Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2007, n. 34564
CASS
Sentenza 12 giugno 2007

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L'isolamento diurno ha natura di sanzione penale che si aggiunge all'ergastolo ed è limitata nel tempo, potendo avere una durata massima stabilita dalla legge; peraltro, ciò non comporta che, nel corso della propria vita, non si possa essere detenuti in regime di isolamento diurno per un tempo complessivamente eccedente tale durata massima (giacché in tal modo verrebbe assicurata, al raggiungimento del limite, una sorta di impunità per qualsiasi delitto successivamente commesso), ma soltanto che, quando successivamente all'inizio della detenzione il soggetto commette un nuovo reato, occorre procedere ad un nuovo cumulo fra il residuo di pena ancora da espiare per i precedenti reati, e la nuova pena inflitta, e solo su tale cumulo opereranno i criteri moderatori stabiliti dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2007, n. 34564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34564
    Data del deposito : 12 giugno 2007

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