Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5715
CASS
Sentenza 19 aprile 2002

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In tema di sanzioni amministrative, deve ritenersi che l'art. 4 comma terzo della legge 18 novembre 1981 n. 659 - omessa comunicazione alla Presidenza della Camera dell'erogazione di finanziamenti ad un partito politico -, nel contemplare e sanzionare (dapprima penalmente, con la sola multa, poi amministrativamente, "ex lege" 24 novembre 1981 n. 689, art. 32) l'omissione "de qua", si riferisca esclusivamente ai finanziamenti legittimi, dovendosi detto adempimento ritenere inesigibile da parte di coloro che abbiano, per converso, posto in essere comportamenti, penalmente illeciti, di finanziamenti occulti, ai sensi dell'art. 7 comma secondo e terzo della legge 2 maggio 1974 n. 195. Ne consegue che , con la conseguenza che, prima dell'accertamento dell'insussistenza di tale reato, la P.A. si trova impossibilitata ad agire per ottenere il pagamento della sanzione correlata alla violazione amministrativa di cui al citato art. 4 legge 659/81, e che tale impossibilità si rende rilevante al fine di impedire il decorso del termine di prescrizione (art. 2935 cod. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5715
    Data del deposito : 19 aprile 2002

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