certezza” del credito, la Suprema Corte ha evidenziato come tale carattere, nonostante non emerga esplicitamente dalla lettera dell'art. 1243 c.c., debba considerarsi incluso in quello della “liquidità”: e ciò in considerazione della finalità dell'istituto della compensazione, che va rinvenuta nella c.d. estinzione satisfattoria reciproca. Ne consegue, giocoforza, che il controcredito non possa essere meramente
“provvisorio” ed incerto. Donde il principio che, per l'operatività della compensazione legale, il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione, quale credito certus nell'an, quid e nel quantum debeatur (Cass. n.
6820/2002, n. 8338/2011).
Quanto, poi, alla locuzione contenuta nell'art. 1243, co. 2, c.c., soltanto il controcredito passibile di un accertamento “pronto” (ossia in tempo processuale breve) e “facile”
(metodicamente semplice, ad esempio, mediante calcolo degli interessi), da parte del giudice dinanzi al quale il processo deve proseguire, può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale (da suo canto certo, liquido ed esigibile), onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio dell'istituto. È evidente il vantaggio per le parti, le quali possono beneficiare di una risoluzione celere e in un'unica soluzione delle reciproche pretese, perché non è giusto – secondo quanto sottolineato dalle citate Sezioni Unite
n. 23225 del 2016 – che sia condannato all'adempimento chi a sua volta ha un concorrente credito.
In conclusione, i requisiti prescritti dal comma 1 dell'art. 1243 c.c., per la compensazione legale (omogeneità dei debiti, liquidità, esigibilità e certezza) devono, invero, sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, limitandosi il comma 2 di detta disposizione a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione, ma soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Pertanto, conclusivamente, il giudice, al fine di accertare e dichiarare la compensazione giudiziale, deve previamente verificare che il controcredito sia
“certo” nella sua esistenza.
A contrariis, ove il controcredito non risulti neppure sorto, per la mancata integrazione dei suoi elementi costitutivi, esso non sarà mai idoneo ad operare, sul piano sostanziale, “in compensazione” e la relativa eccezione dovrà sempre essere respinta: difatti, il disposto del comma 2 dell'art. 1243 c.c. limita l'ambito di contestazione del controcredito opposto in 6 compensazione alla sola ipotesi che lo stesso, benché non liquido, sia comunque «di facile e pronta liquidazione»; mentre, la contestazione sulla sua esistenza è foriera della sua espunzione dall'ambito operativo della compensazione giudiziale.
In definitiva, la disciplina contenuta nel comma 2 dell'art. 1243 c.c. comporta l'inoperatività dell'eccezione di compensazione – abbia essa natura legale o giudiziale – qualora sia controverso l'an del controcredito (analogamente al caso in cui il credito opposto in compensazione non sia di pronta e facile liquidazione).
Il Giudice ritiene, pertanto, ribadire, in quanto pienamente condiviso, il seguente principio di diritto secondo cui «[…] se manca del tutto il requisito della certezza, anche nella accezione precisata tipica della compensazione giudiziale, l'eccezione di compensazione non è proficuamente in nessun modo proponibile, posto che la disciplina contenuta nell'art. 1243 c.c. comporta l'inoperatività dell'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale, se è controverso addirittura l'an del controcredito» (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Ord.,
3.11.2023, n. 30677).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge chiaramente come debba ritenersi infondata l'eccezione di compensazione proposta dall'Amministrazione opponente e volta a far valere l'asserito controcredito dalla stessa vantato nei confronti del a titolo di penale (pari al 10% dell'importo del contratto di appalto e Controparte_2 quantificata in € 70.602,76), dovuta in conseguenza della risoluzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 37, co. 1, del contratto, per effetto dell'intervenuta informativa interdittiva antimafia.
Infatti, alla luce della ricostruzione dei fatti per come emersi in corso di causa, di cui la difesa di parte opponente ha offerto una parziale ricostruzione, emerge evidente che il controcredito opposto in compensazione dalla parte opponente non sia né esigibile, né, tantomeno, certo.
