Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3922 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B' 0 3-922 /03 REPUBBLICA ITALIANA F IN NOME DEL PI LOT LA CO DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO invalidità Civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - | Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 16281/0 -- - Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron.8960 -- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere "W Ud.26/11/02 +-- -- Dott. Guido VIDIRI - Consigliere - - T ha pronunciato la seguente 361 -- SEN TE NZA - - sul ricorso proposto da: AS IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA - LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato + | PIETRO INTILISANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
--- 11. -- in persona del Ministro pro MINISTERO DEL TESORO, - tempore, domiciliato ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,in DELLO STATO, che 10 presso 1'AVVOCATURA GENERALE rappresenta e difende ope legis;
+- 2002 - controricorrente 4860 nonchè
contro
-1- MINISTERO DELL' INTERNO;
intimato -| ― - I avverso la sentenza 111 592/99 del Tribunale di -- ― MESSINA, depositata il 27/12/99 R.G.N. 307/99; + udita la relazione della causa svolta nella pubblica | | udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
I udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | -- IGenerale Dott. Elisabetta AR CESQUI, che ha concluso | per il rigetto del ricorso. T T -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Rilenulo che ccn ricorso del 28 dicembre 1995 al Pretore di Messina, AR BA chiedeva l'accertamento delle proprie condizioni sanitarie 0ai fini del percepimento della pensione dell'assegno di invalidità civile e dell'indennità d'accompagnamento; che, costituitisi Ministeri dell'interno e del tesoro, 11 Pretore accoglieva la domanda di assegno di invalidità civile nei confronti del secondo, accettando i risultati della consulenza tecnica disposta d'ufficio, con decisione del 21 gennaio 1997, riformata però con sentenza del 27 dicembre 1999 dal Tribunale, il quale sulla base di una consulenza tecnica nuovamente disposta in appello, escludeva che le infermità riscontrate (cardiopatia ipertensiva, severa obesità e gonoartrosi bi aterale, varismo al ginocchio destro, spondiloartrosi cervico darso - lombo sacrale) fossero di gravità tale da generare il diritto ai benefici richiesti;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione a BA mentre il Ministero del tesoro resiste con controricorso.
Considerato che
col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 443 cod. proc. Civ. dala dal non avere il Tribunale dichiarata l'inammissibilità della seconda censura dell'inpugnazione proposta dall'Amministrazione appellante: censura genericamente formulata con riferimento alla consulenza tecnica di primo grado;
che col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 441 cod. proc. civ. per mancata motivazione dell'ordinanza con cui venne disposta consulenza tecnica medica di secondo grado;
che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondai, poiché non è sindacabile nel giudizio di legil imità la valutazione del giudice d'appello circa Ia sufficienza e comprensibilità delle censure a lui sottoposte, specie quando come neila specie 1'appellato non - - abbia denunciato l'impossibilità di formulare ie proprie difese ed il contraddittorio si sia poi effettivamente e regolarmente svolto;
che, riteruto sufficientemente specifico il motivo d'appello circa 1'insufficienza della consulenza tecnica di primo grado, la giustificazione dell'ordine di una nuova consulenza è implicita/ 4 che col terzo motivo la ricorrente lamenta che d'appello 11 consulerte non abbia tenuto in considerazione infermità (discopatia, alcune artrosi, dcficit del visus, varici venose, lieve depressione e note di ansia in donna già riscontrare dal consulente sessantacinquenne) di primo grado;
сле il motivo поп fondato giacchè il Tribunale ha recepito il giudizio complessivo del consulente di secondo grado, che ritenne evidentemente irrilevanti per la loro non gravità alcune infermità già risultate in primo grado: né tale complessivo giudizio di fatto è censurabile in cassazione;
che del resto, in câso di contrasto frå consulenze tecniche di ufficio disposte in gradi diversi del giudizio di merito, l'accoglimento da parte del giudice dell'appello delle conclusioni formulate dal secondo consulente presuppone solo il controllo della correttezza metologica della consulenza redatta dal secondo ausiliare e non richiede alcuna motivazione in ordine alla scolta di tali conclusioni, essendo il diverso risultato della seconda consulenza un naturale effetto del giudizio di appello, che - in quanto "revisio 5 prioris instantiae" è proprio di retto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado in relazione ai medesimi fatti (Cass. 1 dicembre 2001 n. 15318); che, rigettatc il ricorso, sulle spese processuali non si deve provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 26 novembre 2002. il Presidente: Il Cong extensore: Udities Routli IL CANCELLIERE Desert Oncellerla 1.7 MBR 2403.7403 CELLIERE DA IM DAC ... 1 80 11 7 3 BOLLO, DI A. "ASSA ACT. 13 6