Sentenza 19 aprile 2002
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, deve ritenersi che l'art. 4 comma terzo della legge 18 novembre 1981 n. 659 - omessa comunicazione alla Presidenza della Camera dell'erogazione di finanziamenti ad un partito politico -, nel contemplare e sanzionare (dapprima penalmente, con la sola multa, poi amministrativamente, "ex lege" 24 novembre 1981 n. 689, art. 32) l'omissione "de qua", si riferisca esclusivamente ai finanziamenti legittimi, dovendosi detto adempimento ritenere inesigibile da parte di coloro che abbiano, per converso, posto in essere comportamenti, penalmente illeciti, di finanziamenti occulti, ai sensi dell'art. 7 comma secondo e terzo della legge 2 maggio 1974 n. 195. Ne consegue che , con la conseguenza che, prima dell'accertamento dell'insussistenza di tale reato, la P.A. si trova impossibilitata ad agire per ottenere il pagamento della sanzione correlata alla violazione amministrativa di cui al citato art. 4 legge 659/81, e che tale impossibilità si rende rilevante al fine di impedire il decorso del termine di prescrizione (art. 2935 cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5715 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AUGUSTO RIBOTY 21, presso l'avvocato NANDO RANALLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 20023/99 del Tribunale di VERBANIA, depositata il 20/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente l'Avvocato RANALLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4 ottobre 1999 IU ER propose opposizione avverso l'ordinanza prefettizia con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione di duecento milioni di lire per omessa dichiarazione di un finanziamento di cento milioni di lire corrispostogli da ES IO in concomitanza delle elezioni politiche del 1992.
Con sentenza depositata il 20 gennaio 2000 il Tribunale di Verbania, in parziale accoglimento dell'opposizione, ridusse a novantotto milioni di lire l'importo della sanzione, nel presupposto che ammontasse a quarantanove milioni di lire l'entità effettivamente certa del finanziamento occulto, disattendendo, peraltro, le eccezioni di prescrizione e di insussistenza del fatto proposte da ER.
In particolare, quanto all'eccezione di prescrizione, il giudice del merito ritenne che il relativo termine non fosse decorso, perché la pubblica amministrazione non aveva potuto far valere il credito per la sanzione amministrativa prima dell'accertamento irrevocabile dell'inesistenza del reato previsto dall'art. 7 legge n. 195 del 1974, originariamente contestato a ER nel presupposto che il finanziamento fosse stato illecitamente elargito dalla IO s.p.a. senza deliberazione dell'assemblea e senza iscrizione in bilancio. Solo quando la Corte d'appello di Torino, con sentenza divenuta irrevocabile il 20 novembre 1998, aveva assolto IU ER da tale reato, ritenendo invece che il finanziamento fosse stato elargito personalmente da ES IO, era risultata possibile la contestazione dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 4 della legge n. 659 del 1981, che è appunto applicabile esclusivamente nei casi di omessa dichiarazione di un finanziamento lecitamente ricevuto.
Quanto all'eccezione di insussistenza del fatto, il giudice del merito la ritenne inammissibile, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., per la preclusione derivante dal giudicato penale sul fatto dell'effettiva concessione di un finanziamento a IU ER da parte di ES IO.
Ricorre per cassazione IU ER, che propone tre motivi d'impugnazione, illustrati anche con successiva memoria. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 7 legge n. 195 del 1974 e dell'art. 4 legge n. 659 del 1981. Sostiene
che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il reato e l'illecito amministrativo possono concorrere, essendo possibile la consumazione dell'uno indipendente dall'altro. Sicché, potendo la pubblica amministrazione far valere la pretesa alla sanzione pecuniaria anche in pendenza del giudizio penale, il termine quinquennale per la prescrizione della relativa pretesa decorreva dalla data del fatto ed era ormai consumato nel momento in cui gli fu notificata l'ordinanza ingiunzione.
Il motivo è infondato.
Secondo la prevalente giurisprudenza penale di questa Corte, invero, "l'art. 4 comma terzo della legge 18 novembre 1981 n. 659 nel contemplare e sanzionare (dapprima penalmente, con la sola multa, e poi amministrativamente a seguito dell'intervenuta legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 32) l'omissione della comunicazione dell'erogazione alla presidenza della camera, si riferisca esclusivamente ai finanziamenti legittimi: invero tale adempimento sarebbe inesigibile da parte di coloro che hanno posto in essere comportamenti penalmente illeciti di occulti finanziamenti ai sensi dell'art. 7 comma secondo e terzo della legge 2 maggio 1974 n. 195, non potendosi pretendere un'azione implicante autodenuncia" (Cass., sez. 6^, 27 marzo 1996, Spisani, n. 205013, Cass., sez. 3^, 5 luglio 1994, Vizzini, n. 199511). E in realtà è ragionevole ritenere che un obbligo di informazione possa essere imposto solo rispetto a finanziamenti leciti, perché l'erogazione illecita e occulta del finanziamento esaurisce tutta l'antigiuridicità del fatto, rendendo non punibile ogni ulteriore condotta omissiva intesa a mantenere nascosto il reato già consumato.
Sicché l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4 della legge n. 659 del 1981 presuppone che il finanziamento non sia stato erogato illecitamente. E, quindi, correttamente il giudice del merito ha ritenuto che la pubblica amministrazione non potesse agire per ottenere il pagamento di una sanzione amministrativa che non sarebbe risultata applicabile prima dell'accertamento dell'insussistenza del reato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'impossibilità di far valere un diritto che a norma dell'art. 2935 c.c. impedisce il decorso del termine di prescrizione, è influente se deriva da un ostacolo di carattere giuridico (Cass., sez. 2^, 22 febbraio 2000, n. 1954).
2. Con il secondo motivo il ricorrente ribadisce di non avere mai ricevuto alcun finanziamento da ES IO, ma di avere solo recapitato una sua busta al segretario della sezione di Novara del Partito socialista cui era stata inviata per l'acquisto di alcune pubblicazioni.
Il motivo è inammissibile, per la preclusione derivante dall'art. 654 c.p.p., già rilevata dal giudice del merito, alle cui argomentazioni il ricorrente non oppone effettive censure.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbia accertato l'effettiva entità del supposto finanziamento, ma abbia determinato l'entità della sanzione con riferimento alla somma di quarantanove milioni di lire indicata quale prezzo pagato da ES IO per l'acquisto di pubblicazioni del partito.
Il motivo è infondato.
Il giudice del merito, invero, ha ritenuto accertata nella misura minima il finanziamento sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente nel procedimento penale.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Non v'è pronuncia sulle spese in mancanza di costituzione in giudizio della pubblica amministrazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, 6 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2002