Orbene, il convenuto, se, in un primo momento, con la nota prot. n. 3598 del CP_1
23.5.2018 ha esercitato la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 37 del contratto di appalto, manifestando così la volontà di escutere la clausola penale, successivamente, ha tenuto un comportamento assolutamente incompatibile con la predetta intenzione.
Difatti, alla nota del Ministero del 23.5.2018, con nota prot. n. 0305149 del 28.10.2019, la Prefettura di Napoli – divenuta competente, in luogo di quella di a seguito del CP_3 trasferimento della sede legale del nel comune di Pompei) – ha «chiesto alle stazioni CP_2
7 appaltanti, che hanno inoltrato richiesta di certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.
159/2011, di segnalare rapporti negoziali posti in essere con l'anzidetto e, in CP_2 particolare, quelli per i quali sussisteva l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici come previsto dagli anzidetti protocolli d'intesa» (cfr. all. 1 di parte opposta, pag. 1).
Il convenuto ha, quindi, proceduto al riscontro di tale richiesta con nota prot. CP_1
n. 290 del 21.1.2020, affermando, testualmente, che «sussiste, per il rapporto negoziale di cui al contratto rep. 939 del 28.09.2015 [i.e.: quello per cui è causa], l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione dei lavori per garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili ovvero la loro prosecuzione […]» (cfr. all. 1 di parte opposta, pag. 2).
Pertanto, la con provvedimento n. 0022958 del 23.1.2020, ha Controparte_5 disposto la prosecuzione dei lavori, nominando, ai sensi dell'art. 32 D.L. n. 90/2014, un amministratore straordinario e temporaneo per la gestione dell'appalto, precisando come lo stesso sia stato adottato proprio su richiesta del – circostanza, peraltro, trascurata CP_1 dalla difesa – come si evince dalla lettura del preambolo del provvedimento stesso, nel quale si legge che «VISTA la nota integrativa prot. n. 290 del 21/01/2020, con la quale il
[...]
ha Controparte_6 comunicato, tra l'altro, che sussiste, per il rapporto negoziale di cui al contratto rep. 939 del
28.09.2015, l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione dei lavori per garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili ovvero la loro prosecuzione […]» (cfr. all. 1 al fascicolo di parte opposta, pag. 2).
Ad ulteriore riprova della volontà del Ministero di dar corso al contratto di appalto, va sottolineato come la parte opponente, con nota prot. n. 0063162-P del 30.5.2019, abbia comunicato alla compagnia di assicurazione (Agenzia G213-Nocera di
[...]
, a parziale rettifica della precedente nota prot. n. 3598 del 23.5.2018, di non CP_7 voler procedere all'incameramento della polizza n. G/213/00A0475/897 rilasciata in favore del
. CP_2
È vero sì che la predetta nota contiene la richiesta di vincolare tale polizza, nelle more della conclusione dell'iter per la chiusura della contabilità dei lavori, al fine, altresì, dell'applicazione della clausola penale. Tuttavia, occorre considerare che l'incameramento della 8 penale è subordinata alla volontà di voler risolvere il contratto di appalto, la quale risulta, però, superata dalla decisione di proseguire i lavori con il stesso, con ciò scegliendo, CP_2 implicitamente, di rinunciare agli effetti risolutori in precedenza prodottisi.
Il , facendo riscontro alla richiesta della Prefettura di Napoli di attivazione CP_1 della predetta procedura di urgenza, ha posto in essere un comportamento che manifesta chiaramente l'interesse a ricevere la prestazione, il che denota l'intenzione di aver rinunciato ad avvalersi degli effetti della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 37, co. 1, del contratto pubblico di appalto.
Per gli esposti motivi, l'eccezione di compensazione giudiziale è infondata e, pertanto, va rigettata.
In ordine all'applicabilità all'appalto di lavori pubblici per cui è causa della disciplina sugli interessi moratori recata dal D.Lgs. n. 231/2002.
