Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 1
L'isolamento diurno ha natura di sanzione penale che si aggiunge all'ergastolo ed è limitata nel tempo, potendo avere una durata massima stabilita dalla legge; peraltro, ciò non comporta che, nel corso della propria vita, non si possa essere detenuti in regime di isolamento diurno per un tempo complessivamente eccedente tale durata massima (giacché in tal modo verrebbe assicurata, al raggiungimento del limite, una sorta di impunità per qualsiasi delitto successivamente commesso), ma soltanto che, quando successivamente all'inizio della detenzione il soggetto commette un nuovo reato, occorre procedere ad un nuovo cumulo fra il residuo di pena ancora da espiare per i precedenti reati, e la nuova pena inflitta, e solo su tale cumulo opereranno i criteri moderatori stabiliti dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2007, n. 34564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34564 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/06/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2374
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 008580/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT AT EL, N. IL 14/01/1965;
avverso ORDINANZA del 13/12/2006 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BARDOVAGNI Paolo;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GALASSO A., rigetto del ricorso. OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'Assise di Appello di Catania ha determinato nella misura di un anno la durata dell'isolamento diurno che TT AT EL - già condannato all'ergastolo ed a pene temporanee - deve espiare per effetto della sopravvenuta irrevocabilità della condanna a 30 anni di reclusione inflitta con la propria sentenza del 28.12.2004; ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati, non ravvisandone le condizioni. Quanto alla prima questione ha osservato che il TT, per effetto del concorso fra le pene dell'ergastolo - inflitta con sentenza del 22.2.2001 - e quella della reclusione per reato associativo - di cui alla sentenza 29.10.2001 - aveva già espiato un anno di isolamento;
la sanzione per gli ulteriori fatti da ultimo giudicati (omicidio e reati strumentali) doveva tuttavia essere fissata nella misura indicata, ritenuta congrua in ragione della loro gravità e degli specifici precedenti, perché altrimenti, restando assorbita la pena temporanea in quella dell'ergastolo, tali delitti sarebbero rimasti impuniti.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, il quale ha dedotto manifesta illogicità della motivazione sia in ordine alla quantificazione della pena dell'isolamento, fissata in misura prossima al massimo edittale senza considerare il ruolo avuto nella vicenda criminosa, sia riguardo al diniego della continuazione, poiché gli omicidi commessi risultavano realizzati nell'ambito del programma dell'associazione mafiosa di appartenenza e funzionali alla sua conservazione.
Con altro motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 72 c.p.. Trattandosi di concorso fra ergastolo e pene temporanee, la durata dell'isolamento diurno andava fissata, ai sensi del comma 2 della norma, in misura non inferiore a due mesi e non superiore a 18;
poiché il condannato, in occasione di precedente cumulo, aveva già sofferto un anno di isolamento, la durata complessiva non poteva superare il massimo, e quindi la nuova pena andava contenuta nel limite di sei mesi.
La doglianza relativa alla richiesta ex art. 671 c.p.p., è infondata. Va infatti ribadita l'ormai consolidata giurisprudenza secondo cui la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad un bisogno persistente nel tempo, ad una scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare in futuro secondo contingenti opportunità, qual è di regola quello delle associazioni criminali (cfr, per tutte, Cass. Sez. 2, 7/19.4.2004, Tuzzeo;
Sez. 1 15.11.2000 / 31.1.2001, Barresi). Ne consegue che non è sufficiente il generico programma dell'organizzazione criminale di commettere omicidi per ritenere la continuazione tra i reati di cui all'art. 416 bis c.p., e art. 575 c.p., se non è provato che i predetti delitti erano presenti nella mente dell'agente, nelle loro linee essenziali, sin dal momento in cui venne realizzato - con la costituzione o l'adesione al sodalizio il reato associativo (Cass. Sez. 6, 27.9 / 15.10.1999, Ingarao). A tale principio si è correttamente attenuta l'ordinanza impugnata, evidenziando che i delitti - fine risultano dovuti a circostanza sopravvenute ed impreviste al momento dell'affiliazione del TT;
ne' con il ricorso vengono dedotti argomenti in contrario.
Il secondo motivo di gravame va invece accolto, con assorbimento della doglianza sulla quantificazione dell'isolamento, nei limiti che verranno qui di seguito precisati. L'isolamento diurno, in quanto sanzione limitata nel tempo che si aggiunge all'ergastolo, ha bensì una durata massima prevista "ex lege" (18 mesi, nell'ipotesi qui in esame di concorso dell'ergastolo con pene temporanee), così come anche le pene detentive temporanee e quelle pecuniarie hanno un limite massimo in caso di concorso secondo le previsioni dell'art. 78 c.p., applicabili, in forza del successivo art. 80 c.p., anche quando occorra procedere al cumulo di pene inflitte con sentenze o decreti diversi;
ciò non significa, peraltro - come chiarito da consolidata giurisprudenza - che, una volta raggiunto il massimo, il soggetto rimanga impunito per qualsiasi ulteriore reato per il quale riporti condanna. L'operatività dei limiti di legge comporta che l'esecuzione in corso sia imputabile a tutti i reati commessi;
in caso di pene detentive, quando successivamente all'inizio della detenzione il soggetto commetta un nuovo reato occorre procedere ad un nuovo cumulo fra il residuo di pena ancora da espiare per i precedenti e la nuova pena inflitta, e solo su tale cumulo opereranno i criteri moderatori stabiliti dalla legge cosicché, nel corso della sua vita, il soggetto ben potrà essere complessivamente assoggettato a pene di durata superiore a quella stabilita dall'art. 78 c.p.. D'altra parte, i criteri moderatori stabiliti in favore del reo sono insensibili a casuali differenze o ritardi nelle vicende processuali e nell'emanazione dei provvedimenti di cumulo, sicché il riferimento va fatto esclusivamente alle date dei commessi reati ed ai periodi di carcerazione sofferti, non alle date delle sentenze o della loro irrevocabilità: va cioè applicato il principio secondo il quale occorre anzitutto cumulare le pene relative ai reati commessi prima della detenzione, tenendo conto dei criteri moderatori stabiliti dalla legge, e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli - su ciascuno dei quali opererà il limite moderatore - quanti sono i reati commessi durante e dopo la detenzione stessa, comprendendo in ciascuno dei cumuli successivi sia la parte di pena risultante dal cumulo precedente e non ancora espiata alla data del reato, sia la pena relativa a quest'ultimo; determinando la decorrenza dalla data del nuovo reato o dell'arresto a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interruzione (Cass. Sez. 1, 30.9/2.11.1993, Cozzani;
nello stesso senso v., ad es., le decisioni, sempre della Sez. 1, 13.6/4.8.2000, Padovani;
23.4/10.6.2004, Di Bella;
21.5/3.6.2004, Finini). La medesima regola è applicabile anche all'isolamento diurno, che si ricollega alla pena perpetua ma, autonomamente considerato, è comunque una sanzione penale con caratteristiche di temporaneità (Cass. Sez. 1, 5.12.2000/1.2.2001, Riina); ad essa non si è attenuto il giudice "a quo", che ha fatto riferimento alle date di irrevocabilità delle sentenze e del precedente provvedimento di cumulo, ma non a quelle dei commessi reati e dei periodi detentivi presofferti.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio affinché venga rideterminato il periodo di isolamento diurno da applicare, tenendo conto - alla stregua dei criteri di calcolo prima indicati - dell'eventuale incidenza del limite fissato dall'art. 72 c.p., comma 2.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'isolamento diurno e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Catania. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2007