Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il termine biennale per la presentazione della domanda decorre dal momento in cui interviene l'irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, l'inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, ovvero la notifica del decreto di archiviazione, relativi al reato per il quale è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento sia eventualmente proseguito con riferimento a reati ulteriori e diversi da quelli per i quali l'interessato è stato sottoposto alla misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2017, n. 22627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22627 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
22627-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROCCO MARCO BLAIOTTA -Presidente SENTENZA Dott. N. 113/2017 - Rel. Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. EMANUELE DI SALVO N. 35289/2016 Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'RO AB MO N. IL 03/10/1963 avverso l'ordinanza n. 29/2015 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 24/03/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PAOLO CANEVELLI che he clivesto l'au thento dell'ordiusuze imprfusió Em rivers alle Corte d'Affell di L'Aquiles per moves valutazione Udit i difensor Avv✓ Ritenuto in fatto D'LE IO MO ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 24.3. 2016 con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione in quanto depositata oltre il termine biennale decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione dal reato associativo contestatogli, prescritto per il quale è stata applicata la misura custodiale. Ebbene, afferma la difesa, l'assoluzione per tale reato è intervenuta con sentenza di secondo grado. Con la stessa sentenza, però, l'imputato è stato condannato per altro reato reato di false comunicazioni - ed avverso detta pronuncia di condanna l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione dichiarato inammissibile. Dunque, sostiene la difesa, dalla data di tale pronuncia doveva decorrere il termine per presentare la domanda di riparazione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, la prosecuzione del giudizio davanti alla Cassazione non spiega alcun effetto sulla decorrenza del termine di proposizione dell'istanza come sopra individuata, in quanto il giudizio davanti al giudice di legittimità riguardava un reato per il quale non è stata applicata la misura custodiale (Cass. Sez. IV n. 38597/2010 Rv. 248835). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il diritto di proporre la domanda e la connessa decorrenza del termine biennale di decadenza, sorgono nel momento in cui si verificano le condizioni indicate al comma primo dell'art. 315 c.p.p. - irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o condanna, inoppugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, intervenuta notifica del decreto di archiviazione - con specifico riguardo ai reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare, a nulla rilevando che il procedimento eventualmente prosegua in riferimento a reati ulteriori, per i quali l'interessato non sia stato assoggettato a restrizione detentiva della libertà (Cass. Sez. IV n.31219/2011 Rv. 251758). Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in data 25 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Marjapia Savino Rocco Marco Blaiotta Depositata in Cancelleria Bolaish Oggi. - 9 MAG. 2017 Il Funzionario Giudiziario CAS Patricia Ciorra ર