Ciò detto, con riferimento, invece, alle contestazioni effettuate dal in ordine CP_1 all'erroneità del calcolo degli interessi operato da parte opposta e maturati sulla somma di euro
60.501,73, dovuta a quest'ultima a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti e contabilizzati con il S.A.L. n. 1, deve osservarsi quanto segue.
L'esame di tale contestazione impone, preliminarmente, di chiarire quale sia l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2002, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE.
Per quel che rileva nella fattispecie in esame, l'art. 2 D.Lgs. n. 231/2002, nella sua originaria formulazione, prevedeva che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esso contenute, dovessero intendersi per: “a) “transazioni commerciali”, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) “pubblica amministrazione”, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c)
“imprenditore”, ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera 9 professione”.
La definizione di “transazione commerciale” – pedissequa riproduzione di quella contenuta nella citata direttiva – aveva fatto sorgere dubbi interpretativi in ordine all'applicabilità, o meno, della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2002 ai contratti di appalto di lavori pubblici.
A seguito dell'aggravarsi della crisi economica, nel 2011, l'Unione europea ha abrogato la direttiva 2000/35/CE, sostituendola con la direttiva 2011/7/UE, con la precipua e dichiarata finalità di rendere più efficace la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il legislatore italiano si è adeguato alla nuova direttiva con l'emanazione del D.Lgs. n.
192/2012, recante «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», attenendosi in particolare ai criteri direttivi della delega contenuti nell'art. 10, co. 1, L. n. 180/2011.
Diversamente dalla direttiva 2000/35/CE, che non chiariva se la disciplina in essa contenuta potesse o meno applicarsi anche agli appalti di lavori, il considerando n. 11 della nuova normativa europea specificava che «la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero includere anche la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile».
Tale previsione, tuttavia, non fu oggetto di esplicito recepimento nel D.Lgs. n. 192/2012, con l'effetto di generare ulteriori dubbi ermeneutici, i quali, però, possono ritenersi superati alla luce delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, in tale situazione di incertezza interpretativa, è giunta la Circolare del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 1293 del 23.1.2013, la quale ha stabilito che il D.Lgs. n.
192/2012 debba applicarsi a tutti i settori produttivi, compresi gli appalti di lavori pubblici.
Tale conclusione è poggiata sull'incontestabile rilievo per cui la disciplina di cui al citato
D.Lgs. n. 192 si fonda, come detto, sulla direttiva 2001/7/UE, la quale contiene, all'art. 1, una
«nuova ed inedita indicazione di scopo rispetto alla direttiva 2000/35/UE di cui il D.Lgs.
231/2002 costituiva attuazione. Lo scopo esplicitamente indicato è quello “di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI”» (cfr. pag. 2 della Circolare). Ma, soprattutto, la Circolare ha dato 10 rilievo al già citato undicesimo considerando della ricordata Direttiva, del quale occorre evidenziare l'utilizzo del verbo “dovere”, sia pure coniugato al modo verbale del condizionale, che risale ai testi originali, in lingua inglese e francese, della Direttiva del 2011. La Circolare, pertanto, ha evidenziato come il preambolo degli atti giuridici dell'UE (come nel presente caso la Direttiva 2011/7/UE) costituisca un rilevante criterio di interpretazione delle disposizioni poste con gli atti stessi, nonché delle conseguenti disposizioni con cui, come nel caso delle
Direttive, gli Stati membri attuano le disposizioni unionali nei rispettivi ordinamenti interni, puntualizzando che «appare pertanto privo di dubbio che l'indicato Considerando n. 11 della direttiva europea 2011/7/UE segni per gli Stati Membri lo scopo perseguito dalla direttiva stessa di assoggettare anche i lavori pubblici a un'uniforme regolamentazione per i pagamenti derivanti dai relativi contratti» (cfr. pag. 3 della Circolare).
La Circolare ha proseguito, poi, nel suo percorso argomentativo, sottolineando come ragioni di ordine sistematico, afferenti ad esigenze di uniforme regolamentazione in ambito europeo delle conseguenze del ritardato pagamento, impongano la prevalenza della normativa interna (di matrice sovranazionale) sulle disposizioni interne eventualmente in conflitto.
Quindi, l'atto ministeriale conclude per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2002, per come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 anche al settore dei lavori pubblici, con conseguente “tacita” abrogazione delle disposizioni del d.P.R. n. 207/2010 con esso incompatibili.
In secondo luogo, l'art. 24, L. n. 161/2014 – rubricato «[n]orme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» – al comma 1 prevede che «[l]'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
Il citato art. 3, co. 3, D.Lgs. n. 163/2006 definiva i contratti pubblici come quei
«contratti di appalti o concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli Enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori».
Tale disposizione è stata, in seguito, abrogata dal successivo D.Lgs. n. 50/2016, il quale,
a sua volta, è stato sostituito dal D.Lgs. n. 36/2023, il quale, attualmente, definisce i «contratti 11 di appalto» o «appalti pubblici», come quei «contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi» (si v. art. 2, primo comma, lett. b) dell'Allegato 1 di cui al rinvio ex art. 13, co. 6, D.Lgs. 36/2023).
In conclusione, allo stato dell'evoluzione normativa, non può sussistere più alcun dubbio in ordine all'applicabilità della disciplina sui c.d. “superinteressi” moratori anche ai contratti di appalti di lavori pubblici, qual è quello de quo, tenuto conto che lo stesso è stato stipulato in data 28.3.2015, e quindi successivamente all'1.1.2013 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
192/2012).
Tale soluzione ermeneutica è stata recepita, oltre che dalla giurisprudenza di merito (cfr. di recente Trib. Napoli n. 7492/2025; Corte App., L'Aquila, 5.11.2024, n. 1359), anche da quella della Suprema Corte, la quale, in maniera costante, afferma che «[…] la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d. lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva
2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto
d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione “prestazione di servizi”, adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro» (Cass. civ., Sez. II,
Sent., 27.02.2019, n. 5734; in senso conforme v. Cass. civ., Sez. II, Ord., 10.08.2023, n. 24390).
«Illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare, attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria, il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche
l'appalto» (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Sent., 02.05.2024, n. 11721).
Quanto detto si pone in perfetta sintonia con quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 18.11.2019 nella causa C-299/19, la quale, al § 54), ha affermato che «[…] l'esclusione di una parte non trascurabile delle transazioni commerciali, vale a dire quelle relative agli appalti pubblici di lavori, dal beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35, da un lato, contrasterebbe con
l'obiettivo di tale direttiva, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve 12 disciplinare tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche. Dall'altro lato, una siffatta esclusione avrebbe necessariamente la conseguenza di ridurre l'effetto utile dei suddetti meccanismi, anche rispetto alle transazioni che possono coinvolgere operatori provenienti da diversi Stati membri».
Tanto ricostruito, si pone, dunque, un problema di coordinamento tra la disciplina settoriale (ossia tra quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento di attuazione vigenti al momento della stipulazione del contratto di appalto) e quanto previsto dal riformato D.Lgs. n. 231/2002.
A tal riguardo, le eventuali situazioni di “conflitto” tra la disciplina (speciale) di settore e quella di cui al riformato D.Lgs. n. 231/2002 devono essere risolte in applicazione della c.d.
“clausola di salvezza” di cui all'art. 11, co. 2, D.Lgs. n. 231/2002, il quale stabilisce che
«[s]ono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore».
Tale clausola è stata riprodotta anche nell'art. 24, co. 2, L. n. 161/2014, il quale stabilisce che «le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del
2002 solo se più favorevoli per i creditori».
Stante il predetto criterio interpretativo, la disciplina di settore, in materia di termini di pagamento e di tassi di interesse per ritardato pagamento, ossia il D.P.R. n. 207/2010, applicabile ratione temporis con riferimento al previgente codice dei contratti pubblici di cui al
D.Lgs. n. 163/2006, è applicabile solo se dovesse risultare maggiormente favorevole per i creditori.
Ciò posto, è necessario a questo punto capire quale sia tale disciplina più favorevole in relazione al contratto di specie.
Preliminarmente, occorre sottolineare come i termini previsti dall'art. 4 D.Lgs. n. 13 231/2002 non sono solo termini che individuano il momento in cui il debitore è inadempiente, ma anche il momento in cui lo stesso risulta in mora, data la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, non essendo più necessaria l'apposita costituzione in mora da parte del creditore.
Ciò detto, è necessario procedere ad un duplice confronto, al fine di individuare la disciplina più favorevole, che abbia ad oggetto, da un lato, i termini di pagamento del S.A.L. e, dall'altro, la misura degli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento da parte della Stazione
Appaltante.
Secondo quanto chiarito anche dalla sopra richiamata Circolare prot. n. 1293 del
23.1.2013, non è rinvenibile un conflitto tra la disciplina di settore e quella di cui al riformato
D.Lgs. n. 231/2002 per quanto riguarda il termine per il pagamento della rate di acconto. Infatti,
l'art. 143, co. 1, d.P.R. n. 207/2010 (adesso sostituito dall'art. 125 D.Lgs. n. 36/2023) prevede che: “[…] Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso [i.e.: di pagamento]”. Allo stesso modo, l'art. 4, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002 stabilisce che «[…] il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente […]», purché la fattura o la richiesta equivalente di pagamento sia ricevuta dalla
Stazione Appaltante anteriormente o contestualmente all'emanazione del certificato di pagamento da parte del R.U.P.
Nel caso di specie, l'art. 27, co. 4, del Capitolato Speciale d'Appalto, rifacendo sostanzialmente alla normativa dettata d all'art. 143, co. 1, d.P.R. n. 207/2010, prescriveva che
«[l[a Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
(trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale e verifiche di legge».
Pertanto, con riguardo al predetto profilo, le due discipline sono sostanzialmente sovrapponibili.
Viceversa, un contrasto è ravvisabile con riguardo alle normative in tema di ritardi nel pagamento delle rate di acconto. In particolare, l'art. 144 d.P.R. n. 207/2010, al comma 2, stabilisce che «[q]ualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo 14 nel pagamento superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori». Dal canto suo, l'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002 prevede, per quanto di rilievo, che «
1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: […] d) 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data».
Nella fattispecie in esame, così come già osservato con riguardo all'art. 27, co. 4, l'art. 29, co.
1-bis del Capitolato Speciale d'Appalto – in aderenza a quanto disposto dall'art. 144, co.
1, d.P.R. n. 207/2010 – prescrive che «[n]on sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del
Codice dei contratti».
Ciò detto, è evidente come, in tema di ritardo nel pagamento degli acconti, la disciplina dettata dall'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002 sia più favorevole per il creditore rispetto a quella contenuta nella citata disciplina di settore. Il che si evince dal fatto che l'art. 144, co. 1, secondo periodo, d.P.R. n. 207/2010 prevede la corresponsione degli interessi nella misura legale per i primi 60 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento dell'acconto e per i successivi il pagamento degli interessi moratori nella misura stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
Ciò detto, occorre, a questo punto, interrogarsi in ordine alla misura di tali interessi.
Infatti, nel caso di specie, l'art. 29, co.
1-bis, del Capitolato Speciale d'Appalto prevede, all'ultimo periodo, che «[…] trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti», ovverosia nel tasso fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come disposto, altresì, dall'art. 144, co. 4, d.P.R. n. 207/2010. 15 Anche con riguardo a tale profilo, il Giudice, stante l'operatività della “clausola di salvezza” ex art. 11 D.Lgs. n. 231/2002, è chiamato a individuare quale sia la disciplina più favorevole per il creditore.
Non vi è dubbio che la misura degli interessi moratori stabilita dall'art. 5 D.Lgs. n.
231/2002 – pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali – sia maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa regolamentare richiamata dall'art. 133, co.
1, D.Lgs. n. 163/2006.
Infatti, tale saggio è il risultato dell'applicazione della maggiorazione di otto punti percentuali (uno in più rispetto a quanto previsto in precedenza) al tasso di interesse minimo
(relativamente alla parte fissa) previsto dall'art. 2, n. 6), della direttiva 2011/7/UE e recepito all'art. 2, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 231/2002, il quale lo individua nel «tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali»: scelta motivata, come si legge dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. cit. n. 192, dall'esigenza di «non incorrere in gravosi oneri finanziari nei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni».
Aumenta, di conseguenza, la differenza tra il tasso di interesse legale per le transazioni commerciale e quello previsto tanto, in via generale, dall'art. 1284 c.c., quanto, in via speciale, dalla normativa in tema di contratti pubblici.
Ciò si evince, chiaramente, ponendo a confronto la misura dei due tassi di interessi che, nel caso di specie, vengono in rilievo.
Difatti, secondo parte opponente, al periodo compreso tra il 28.7.2016 e il 12.12.2019, dovrebbero applicarsi gli interessi di mora ad un tasso del 5,270%: con l'effetto che, su un capitale di € 60.501,82, la somma dovuta a titolo di interessi sarebbe pari ad € 10.770,82 (cfr. atto di opposizione, pag. 7).
Viceversa, con riguardo al medesimo arco temporale, il tasso di interesse di cui all'art. 5
D.Lgs. n. 231/2002 era pari all'8%, ad eccezione del periodo compreso tra il 14.5.2016 e il
30.6.2016, per il quale il tasso era dell'8,05%.
Orbene, stante l'evidente maggiore vantaggiosità del tasso di interesse previsto dal
D.Lgs. 231/2002, deve farsi applicazione di quest'ultimo, in luogo di quello previsto dalla legislazione di settore, per come richiamata dall'art. 29, co.
1-bis, del Capitolato speciale d'appalto, richiamando il disposto di cui all'art. 11 del D. Lgs. 231/2002.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il convenuto è, quindi, tenuto a CP_1 16 versare alla società attrice una somma corrispondente al capitale (pari ad € 60.501,73) e agli interessi di mora di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 a far data dal 14.5.2016, e cioè decorsi 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento n. 1.
Pertanto, per il periodo compreso tra il 14.5.2016 e il 12.12.2019, il convenuto CP_1 deve corrispondere alla società attrice, a titolo di interessi moratori, la somma di € 17.335,58.
Per i periodi successivi, invece, dovranno essere applicati i seguenti tassi, per come comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale ne cura la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare (cfr. art. 5, co. 3,
D.Lgs. n. 231/2002):
- dall'1.1.2020 al 31.12.2022: 8,00%;
- dall'1.1.2023 al 30.6.2023: 10,50%;
- dall'1.7.2023 al 31.12.2023: 12,00%;
- dall'1.1.2024 al 30.6.2024: 12,50%;
- dall'1.7.2024 al 31.12.2024: 12,25%;
- dall'1.1.2025 al 30.6.2025: 11,15%;
- dall'1.7.2025 fino alla data del deposito della sentenza: 10,15%.
Le somme dovute, dunque, sono proprio quelle richieste con decreto monitorio, di tal che l'opposizione proposta va rigettata.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), dello scaglione di riferimento (€
52.001-€ 260.000), di un importo pari ai medi tariffari attesa la natura delle questioni trattate e il pregio della difesa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice Dott. Adele
Ferraro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1902/2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di
Catanzaro n. 348/2020 del 17.4.2020;
- dichiara infondata l'eccezione di compensazione proposta dal Controparte_1
[...]
17 - condanna il in persona del Controparte_1 CP_8
alla rifusione delle spese processuali in favore della società
[...] [...]
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, che si liquidano in Controparte_2 complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. CP_9 Per_1
, in tirocinio mirato civile.
[...]
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